§ 3.12.30 - L.R. 27 agosto 1992, n. 22.
Norme urgenti per la costituzione ed il funzionamento della Commissione regionale e delle Commissioni provinciali per l'artigianato. Modifiche ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 artigianato
Data:27/08/1992
Numero:22


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 3.12.30 - L.R. 27 agosto 1992, n. 22.

Norme urgenti per la costituzione ed il funzionamento della Commissione regionale e delle Commissioni provinciali per l'artigianato. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, concernente la disciplina giuridica delle imprese artigiane. Integrazione alla legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, concernente il credito agevolato a medio ed a breve termine in favore del settore artigiano.

(B.U. 28 agosto 1992, n. 68).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

     [1. Il Capo III della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come modificato dalla legge regionale 27 aprile 1982, n. 29 e dalla legge regionale 9 giugno 1988, n. 42, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

     [1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, è inserito il seguente:

     (Omissis).]

 

     Artt. 5. - 9. [5]

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78.

[2] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[3] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78.

[4] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[5] Articoli abrogati dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78.