§ 3.14.53 - L.R. 8 agosto 1997, n. 27.
Norme in materia di procedimento amministrativo nei settori delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nonchè modifiche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 commercio
Data:08/08/1997
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Denuncia preventiva di inizio attività).
Art. 3.  (Domande di titoli autorizzativi assoggettate all'articolo 20 della legge 241/1990).
Art. 4.  (Vendita per corrispondenza e a domicilio).
Art. 5.  (Soppressione delle Commissioni comunali di cui agli articoli 15 e seguenti della legge 426/1971).
Art. 6.  (Denuncia preventiva di inizio attività).
Art. 7.  (Domande di titoli autorizzativi assoggettate all'articolo 20 della legge 241/1990).
Art. 8.  (Somministrazione nei locali non aperti al pubblico).
Art. 9.  (Somministrazione mediante distributori automatici).
Art. 10.  (Regime delle denunce e delle domande).
Art. 11.  (Pareri).
Art. 14.  (Criteri di priorità nell'assegnazione dei posteggi).
Art. 15.  (Applicabilità della legge 77/1997).
Art. 16.  (Entrata in vigore).


§ 3.14.53 - L.R. 8 agosto 1997, n. 27. [1]

Norme in materia di procedimento amministrativo nei settori delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nonchè modifiche alla legge regionale 34/1995.

(B.U. 13 agosto 1997, n. 33).

 

CAPO I

PRINCIPI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Con la presente legge la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si adegua alle norme fondamentali contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, nei settori delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande.

 

CAPO II

ATTIVITA' COMMERCIALI

 

     Art. 2. (Denuncia preventiva di inizio attività).

     1. La denuncia di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, come sostituito dall'articolo 2 della legge 537/1993, sostituisce l'autorizzazione amministrativa nelle fattispecie relative all'esercizio di vendita al minuto, ed in particolare in quelle di cui all'allegata tabella A, quando il rilascio del titolo autorizzatorio si configuri quale atto dovuto, non sussistendo limitazioni di alcun genere e non implicando la benchè minima valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione procedente.

     2. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

 

     Art. 3. (Domande di titoli autorizzativi assoggettate all'articolo 20 della legge 241/1990).

     1. Sono elencate nelle tabelle B, C, D, E, le attività alla cui domanda di svolgimento da parte del privato si applica il silenzio-assenso previsto dall'articolo 20 della legge 241/1990, relativamente ai seguenti settori:

     a) iscrizioni negli appositi registri o albi della Camera di commercio (tabella B);

     b) commercio al minuto in sede fissa (tabella C);

     c) commercio su aree pubbliche (tabella D);

     d) rivendite di giornali e riviste (tabella E).

 

     Art. 4. (Vendita per corrispondenza e a domicilio).

     1. L'iscrizione al registro degli esercenti il commercio (REC), istituito con l'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 320, è direttamente abilitante alla vendita per corrispondenza su catalogo e a domicilio.

     2. La vendita a domicilio può essere svolta tramite incaricati oppure direttamente dal titolare della ditta esercente.

 

     Art. 5. (Soppressione delle Commissioni comunali di cui agli articoli 15 e seguenti della legge 426/1971).

     1. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 28.

 

CAPO III

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

 

     Art. 6. (Denuncia preventiva di inizio attività).

     1. La denuncia di cui all'articolo 2 sostituisce l'autorizzazione amministrativa nelle fattispecie concernenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ed in particolare in quelle di cui all'allegata tabella F, quando il rilascio del titolo autorizzatorio si configuri quale atto dovuto, non sussistendo limitazioni di alcun genere e non implicando la benchè minima valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione procedente.

     2. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

 

     Art. 7. (Domande di titoli autorizzativi assoggettate all'articolo 20 della legge 241/1990).

     1. Sono elencate nella tabella G le attività di somministrazione di alimenti e bevande alla cui domanda di svolgimento da parte del privato si applica il silenzio-assenso previsto dall'articolo 20 della legge 241/1990.

 

     Art. 8. (Somministrazione nei locali non aperti al pubblico).

     1. La somministrazione effettuata nei locali non aperti al pubblico e nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 6, lettere b), e), f) e g), della legge 25 agosto 1991, n. 287, non è soggetta alle norme sugli esercizi di somministrazione, ma solo a quelle igienico-sanitarie e, in quanto compatibili, a quelle di pubblica sicurezza.

 

     Art. 9. (Somministrazione mediante distributori automatici).

     1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, nell'ipotesi di cui al sesto comma dell'articolo 58, del DPGR 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres., è assoggettata al regime giuridico di cui all'articolo 6.

     2. Nell'ipotesi di cui all'ottavo comma dell'articolo 58, del DPGR 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres., è applicabile il regime di cui all'articolo 7.

     3. Le fattispecie di cui ai commi settimo e nono dell'articolo 58, del DPGR 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres., non sono assoggettate alle norme sugli esercizi di somministrazione, ma solo a quelle igienico-sanitarie, e, rispettivamente, a quelle di polizia stradale, ove occorra, e a quelle di pubblica sicurezza, in quanto compatibili.

 

CAPO IV

NORME COMUNI

 

     Art. 10. (Regime delle denunce e delle domande).

     1. Alle denunce ed alle domande disciplinate dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DPR 26 aprile 1992, n. 300, con esclusione delle tabelle allegate, e del DPR 18 aprile 1994, n. 384.

 

     Art. 11. (Pareri).

     1. Qualora nei procedimenti disciplinati dalla presente legge debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

     2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

     3. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

 

CAPO V

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 34/1995

 

     Artt. 12. - 13. [2]

 

     Art. 14. (Criteri di priorità nell'assegnazione dei posteggi).

     1. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi disponibili o comunque non assegnati, è accolta con priorità la richiesta di trasferimento del titolare dell'attività già presente nella stessa fiera o mercato rispetto a nuove richieste di assegnazione.

     2. Nella regione Friuli-Venezia Giulia non trova applicazione il comma 8 dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 4 giugno 1993 n. 248.

     3. La Giunta regionale, nell'elaborazione dei criteri ed indirizzi programmatici di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge regionale 34/1995, può determinare i criteri di priorità nell'assegnazione dei posteggi nei mercati e fiere istituiti nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 28 marzo 1991, n. 112.

 

     Art. 15. (Applicabilità della legge 77/1997).

     1. L'articolo 6, comma 5, della legge 112/1991, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 25 marzo 1997, n. 77, in materia di sanzioni, non trova applicazione nell'ordinamento del Friuli- Venezia Giulia.

     2. Trovano applicazione nell'ordinamento del Friuli-Venezia Giulia l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 6 della legge 77/1997, relativi, rispettivamente, alla riapertura dei termini per le conversioni delle licenze rilasciate ai sensi dell'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398 ed all'uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico, con l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 2, come sopra ricordato, a trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 16. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

                            TABELLA A

                    (riferita all'articolo 2)

 

DENUNCIA PREVENTIVA DI INIZIO ATTIVITA' RELATIVAMENTE AD ESERCIZIO

                       DI VENDITA AL MINUTO

 

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ATTIVITA'             NORMATIVA DI          PUBBLICA

                       RIFERIMENTO           AMMINISTRAZIONE

                                             COMPETENTE

-----------------------------------------------------------------

Spacci interni e           L. 426/1971,           Comune

cooperative di consumo     articolo 34 DPGR

                            02277/1977, articolo

                            57,

 

Distributori automatici    L. 426/1971,           Comune

                            articolo 35 DPGR

                            02277/1977, articolo

                            58

 

Trasferimenti di sede,     legge regionale        Comune

ampliamenti della          36/1988, articolo 19

superficie di vendita e    legge regionale

concentrazioni             66/1988, articolo 2

                            legge regionale

                            16/1996, articolo

                            29, comma 1

 

Attribuzione tabelle       L. 426/1971 legge      Comune

speciali di cui agli       regionale 56/1971

allegati B, C e D del      DPGR 170/1990

DPGR 170/1990

 

Estensione merceologica    L. 112/1991 - D.M.     Comune

dell'autorizzazione per    248/1993 legge

il commercio su aree       regionale 34/1995,

pubbliche                  articolo 8 DPGR

                            170/1990

 

Subingresso in titolarità  L. 426/1971 articolo   Comune

o in gestione degli        29 DPGR 02277/1977,

esercizi commerciali per   articolo 54 D.M.

atto tra vivi o causa di   248/1993, articolo

morte e conseguente        16 legge regionale

reintestazione             34/1995,articolo 6

dell'autorizzazione al     legge regionale

titolare dell'esercizio    17/1983, articolo 4

commerciale alla           decreto ass. reg.

cessazione della gestione  commercio 200/1984,

da parte del subentrante,  punto 2.8

dell'esercizio medesimo

 

Commercializzazione da     legge 59/1963 R.D.     Comune

parte dell'agricoltore-    635/1940, articolo

produttore diretto dei     191

beni di propria

produzione e per la

«presa d'atto» per la

vendita di vino

 

 

                            TABELLA B

                    (riferita all'articolo 3)

 

     ISCRIZIONE NEI REGISTRI O ALBI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

 

------------------------------------------------------------------

ATTIVITA'      NORMATIVA DI     PUBBLICA          TERMINE DI

                RIFERIMENTO      AMMINISTRAZIONE   CONTROLLO

                                 COMPETENTE

------------------------------------------------------------------

Iscrizione REC  L. 426/1971      (Presidente      30 giorni

                 legge regionale  della) Camera

                 56/1971 DPGR     di Commercio

                 02277/1977, DPR

                 384/1994,

                 articolo 2

 

Iscrizione      L. 204/1985,     Camera di        30 giorni

ruolo agenti e  articoli 2-10    Commercio

rappresentanti  D.M. 21.8.1985,

di commercio    articolo 2 DPR

                 407/1994, n. 16

 

Iscrizione      L. 125/1959,     Camera di        30 giorni

albo            articolo 3 L.    Commercio

commercianti    426/1971 legge

all'ingrosso    regionale

                 56/1971 DPR

                 407/1994, n. 21

 

 

                            TABELLA C

                    (riferita all'articolo 3)

 

                COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA

 

----------------------------------------------------------------

ATTIVITA'       NORMATIVA DI     PUBBLICA         TERMINE DI

                 RIFERIMENTO      AMMINISTRAZIONE  CONTROLLO

                                  COMPETENTE

-----------------------------------------------------------------

Autorizzazione  L. 426/1971-     Comune           90 giorni

all'apertura,   articolo 24 e

ampliamento e   ss. legge

trasferimento   regionale

di sede degli   56/1971 DPGR

esercizi di     02277/1977,

vendita         artt. 45 e ss.

                 DPR 384/1994,

                 articolo 3

 

Estensioni      L. 426/1971      Comune           90 giorni

merceologiche   legge regionale

dell'autorizza- 56/1971 DPGR

zione           02277/1977 DPGR

(tabelle:       170/1990 DPR

contingentate,  384/1994,

non             articolo 3

contingentate)

 

Proroga della   L. 426/1971,     Comune           30 giorni

sospensione     articolo 31,

dell'attività   primo comma,

oltre l'anno    lett. b) legge

                 regionale

                 56/1971 DPGR

                 02277/1977,

                 articolo 51

                 comma 3

 

Autorizzazioni  L. 426/1971,     Comune           30 giorni

soggette a      artt. 26 e 27

nulla-osta      legge regionale

regionale       56/1971

                 articolo 10

                 DPGR

                 02277/1977,

                 articolo 53 DPR

                 384/1994,

                 articolo 3,

                 comma 2

 

 

                            TABELLA D

                    (riferita all'articolo 3)

 

                   COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

 

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ATTIVITA'       NORMATIVA DI     PUBBLICA         TERMINE DI

                 RIFERIMENTO      AMMINISTRAZIONE  CONTROLLO

                                  COMPETENTE

------------------------------------------------------------------

Conversione     L. 112/1991,     Comune           60 giorni

delle           D.M. 248/1993,

autorizzazioni  articolo 19

di cui          legge regionale

all'abrogata    34/1995,

L. 398/1976     articolo 3 DPR

                 407/1994, n. 62

 

Rilascio nuove  L. 112/1991,     Comune           60 giorni

autorizzazioni  articolo 2 D.M.

                 248/1993,

                 articoli 2, 3,

                 4 legge

                 regionale

                 34/1995,

                 articoli 4 e 5

                 DPR 407/1994,

                 n. 62

 

Proroga della    L. 112/1991,    Comune           30 giorni

sospensione     D.M. 248/1993,

dell'attività   legge regionale

oltre l'anno    34/1995, L.

(solo per le    426/1971,

autorizzazioni  articolo 31,

al commercio    primo comma,

su aree         lettera b),

pubbliche in    DPGR

forma           02277/1977,

itinerante,     articolo 51,

qualora la      comma 3

sospensione

sia

giuridicamente

rilevante in

quanto risulti

dagli atti

camerali)

 

 

                            TABELLA E

                    (riferita all'articolo 3)

 

                 RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE

 

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ATTIVITA'       NORMATIVA DI     PUBBLICA         TERMINE DI

                 RIFERIMENTO      AMMINISTRAZIONE  CONTROLLO

                                  COMPETENTE

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Autorizzazione  legge regionale  Comune           30 giorni

all'apertura    17/1983,

di nuove        articolo 3

rivendite       decreto Ass.

(compresi i     reg. commercio

distributori    200/1984, punti

automatici)     2.1 - 2.5

                 [2.12] D.P.R.

                 407/1994, n. 50

 

Autorizzazione  legge regionale  Comune           30 giorni

al              17/1983,

trasferimento   articolo 3

di sede o in    decreto Ass.

altra zona      reg. commercio

delle           200/1984, punto

rivendite       2.6 DPR

esistenti       407/1994, n. 50

 

Autorizzazione  legge regionale  Comune           30 giorni

all'ampliamento 17/1983 decreto

delle         Ass. reg.

rivendite       commercio

esistenti       200/1984, punto

                 2.7 DPR

                 407/1994, n. 50

 

Vendite in      legge regionale  Comune           30 giorni

forma           17/1983 decreto

ambulante di    Ass. reg.

giornali e      commercio

riviste         200/1984, punto

                 2.14 DPR

                 407/1994, n. 50

 

Proroga della   legge regionale  Comune           30 giorni

sospensione -   17/1983,

dell'attività   articolo 5

di rivendita    decreto Ass.

di giornali e   reg. commercio

riviste per un  200/1984, punto

periodo         2.11

superiore a un

mese

 

 

                            TABELLA F

                    (riferita all'articolo 6)

 

     DENUNCIA PREVENTIVA DI INIZIO ATTIVITA' RELATIVAMENTE A

        SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

 

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ATTIVITA'             NORMATIVA DI          PUBBLICA

                       RIFERIMENTO           AMMINISTRAZIONE

                                             COMPETENTE

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Somministrazione al   L. 287/1991,          Comune

domicilio del         articolo 3, comma 6,

consumatore           lettera a)

 

Somministrazione      L. 287/1991,          Comune

negli esercizi posti  articolo 3, comma 6,

nelle aree di         lettera c)

servizio delle

autostrade e

nell'interno di

stazioni

ferroviarie,

aeroportuali e

marittime, nonchè

all'interno di

cinema, teatri,

musei o simili

 

Somministrazione nei  L. 287/1991,          Comune

mezzi di trasporto    articolo 3, comma 6,

pubblico              lettera h)

 

Subingresso in        L. 287/1991,          Comune

titolarità o in       articolo 7 legge

gestione degli        regionale 13/1992,

esercizi di           articolo 9 DPGR

somministrazione per  02277/1977, articolo

atto tra vivi o a     56

causa di morte e

conseguente

reintestazione

dell'autorizzazione

al titolare

dell'esercizio alla

cessazione della

gestione, da parte

del subentrante,

dell'esercizio

medesimo

 

 

                            TABELLA G

                    (riferita all'articolo 7)

 

              SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

 

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ATTIVITA'       NORMATIVA DI     PUBBLICA         TERMINE DI

                 RIFERIMENTO      AMMINISTRAZIONE  CONTROLLO

                                  COMPETENTE

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Apertura e      L. 287/1991      Comune           60 giorni

trasferimento   legge regionale

di sede degli   13/1992 DPGR

esercizi        436/1992 DPR

(tutte le       407/1994, nn.

tipologie di    49 e 64

cui alla L.

287/1991,

articolo 5,

comma 1)

 

Aggiunta e/o    L. 287/1991      Comune           60 giorni

cambio di       legge regionale

tipologia       13/1992 DPGR

                 436/1992

 

Riclassifica-   D.M. 22.7.1977,  Comune 60        giorni

zione ai sensi  L. 287/1991,

del d.m.        legge regionale

22.7.1977       13/1992

 

Proroga della   L. 287/1991,     Comune 30        giorni

sospensione     articolo 4,

dell'esercizio  legge regionale

oltre i 12      13/1992

mesi

 


[1] Abrogata dall'art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[2] Sostituiscono rispettivamente gli artt. 11 e 12 della L.R. 28 agosto 1995, n. 34.