§ 98.1.31333 - D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.
Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/06/2002
Numero:164


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Ambito di applicazione e durata
Art. 3.  Nuovi stipendi
Art. 4.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 5.  Indennità pensionabile
Art. 6.  Indennità integrativa speciale
Art. 7.  Trattamento di missione
Art. 8.  Trattamento economico di trasferimento
Art. 9.  Servizi esterni
Art. 10.  Indennità di ordine pubblico
Art. 11.  Specializzazioni
Art. 12.  Indennità di presenza notturna e festiva ed altre indennità
Art. 13.  Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità.
Art. 14.  Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
Art. 15.  Utilizzazione del fondo
Art. 16.  Orario di lavoro
Art. 17.  Tutela delle lavoratrici madri
Art. 18.  Congedo ordinario
Art. 19.  Congedi straordinari e aspettativa
Art. 20.  Congedo per la formazione
Art. 21.  Congedo parentale
Art. 22.  Diritto allo studio
Art. 23.  Relazioni sindacali
Art. 24.  Accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata
Art. 25.  Informazione
Art. 26.  Esame
Art. 27.  Consultazione
Art. 28.  Forme di partecipazione
Art. 29.  Norme di garanzia
Art. 30.  Proroga di efficacia degli accordi
Art. 31.  Distacchi sindacali
Art. 32.  Permessi sindacali
Art. 33.  Aspettative e permessi sindacali non retribuiti
Art. 34.  Adempimenti delle amministrazioni - Responsabilità
Art. 35.  Federazioni sindacali
Art. 36.  Tutela dei dirigenti sindacali
Art. 37.  Buono-pasto
Art. 38.  Asili nido
Art. 39.  Tutela assicurativa
Art. 40.  Tutela legale
Art. 41.  Ambito di applicazione e durata
Art. 42.  Nuovi stipendi
Art. 43.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 44.  Indennità pensionabile
Art. 45.  Indennità integrativa speciale
Art. 46.  Trattamento di missione
Art. 47.  Trattamento economico di trasferimento
Art. 48.  Servizi esterni
Art. 49.  Indennità di ordine pubblico
Art. 50.  Attuazione dell'articolo 3, comma 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86
Art. 51.  Indennità di presenza notturna e festiva
Art. 52.  Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità.
Art. 53.  Efficienza dei servizi istituzionali
Art. 54.  Orario di lavoro
Art. 55.  Licenza ordinaria
Art. 56.  Licenze straordinarie e aspettativa
Art. 57.  Congedo per la formazione
Art. 58.  Licenza straordinaria per congedo parentale
Art. 59.  Diritto allo studio
Art. 60.  Buono-pasto
Art. 61.  Asili nido
Art. 62.  Tutela assicurativa
Art. 63.  Tutela legale
Art. 64.  Proroga di efficacia di norme
Art. 65.  Copertura finanziaria


§ 98.1.31333 - D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003

(G.U. 31 luglio 2002, n. 178, S.O.)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate";

     Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

     Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

     Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195, del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

     Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza dell'8 marzo 2002 riguardante "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)";

     Vista l'"ipotesi di accordo sindacale" riguardante il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, ed il biennio 2002-2003, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 14 maggio 2002 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la Polizia di Stato:

     SIULP - SAP - Federazione SILP per la CGIL - UILPS - FSP - SIAP - Federazione Italia sicura - COISP - Federazione CONSAP, Rinnovamento sindacale per L'UGL;

     per la Polizia penitenziaria:

     SAPPE - OSAPP - CISL/Polizia penitenziaria - UIL/Polizia penitenziaria - CGIL/Polizia penitenziaria - SINAPPE - FSA - SIALPE ASIA - SAG Polizia penitenziaria;

     per il Corpo forestale dello Stato:

     SAPAF - CISL/Corpo forestale dello Stato - UIL/Corpo forestale dello Stato - SAPECOFS - UGL Corpo forestale dello Stato - CGIL/Corpo forestale dello Stato;

     Visto "lo schema di provvedimento di concertazione" riguardante il quadriennio 2002-2005, per gli aspetti normativi, ed il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 14 maggio 2002, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

     Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002);

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo art. 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     Decreta:

 

Titolo I

GENERALITÀ

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto:

     a) per "Polizia ad ordinamento civile" si intende il personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;

     b) per "Polizia ad ordinamento militare" si intende il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;

     c) per "Forze Armate" (esclusa l'Arma dei carabinieri), si intende il personale militare dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;

     d) per "decreto sulle procedure" si intende il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante: "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";

     e) per "primo quadriennio normativo Forze armate" si intende il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 394, di recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;

     f) per "primo quadriennio normativo Polizia" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, di recepimento dell'accordo sindacale sottoscritto in data 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;

     g) per "biennio economico Forze armate 1996-1997" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, di recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi per il personale non dirigente delle Forze armate, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394;

     h) per "biennio economico Polizia 1996-1997" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, di recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

     i) per "secondo quadriennio normativo Forze armate" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, di recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 17 febbraio 1999, per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;

     j) per "secondo quadriennio normativo Polizia" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare sottoscritti in data 17 febbraio 1999, relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;

     k) per "biennio economico Forze armate 2000-2001" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, di recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 24 gennaio 2001, per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;

     l) per "biennio economico Polizia 2000-2001", si intende il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sottoscritti in data 24 gennaio 2001, relativi al biennio economico 2000-2001, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254;

     m) per "legge finanziaria 1994" si intende la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica";

     n) per "legge finanziaria 1998" si intende la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

     o) per "legge di bilancio 1999" si intende la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

     p) per "legge finanziaria 1999" si intende la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

     q) per "legge finanziaria 2002" si intende la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

     r) per "regolamento del 1990" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, recante "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato";

     s) per "legge sulle indennità" si intende la legge 27 maggio 1977, n. 284 e successive modificazioni, recante "Adeguamento e riordinamento di indennità alle Forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari";

     t) per "Testo unico a tutela della maternità" si intende il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";

     u) per "statuto degli impiegati civili dello Stato", si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";

     v) per "legge sulle missioni" si intende la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali";

     w) per "legge sulle indennità operative" si intende la legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare".

 

Titolo II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

 

          Art. 2. Ambito di applicazione e durata

     1. Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento civile.

     2. Il presente titolo concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

     3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto sulle procedure.

 

          Art. 3. Nuovi stipendi

     1. Gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 2 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1° gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:

livello V  Euro .  30,20

livello VI  Euro .  32,10

livello VI-bis  Euro .  33,60

livello VII  Euro .  35,10

livello VII-bis  Euro .  36,70

livello VIII  Euro .  38,40

livello IX  Euro .  42,20

     2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

livello V  Euro .  18,90

livello VI  Euro .  20,00

livello VI-bis  Euro .  21,00

livello VII  Euro .  21,90

livello VII-bis  Euro .  22,90

livello VIII  Euro .  24,00

livello IX  Euro .  26,30

     3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

livello V  Euro .  8.776,59

livello VI  Euro .  9.675,07

livello VI-bis  Euro .  10.379,57

livello VII  Euro .  11.082,86

livello VII-bis  Euro .  11.861,89

livello VIII  Euro .  12.643,32

livello IX  Euro .  14.437,35

     4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001.

 

          Art. 4. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 dello statuto degli impiegati civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

     4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

Livello

 

Feriale

Festiva o notturna

Notturna festiva

livello V

Euro .

9,65

10,91

12,59

livello VI

Euro .

10,26

11,60

13,39

livello VI-bis

Euro .

10,74

12,14

14,00

livello VII

Euro .

11,21

12,67

14,62

livello VII-bis

Euro .

11,71

13,24

15,27

livello VIII

Euro .

12,27

13,87

16,01

livello IX

Euro .

13,48

15,24

17,58

 

          Art. 5. Indennità pensionabile

     1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 4 del biennio economico polizia 2000-2001 spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:

     a) dal 1° gennaio 2002:

Qualifiche  Euro

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate  677,60

Commissario capo e qualifiche equiparate  665,00

Commissario e qualifiche equiparate . 659,00

Vice commissario e qualifiche equiparate  632,20

Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate . 643,70

Ispettore capo e qualifiche equiparate  614,70

Ispettore e qualifiche equiparate . 595,60

Vice ispettore e qualifiche equiparate . 577,00

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate  592,90

Sovrintendente e qualifiche equiparate . 557,90

Vice sovrintendente e qualifiche equiparate  555,20

Assistente capo e qualifiche equiparate . 499,40

Assistente e qualifiche equiparate  454,60

Agente scelto e qualifiche equiparate . 415,80

Agente e qualifiche equiparate  382,50

     b) dal 1° gennaio 2003:

Qualifiche  Euro

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate  716,00

Commissario capo e qualifiche equiparate  702,70

Commissario e qualifiche equiparate . 696,30

Vice commissario e qualifiche equiparate  668,10

Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate . 680,20

Ispettore capo e qualifiche equiparate  649,60

Ispettore e qualifiche equiparate . 629,40

Vice ispettore e qualifiche equiparate . 609,70

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate  626,50

Sovrintendente e qualifiche equiparate . 589,50

Vice sovrintendente e qualifiche equiparate  586,60

Assistente capo e qualifiche equiparate . 527,70

Assistente e qualifiche equiparate  480,40

Agente scelto e qualifiche equiparate . 439,40

Agente e qualifiche equiparate  404,20

 

          Art. 6. Indennità integrativa speciale

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo settimo-bis è attribuita l'indennità integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili lordi.

 

          Art. 7. Trattamento di missione

     1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

     2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1ª classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

     3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.

     4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

     5. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.

     6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.

     7. L'amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.

     8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.

     9. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e dell'85 per cento della somma forfettaria.

     10. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a trecentosessantacinque giorni.

     11. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione.

     12. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture diverse da quelle dell'amministrazione o delle altre Forze di polizia sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.

     13. Fermo restando quanto stabilito al comma 10 le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 8. Trattamento economico di trasferimento

     1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall'art. 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali.

     2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

     3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

     4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.

     5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di euro 1.500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.

     6. Il personale trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero.

     7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.

     8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 9. Servizi esterni

     1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 11 del secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminato nella misura di euro 6,00.

 

          Art. 10. Indennità di ordine pubblico

     1. L'indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 26,00.

     2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1.

     3. L'indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 13,00.

     4. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore.

     5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 11. Specializzazioni

     1. L'istituzione di nuove specializzazioni può essere proposta anche in sede di accordo nazionale quadro.

     2. Con lo stesso accordo possono essere definiti criteri di massima per la determinazione dei compensi relativi a servizi aggiuntivi a favore di soggetti pubblici o privati in forza di specifiche convenzioni con l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

          Art. 12. Indennità di presenza notturna e festiva ed altre indennità

     1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 è rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 12 del secondo quadriennio normativo Polizia è rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.

     3. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 giugno 1975, n. 354, compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 12,00 non cumulabile con l'indennità per servizi esterni.

     4. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3, al personale del Corpo forestale dello Stato preposto all'attività di controllo del territorio in zone montane, site al di sopra di 700 metri di altitudine, compete un compenso aggiuntivo per ogni turno giornaliero pari ad euro 2,50.

 

          Art. 13. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità.

     1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

     2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. Detto emolumento compete, all'atto del passaggio alla qualifica o anzianità superiore, nella misura corrispondente alla nuova qualifica o anzianità.

     3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennità operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

     4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento civile è attribuita l'indennità richiamata al comma 3.

     5. L'indennità di imbarco di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative.

     6. Al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualità di paracadutista presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza, spetta l'indennità di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge sulle indennità operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, nelle misure e con le modalità previste per il personale delle Forze armate.

     7. Al personale della Polizia ad ordinamento civile, imbarcato su unità di altura, compete secondo le modalità vigenti l'indennità mensile di imbarco di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità operative percepita dal personale in forza presso il Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT).

     8. Le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella "A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze, foglio n. 173 - sono elevate al 55 per cento.

 

          Art. 14. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

     1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, è ulteriormente incrementato, come da tabella "A" allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche:

     a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;

     b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto.

     2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

 

          Art. 15. Utilizzazione del fondo

     1. Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali è finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali.

     2. Il Fondo indicato al comma 1 è utilizzato, con le modalità di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), in particolare per attribuire compensi finalizzati a:

     a) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;

     b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;

     c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità;

     d) compensare la presenza qualificata;

     e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.

     3. Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

 

          Art. 16. Orario di lavoro

     1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

     2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

     3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

     4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

 

          Art. 17. Tutela delle lavoratrici madri

     1. Oltre a quanto previsto dal testo unico a tutela della maternità, al personale della Polizia ad ordinamento civile, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) esonero dalla sovrapposizione dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;

     b) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

     c) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;

     d) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992;

     e) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

     f) divieto di impiegare la madre che fruisce dei riposi giornalieri, ai sensi dell'art. 39 del testo unico a tutela della maternità, in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

     2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del testo unico a tutela della maternità si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

 

          Art. 18. Congedo ordinario

     1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.

     2. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

 

          Art. 19. Congedi straordinari e aspettativa

     1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

     2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del primo quadriennio normativo Polizia, sussistono anche per il personale accasermato.

     3. Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo.

 

          Art. 20. Congedo per la formazione

     1. Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

     2. Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.

     3. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è computato nell'anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.

     4. Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3% della forza effettiva complessiva.

     5. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno trenta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo.

     6. Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

 

          Art. 21. Congedo parentale

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico a tutela della maternità, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo testo unico, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del primo quadriennio normativo polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo.

     3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del testo unico a tutela della maternità non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

     4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

     5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

     6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico a tutela della maternità, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

     7. Alle lavoratrici madri collocate in congedo di maternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

     8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della maternità non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.

 

          Art. 22. Diritto allo studio

     1. Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del secondo quadriennio normativo Polizia si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

 

          Art. 23. Relazioni sindacali

     1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali è riordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza. Al fine di realizzare un sistema di relazioni sindacali più snello ed efficace le organizzazioni sindacali, comunque costituite, sia in forma unitaria che aggregata, si rapportano con le rispettive amministrazioni esclusivamente attraverso il proprio legale rappresentante o un suo delegato [1].

     2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

     a) contrattazione collettiva:

     a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 7 del decreto sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;

     a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata;

     b) informazione, che si articola in preventiva e successiva;

     c) esame;

     d) consultazione;

     e) forme di partecipazione;

     f) norme di garanzia.

 

          Art. 24. Accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata

     1. L'accordo nazionale quadro di amministrazione è stipulato fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale di cui all'articolo 23, lettera a1).

     2. Le relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, termine entro il quale le organizzazioni sindacali presentano le relative piattaforme.

     3. L'accordo nazionale quadro di amministrazione ha durata triennale e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere trattate in un'unica sessione [2].

     4. L'accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale né comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 14.

     5. Le procedure per l'accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna amministrazione sulle seguenti materie di contrattazione:

     a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di verifica. L'accordo su tale punto avrà cadenza annuale;

     b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per le determinazioni dei periodi di validità;

     c) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro;

     d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;

     e) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;

     f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;

     g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;

     h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;

     i) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;

     l) criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni d'età o con più di trenta anni di servizio.

     6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto sulle procedure, e per le seguenti materie:

     a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all'articolo 29, comma 3, esprime parere vincolante nel merito;

     b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità;

     c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;

     d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;

     e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

 

          Art. 25. Informazione

     1. L'informazione si articola in preventiva e successiva.

     2. L'informazione preventiva è fornita da ciascuna amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:

     a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;

     b) la mobilità esterna del personale a domanda e la mobilità interna;

     c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;

     d) l'applicazione del riposo compensativo;

     e) la programmazione di turni di reperibilità;

     f) i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro.

     3. Per le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e), l'informazione è fornita a livello centrale e periferico; per le materie di cui alle lettere b) e f) del medesimo comma 2, l'informazione è fornita a livello di amministrazione centrale.

     4. L'informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali concernenti:

     a) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;

     b) l'attuazione di programmi di formazione del personale;

     c) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione all'attuazione della legge n. 626 del 1994;

     d) l'attuazione della mobilità interna.

     5. Per le materie suddette, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto in un'apposita conferenza di rappresentanti di dette amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale.

     6. L'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.

     7. Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Per le medesime formalità i dirigenti degli uffici, istituti e reparti della Polizia di Stato presso i quali si svolge la contrattazione decentrata comunicano alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto le determinazioni in materia di movimenti interni del personale. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potrà informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.

 

          Art. 26. Esame

     1. L'esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui all'articolo 25, comma 3, relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito di ogni amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo recepito con il presente decreto, ricevuta l'informazione, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle suddette materie. Detto incontro - a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti - ha inizio entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.

     2. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

     3. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'amministrazione, per tutte le materie indicate negli articoli 25 e 27, procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.

 

          Art. 27. Consultazione

     1. La consultazione si svolge relativamente ai criteri generali ed ai provvedimenti concernenti:

     a) la definizione delle piante organiche;

     b) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni e i regolamenti recanti le modalità di svolgimento dei concorsi;

     c) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro.

     2. Per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto.

     3. La consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui al comma 1, lettere a) e b); per la materia di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge a livello centrale nonché nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico.

 

          Art. 28. Forme di partecipazione

     1. E' costituita una conferenza di rappresentanti delle amministrazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto che, al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e riqualificazione del personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell'amministrazione.

     2. Nell'ambito di ciascuna amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza semestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità ed il cambio turno. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto sottopongono la questione all'amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni [3].

     3. All'articolo 20, comma 2-bis del primo quadriennio normativo Polizia, dopo la dizione "del lavoro dei comitati" sono aggiunte le seguenti parole "anche mediante inserimento nel sito web di ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile".

     4. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 sono aggiunte le seguenti lettere:

     "e) Commissione automezzi;

     f) Commissione tecnologia ed informatica.".

     5. Ferma restando l'invarianza della spesa, dalla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto e fino all'introduzione di una nuova normativa sulle forme di partecipazione, le Commissioni istituite ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni sono costituite, con cadenza biennale, con rappresentanti sindacali designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali rappresentative individuate dal decreto del Ministro per la funzione pubblica e firmatarie del triennio normativo, in numero comunque non superiore a dieci. Le medesime Commissioni possono, altresì, essere costituite anche in forma paritetica; in tale ipotesi sono chiamati a far parte delle predette Commissioni un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali come sopra individuate e la manifestazione di volontà espressa da ciascun rappresentante sindacale è considerata in ragione del grado di rappresentatività dell'organizzazione sindacale di appartenenza. Le modalità di costituzione delle predette Commissioni sono demandate ad apposito accordo a livello di singola Amministrazione [4].

     6. Per la Polizia di Stato, ferma restando l'invarianza della spesa, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno definite le modalità per la costituzione di una Commissione consultiva, competente a formulare proposte e pareri non vincolanti in merito agli indirizzi generali del Fondo di assistenza, alla quale partecipano cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto. Per il Corpo di Polizia penitenziaria, ferme restando le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2008, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno definite, nel rispetto dell'invarianza della spesa, le modalità per la costituzione di una Commissione consultiva competente a formulare al Consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza, proposte e pareri non vincolanti finalizzati al benessere degli appartenenti al Corpo. Partecipano alla Commissione consultiva cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto [5].

 

          Art. 29. Norme di garanzia

     1. La corretta applicazione del titolo II del presente decreto è assicurata anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'articolo 8 del decreto sulle procedure.

     2. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dall'accordo quadro di amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui all'articolo 23 o insorgano conflitti fra le amministrazioni e le Organizzazioni sindacali nazionali sulla loro corretta applicazione, può essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito a far data dal giorno in cui è stata formulata la richiesta, al quale le parti si conformano, che successivamente è inviato all'ufficio nel quale la controversia stessa è insorta. Di tale parere è data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione che provvederanno immediatamente ad adeguarsi al contenuto dello stesso [6].

     3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una Commissione, dotata di autonomo regolamento che ne disciplina la funzionalità e l'organizzazione, presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita dal presente decreto [7].

     4. Le richieste di esame di cui al comma 2, avanzate dai dirigenti degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni o dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, devono essere inoltrate all'ufficio per le relazioni sindacali di ciascuna amministrazione, che cura gli adempimenti conseguenti.

 

          Art. 30. Proroga di efficacia degli accordi

     1. Per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata le amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.

 

          Art. 31. Distacchi sindacali

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di sessantatre distacchi per la Polizia di Stato, di trentadue distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di dieci distacchi per il Corpo forestale dello Stato.

     2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 2003, con riferimento allo stesso anno, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun triennio. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello, delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente [8].

     3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al comma 2, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

     4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, secondo le comunicazioni formali circa la composizione degli stessi organismi fatte pervenire da ciascuna organizzazione sindacale all'amministrazione centrale.

     5. Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi sindacali, sino al limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'amministrazione interessata, frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed escludendo la frazionabilità dell'orario giornaliero.

     6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

 

          Art. 32. Permessi sindacali

     1. Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 31, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente in cinquecentoventimila ore per la Polizia di Stato, in duecentoventimila ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in quarantottomila ore per il Corpo forestale dello Stato.

     3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 2003, con riferimento all'anno 2002, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno. Il monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile è ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

     Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente previsto nell'anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo [9].

     4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la Partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'amministrazione.

     5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio; da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.

     6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente.

     7. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.

     8. Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna amministrazione possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle amministrazioni centrali entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L'amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

     9. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

     10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 33. Aspettative e permessi sindacali non retribuiti

     1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

     2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

     3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell'articolo 32 possono usufruire, con le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo 32, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 32.

     4. Per il personale di cui al presente articolo 1 contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.

     5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 34. Adempimenti delle amministrazioni - Responsabilità

     1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 31 ed al comma 3 dell'articolo 32, le amministrazioni centrali forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ai fini della consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

     2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, secondo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

     3. Le Organizzazioni sindacali depositano presso ciascuna amministrazione un modello di delega per la riscossione del contributo sindacale e uno per la revoca. Le deleghe hanno efficacia, ai fini contabili, dal primo giorno del mese successivo a quello della data del timbro di accettazione apposto sulla delega dall'ufficio ricevente [10].

     4. In attuazione dell'art. 43, commi 8 e 9, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole amministrazioni.

     5. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente [11].

     6. Entro la stessa data del 31 marzo di ciascun anno, le stesse amministrazioni utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto [12].

     7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 5 e 6 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse amministrazioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e dell'articolo 33, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     8. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 5 e 6, distinti per amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

     9. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.

     10. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 35. Federazioni sindacali [13]

     1. Ai soli fini dell'accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma di aggregazione associativa ad un nuovo soggetto sindacale devono imputare sul codice unico del nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, attraverso il modulo unico di iscrizione depositato presso le amministrazioni, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto del nuovo soggetto sindacale. Per le medesime finalità, le suddette deleghe saranno conteggiate purchè il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate o che le stesse siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto.

     2. È esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante in caso di affiliazione o di altra forma aggregativa tra sigle sindacali, se non risulta l'effettiva imputazione delle deleghe dell'affiliato al codice unico dell'affiliante. Per i casi di fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente, è consentita l'attribuzione delle deleghe della predetta organizzazione sindacale al soggetto già esistente, per successione a titolo universale.

     3. Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni di cui ai commi 1 e 2, ultimo periodo, si conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel relativo codice unico del nuovo soggetto conferite alla data del 31 dicembre di ciascun anno e trattenute sulla busta paga a decorrere dal mese successivo. Si applica l'articolo 34, comma 2, del presente decreto.

     4. In tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2, ultimo periodo, devono fornire alle amministrazioni idonea documentazione che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti. Tale documentazione deve essere adottata dai competenti organi statutari ed è trasmessa alle amministrazioni, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della PEC. Sono escluse note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione nella titolarità delle deleghe del nuovo soggetto e per l'imputazione delle stesse sul codice unico di quest'ultimo.

     5. Allo scopo di favorire corrette e costruttive relazioni sindacali necessarie alle amministrazioni per il miglior funzionamento, nonchè per garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, qualora nell'ambito di un soggetto rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento triennale della rappresentatività, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 32, comma 3.

     6. La misurazione della consistenza associativa sindacale è effettuata sulla base delle deleghe sottoscritte sul modulo unico di adesione depositato presso le amministrazioni e conferite al codice unico dei soggetti sindacali di cui al presente articolo entro il 31 dicembre di ogni anno, detratte le revoche presentate ai medesimi soggetti e inerenti al medesimo codice unico, entro il 31 ottobre di ogni anno, secondo le vigenti disposizioni di legge.

     7. Fuori dai casi di fusione o incorporazione, resta ferma la possibilità, per le organizzazioni sindacali componenti di aggregazioni associative, di prevedere, nell'atto costitutivo e nello Statuto, disposizioni a salvaguardia dell'autonomia delle singole organizzazioni sindacali anche sotto il profilo della gestione dei contributi dei propri iscritti, con rilevanza esclusivamente interna all'aggregazione medesima, priva di effetti ai fini della rappresentatività triennale di cui al presente articolo e delle correlate prerogative sindacali.

     8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aggregazioni associative già costituite che, solo in prima applicazione, devono definire i relativi adempimenti entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2019-2021 imputando, entro tale data, anche con atto di vertice della dirigenza, le deleghe rilevate al 31 dicembre 2021 al codice unico identificativo delle aggregazioni medesime.

 

          Art. 36. Tutela dei dirigenti sindacali

     1. Nell'ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

     2. Il dirigente che riprende servizio al termine del distacco sindacale può, a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla propria amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso [14].

     3. Il dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

     4. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni e in occasione dei lavori di commissioni previste dal presente decreto o dagli accordi nazionali di amministrazione, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o regolamenti. La partecipazione ai lavori delle Commissioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è valutata, ai fini degli avanzamenti di carriera, con le medesime modalità previste per il personale designato dall'Amministrazione per la partecipazione alle medesime Commissioni [15].

     5. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 32 del primo quadriennio normativo Polizia.

 

          Art. 37. Buono-pasto

     1. Il buono pasto giornaliero di cui l'articolo 35 del secondo quadriennio normativo Polizia è fissato nell'importo di euro 4,65.

 

          Art. 38. Asili nido

     1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.

     2. A decorrere dall'anno 2002 sono assegnati complessivamente per le finalità di cui al comma 1 euro 1,5 milioni annui.

     3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene effettuata in proporzione alla consistenza numerica del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna Forza di polizia.

 

          Art. 39. Tutela assicurativa

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale, la somma di cui all'articolo 16, comma 4, della legge finanziaria 2002 è ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, come segue:

     a) Polizia di Stato, euro 330.000,00;

     b) Polizia penitenziaria, euro 130.000,00;

     c) Corpo forestale dello Stato, euro 20.000,00.

 

          Art. 40. Tutela legale

     1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro 2500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

 

Titolo III

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

 

          Art. 41. Ambito di applicazione e durata

     1. Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento militare.

     2. Il presente titolo concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

     3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto sulle procedure.

 

          Art. 42. Nuovi stipendi

     1. Gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'art. 14 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1° gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:

livello V  Euro .  30,20

livello VI  Euro .  32,10

livello VI-bis  Euro .  33,60

livello VII  Euro .  35,10

livello VII-bis  Euro .  36,70

livello VIII  Euro .  38,40

livello IX  Euro .  42,20

     2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

livello V  Euro .  18,90

livello VI  Euro .  20,00

livello VI-bis  Euro .  21,00

livello VII  Euro .  21,90

livello VII-bis  Euro .  22,90

livello VIII  Euro .  24,00

livello IX  Euro .  26,30

     3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

livello V  Euro .  8.776,59

livello VI  Euro .  9.675,07

livello VI-bis  Euro .  10.379,57

livello VII  Euro .  11.082,86

livello VII-bis  Euro .  11.861,89

livello VIII  Euro .  12.643,32

livello IX  Euro .  14.437,35

     4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 13, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001.

 

          Art. 43. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

     4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 42 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

Livello

 

Feriale

Festiva o notturna

Notturna festiva

livello V

Euro .

9,65

10,91

12,59

livello VI

Euro .

10,26

11,60

13,39

livello VI-bis

Euro .

10,74

12,14

14,00

livello VII

Euro .

11,21

12,67

14,62

livello VII-bis

Euro .

11,71

13,24

15,27

livello VIII

Euro .

12,27

13,87

16,01

livello IX

Euro .

13,48

15,24

17,58

 

          Art. 44. Indennità pensionabile

     1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'art. 16 del biennio economico Polizia 2000-2001 spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento militare sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:

     a) dal 1° gennaio 2002:

Gradi Euro

Tenente colonnello e Maggiore . 677,60

Capitano  665,00

Tenente . 659,00

Sottotenente  632,20

Maresciallo aiutante s. U.P.S e Maresciallo aiutante  643,70

Maresciallo capo . 614,70

Maresciallo ordinario . 595,60

Maresciallo  577,00

Brigadiere capo . 592,90

Brigadiere  557,90

Vice Brigadiere  555,20

Appuntato scelto  499,40

Appuntato  454,60

Carabiniere scelto e finanziere scelto . 415,80

Carabiniere e finanziere  382,50

     b) dal 1° gennaio 2003:

Gradi Euro

Tenente colonnello e Maggiore . 716,00

Capitano  702,70

Tenente . 696,30

Sottotenente  668,10

Maresciallo aiutante s. U.P.S e Maresciallo aiutante  680,20

Maresciallo capo . 649,60

Maresciallo ordinario . 629,40

Maresciallo  609,70

Brigadiere capo . 626,50

Brigadiere  589,50

Vice Brigadiere  586,60

Appuntato scelto  527,70

Appuntato  480,40

Carabiniere scelto e finanziere scelto . 439,40

Carabiniere e finanziere  404,20

 

          Art. 45. Indennità integrativa speciale

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo settimo-bis è attribuita l'indennità integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili lordi.

 

          Art. 46. Trattamento di missione

     1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

     2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1ª classe nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

     3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.

     4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

     5. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 46, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.

     6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.

     7. L'amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.

     8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.

     9. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di euro 100,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e dell'85 per cento della somma forfettaria.

     10. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a trecentosessantacinque giorni.

     11. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione.

     12. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture non militari sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.

     13. Fermo restando quanto stabilito al comma 10, le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 47. Trattamento economico di trasferimento

     1. L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'art. 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali.

     2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

     3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

     4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.

     5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un emolumento di euro 1500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.

     6. Il personale militare trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero.

     7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.

     8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 48. Servizi esterni

     1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalità di cui all'articolo 42 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 50 del secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminato nella misura di euro 6,00.

 

          Art. 49. Indennità di ordine pubblico

     1. L'indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta, per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 26,00.

     2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1.

     3. L'indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 13,00.

     4. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore.

     5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 50. Attuazione dell'articolo 3, comma 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che, nell'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle rispettive disposizioni legislative di settore, è impegnato in esercitazioni od operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro non è assoggettato, durante i predetti periodi, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore.

     2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

     3. Al personale di cui al comma 1 è attribuita per i giorni di effettivo impiego un'indennità speciale di impiego giornaliera nelle misure stabilite in euro nella seguente tabella:

COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO

 

 

 

Grado

Fascia

lunedì-venerdì

sabato-domenica e festivi

Carabiniere e Finanziere

I

62,00

124,00

Carabiniere Scelto e Finanziere Scelto

 

 

 

Appuntato

 

 

 

Appuntato Scelto

 

 

 

Vice Brigadiere

II

66,00

131,00

Brigadiere

 

 

 

Brigadiere Capo

 

 

 

Maresciallo

 

 

 

Maresciallo Ordinario

 

 

 

Maresciallo Capo

 

 

 

Maresciallo A. s.U.P.S. e Maresciallo Aiutante

III

72,00

143,00

S. Tenente

 

 

 

Tenente

 

 

 

Capitano

 

 

 

Maggiore

IV

85,00

165,00

Tenente Colonnello

 

 

 

 

          Art. 51. Indennità di presenza notturna e festiva

     1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 20, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 è rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell'articolo 51 del secondo quadriennio normativo Polizia è rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.

 

          Art. 52. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità.

     1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

     2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto. Detto emolumento compete, all'atto del passaggio al grado o anzianità superiore, nella misura corrispondente al nuovo grado o anzianità.

     3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennità operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze [16].

     4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento militare è attribuita l'indennità richiamata al comma 3.

     5. L'indennità di imbarco di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative.

     6. Al personale della Polizia ad ordinamento militare in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualità di paracadutista presso i reparti di pronto impiego, spetta l'indennità di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge sulle indennità operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, nelle misure e con le modalità previste per il personale delle Forze armate.

     7. Al personale della Polizia ad ordinamento militare, imbarcato su unità di altura, compete secondo le modalità vigenti l'indennità mensile di imbarco di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità operative percepita dal personale in forza presso il Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT).

     8. Le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella "A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988, registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 55 per cento.

 

          Art. 53. Efficienza dei servizi istituzionali

     1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 23 del biennio economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da tabella "A" allegata al presente decreto:

     a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;

     b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4, del presente decreto.

     2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

     3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:

     a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;

     b) incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

     c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento speciale;

     d) compensare la presenza qualificata;

     e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi;

     f) compensare, per quanto riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonché, per quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di finanza, le specifiche funzioni di Polizia economico-finanziaria.

     4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo [17].

     5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

 

          Art. 54. Orario di lavoro

     1. La durata dell'orario di lavoro è di trentasei ore settimanali.

     2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

     3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

     4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

     5. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.

 

          Art. 55. Licenza ordinaria

     1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.

     2. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

 

          Art. 56. Licenze straordinarie e aspettativa

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994, concernenti la riduzione di un terzo di tutti gli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario non si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

     2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 48, comma 2, del primo quadriennio normativo Polizia, sussistono anche per il personale accasermato.

     3. Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo.

 

          Art. 57. Congedo per la formazione

     1. Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la stessa amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo è autorizzato con provvedimento del Comandante di Corpo.

     2. Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'amministrazione.

     3. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è computato nell'anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.

     4. Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3% della forza effettiva complessiva.

     5. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno trenta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo.

     6. Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

 

          Art. 58. Licenza straordinaria per congedo parentale

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico a tutela della maternità, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo testo unico, è concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del primo quadriennio normativo Polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della licenza.

     3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del testo unico a tutela della maternità non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

     4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

     5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

     6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico a tutela della maternità, è concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

     7. Al personale femminile dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza collocato in congedo di maternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

     8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della maternità non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.

 

          Art. 59. Diritto allo studio

     1. Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 57 del secondo quadriennio normativo Polizia, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del secondo quadriennio normativo Polizia si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

 

          Art. 60. Buono-pasto

     1. Il buono pasto giornaliero di cui l'articolo 61 del secondo quadriennio normativo Polizia è fissato nell'importo di euro 4,65.

 

          Art. 61. Asili nido

     1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti, l'amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.

     2. A decorrere dall'anno 2002 sono assegnati complessivamente per le finalità di cui al comma 1 euro 1,5 milioni annui.

     3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene effettuata in proporzione alla consistenza numerica del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna Forza di polizia.

 

          Art. 62. Tutela assicurativa

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale, la somma di cui all'articolo 16, comma 4, della legge finanziaria 2002, è ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento militare, come segue:

     a) Arma dei carabinieri, euro 320.000,00;

     b) Guardia di finanza, euro 200.000,00.

 

          Art. 63. Tutela legale

     1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro 2500,00 per le spese legali salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 64. Proroga di efficacia di norme

     1. Al personale di cui ai titoli II e III continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

 

          Art. 65. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in milioni di euro 484,80 per il 2002 ed in milioni di euro 876,33 a decorrere dal 2003, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 16, commi 2 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per gli anni 2002-2004, iscritte sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Tabella n. 1 - Art. 13, comma 2

Qualifiche

Emolumento aggiuntivo fisso di Polizia

 

euro

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate + 25

85,00

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate

80,00

Commissario capo e qualifiche equiparate

75,00

Commissario e qualifiche equiparate

95,00

Vice commissario e qualifiche equiparate

90,00

Ispettore superiore s. U.P.S. e qualifiche equiparate + 29

75,00

Ispettore superiore s. U.P.S. e qualifiche equiparate + 25

75,00

Ispettore superiore s. U.P.S. e qualifiche equiparate

105,00

Ispettore capo e qualifiche equiparate + 25

100,00

Ispettore capo e qualifiche equiparate

110,00

Ispettore e qualifiche equiparate + 15

110,00

Ispettore e qualifiche equiparate + 10

130,00

Ispettore e qualifiche equiparate

150,00

Vice ispettore e qualifiche equiparate

150,00

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate + 25

100,00

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate

110,00

Sovrintendente e qualifiche equiparate + 18

110,00

Sovrintendente e qualifiche equiparate + 15

130,00

Sovrintendente e qualifiche equiparate

210,00

Vice sovrintendente e qualifiche equiparate

215,00

Assistente capo e qualifiche equiparate + 29

105,00

Assistente capo e qualifiche equiparate + 25

105,00

Assistente capo e qualifiche equiparate + 17

130,00

Assistente capo e qualifiche equiparate

145,00

Assistente e qualifiche equiparate

220,00

Agente scelto e qualifiche equiparate

200,00

Agente e qualifiche equiparate

220,00

 

     Tabella n. 2 - Art. 52, comma 2

Gradi

Emolumento aggiuntivo fisso di Polizia

 

euro

Tenente colonnello + 25

85,00

Tenente colonnello

80,00

Maggiore

80,00

Capitano

75,00

Tenente

95,00

Sottotenente

90,00

Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante + 29

75,00

Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante + 25

75,00

Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante

105,00

MC + 25

100,00

Maresciallo capo

110,00

Maresciallo ordinario + 15

110,00

Maresciallo ordinario + 10

130,00

Maresciallo ordinario

150,00

Maresciallo

150,00

Brigadiere capo + 25

100,00

Brigadiere capo

110,00

Brigadiere + 18

110,00

Brigadiere + 15

130,00

Brigadiere

210,00

Vice Brigadiere

215,00

Appuntato scelto + 29

105,00

Appuntato scelto + 25

105,00

Appuntato scelto + 17

130,00

Appuntato scelto

145,00

Appuntato

220,00

Carabiniere scelto e finanziere scelto

200,00

Carabiniere e finanziere

220,00

 

     Tabella A - Artt. 14 e 53

 

Anno 2002 (in milioni di euro)

Anno 2003 (in milioni di euro)

Polizia di Stato

8,20

17,40

Corpo della Polizia penitenziaria

- - -

- - -

Corpo forestale dello Stato

0,80

1,60

Arma dei carabinieri

6,40

13,70

Corpo della Guardia di finanza

6,80

14,50

Totali

22,20

47,20

 

N.B.:

a) gli importi non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2002 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo;

b) gli importi tengono conto delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 53 e delle risorse utilizzate dalle singole amministrazioni per gli incrementi delle voci del trattamento accessorio.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 30 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57.

[2] Comma così modificato dall'art. 30 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57.

[3] Comma così modificato dall'art. 22 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

[4] Comma sostituito dall'art. 22 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 e così modificato dall'art. 30 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57.

[5] Comma aggiunto dall'art. 22 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

[6] Comma così modificato dall'art. 23 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

[7] Comma così sostituito dall'art. 23 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

[8] Comma rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 18 settembre 2002, n. 219, già modificato dall'art. 22 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, con la decorrenza ivi indicata e così ulteriormente modificato dall'art. 30 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57.

[9] Comma così modificato dall'art. 22 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, con la decorrenza ivi indicata.

[10] Comma così modificato dall'art. 22 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

[11] Comma così modificato dall'art. 30 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57.

[12] Comma così modificato dall'art. 30 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 30 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57.

[14] Comma così modificato dall'art. 30 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57.

[15] Comma così modificato dall'art. 30 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57.

[16] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 9, comma 35, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

[17] Comma così sostituito dall'art. 30 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.