§ 17.2.582 - L. 8 agosto 2024, n. 111.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:08/08/2024
Numero:111


Sommario
Art. 1. 


§ 17.2.582 - L. 8 agosto 2024, n. 111.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.

(G.U. 9 agosto 2024, n. 186)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76

 

     All'articolo 1:

     al comma 1:

     al capoverso 6-ter, le parole: «di cui al presente articolo» sono soppresse e dopo le parole: «comma 6-quater» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

     al capoverso 6-quater, le parole: «ai sensi del comma 6-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi del comma 6-ter,»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: "di beni mobili, e" sono soppresse;

     b) il secondo periodo è soppresso»;

     al comma 2, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «alla contabilità speciale» sono sostituite dalle seguenti: «nella contabilità speciale».

     All'articolo 3:

     al comma 1, le parole: «contributi pubblici," e,» sono sostituite dalle seguenti: «contributi pubblici" e» e le parole: «di controllo"» sono sostituite dalle seguenti: «di controllo,"»;

     alla rubrica, la parola: «vigilanza)» è sostituita dalla seguente: «vigilanza».

     All'articolo 4:

     al comma 2, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di quanto previsto al comma 1» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023»;

     al comma 3:

     all'alinea, dopo le parole: «del 2023,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023,»;

     alla lettera a), alle parole: «le parole» sono premesse le seguenti: «al primo periodo,» e le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2025"»;

     alla lettera b), dopo le parole: «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» sono inserite le seguenti: «o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate», dopo le parole: «facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni» sono inserite le seguenti: «o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate da altre amministrazioni» e dopo le parole: «delle Forze di Polizia» sono inserite le seguenti: «e delle Forze armate».

     All'articolo 5:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «20-novies, del» sono sostituite dalle seguenti: «20-novies del»;

     al capoverso 2-bis, all'alinea, le parole: «2-bis Per» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Per» e, alla lettera f), le parole: «Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM)"» sono sostituite dalle seguenti: «istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»;

     al capoverso 2-ter, le parole: «dalle società e soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle società e dai soggetti» e le parole: «derivanti alle» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalle»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-quater è aggiunto il seguente:

     "9-quinquies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, i soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica possono nominare i responsabili unici di progetto (RUP) previsti dall'articolo 15 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche tra il personale di cui ai commi 1, 2, 3 e 9 del presente articolo"».

     All'articolo 6:

     al comma 1:

     alla lettera a), dopo la parola: «e» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3-bis», dopo la parola: «milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «di IVA,» sono inserite le seguenti: «per le infrastrutture»;

     alla lettera c), le parole: «con RFI» sono sostituite dalle seguenti: «con la società Rete ferroviaria italiana (RFI)», le parole: «monitoraggio e» sono sostituite dalle seguenti: «monitoraggio nonchè», le parole: «di RFI» sono sostituite dalle seguenti: «della RFI S.p.A.» e le parole: «- stipulato tra RFI» sono sostituite dalle seguenti: «stipulato tra la RFI»;

     al comma 2, dopo le parole: «del 2023,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023,» e le parole: «2 gennaio 2018, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «2 gennaio 2018, n. 1,»;

     al comma 3:

     all'alinea, dopo le parole: «del 2023,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023,»;

     al capoverso 3-bis, le parole: «ai sensi del medesimo all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del medesimo articolo» e dopo le parole: «all'articolo 20-bis» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

     Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

     «Art. 6-bis (Disposizioni in materia di gestione dei materiali di scarto). - 1. All'articolo 20-decies, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale"».

     All'articolo 7:

     al comma 1, le parole: «predisposta della» sono sostituite dalle seguenti: «predisposta dalla» e le parole: «e di sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «e sviluppo»;

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici ancora danneggiati dal sisma possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila e di sostenere il completamento del processo di ricostruzione, per le unità immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo di cui al periodo precedente le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma sono attuate con le risorse destinate alla ricostruzione nel limite di 285 milioni di euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, previa approvazione del CIPESS, su istruttoria della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e su proposta degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo e di autorizzazione dell'incremento straordinario nonchè i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche.

     1-ter. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata, per gli importi così determinati in ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "una quota, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti complessivi di bilancio, è destinata, per gli importi approvati e assegnati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile"»;

     alla rubrica, le parole: «Uffici speciali» sono sostituite dalle seguenti: «Interpretazione autentica del comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in materia di spese di gestione e funzionamento degli Uffici speciali» e le parole: «sisma 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori colpiti dal sisma del 2009 e ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione».

     Nel capo I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

     «Art. 7-bis (Istituzione di un tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relative al sisma del 1990). - 1. Al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico a fini ricognitivi, anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello già concluso, composto da un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un rappresentante della città metropolitana di Catania, un rappresentante del libero consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del libero consorzio comunale di Ragusa.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

     All'articolo 8:

     al comma 1, le parole: «nonchè relativamente» sono sostituite dalle seguenti: «e relativamente», dopo le parole: «lettera e)» sono inserite le seguenti: «del comma 2 dell'articolo 25» e le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e 2023,».

     Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

     «Art. 8-bis (Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche). - 1. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, è ulteriormente prorogato fino al 17 settembre 2025 al fine di consentire la prosecuzione dell'azione commissariale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate per il superamento del predetto contesto emergenziale».

     All'articolo 9:

     al comma 1, le parole: «Italia Meteo» sono sostituite dalla seguente: «ItaliaMeteo», le parole: «n. 205 del 27 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «27 dicembre 2017, n. 205» e le parole: «presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

     alla rubrica, le parole: «Italia Meteo» sono sostituite dalla seguente: «ItaliaMeteo».

     Dopo il capo II sono inseriti i seguenti:

 

     «Capo II-bis

     Ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei

 

     Art. 9 bis. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:

     a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella "zona di intervento" delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata nel sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, approvato con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2024;

     b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta regionale della Campania n. 7 del 10 gennaio 2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 140 del 2023.

 

     Art. 9 ter. (Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei). - 1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), nonchè di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12, è necessaria la previa intesa con la regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5.

     2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare:

     a) a predisporre, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri:

     1) sulla base dei criteri e delle priorità indicati nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonchè quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi di cui al presente comma comprendono altresì gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario; a tali fini, il Dipartimento della protezione civile provvede ad inviare al Commissario straordinario di cui al comma 1 i programmi di intervento di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario, una volta concluse le relative istruttorie previste dal medesimo piano straordinario. I codici unici di progetto (CUP), i soggetti attuatori, i criteri e le modalità di realizzazione di tali programmi sono individuati con proprio provvedimento dal Commissario straordinario ai fini della successiva attuazione;

     2) anche sulla base degli esiti dell'attività svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 140 del 2023, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza "molto elevata" o "elevata", uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;

     b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

     c) ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capo; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

     3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono, per ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

     4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica sino al 31 dicembre 2027. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonchè quello accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Con la medesima procedura di cui al comma 1 si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

     5. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuate previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9 del presente articolo, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonchè quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

     6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonchè, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.

     7. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14.

     8. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati nonchè il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 7, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

     9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, quantificati nel limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), è autorizzata la spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo 2024-2029, di cui euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed euro 89.095.000 per l'anno 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:

     a) nella misura di euro 23.484.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di euro 35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1);

     b) nella misura di euro 20.600.000 per l'anno 2024, di euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 51.500.000 per l'anno 2027, di euro 61.800.000 per l'anno 2028 e di euro 89.095.000 per l'anno 2029, alla realizzazione degli interventi inseriti nel primo piano di interventi urgenti di cui al comma 2, lettera a), numero 2).

     11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 44.084.000 per l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 77.250.000 per l'anno 2027, a euro 97.026.000 per l'anno 2028 e a euro 89.095.000 per l'anno 2029, si provvede:

     a) quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     b) quanto a euro 20.834.000 per l'anno 2024, a euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 41.200.000 per l'anno 2027, a euro 40.376.000 per l'anno 2028 e a euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020;

     c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, a euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 36.050.000 per l'anno 2027, a euro 56.650.000 per l'anno 2028 e a euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

     12. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il diciottesimo comma è abrogato. Con decreto adottato ai sensi del comma 13, alinea, è stabilita la data di soppressione della Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984. Fino alla data indicata nel decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2024, detta Struttura di supporto, con il personale ad essa assegnato alla data del 3 luglio 2024 e nei limiti delle risorse utilizzabili allo scopo, assicura lo svolgimento delle attività necessarie e urgenti correlate agli interventi in corso di cui al comma 13, lettera b), ultimo periodo, con particolare riferimento alle opere o ai lavori già eseguiti o in fase di collaudo, inviando con cadenza periodica, almeno mensile, apposita relazione al Commissario straordinario di cui al comma 1, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Entro il 1° settembre 2024, il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, contenente l'indicazione:

     a) degli interventi conclusi, di quelli in corso di svolgimento, con la specificazione dello stato di avanzamento, nonchè di quelli da avviare alla data del 3 luglio 2024;

     b) della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal programma;

     c) dell'entità delle risorse stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti dal programma;

     d) dell'entità delle risorse occorrenti per il completamento degli interventi inseriti nel programma e non ancora avviati;

     e) dei rapporti attivi e passivi di titolarità del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, afferenti all'esecuzione degli interventi previsti dal programma, ivi compresi quelli derivanti da affidamenti a concessionari ovvero a contraenti generali;

     f) degli eventuali contenziosi e del loro esito;

     g) dell'entità delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.

     13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:

     a) sentito il Commissario straordinario di cui al comma 1, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nel testo vigente fino alla data del 3 luglio 2024, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonchè le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo. Ai fini del primo periodo, si considerano non avviati anche gli interventi oggetto di affidamento da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, a concessionari o a contraenti generali in relazione ai quali, alla data del 3 luglio 2024, non sia stata iniziata l'attività realizzativa da parte dei medesimi concessionari o contraenti generali ovvero in relazione ai quali, alla medesima data, non siano stati sottoscritti dai predetti concessionari o contraenti generali i contratti con gli operatori economici incaricati della loro realizzazione;

     b) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12 e degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile, limitatamente a quanto di competenza in relazione alla rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nel testo vigente fino alla data del 3 luglio 2024, e con gli uffici della regione Campania operanti a supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data del 3 luglio 2024, suscettibili di essere trasferiti ai sensi del comma 14, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato nonchè dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito. Ai fini di cui al primo periodo si considerano in corso gli interventi per i quali sia già stata iniziata la fase di realizzazione dei lavori, quelli oggetto di contratti di appalto di lavori, ivi compresi quelli stipulati dai concessionari o dai contraenti generali individuati dal Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, e quelli oggetto di procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data del 3 luglio 2024, nonchè per i quali, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alla suddetta data siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

     14. La realizzazione degli interventi individuati ai sensi del comma 13, lettera a), è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 che vi provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data indicata con il decreto adottato ai sensi del comma 13, alinea, il Commissario straordinario provvede altresì al completamento degli interventi individuati ai sensi della lettera b) del comma 13, subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1 e già attribuiti alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale della Campania 30 gennaio 2008, n. 1, trasmettendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino alla data di conclusione, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con i decreti di cui al comma 13, alinea, è altresì disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma e in corso alla data del 3 luglio 2024, nonchè il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.

     15. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività del Commissario straordinario di cui al comma 1, che illustra lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi, le principali criticità emerse e le soluzioni prospettate, con indicazione delle risorse utilizzate.

     16. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole da: ", per la cui esecuzione" fino alla fine del periodo sono soppresse;

     b) il secondo periodo è soppresso.

     17. In aggiunta alle risorse previste dal comma 10, lettera a), del presente articolo, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del citato decreto-legge n. 140 del 2023, per l'attuazione degli interventi contenuti nel primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del piano straordinario approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, sono destinate, nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1), del presente articolo e sono a tal fine trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla contabilità speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario.

 

     Art. 9 quater. (Misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei). - 1. Gli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter nonchè quelli indicati nell'articolo 9-quinquies sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.

     2. Fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, comma 1, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. È ammessa altresì la deroga alle seguenti disposizioni:

     a) articolo 95 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

     b) articolo 5, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;

     c) articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2008;

     d) codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento:

     1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

     2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

     3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 140, comma 7, del medesimo codice.

     3. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, possono essere previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

 

     Art. 9 quinquies. (Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica). - 1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività scolastica, il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter, comma 1, provvede, con i poteri e le modalità previsti dal medesimo articolo 9-ter nonchè dall'articolo 9-quater, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     2. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Campania può avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 per l'anno 2024. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo sulla predetta contabilità speciale.

 

     Art. 9 sexies. (Contributi per l'autonoma sistemazione). - 1. La regione Campania, avvalendosi dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 9-novies, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e comunque non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

     3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di euro 3.453.000 per l'anno 2024 e di euro 6.906.000 per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su un 'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.

 

     Art. 9 septies. (Interventi di nuova costruzione). - 1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), entro il 1° ottobre 2024, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nella predetta zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con destinazione d'uso residenziale.

 

     Art. 9 octies. (Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei). - 1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-novies, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), e della quantificazione dei relativi oneri economici, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. Sono esclusi dagli elenchi di cui al primo periodo gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data del 3 luglio 2024.

     2. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del citato decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

 

     Art. 9 novies. (Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili). - 1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ff), dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso nel limite massimo per edificio di euro 450 per metro quadro per edifici con danni leggeri e di euro 1.200 per metro quadro per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018.

     3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dei beneficiari.

     4. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato di cui al comma 2 al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile sgomberato. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa:

     a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, ove prescritto;

     b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;

     c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare altresì la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonchè la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta altresì la finalità e l'idoneità degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;

     d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero, in caso di unità immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto è subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, è dovuto anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

     6. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 8, a pena di decadenza del diritto al contributo, gli interventi di cui al comma 2 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione.

     7. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.

     8. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro il 1° settembre 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:

     a) i criteri di riparto tra i comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;

     b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi nonchè i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari;

     c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;

     d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi per le finalità di cui al comma 6, secondo periodo;

     e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

     9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

     a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente all'intervento riguardante il completamento del Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge;

     b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

     1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;

     2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;

     3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;

     4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;

     5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;

     6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno 2025;

     7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;

     8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;

     9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per l'anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;

     10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;

     11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;

     12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;

     13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;

     14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 932.369 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;

     15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026.

 

     Art. 9 decies. (Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. In considerazione dell'aggravio dei carichi operativi, amministrativi e gestionali derivanti dalle misure di cui al presente capo, al fine di supportare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

     b) al terzo periodo, le parole: "dieci unità" sono sostituite dalle seguenti: "venti unità", le parole: "nove di personale non dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "diciannove di personale non dirigenziale" e le parole: "fino al numero massimo di quattro unità" sono sostituite dalle seguenti: "fino al numero massimo di otto unità";

     c) all'ottavo periodo, le parole: "e di 655.664 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 907.339 euro per l'anno 2024 e di 1.159.014 euro per l'anno 2025".

 

     Art. 9 undecies. (Disposizioni finanziarie). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9-decies, quantificati in euro 251.675 per l'anno 2024 e in euro 1.159.014 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

     2. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, con delibera del CIPESS, da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è assegnata alla regione Campania per le finalità di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 10, fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per detta regione nella delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Per le finalità di cui al presente comma, si intendono come da completare gli investimenti già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'Autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli "Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)" di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.

 

     Capo II-ter

     Disposizioni per interventi di protezione civile e di coesione

 

     Art. 9 duodecies. (Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma del 2016 nel Centro Italia). - 1. A decorrere dal 1° settembre 2024 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.

     2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito è riconosciuto altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

     3. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

     4. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalità stabilite dal Commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle regioni interessate, anche in qualità di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.

     5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari che alla data degli eventi sismici di cui al comma 2 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

     6. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo la somma di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa.

     7. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario del Governo sulla contabilità speciale dei Presidenti delle regioni, che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti ai sensi del comma 3, alla successiva assegnazione in favore dei comuni interessati.

     8. Per le medesime finalità di cui al comma 6, il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai comuni per il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le eventuali economie di spesa sulla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo.

 

     Art. 9 terdecies. (Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124). - 1. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2025";

     b) al comma 3:

     1) alla lettera a), le parole: "euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.268.803 annui";

     2) alla lettera b), le parole: "euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11.908.750 annui";

     3) alla lettera c), le parole: "euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3.177.860 annui";

     4) alla lettera d), le parole: "euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.128.730 annui";

     5) alla lettera e), le parole: "euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro 75.996.252 annui";

     c) al comma 8:

     1) all'alinea, le parole: "euro 62.669.029 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "euro 14.000.000 per l'anno 2024";

     2) alla lettera a), le parole: "euro 62.669.029 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "euro 14.000.000 per l'anno 2024".

     2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

     a) quanto ad euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ "Capacità per la coesione 2021-2027" approvato con decisione di esecuzione della Commissione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma, ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

     b) quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     c) quanto a euro 630.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

     d) quanto a euro 167.860 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

     e) quanto a euro 323.730 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

     f) quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

     All'articolo 10:

     al comma 1, le parole: «dell'ordine e della sicurezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordine e della sicurezza pubblici»;

     al comma 6, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «erogato ai sensi di quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo»;

     al comma 7:

     alla lettera a), dopo le parole: «dell'importo di» è inserita la seguente: «euro» e le parole: «presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017»;

     alla lettera b), dopo le parole: «dell'importo di» è inserita la seguente: «euro» e la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti»;

     alla lettera d), dopo le parole: «quanto a» è inserita la seguente: «euro».

     All'articolo 11:

     al comma 1, le parole: «è da intendersi» sono sostituite dalle seguenti: «si interpreta»;

     alla rubrica, le parole: «Cortina 2026")» sono sostituite dalle seguenti: «Cortina 2026"».

     Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

     «Art. 11-bis (Disposizioni urgenti per i grandi eventi sportivi internazionali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, in relazione ai quali la richiesta di contributo a carico dello Stato supera la soglia di 5.000.000 di euro, il sostegno finanziario statale alla candidatura è condizionato all'accoglimento del relativo piano economico finanziario, comprensivo di cronoprogramma di realizzazione delle eventuali opere pubbliche da eseguire e della stima dei costi diretti e indiretti, presentato dal soggetto o dai soggetti che propongono la candidatura medesima secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 5.

     2. Ciascuna proposta di candidatura, corredata del piano economico finanziario di cui al comma 1, è preventivamente trasmessa dal proponente al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento per lo sport, entro sessanta giorni dal ricevimento, esprime la propria valutazione tecnica sulla proposta di candidatura e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport per l'adozione del decreto di approvazione della candidatura, sentito il Consiglio dei ministri. Il termine può essere sospeso dal Dipartimento una sola volta, per mezzo di motivata richiesta di integrazioni. In caso di mancato riscontro alla richiesta di integrazioni del Dipartimento entro i sessanta giorni successivi alla richiesta stessa, la proposta si intende ritirata. Allo scopo di supportare il Dipartimento nella valutazione di cui al presente comma, è istituito, presso il Dipartimento stesso, un Nucleo di valutazione, composto da un massimo di dieci tecnici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalità di funzionamento del Nucleo, i requisiti per farne parte, il procedimento di nomina dei suoi componenti, la durata e i compensi per la partecipazione, fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun componente in ragione d'anno, in relazione alle attività ef fettivamente svolte, inclusi gli eventuali oneri a carico dell'amministrazione conferente, nel limite massimo complessivo di 300.000 euro. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Dipartimento può avvalersi anche della società Sport e salute S.p.a., previa stipula di apposita convenzione, nei limiti di quanto previsto dal comma 6.

     3. La candidatura approvata ai sensi del comma 2 è gestita da un Comitato con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di promozione della candidatura e, in caso di assegnazione, di organizzazione dell'evento, da costituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a partecipare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla costituzione del Comitato di cui al primo periodo. Il Comitato provvede alla gestione delle risorse destinate all'evento, sia nella fase antecedente sia nella fase successiva all'eventuale aggiudicazione.

     4. Il Comitato di cui al comma 3 è altresì composto da rappresentanti di eventuali altre amministrazioni statali e territoriali, del Comitato italiano paralimpico e del Comitato olimpico nazionale italiano, anche unitamente alle federazioni interessate, in misura proporzionale rispetto all'impegno finanziario assunto da ciascuno di essi. I rappresentanti di cui al primo periodo assumono l'incarico a titolo gratuito e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi o altri emolumenti comunque denominati. La segreteria del Comitato è in ogni caso assicurata dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione di ciascun Comitato, i criteri di erogazione del contributo e le modalità di rendicontazione e di monitoraggio.

     5. In caso di aggiudicazione dell'evento sportivo, il contratto da stipulare con l'organismo internazionale aggiudicante è sottoscritto dagli enti interessati e, per il Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport. Le attività svolte in esecuzione del contratto di aggiudicazione rimangono soggette al regime giuridico proprio delle organizzazioni sportive internazionali anche paralimpiche, con cui lo stesso contratto è stipulato, in conformità alle regole dell'ordinamento sportivo internazionale e nel rispetto della Carta olimpica e paralimpica.

     6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 sono autorizzate la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, di cui 150.000 euro per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al comma 2 e 50.000 euro per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'ultimo periodo del comma 2, e la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 300.000 euro annui per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al comma 2 e 100.000 euro annui per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'ultimo periodo del comma 2. In ogni caso, la copertura delle spese tecniche deve essere tale da garantire la proporzionalità del corrispettivo rispetto alle attività da svolgere al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della convenzione di cui al comma 2. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Quanto ai restanti oneri, quantificati in 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».