Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.10 lavori pubblici |
Data: | 19/01/2024 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024 |
Art. 2. Disposizioni finanziarie |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 38.10.645 - D.L. 19 gennaio 2024, n. 5. [1]
Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.
(G.U. 19 gennaio 2024, n. 15)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di agevolare le procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice dei Capi di Stato e di Governo che si svolgerà nei giorni dal 13 e al 15 giugno 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un Commissario straordinario con il compito di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024. Per l'esercizio delle proprie funzioni e per le attività connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, nonchè, nel limite di 100.000 euro per il 2024, delle strutture dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale e di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della
2. Agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da aggiudicare da parte del Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 si applica la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al
3. Nei casi di cui al comma 2, si procede all'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipulazione. Alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 2 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
5. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture di cui al comma 1 si procede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture esperite dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per la realizzazione degli interventi di propria competenza necessari per il corretto svolgimento degli eventi connessi con la presidenza italiana del G7 [7].
Art. 2. Disposizioni finanziarie
1. Per l'attuazione dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di euro 18.050.000 per l'anno 2024, dei quali euro 50.000 per il compenso del Commissario straordinario di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 1 ed euro 18.000.000 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al medesimo articolo 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 18.050.000 per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 5.350.000 euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
b) quanto a 2.200.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) quanto a 10.500.000 euro da destinare agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 397, della
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.