Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 23/01/2025 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 71.2.310 - L. 23 gennaio 2025, n. 4.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia.
(G.U. 24 gennaio 2025, n. 19)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2024, N. 178
All'articolo 1:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del
All'articolo 2:
al comma 1, lettera b), dopo le parole: «all'articolo 46-terdecies,» sono inserite le seguenti: «comma 1,».
All'articolo 3:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari».
All'articolo 4:
al comma 1, lettera a), capoverso Art. 26-bis, comma 1, le parole: «cui sono conferiti» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali sono conferiti» e le parole: «dati statistici,» sono sostituite dalle seguenti: «dati statistici e»;
al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al comma 7, la lettera n) è abrogata».
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del
al comma 2, dopo le parole: «la spesa» sono inserite le seguenti: «di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e» e le parole: «cui si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «, a cui si provvede».
All'articolo 6:
al comma 1, lettera i), capoverso 11, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 3, le parole: «intercettazioni, di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «intercettazioni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al»;
al comma 4, lettere a), b) e c), alla parola: «mediante» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 7:
al comma 2, capoverso Art. 97-ter, comma 2, dopo la parola: «trasmette» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «L'articolo 56, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 4 dell'articolo 56»;
alla rubrica, dopo la parola: «autentica» sono inserite le seguenti: «del comma 4».
All'articolo 9:
al comma 2, le parole: «derivanti dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,».