Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.8 trasporti e viabilità |
Data: | 22/09/2017 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Conferimento a Friuli Venezia Giulia Strade SpA) |
Art. 3. (Beni, risorse finanziarie e rapporti giuridici attivi e passivi) |
Art. 4. (Disposizioni in materia di personale) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 23/2007) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 23/2007) |
Art. 7. (Modifica all'articolo 62 della legge regionale 23/2007) |
Art. 8. (Modifica all'articolo 62 bis della legge regionale 23/2007) |
Art. 9. (Modifica all'articolo 62 ter della legge regionale 23/2007) |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 62 quater della legge regionale 23/2007) |
Art. 11. (Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 23/2007) |
Art. 12. (Norme finanziarie e contabili) |
Art. 13. (Modifiche alla tabella Q relativa all'articolo 12 della legge regionale 31/2017) |
Art. 14. (Ulteriori disposizioni finanziarie) |
Art. 15. (Inserimento dell'articolo 9 quinquies nella legge regionale 20/2016) |
Art. 16. (Entrata in vigore) |
§ 4.8.117 - L.R. 22 settembre 2017, n. 32.
Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili.
(B.U. 27 settembre 2017, n. 39 - S.O. n. 31)
Capo I
Finalità
Art. 1. (Finalità)
1. Al fine di realizzare un sistema di gestione della viabilità regionale secondo criteri di efficienza, efficacia, contenimento della spesa e semplificazione, la Regione con la presente legge disciplina il riordino e la razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, a seguito dell'acquisizione delle funzioni in materia di viabilità provinciale e delle attività connesse ai sensi della
Capo II
Funzioni e attività in materia di viabilità
Art. 2. (Conferimento a Friuli Venezia Giulia Strade SpA)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2018, esercita le funzioni in materia di viabilità provinciale e, in particolare, quelle di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e vigilanza, trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 32 della
2. Le modalità di svolgimento delle attività conferite alla Società ai sensi del comma 1 sono disciplinate mediante convenzione tra la Regione e la Società stessa.
3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1 e delle restanti funzioni in materia di viabilità provinciale trasferite alla Regione, trova applicazione, per quanto non previsto dalla presente legge, il Titolo IV della
Art. 3. (Beni, risorse finanziarie e rapporti giuridici attivi e passivi) [1]
1. I beni patrimoniali, già delle Province e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 35 della
2. I beni immobili patrimoniali riferiti alla funzione viabilità provinciale, trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 35 della
3. La Società Friuli Venezia Giulia Strade Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso a decorrere dall'1 gennaio 2018, fatta eccezione per i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto documentati in fatture pervenute all'Amministrazione regionale a fronte di prestazioni rese entro il 31 dicembre 2017, i quali rimangono in capo alla Regione. Restano attribuiti alla Regione e all'Avvocatura della Regione i contenziosi giudiziali e stragiudiziali in materia di viabilità provinciale relativi a fatti o eventi anteriori all'1 gennaio 2018 [2].
Art. 4. (Disposizioni in materia di personale)
1. Il personale trasferito alla Regione, in relazione alle funzioni in materia di viabilità provinciale, come individuato dagli atti di trasferimento adottati a seguito dei piani di subentro di cui all'articolo 35 della
2. In relazione al comma 1, la Società, fermo restando quanto disposto al comma 8, ridetermina la propria dotazione organica, per un numero di unità pari a quello del personale individuato con gli atti di cui al medesimo comma 1.
3. [La Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2018, procede alla costituzione di una dotazione organica separata a esaurimento, corrispondente ai posti del personale non dirigente messo a disposizione ai sensi del comma 1, che verrà progressivamente ridotta contestualmente al trasferimento o al rientro dalla messa a disposizione del personale stesso ai sensi dei commi 1, 5 e 6] [4].
4. La Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2018, trasferisce al bilancio della Società con la legge regionale di stabilità risorse corrispondenti al trattamento economico riferito alle unità di personale individuate con gli atti di cui al primo periodo del comma 1 e non più in servizio alla data del 31 dicembre 2017; la Regione trasferisce, altresì, progressivamente al bilancio della Società, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, mediante le leggi regionali di stabilità e di assestamento del bilancio, le risorse corrispondenti al trattamento economico delle unità di personale trasferite alla Società o ad altra amministrazione o rientrate dalla messa a disposizione o cessate dal servizio. La Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto del periodo di tempo intercorso tra i primi piani di ricognizione del personale addetto alle funzioni in materia di viabilità di cui all'articolo 34 della
5. [Il personale messo a disposizione ai sensi del comma 1 può partecipare, per tutta la durata del periodo della messa a disposizione, alle procedure di mobilità attivate dagli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a procedure di mobilità intercompartimentale; nel caso degli enti locali del Comparto unico l'acquisizione di detto personale mediante la mobilità avviene a valere sui budget assunzionali previsti dalla vigente normativa. In caso di mobilità di comparto non è richiesto il nulla osta; il trasferimento del personale non può avvenire prima che siano trascorsi centoventi giorni dalla comunicazione dell'amministrazione ricevente, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione regionale e l'amministrazione di destinazione, sentita la Società, di concordare un termine diverso anche inferiore] [6].
5 bis. [Durante il periodo di messa a disposizione il personale con qualifica di dirigente può partecipare alle procedure di interpello di cui all'articolo 11 della
6. [La Regione, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, prima di procedere alle assunzioni di personale non dirigente previste dai singoli piani dei fabbisogni occupazionali, avvia interpelli interni riservati al personale messo a disposizione ai sensi del comma 1, in possesso della categoria e profilo professionale dei posti da ricoprire, nel limite massimo del 15 per cento del contingente di posti destinati a tale copertura, con arrotondamento all'unità superiore. Il rientro dalla messa a disposizione avviene a valere sui budget assunzionali. La Giunta regionale definisce preventivamente i criteri per individuare il personale avente titolo al rientro nel caso in cui vi sia un numero di domande di rientro dalla messa a disposizione superiore al numero dei posti disponibili ai sensi del primo periodo] [8].
7. Al fine di consentire la piena operatività della Società, la medesima può procedere, nel limite delle risorse trasferite ai sensi del comma 4, primo periodo e per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, all'assunzione di personale, per la sostituzione di quello trasferito in mobilità presso altra amministrazione ai sensi del comma 5, rientrato dalla messa a disposizione ai sensi del comma 6 o cessato dal servizio al 31 dicembre 2017 o nel corso del periodo di messa a disposizione mediante, in ordine prioritario, l'attivazione della mobilità di cui all'articolo 14 della
8. Al fine di corrispondere in modo adeguato e funzionale alle accresciute esigenze operative nei settori amministrativo e contabile che conseguiranno al conferimento delle attività, la Società può procedere, previa ridefinizione della dotazione organica e utilizzando le risorse di cui al comma 4 secondo periodo, all'attivazione, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2017, delle stesse procedure di cui al comma 7, ai fini dell'assunzione di personale con professionalità amministrativo contabile.
9. In caso di reinternalizzazione delle attività conferite ai sensi dell'articolo 2 da parte della Regione, il personale di cui al comma 1, preposto all'esercizio delle medesime attività, cessa, contestualmente, di essere messo a disposizione della Società [9].
Capo III
Modifiche alla
Art. 5. (Modifiche all'articolo 60 della
1. Al comma 1 dell'articolo 60 della
a) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d bis) classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali;»;
b) alla lettera e) le parole «determinazione per le strade regionali» sono sostituite dalle seguenti: «determinazione per la viabilità regionale, come definita dall'articolo 2, comma 3, della
c) alla lettera g) le parole «Province e» sono soppresse.
Art. 6. (Modifiche all'articolo 61 della
1. All'articolo 61 della
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 3 le parole «Le Province e i Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni».
Art. 7. (Modifica all'articolo 62 della
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 62 della
Art. 8. (Modifica all'articolo 62 bis della
1. Il comma 2 dell'articolo 62 bis della
Art. 9. (Modifica all'articolo 62 ter della
1. Al comma 1 dell'articolo 62 ter della
Art. 10. (Modifiche all'articolo 62 quater della
1. All'articolo 62 quater della
la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Passaggi di proprietà fra Regione e Comuni)»;
b) al comma 2 le parole «trasferiti alla Provincia o al Comune» sono sostituite dalle seguenti: «trasferiti al Comune, qualora di interesse comunale».
Art. 11. (Modifiche all'articolo 63 della
1. All'articolo 63 della
a) al comma 1 dopo le parole «e successive modifiche,» sono aggiunte le seguenti: «nonché sulla viabilità regionale come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 32/2017»;
b) al comma 5 dopo le parole «e successive modifiche,» sono aggiunte le seguenti: «nonché sulla viabilità regionale come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 32/2017»;
c) al comma 6 dopo le parole «decreto legislativo 111/2004» sono aggiunte le seguenti: «, nonché sulla viabilità regionale come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 32/2017».
Capo IV
Norme finanziarie e contabili ed entrata in vigore
Art. 12. (Norme finanziarie e contabili)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, la Giunta regionale individua i capitoli e gli impegni afferenti alle funzioni in materia di viabilità provinciale, trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 32 della
2. Le risorse di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alla Società [11].
3. Per le finalità previste dall'articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di 1.402.183,56 euro suddivisa in ragione di 236.156,62 euro per l'anno 2017 e di 583.013,47 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come segue:
a) mediante storno di complessivi 1.295.693,29 euro suddivisi in ragione di 217.796,23 euro per l'anno 2017 e di 538.948,53 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
b) mediante storno di complessivi 106.490,27 euro suddivisi in ragione di 18.360,39 euro per l'anno 2017 e di 44.064,94 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 13. (Modifiche alla tabella Q relativa all'articolo 12 della
1. Nella tabella Q, allegata all'articolo 12 della
Art. 14. (Ulteriori disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 53 della
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di complessivi 420.315 euro, per l'anno 2017, suddivisi per ciascuna Missione, Programma e Titolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 come di seguito indicato:
a) per 108.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 3 (Gestione economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti);
b) per 57.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e Servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti);
c) per 15.000 euro dalla Missione n. 19 (Relazioni internazionali), Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti);
d) per 235.000 euro dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre Autonomie territoriali e locali), Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre Autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale);
e) per 5.315 euro dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).
Art. 15. (Inserimento dell'articolo 9 quinquies nella
1. Dopo l'articolo 9 quater della
«Art. 9 quinquies. (Atti contabili conseguenti alle operazioni di liquidazione)
1. L'Amministrazione regionale provvede ad adottare gli atti di entrata e di spesa conseguenti alle operazioni di liquidazione delle Province, successivamente alla data da cui ha effetto la soppressione delle Province stesse.».
2. Per le finalità previste dell'articolo 9 quinquies, comma 1, della
a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 3 (Gestione economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 50.000 euro;
b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 50.000 euro;
c) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 20.000 euro.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 11 (Altri Servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Le spese di cui al comma 2 sono spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del
Art. 16. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; le disposizioni di cui agli articoli dal 5 all'11 hanno efficacia dall'1 gennaio 2018.
[1] Articolo sostituito dall'art. 10 della
[2] Comma così modificato dall'art. 10 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[4] Comma modificato dall'art. 10 della
[5] Comma così modificato dall'art. 11 della
[6] Comma abrogato dall'art. 11 della
[7] Comma inserito dall'art. 10 della
[8] Comma abrogato dall'art. 11 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[10] Comma così modificato dall'art. 11 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[12] Per una modifica al presente articolo, vedi l'art. 10, comma 19, della