§ 93.17.399 - L. 11 dicembre 2012, n. 224.
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.17 veicoli
Data:11/12/2012
Numero:224


Sommario
Art. 1.  Nuove disposizioni in materia di attività di autoriparazione
Art. 2.  Requisiti tecnico-professionali
Art. 3.  Norme transitorie
Art. 4.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 93.17.399 - L. 11 dicembre 2012, n. 224.

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.

(G.U. 21 dicembre 2012, n. 297)

 

Art. 1. Nuove disposizioni in materia di attività di autoriparazione

     1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

     «3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

     a) meccatronica;

     b) carrozzeria;

     c) gommista».

 

     Art. 2. Requisiti tecnico-professionali

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 [1].

     1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del presente articolo consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni [2].

 

     Art. 3. Norme transitorie

     1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica, di cui al citato comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 122 del 1992, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

     2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attività per gli undici anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 [3].

     2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresì ai fini della regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui al medesimo articolo 1, comma 3 [4].

     3. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, anche se titolare dell'impresa, abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, essa può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

     4. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione dell'articolo 2 della presente legge, continuano ad applicarsi i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


[1] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1132, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1132, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[3] Comma già modificato dall'art. 1, comma 1132, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 e così ulteriormente modificato dall'art. 22 ter del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

[4] Comma inserito dall'art. 1, comma 1132, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.