§ 5.4.96 – L.R. 26 aprile 1995, n. 20.
Disposizioni in materia socio-assistenziale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:26/04/1995
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51.
Art. 2.  Modificazione dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 51/1993 come sostituito dall'articolo 205, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5.
Art. 3.  Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 51/1993.
Art. 4.  Modificazione dell'articolo 30 della legge regionale n. 51/1993.
Art. 5.  Modificazione dell'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33.
Art. 6.  Modificazione dell'articolo 19 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11.
Art. 7.  Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49.
Art. 8.  Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40.
Art. 9.  (Proroga dei tempi di sperimentazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo).
Art. 10.  Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 35/1992.
Art. 11.  Disposizioni transitorie e procedurali.
Art. 12.  Modificazioni ed integrazioni all'articolo 18 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13.
Art. 13.  Norme finanziarie.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 5.4.96 – L.R. 26 aprile 1995, n. 20.

Disposizioni in materia socio-assistenziale.

(B.U. 28 aprile 1995, suppl. straord. n. 17).

 

Art. 1. Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51.

     1. L'articolo 1 della legge regionale n. 51/1993 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Modificazione dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 51/1993 come sostituito dall'articolo 205, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5.

     1. In relazione al disposto dell'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, nel testo dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 51/1993, come sostituito dall'articolo 205, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, alla lettera a) sono soppresse le parole «e dall'articolo 53 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

 

     Art. 3. Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 51/1993.

     1. All'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 51/1993, sono soppresse le parole «e a fattori di marginalità geografica».

 

     Art. 4. Modificazione dell'articolo 30 della legge regionale n. 51/1993.

     1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 51/1993 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modificazione dell'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33. [1]

     [1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 33/1988, così come integrato dall'articolo 9 della legge regionale n. 51/1993, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 6. Modificazione dell'articolo 19 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11.

     1. Nel testo dell'articolo 19 della legge regionale n. 11/1988, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 25, la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49.

     1. L'articolo 23 della legge regionale n. 49/1993 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40. [2]

     [1. All'articolo 3 della legge regionale n. 40/1987, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale n. 51/1993, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).]

 

     Art. 9. (Proroga dei tempi di sperimentazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo).

     1. Al fine di garantire la continuità del servizio di telesoccorso- telecontrollo istituito con legge regionale 30 novembre 1992, n. 35, in attesa della disciplina definitiva prevista dall'articolo 1, comma 3 della medesima legge regionale e dei conseguenti adempimenti, la sperimentazione in atto è prorogata sino al 30 giugno 1996 [3].

 

     Art. 10. Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 35/1992. [4]

 

     Art. 11. Disposizioni transitorie e procedurali.

     1. E' fatta salva l'efficacia degli atti adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 51/1993 e dell'articolo 23 della legge regionale n. 49/1993, come sostituiti dall'articolo 1 e dall'articolo 7, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora avuto esecuzione.

     2. Le domande nuove di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 35/1992, come integrato dall'articolo 10, sono presentate alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Relativamente alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finanziati per l'anno 1994 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 35, il termine per la rendicontazione è fissato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 della medesima legge regionale, al 31 luglio 1995.

 

     Art. 12. Modificazioni ed integrazioni all'articolo 18 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13.

     1. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 13/1995 è così sostituito:

     (Omissis).

     2. Il comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale n. 13/1995 è così sostituito:

     (Omissis).

     3. Il comma 8 dell'articolo 18 della legge regionale n. 13/1995 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 13. Norme finanziarie.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, come sostituito dall'articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.150 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 è istituito a decorrere dall'anno 1996, alla rubrica n. 20 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII- il capitolo 4756 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione «Finanziamento ai Comuni per la copertura degli oneri relativi alle prestazioni socio- assistenziali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.150 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

     3. Alla copertura del predetto onere complessivo di lire 2.300 milioni, in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 1.150 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 4755 dello stato di previsione della spesa precitato, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.

     4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4756 è inserito nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9.

     5. Gli oneri derivanti in relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 51/1993, come sostituito dall'articolo 1, sono posti a decorrere dall'anno 1996 carico del capitolo 4745 dello stato di previsione della spesa precitato.

     6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 della legge regionale n. 49/1993, come sostituito dall'articolo 7, fanno carico al capitolo 4746 dello stato di previsione della spesa precitato, la cui denominazione, in relazione al disposto di cui al comma 2 del medesimo articolo 23, è così sostituita: «Contributi annui ai Comuni per la concessione di incentivazioni economiche a persone singole e nuclei familiari che ospitano anziani e persone non autosufficienti».

     7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 40/1987, come aggiunto dall'articolo 8, fanno carico al capitolo 4745 del precitato stato di previsione della spesa.

     8. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 116 milioni per l'anno 1995.

     9. Il predetto onere di lire 116 milioni fa carico al capitolo 4757 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione precitato (partita n. 23 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).

     10. Sul citato capitolo 4757 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 116 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 ottobre 1995, n. 40.

[4] Articolo abrogato dall’art. 4 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.