Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.17 veicoli |
Data: | 11/12/2012 |
Numero: | 224 |
Sommario |
Art. 1. Nuove disposizioni in materia di attività di autoriparazione |
Art. 2. Requisiti tecnico-professionali |
Art. 3. Norme transitorie |
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 93.17.399 - L. 11 dicembre 2012, n. 224.
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.
(G.U. 21 dicembre 2012, n. 297)
Art. 1. Nuove disposizioni in materia di attività di autoriparazione
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della
«3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista».
Art. 2. Requisiti tecnico-professionali
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della
1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della
1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, della
Art. 3. Norme transitorie
1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresì ai fini della regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della
3. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al
4. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione dell'articolo 2 della presente legge, continuano ad applicarsi i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
[1] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1132, della
[2] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1132, della
[3] Comma già modificato dall'art. 1, comma 1132, della
[4] Comma inserito dall'art. 1, comma 1132, della