Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 assistenza sociale |
Data: | 26/04/1995 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51. |
Art. 2. Modificazione dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 51/1993 come sostituito dall'articolo 205, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5. |
Art. 3. Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 51/1993. |
Art. 4. Modificazione dell'articolo 30 della legge regionale n. 51/1993. |
Art. 5. Modificazione dell'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33. |
Art. 6. Modificazione dell'articolo 19 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11. |
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49. |
Art. 8. Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40. |
Art. 9. (Proroga dei tempi di sperimentazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo). |
Art. 10. Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 35/1992. |
Art. 11. Disposizioni transitorie e procedurali. |
Art. 12. Modificazioni ed integrazioni all'articolo 18 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13. |
Art. 13. Norme finanziarie. |
Art. 14. Entrata in vigore. |
§ 5.4.96 – L.R. 26 aprile 1995, n. 20.
Disposizioni in materia socio-assistenziale.
(B.U. 28 aprile 1995, suppl. straord. n. 17).
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 1 della
1. L'articolo 1 della
(Omissis).
Art. 2. Modificazione dell'articolo 3, comma 2, della
1. In relazione al disposto dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 3. Modificazione dell'articolo 4 della
1. All'articolo 4, comma 2, lettera a) della
Art. 4. Modificazione dell'articolo 30 della
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 30 della
(Omissis).
Art. 5. Modificazione dell'articolo 15 della
[1. Il comma 1 dell'articolo 15 della
(Omissis).]
Art. 6. Modificazione dell'articolo 19 della
1. Nel testo dell'articolo 19 della
(Omissis).
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 23 della
1. L'articolo 23 della
(Omissis).
Art. 8. Integrazione dell'articolo 3 della
[1. All'articolo 3 della
(Omissis).]
Art. 9. (Proroga dei tempi di sperimentazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo).
1. Al fine di garantire la continuità del servizio di telesoccorso- telecontrollo istituito con
Art. 10. Integrazione dell'articolo 2 della
Art. 11. Disposizioni transitorie e procedurali.
1. E' fatta salva l'efficacia degli atti adottati ai sensi dell'articolo 1 della
2. Le domande nuove di cui all'articolo 2, comma 3, della
3. Relativamente alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finanziati per l'anno 1994 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della
Art. 12. Modificazioni ed integrazioni all'articolo 18 della
1. Il comma 4 dell'articolo 18 della
(Omissis).
2. Il comma 7 dell'articolo 18 della
(Omissis).
3. Il comma 8 dell'articolo 18 della
(Omissis).
Art. 13. Norme finanziarie.
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, della
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 è istituito a decorrere dall'anno 1996, alla rubrica n. 20 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII- il capitolo 4756 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione «Finanziamento ai Comuni per la copertura degli oneri relativi alle prestazioni socio- assistenziali di cui all'articolo 1, comma 2, della
3. Alla copertura del predetto onere complessivo di lire 2.300 milioni, in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 1.150 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 4755 dello stato di previsione della spesa precitato, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.
4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
5. Gli oneri derivanti in relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 3, della
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 della
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 3 della
8. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 116 milioni per l'anno 1995.
9. Il predetto onere di lire 116 milioni fa carico al capitolo 4757 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione precitato (partita n. 23 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).
10. Sul citato capitolo 4757 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 116 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.
Art. 14. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall’art. 65 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 65 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[4] Articolo abrogato dall’art. 4 della