§ 2.7.16 - Legge Regionale 22 dicembre 1998, n. 17.
Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.7 rapporti esterni - partecipazione
Data:22/12/1998
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Conferenza delle Direzioni regionali e degli enti locali).
Art. 2.  (Termini e soggetti per l'attuazione di misure ed azioni).
Art. 3.  (Snellimento delle procedure).
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 11/1996).
Art. 5.  (Sostituzione dell'articolo 68 della legge regionale 7/1988).
Art. 6.  (PIC Pesca. Modifiche alla legge regionale 11/1998).
Art. 7.  (Norme finanziarie - PIC Pesca).
Art. 8.  (PIC Konver - Assistenza tecnica).
Art. 9.  (Disposizioni per il massimo utilizzo delle risorse del DOCUP obiettivo 2 1994-1996).
Art. 10.  (Assunzioni straordinarie di personale per l'obiettivo 2).
Art. 11.  (Erogazione anticipata dei contributi su iniziative cofinanziate).
Art. 12.  (Entrata in vigore).


§ 2.7.16 - Legge Regionale 22 dicembre 1998, n. 17.

Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

(B.U. 23 dicembre 1998, n. 51).

 

Art. 1. (Conferenza delle Direzioni regionali e degli enti locali).

     1. Al fine di accelerare l'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei Programmi operativi (PO) Interreg II A e C e Azione pilota articolo 10 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) "Spazio alpino", le Direzioni e le altre strutture regionali soggetti attuatori possono indire una Conferenza di tutte le Direzioni regionali interessate e degli enti locali per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nullaosta o assensi comunque denominati. Le determinazioni concordate nella Conferenza e risultanti da apposito verbale, nel quale vengono indicati espressamente gli atti sostituiti dalle concordate determinazioni, tengono luogo degli atti predetti.

     2. La Giunta regionale provvede, con apposita deliberazione, a dare attuazione ai Programmi operativi (PO) Interreg II C ed Azione pilota articolo 10 FESR "Spazio alpino", nonché alle decisioni assunte dai relativi Comitati di gestione nazionale e transnazionale specificando le relative modalità di attuazione.

     3. Si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29 come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

 

     Art. 2. (Termini e soggetti per l'attuazione di misure ed azioni).

     1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, sono ridotti della metà tutti i termini previsti da leggi o atti amministrativi regionali relativi a procedimenti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi o di atti comunque denominati la cui acquisizione è necessaria per l'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei programmi.

     2. In difetto della determinazione di un termine, il procedimento relativo al rilascio degli atti di cui al comma 1 deve concludersi in un termine non superiore ai sessanta giorni. Per la decorrenza dei termini di cui al presente comma e al comma, 1, si applicano le disposizioni previste dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 29/1992.

     3. I responsabili. dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei programmi sono tenuti ad apporre sulle domande e richieste relative presentate dai soggetti interessati apposita annotazione evidenziante l'applicazione della riduzione dei termini di cui al comma 1.

 

     Art. 3. (Snellimento delle procedure).

     1. Al fine di accelerare le procedure di attuazione dei Programmi operativi (PO) di cui all'articolo 1 della presente legge non si applica l'articolo 39 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 11/1996). [1]

     1. - 2. [2]

 

     Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 68 della legge regionale 7/1988).

     1. [3].

 

     Art. 6. (PIC Pesca. Modifiche alla legge regionale 11/1998).

     1. [4].

     2. [5].

     3. [6].

 

     Art. 7. (Norme finanziarie - PIC Pesca).

     1. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11/1998 e perle finalità previste dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, al fine del rispetto del tetto massimo dei finanziamenti fissato dalla decisione comunitaria di approvazione del programma operativo per le aree fuori obiettivo, la spesa autorizzata al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 11/1998 è elevata complessivamente di lire 45.208.000 ed è contestualmente ridotta, per pari importo, l'autorizzazione di spesa prevista al comma 6 per gli interventi previsti al comma 1, lettere b) e c). Tale spesa viene suddivisa in ragione di lire 34.810.000 per l'anno 1998 e di lire 10.398.000 per l'anno 1999, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 per gli importi a fianco indicati:

     a) capitolo 5970 - complessive lire 27.125.000, suddivise in ragione di lire 20.886.000 per l'anno 1998 e di lire 6.239.000 per l'anno 1999, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 5973 del medesimo stato di previsione, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa;

     b) capitolo 5971 - complessive lire 18.083.000, suddivise in ragione di lire 13.924.000 per l'anno 1998 e di lire 4.159.000 per l'anno 1999, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 5974 del medesimo stato di previsione, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

 

     Art. 8. (PIC Konver - Assistenza tecnica).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare applicazione al Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui alla nota ministeriale n. 773092 di data 25 marzo 1998, finalizzato all'attuazione di interventi di assistenza tecnica a favore delle medesime per l'implementazione del Programma di iniziativa comunitaria (PIC) Konver, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C[96]3024 del 12 novembre 1996.

     2. Nel quadro del Protocollo di cui al comma 1, la Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, d'intesa con le altre Direzioni interessate, è autorizzata ad affidare incarichi di assistenza tecnica in relazione alle esigenze di coordinamento, monitoraggio ed attuazione, anche a supporto delle Direzioni regionali che attuano le azioni, mediante convenzioni con istituti pubblici e privati e società esperti nelle attività di supporto tecnico alle amministrazioni pubbliche in materia di programmi comunitari.

     3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 126 milioni suddivisa in misura uguale negli anni 1998 e 1999.

     4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 6 - programma 4.1.1. - Titolo I - Categoria 1.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 805 [2.1.142.2.10.32] - con la denominazione "Spese per l'affidamento di incarichi di assistenza tecnica nel quadro del Programma di iniziativa comunitaria (PIC) Konver e dell'apposito Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le Regioni e Province autonome" e con lo stanziamento complessivo di lire 126 milioni, suddiviso in ragione di lire 63 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

     5. Per l'acquisizione del finanziamento comunitario relativo all'intervento iscritto con il precedente comma, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 al Titolo II - Categoria 2.3. - è istituito il capitolo 238 [2.3.4] con la denominazione "Acquisizione di assegnazioni dalla Unione europea per l'attuazione del Programma di iniziativa comunitaria (PIC) Konver per l'affidamento di incarichi di assistenza tecnica" e con lo stanziamento complessivo di lire 126 milioni, suddiviso in ragione di lire 63 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

 

     Art. 9. (Disposizioni per il massimo utilizzo delle risorse del DOCUP obiettivo 2 1994-1996).

     1. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie, statali e regionali previste dal piano finanziario del Documento unico di programmazione (DOCUP) obiettivo 2 1994-1996, approvato con decisione della Commissione europea n. C[94]3406 del 16 dicembre 1994, in conformità alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 189/1997 del 16 ottobre 1997 concernente indirizzi per l'armonizzazione e l'accelerazione delle procedure attuative dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a rendicontazione nell'ambito del DOCUP, nei limiti fissati dal piano finanziario per la corrispondente azione, iniziative realizzate con fondi regionali o di altri enti pubblici o di soggetti privati, secondo le specifiche modalità di settore, purché le stesse non risultino inserite in altro programma cofinanziato e siano coerenti con il DOCUP in termini di rispetto degli obiettivi del programma e della specifica azione cui fanno riferimento, di ammissibilità degli impegni e delle spese, di rispetto della normativa comunitaria.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 sono individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni di concerto con la Direzione regionale competente per l'attuazione della relativa azione.

     3. I soggetti realizzatori delle iniziative ammesse ai sensi del comma 2 sono informati, a cura della Direzione soggetto attuatore, che la loro iniziativa è stata inclusa tra gli interventi finanziati dal DOCUP e che a tali iniziative si applicano le disposizioni attuative del DOCUP e quelle in materia di pubblicità e in materia di controlli.

     4. I rientri finanziari derivanti dalle operazioni di rendicontazione di cui al comma 1 e il corrispondente cofinanziamento regionale sono assegnati, nell'ammontare definito a seguito della presentazione della rendicontazione ai competenti organi comunitari, al "Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999" istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, con distinta evidenza e sono utilizzati, in base ad apposita deliberazione della Giunta regionale, per le medesime finalità del DOCUP a integrazione delle risorse del programma, con priorità per le azioni che hanno consentito tali rientri.

     5. In relazione alla situazione finanziaria determinatasi al 31 dicembre 1998 conseguentemente all'applicazione del presente articolo, quale rilevata ai sensi del comma 2, e ai fini indicati al comma 4, si provvede con apposito provvedimento legislativo all'assestamento degli stanziamenti dei connessi capitoli del bilancio regionale.

 

     Art. 10. (Assunzioni straordinarie di personale per l'obiettivo 2).

     1. Nell'ambito delle azioni di assistenza tecnica previste dal DOCUP per l'obiettivo 2 1997-1999, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C[97]3744 del 18 dicembre 1997, la Regione è autorizzata, previa intesa con il Comitato di sorveglianza dell'obiettivo 2 e accettazione dei competenti servizi della Commissione europea come, previsto dalla decisione della Commissione n. C[97]1035/6 del 23 aprile 1997 - scheda n. 22, ad effettuare assunzioni straordinarie di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, sia di personale laureato che di personale diplomato, per un numero massimo di 5 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 2 con profilo professionale di consigliere giuridico-amministrativo-legale e 3 con profilo professionale consigliere finanziario-contabile-economico e per un massimo di 5 unità nella qualifica funzionale di segretario con profilo professionale segretario contabile. Detto personale opera a supporto delle attività aggiuntive di competenza regionale connesse con l'attuazione del DOCUP.

     2. Per le assunzioni di cui al presente articolo si utilizzano le graduatorie vigenti per l'assunzione di personale in sostituzione di dipendenti regionali assenti con diritto alla conservazione del posto di cui all'articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 31/1997. Ai fini dell'assunzione il personale deve comprovare il mantenimento dei requisiti richiesti all'atto dell'inserimento nelle graduatorie, fatta eccezione per il limite di età e, per l'iscrizione nelle liste per l'occupazione.

     3. Il rapporto di lavoro ha durata fino alla data di chiusura delle operazioni di pagamento del DOCUP e comunque non oltre il 31 dicembre 2002. I contratti di lavoro sono stipulati sulla base del disciplinare previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 [7].

     4. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto di impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto.

     5. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di lire 1.830 milioni per l'anno 1999 a valere sulle risorse del DOCUP obiettivo 2 finalizzate alle azioni di assistenza tecnica cofinanziate dal FESR e dal Fondo sociale europeo (FSE), e precisamente lire 1.330 milioni a valere sulle azioni FESR e lire 500 milioni a valere sulle azioni FSE, in conformità al piano finanziario ridefinito ai sensi del comma 1.

     6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 3/1998 al finanziamento della spesa autorizzata dal comma 4 provvede direttamente l'Amministrazione regionale a carico del proprio bilancio. La Società Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. provvede a rimborsare alla Regione le quote del "Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999" di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 3/1998, corrispondenti alle erogazioni disposte

dall'Amministrazione regionale per le finalità del presente articolo.

     7. In relazione al disposto del presente articolo, e in particolare del comma 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad adeguare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la convenzione di cui all'articolo 14, comma 6, della legge regionale 3/1998.

     8. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.830 milioni per gli anni dal 1999 al 2001, suddivisa in ragione di lire 610 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000, per lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato, cui si provvede con l'entrata di cui al comma 9:

     a) capitolo 550 complessive lire 600 milioni, suddivise in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;

     b) capitolo 8800 complessive lire 296 milioni, suddivise in ragione di lire 148 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;

     c) capitolo 8801 complessive lire 180 milioni, suddivise in ragione di lire 90 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;

     d) capitolo 8815 complessive lire 80 milioni, suddivise in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;

     e) capitolo 575 complessive lire 64 milioni, suddivise in ragione di lire 32 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     La quota autorizzata per l'anno 2001 fa carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.

     9. In relazione al disposto di cui al comma 7 è previsto il rimborso di complessive lire 1.830 milioni, per gli anni dal 1999 al 2001, suddiviso in ragione di lire 610 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, sul capitolo 1099 [3.6.2.] che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 1998-2000 con la denominazione "Rimborsi da parte di Friulia S.p.A. sul "Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999" in relazione ad interventi di assistenza tecnica attuati dall'Amministrazione regionale a fronte del DOCUP obiettivo 2 1997-1999" e con lo stanziamento complessivo di, lire 1.220 milioni, suddiviso in ragione di lire 610 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Il rimborso previsto per l'anno 2001 affluisce al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.

 

     Art. 11. (Erogazione anticipata dei contributi su iniziative cofinanziate).

     1. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari del DOCUP obiettivo 2 e Sb e dei Programmi di iniziativa comunitaria (PIC) di cui alla comunicazione n. 94/C 180 e relativi subnumeri del 1 luglio 1994, approvati dalla Commissione europea relativamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia, i contributi concessi in attuazione di detti programmi possono essere erogati anche in via anticipata fino ad un massimo del 70 per cento del contributo assegnato, previo accertamento dell'effettivo avvio dell'iniziativa contribuita, nonché di ogni eventuale assunzione di altra notizia inerente il suo concreto inizio e dietro prestazione, da parte dei soggetti privati, di garanzia fideiussoria di pari importo da rilasciarsi da parte di Istituti bancari o assicurativi.

     2. Ai beneficiari pubblici può essere erogata una seconda anticipazione fino al massimo del 90 per cento del contributo concesso ad avvenuto raggiungimento di metà della spesa preventivata ed ammessa a contributo.

     3. Per le attività cofinanziate dal FSE la procedura di erogazione del contributo è quella stabilita per le attività formative dai DOCUP per gli obiettivi 3 e 4.

     4. La presente norma si applica anche ai contributi erogati a valere sugli obiettivi 2 e 5b, attuati in esecuzione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1998, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 11/1998.

 

     Art. 12. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17..

[2] Modificano l'art. 5 della L.R. 9 febbraio 1996, n. 11.

[3] Sostituisce l'art. 68 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[4] Sostituisce la lettera b) del comma 1, art. 2 della L.R. 6 luglio 1998, n. 11.

[5] Sostituisce il comma 3, art. 2 della L.R. 6 luglio 1998, n. 11.

[6] Sostituisce il comma 6, art. 14 della L.R. 6 luglio 1998, n. 11.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.