Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.6 sangue ed emoderivati |
Data: | 30/08/2023 |
Numero: | 156 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Modalità e limiti per la prestazione delle attività |
Art. 3. Disposizioni finanziarie |
§ 86.6.113 - D.M. 30 agosto 2023, n. 156. [1]
Regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati.
(G.U. 11 novembre 2023, n. 264)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, ed avente ad oggetto «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta ufficiale, n. 129, del 06 giugno 2001;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, avente ad oggetto «Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta ufficiale, n. 300, del 28 dicembre 2015 - supplemento ordinario, n.69, e in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, recante «Indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue», pubblicato nella Gazzetta ufficiale, n. 140, del 19 giugno 2007;
Visto l'Accordo dell'8 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della
Visto l'Accordo del 25 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 4 del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2023, n. 190;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto
1. Il presente regolamento, prevede disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 11, secondo e terzo periodo, della
Art. 2. Modalità e limiti per la prestazione delle attività
1. I medici di cui al presente regolamento svolgono le attività di raccolta sangue ed emocomponenti a supporto del personale operante nei relativi servizi, in coerenza con il livello di competenze e di autonomia raggiunto, oppure in forma autonoma, esclusivamente previo conseguimento dei requisiti formativi previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte esclusivamente presso enti e associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale i cui statuti rispettano le finalità previste dal decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, n. 140, del 19 giugno 2007, e la normativa vigente in materia di organizzazioni di volontariato, e che siano iscritte nel relativo registro, ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. I medici in formazione comunicano, alla scuola di specializzazione o alla struttura regionale responsabile del corso di formazione specifica in medicina generale, la data di inizio e la durata della collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale, le ore di collaborazione effettivamente prestate, nonchè qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dalla scuola o dalla struttura regionale responsabile del corso cui sono iscritti, al fine di consentire la verifica che la collaborazione sia svolta senza pregiudizio per l'assolvimento degli obblighi formativi.
4. Gli enti e le associazioni presso i quali sono svolte le attività di cui al presente regolamento provvedono:
a) alla preventiva determinazione delle attività da svolgersi da parte degli specializzandi sulla base delle carenze di organico esistenti, alla comunicazione ai responsabili delle scuole e dei corsi territorialmente competenti ai fini della conoscibilità da parte degli specializzandi, e inoltre, nell'organizzare il concreto svolgimento di tali attività, assumono idonee misure volte a garantire la non interferenza delle stesse con gli obblighi formativi dei medici specializzandi;
b) alla copertura assicurativa del medico relativa alla responsabilità per i rischi professionali, alla responsabilità civile verso terzi e agli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta, con oneri a proprio carico;
c) alla registrazione dell'attività in termini di frequenza svolta da parte degli specializzandi, in coerenza con quanto disposto dai requisiti minimi organizzativi di cui al punto UO.6.2 dell'allegato A dell'Accordo del 25 marzo 2021, stipulato ai sensi dell'articolo 4 del
5. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi della scuola o del corso cui sono iscritti, i medici in formazione, nel periodo di collaborazione volontaria presso gli enti e le associazioni di cui al comma 2, possono partecipare ai percorsi formativi e di acquisizione delle competenze dei medici addetti alle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, di cui all'Allegato A dell'Accordo del 25 luglio 2012, stipulato ai sensi dell'articolo 4 del
6. L'attività di raccolta sangue, svolta ai sensi del presente regolamento, è riconosciuta ai fini dell'acquisizione delle competenze pratiche previste dall'Allegato 1 dell'Allegato A dell'Accordo di cui al comma 5 per il conseguimento del relativo attestato.
Art. 3. Disposizioni finanziarie
1. Dal presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2647
[1] Per la sospensione dell'efficacia del presente decreto, vedi l'art. 4, comma 5 bis, del