§ 4.5.119 - L.R. 12 dicembre 2006, n. 26.
Disciplina dei cimiteri per animali d’affezione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:12/12/2006
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Spoglie animali destinate ai cimiteri).
Art. 3.  (Istituzione e localizzazione dei cimiteri).
Art. 3 bis.  (Obblighi e sanzioni)
Art. 4.  (Norme di attuazione).


§ 4.5.119 - L.R. 12 dicembre 2006, n. 26.

Disciplina dei cimiteri per animali d’affezione.

(B.U. 13 dicembre 2006, n. 50).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Al fine di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti e di garantire la tutela dell’igiene pubblica, dell’ambiente e della salute della comunità, la presente legge disciplina le modalità per l’attivazione e il funzionamento di cimiteri per animali d’affezione.

 

     Art. 2. (Spoglie animali destinate ai cimiteri).

     1. Nei cimiteri per animali d’affezione possono essere inumate le spoglie e accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali d’affezione, con esclusione di quelli allevati per fini produttivi o alimentari.

     2. L’inumazione è consentita a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili sulla base delle vigenti disposizioni statali e comunitarie.

 

     Art. 3. (Istituzione e localizzazione dei cimiteri).

     1. I cimiteri per animali d’affezione possono essere realizzati e gestiti sia da enti pubblici che da soggetti privati.

     2. L’istituzione dei cimiteri è soggetta ad autorizzazione dei Comuni.

     3. I cimiteri sono localizzati in zone idonee individuate dai Comuni nell’ambito della pianificazione urbanistica.

 

     Art. 3 bis. (Obblighi e sanzioni) [1]

     1. I soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione sono tenuti a garantire la corretta gestione complessiva della struttura, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché la registrazione delle spoglie animali e delle ceneri ricevute, rilasciandone apposita ricevuta di conferimento.

     2. Ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

     3. Ai soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione che svolgono attività di recupero e trasporto delle spoglie animali, privi di autorizzazione dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 /CE e dall'articolo 17 del regolamento (CE) 25 febbraio 2011, n. 142/2011, sono applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera), fatta salva la disciplina per le violazioni di natura penale e del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

     4. Le spoglie animali, trasportate e conferite nei cimiteri per animali d'affezione sono riposte in un contenitore monouso con chiusura, atto a impedire la dispersione dei liquidi e dei materiali biologici, e accompagnate da un certificato veterinario che riporti il Comune in cui è avvenuto il decesso ed escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della vigente normativa.

     5. Ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro.

     6. Fatta salva la disciplina per le violazioni di natura penale, il mancato rispetto delle diposizioni relative alle modalità di trattamento delle spoglie e ai connessi servizi offerti dai soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione, come specificate nel regolamento di attuazione, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 186/2012.

     7. Le esumazioni ordinarie delle spoglie degli animali d'affezione si eseguono dopo almeno dieci anni per animali di grande taglia e dopo almeno cinque anni per animali di piccola/media taglia. Qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si procede alla inumazione, qualora sia completamente mineralizzata è possibile cremare le ossa e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali sono inceneriti non individualmente.

     8. Fatta salva la disciplina per le violazioni di natura penale, il mancato rispetto delle diposizioni relative all'esumazione, di cui al comma 7, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.200 euro, nonché l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.

     9. I soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione non possono presentare istanza di soppressione del cimitero prima che siano trascorsi cinque anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso pari o inferiore a 40 chilogrammi o dieci anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso superiore a 40 chilogrammi. In caso di dismissione anticipata del cimitero, le spoglie ancora presenti al momento della cessazione per cui non sia ancora scaduto il termine per l'esumazione sono, a richiesta del proprietario, esumate e cremate a spese del gestore e le relative ceneri sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario stesso. È a carico del gestore il completo ripristino dei luoghi in cui si trovava il cimitero.

     10. Ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 9 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro, nonché l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.

 

     Art. 4. (Norme di attuazione).

     1. Con regolamento regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definite le procedure per l’autorizzazione all’istituzione dei cimiteri, le modalità di registrazione degli animali accolti, le sanzioni e le modalità tecniche e operative di attuazione.

     2. Il regolamento di cui al comma 1 determina altresì le modalità e i termini entro i quali i soggetti titolari o gestori di cimiteri già funzionanti si adeguano alle disposizioni della presente legge.


[1] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.