§ 41.2.45 - Legge 14 marzo 2001, n. 80.
Interventi a favore del comune di Pietrelcina


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.2 comuni
Data:14/03/2001
Numero:80


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso dei [...]


§ 41.2.45 - Legge 14 marzo 2001, n. 80.

Interventi a favore del comune di Pietrelcina

(G.U. 30 marzo 2001, n. 75)

 

 

     Art. 1.

     1. Ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori, è autorizzato per il comune di Pietrelcina un contributo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

     3. In sede di ripartizione dei contributi erariali agli enti locali, sulla eventuale quota di incremento annuale dei contributi stessi è riservato, per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006, al comune di Pietrelcina un contributo integrativo annuo non superiore a lire 3 miliardi [1].


[1] Comma così modificato dall'art. 23 duodecies del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47.