Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 16/01/1988 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 5, già prorogate per l'anno 1986 dalla legge regionale 22 gennaio 1986, n. 4, e per l'anno [...] |
Art. 2. 1. I contratti di lavoro a termine previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38, e 31 maggio 1977, n. 29, tuttora in essere in forza delle [...] |
Art. 3. 1. Il termine posto all'articolo 6, sesto comma, della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, è differito al 30 giugno 1988, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 1, settimo ed [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1988. |
§ 4.10.163 - Legge Regionale 16 gennaio 1988, n. 1. [1]
Proroga per l'anno 1988 della conferibilità degli incarichi a tempo pieno per l'opera di ricostruzione ad amministratori comunali del Friuli terremotato, nonchè del termine di scadenza dei contratti del personale necessario ai Comuni e alle Comunità per l'espletamento degli adempimenti di cui alle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38, 31 maggio 1977, n. 29, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, e del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37.
(B.U. 19 gennaio 1988, n. 6).
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, primo comma, della
2. L'incarico di dedicarsi a tempo pieno alle cure della ricostruzione è conferito dal Consiglio comunale in seduta pubblica mediante deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto.
1. I contratti di lavoro a termine previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38, e 31 maggio 1977, n. 29, tuttora in essere in forza delle proroghe via via disposte con diverse norme e da ultimo con l'articolo 82 della
2. Gli Enti di attuale appartenenza del personale anzidetto deliberano, quindi, distintamente per ogni singolo nominativo, la proroga del rapporto di lavoro e stipulano, conseguentemente, apposito atto aggiuntivo entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
3. La deliberazione di proroga ed il relativo atto aggiuntivo devono pervenire alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli entro i successivi sessanta giorni.
1. Il termine posto all'articolo 6, sesto comma, della
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1988.
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[1] Abrogata dall'art. 1 della