Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 31/05/2011 |
Numero: | 88 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale |
Art. 3. Disposizioni in materia di finanziamenti dell'Unione europea |
Art. 4. Fondo per lo sviluppo e la coesione |
Art. 5. Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione |
Art. 6. Contratto istituzionale di sviluppo |
Art. 7. Relazione annuale |
Art. 8. Disposizioni transitorie e finali |
§ 27.7.244 - D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88.
Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
(G.U. 22 giugno 2011, n. 143)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 119 e 120 della Costituzione;
Vista la
Visto l'articolo 7, commi da 26 a 29, del
Ritenuto di dover adottare, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 16, un primo decreto legislativo concernente la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonchè l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione economica, sociale e territoriale e di rimuovere gli squilibri economici e sociali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;
Considerato il mancato raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011, di approvazione della relazione prevista dall'articolo 2, comma 3, terzo e quarto periodo, della
Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto, in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e in prima attuazione dell'articolo 16 della
2. Gli interventi individuati ai sensi del presente decreto sono finalizzati a perseguire anche la perequazione infrastrutturale.
Art. 2. Principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale
1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali, esclusivamente destinati alla spesa in conto capitale per investimenti anche finalizzati, secondo le modalità stabilite per l'impiego dei fondi comunitari, a rimuovere le disuguaglianze di capacità amministrativa per l'equilibrata attuazione del Titolo V della Costituzione nonchè alle spese per lo sviluppo ammesse dai regolamenti dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e coinvolgimento del partenariato economico-sociale per l'individuazione delle priorità e per l'attuazione degli interventi, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alle condizioni socio-economiche, al deficit infrastrutturale e ai diritti della persona;
b) utilizzazione delle risorse secondo il metodo della programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorità programmatiche individuate dall'Unione europea, nell'ambito di piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione, contemperando gli obiettivi di sviluppo con quelli di stabilità finanziaria e assicurando in ogni caso la ripartizione dell'85 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord anche con riferimento alle zone di montagna, a quelle confinanti con Regioni a statuto speciale e alle isole minori;
c) aggiuntività delle risorse, che non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto del principio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea;
d) programmazione, organizzazione e attuazione degli interventi finalizzate ad assicurarne la qualità, la tempestività, l'effettivo conseguimento dei risultati, attraverso il condizionamento dei finanziamenti a innovazioni istituzionali, la costruzione di un sistema di indicatori di risultato, il ricorso sistematico alla valutazione degli impatti e, ove appropriato, la previsione di riserve premiali e meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria e assicurando, nei confronti di tutte le amministrazioni ed organismi pubblici e privati coinvolti, le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative.
Art. 3. Disposizioni in materia di finanziamenti dell'Unione europea
1. Il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, di seguito denominato: "Ministro delegato", cura il coordinamento di tale politica e dei relativi fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e assicura i relativi rapporti con i competenti organi dell'Unione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle autonomie locali, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con gli altri Ministri eventualmente interessati, adotta gli atti di indirizzo e quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri, assicurando la coerenza complessiva dei conseguenti documenti di programmazione operativa da parte delle amministrazioni centrali e regionali.
3. Al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali di cui al comma 1 e l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato membro, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adotta, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea, le opportune misure di accelerazione degli interventi anche relativamente alle amministrazioni che risultano non in linea con la programmazione temporale degli interventi medesimi.
Art. 4. Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della
2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.
3. Il Fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali, secondo le modalità stabilite dal presente decreto. L'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale. La programmazione degli interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente articolo è realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di carattere ordinario.
Art. 5. Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. Il Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della
2. Sulla base di quanto indicato dal Documento di economia e finanza, la legge di stabilità relativa all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione incrementa la dotazione finanziaria del Fondo, stanziando risorse adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso modo, la legge di stabilità provvede contestualmente alla ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato della spesa.
3. La legge annuale di stabilità, anche sulla scorta delle risultanze del sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 6, può aggiornare l'articolazione annuale, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo. Trascorso il primo triennio del periodo di riferimento, si può procedere alla riprogrammazione del Fondo solo previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
4. [Entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e nel Documento di economia e finanza e relativi allegati, su proposta del Ministro delegato, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, nonchè con la Conferenza unificata, sentiti gli altri Ministri eventualmente interessati, sono definiti in un Documento di indirizzo strategico:
a) gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate, le finalità specifiche da perseguire, il riparto delle risorse tra le priorità e le diverse macro-aree territoriali, nonchè l'identificazione delle Amministrazioni responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del
b) i principi di condizionalità, ossia le condizioni istituzionali, generali e relative a ogni settore di intervento, che devono essere soddisfatte per l'utilizzo dei fondi;
c) i criteri di ammissibilità degli interventi al finanziamento riferiti in particolare:
1) ai tempi di realizzazione definiti per settore, per tipologia d'intervento, di soggetto attuatore e di contesto geografico;
2) ai risultati attesi, misurati con indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all'intervento, tempestività di rilevazione, pubblicità dell'informazione;
3) all'individuazione preventiva di una metodologia rigorosa di valutazione degli impatti;
4) alla sostenibilità dei piani di gestione;
5) al possesso da parte del o dei soggetti attuatori dell'intervento di un rating, individuato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che indichi un livello adeguato di capacità amministrativa e tecnica e di legalità tale da garantire la realizzazione degli interventi nei tempi programmati in assenza del quale, con il medesimo decreto, sono individuate le misure necessarie all'attuazione degli interventi a partire da forme di affiancamento fino all'affidamento ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 6, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
d) gli eventuali meccanismi premiali e sanzionatori, ivi compresa la revoca, anche parziale, dei finanziamenti, relativi al raggiungimento di obiettivi e risultati misurabili e al rispetto del cronoprogramma, nonchè gli incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 [2];
e) la possibilità di chiedere il cofinanziamento delle iniziative da parte dei soggetti assegnatari, anche attraverso l'apporto di capitali privati;
f) la coerenza e il raccordo con gli interventi ordinari programmati o in corso di realizzazione da parte di amministrazioni pubbliche o concessionari di servizi pubblici fermo restando l'utilizzo delle risorse per le rispettive finalità] [3].
5. [Entro il 1° marzo successivo al termine di cui al comma 4, il Ministro delegato, in attuazione degli obiettivi e nel rispetto dei criteri definiti dalla delibera del CIPE di cui al comma 4, propone al CIPE per la conseguente approvazione, in coerenza con il riparto territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, nonchè con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente] [4].
Art. 6. Contratto istituzionale di sviluppo
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nonchè allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto e di assicurare la qualità della spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi. È ammessa la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al
2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. In caso di partecipazione dei concessionari di servizi pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla categoria di interventi o al programma da realizzare, il contratto istituzionale di sviluppo definisce le attività che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attività loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di inadempienza, nonchè apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilità civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del
3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo è disciplinata dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del
4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle finalità approvate, che garantiscono la piena tracciabilità delle risorse attribuite, anche in linea con le procedure previste dall'articolo 3 della
5. L'attuazione degli interventi è coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, di seguito denominato "Dipartimento", che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e delle Regioni, assicurando, altresì, il necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali. Le amministrazioni interessate effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa e partecipano al sistema di monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I sistemi informativi garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai sensi della
6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, si applicano le previsioni di cui all'articolo 12 del
Art. 7. Relazione annuale
1. La Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, di cui all'articolo 10, comma 7, della
Art. 8. Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima attuazione dell'articolo 16 della
2. In attuazione del
3. Fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21 della
[1] Lettera così modificata dall'art. 9 bis del
[2] Lettera così modificata dall'art. 9 bis del
[3] Comma abrogato dall'art. 1, comma 704, della
[4] Comma abrogato dall'art. 1, comma 704, della
[5] Comma così modificato dall'art. 6 del
[6] Comma così modificato dall'art. 9 bis del
[7] Comma così sostituito dall'art. 6 del