§ 98.1.26985 - Legge 13 luglio 1995, n. 295.
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa.


Settore:Normativa nazionale
Data:13/07/1995
Numero:295


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri
Art. 2.  Proroga del Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico; studi e lavori nel bacino dell'Isonzo
Art. 3.  Missione umanitaria in Somalia
Art. 4.  Conservazione di alcune somme nel bilancio dello Stato
Art. 5.  Personale della cooperazione allo sviluppo
Art. 6.  Delega al Governo
Art. 7.  Sanatoria
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 98.1.26985 - Legge 13 luglio 1995, n. 295.

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa.

(G.U. 24 luglio 1995, n. 171)

 

     Art. 1. Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri [1]

 

          Art. 2. Proroga del Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico; studi e lavori nel bacino dell'Isonzo

     1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.

     2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     3. E' autorizzata la spesa di lire 75 miliardi, di cui:

     a) lire 1.900 milioni per il finanziamento degli studi di piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno, da assegnare al Ministero degli affari esteri;

     b) lire 3.100 milioni per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano, da assegnare all'Autorità di bacino del fiume Isonzo.

     4. E' demandato all'Autorità di bacino del fiume Isonzo il coordinamento degli studi di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

     5. La restante somma di lire 70 miliardi sarà utilizzata, con procedure atte a conseguire gli obiettivi di urgenza, per la progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque del bacino dell'Isonzo, sulla base di un programma di interventi adottato dall'Autorità di bacino, nel rispetto dei princìpi del redigendo piano di bacino. Nel programma degli interventi potranno essere previste opere da realizzare in territorio sloveno, purchè strettamente connesse alle conseguenti opere da realizzare in territorio italiano; per l'esecuzione di tali opere il Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino, individuerà le relative procedure. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base del programma adottato dalla competente Autorità di bacino, in deroga alla procedura di cui all'art. 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, provvederà all'assegnazione dei fondi ai soggetti attuatori.

     6. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3 e 5 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui relative, quanto a lire 1.900 milioni, al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994, quanto a lire 3.100 milioni e a lire 70.000 milioni, rispettivamente ai capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno. Le somme non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno successivo.

     7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.

 

          Art. 3. Missione umanitaria in Somalia

     1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, il trattamento economico ed assicurativo stabilito all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge è esteso al personale impiegato nelle attività di ricostituzione della polizia somala indicato dall'art. 4, comma 1, del medesimo decreto-legge.

 

          Art. 4. Conservazione di alcune somme nel bilancio dello Stato

     1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottare con decreti del Ministro del tesoro.

     2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1994 in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, e della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonchè quelli iscritti ai capitoli 1116, 1125 e 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1994, possono essere utilizzati nell'esercizio 1995.

     3. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnate alla data del 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995.

     4. Le disponibilità in conto competenza del capitolo 1112 e in conto residui dei capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 dello stato di previsione del Ministero della difesa non impegnate alla data del 31 dicembre 1994 possono esserlo nell'esercizio 1995.

 

          Art. 5. Personale della cooperazione allo sviluppo

     1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1995.

     2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino al 31 dicembre 1995 ovvero, se più ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso è fissato al 30 novembre 1995.

 

          Art. 6. Delega al Governo

     1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'art. 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747, è prorogato al 30 ottobre 1995. I relativi decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

 

          Art. 7. Sanatoria

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1992, n. 1, 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, 1° luglio 1992, n. 325, 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, 28 aprile 1993, n. 130, 30 giugno 1993, n. 212, 30 agosto 1993, n. 330, 29 ottobre 1993, n. 429, 28 dicembre 1993, n. 542, 26 febbraio 1994, n. 134, 29 aprile 1994, n. 257, 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514, 28 ottobre 1994, n. 601, 28 dicembre 1994, n. 723, 25 febbraio 1995, n. 55, e 29 aprile 1995, n. 142, nonchè quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle materie disciplinate dalla legge stessa.

 

          Art. 8. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.