Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.5 prevenzione e cura delle malattie |
Data: | 30/12/2021 |
Numero: | 229 |
Sommario |
Art. 1. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 |
Art. 2. Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19 |
Art. 3. Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie |
Art. 4. Disciplina sanzionatoria |
Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 86.5.537 - D.L. 30 dicembre 2021, n. 229. [1]
Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
(G.U. 30 dicembre 2021, n. 309)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il
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Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
Visto il
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Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonchè l'articolo 1, comma 1, del
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
1. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del
a) alberghi e altre strutture recettive di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a-bis), del
b) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera e), del
c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g-bis), del
2. A decorrere dal 10 gennaio 2022, all'articolo 9-quater, del
«1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del
3. A decorrere dal 10 gennaio 2022:
a) all'articolo 9-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del
b) all'articolo 6, comma 1, del
4. Le disposizioni di cui al comma 1, nel medesimo periodo ivi previsto, si applicano anche all'accesso e all'utilizzo dei seguenti servizi e attività:
a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
b) servizi di ristorazione all'aperto;
c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;
d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.
5. Dal 10 gennaio 2022 la lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 9-quater del
6. All'articolo 5, comma 2, del
«In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.».
Art. 2. Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19
1. All'articolo 1 del
«7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o dell'auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.».
Art. 3. Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Governo.
Art. 4. Disciplina sanzionatoria
1. La violazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli obblighi previsti dall'articolo 2 del presente decreto è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del
Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Abrogato dall'art. 1 della