§ 3.10.51 – L.R. 26 giugno 1995, n. 26.
Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:26/06/1995
Numero:26


Sommario
Art. 1.      1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali e di servizio alla produzione del Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata a sottoscrivere prestiti [...]
Art. 2.      1. Le disponibilità globali conseguenti sono utilizzate dalla banca per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese del comparto industriale e dei servizi alla produzione del [...]
Art. 3.      1. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la banca apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria di concerto [...]
Art. 4.      1. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere la competitività delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione favorendone il processo di innovazione tecnologica [...]
Art. 5.      1. La provvista di cui all'articolo 4 è destinata ad assicurare disponibilità finanziarie agevolate da utilizzare nell'attivazione di operazioni creditizie, di durata massima quinquennale, a [...]
Art. 6.      1. Ai fini dell'ammissibilità alle operazioni agevolate l'impresa deve avere stabilimento o unità locale nel territorio regionale ed i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria debbono [...]
Art. 7.      1. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la banca apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore all'industria di concerto con [...]
Art. 8.      1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire gli insediamenti e lo sviluppo delle imprese industriali, è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Friulia-Lis spa Finanziaria [...]
Art. 9.      1. L'articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è abrogato
Art. 10. 
Art. 11.      1. Gli articoli 6 e 7 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 sono abrogati
Art. 12.      1. Per le finalità previste dal Capo I è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995
Art. 13.      1. Per le finalità previste dal Capo II è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995
Art. 14.      1. Per le finalità previste dal Capo III è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995
Art. 15.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.10.51 – L.R. 26 giugno 1995, n. 26.

Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.

(B.U. 7 luglio 1995, n. 27 – Suppl. Straord.).

CAPO I

Finanziamenti alle imprese industriali

e di servizio alla produzione -

Sottoscrizione prestiti obbligazionari

 

Art. 1.

     1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali e di servizio alla produzione del Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari emessi da una banca operante nel territorio regionale, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 3 per cento e siano rimborsabili entro 10 anni.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 trova applicazione l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

     3. La provvista finanziaria assicurata con la sottoscrizione dei prestiti obbligazionari di cui al comma 1 è integrata con provvista della banca per importi comunque non inferiori a quelli garantiti dalla sottoscrizione dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 2.

     1. Le disponibilità globali conseguenti sono utilizzate dalla banca per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese del comparto industriale e dei servizi alla produzione del Friuli-Venezia Giulia a sostegno di investimenti per:

a) nuove iniziative;

b) riattivazioni;

c) riconversioni;

d) ampliamenti-potenziamenti caratterizzati da elevati contenuti tecnologici;

e) acquisto di stabilimenti industriali già esistenti e tecnicamente organizzati.

     2. Le agevolazioni sono attivabili, nei limiti comunitari in materia d'aiuto alle imprese, a favore delle imprese rientranti nei parametri dimensionali di cui alla legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 3.

     1. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la banca apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria di concerto con l'Assessore alle finanze, sentito il parere della competente Commissione consiliare, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni nonché di utilizzo della provvista. La convenzione inoltre stabilisce le modalità e i tempi dell'istruttoria bancaria.

     2. La Giunta regionale, in sede di adozione della deliberazione concernente le direttive ed i criteri per dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente Capo, stabilisce altresì i limiti di valore degli investimenti ammissibili ai benefici.

     3. Per le finalità di cui al presente Capo, la banca è tenuta a proporre alle altre banche operanti nel territorio regionale la stipula di una convenzione per la concessione dei finanziamenti agevolati. Detta convenzione deve essere sottoposta alla preventiva approvazione dell'Amministrazione regionale.

CAPO II

Interventi per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo

delle piccole e medie imprese industriali

Sottoscrizione prestiti obbligazionari

 

     Art. 4.

     1. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere la competitività delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione favorendone il processo di innovazione tecnologica ed il rinnovo di impianti o macchine dotati almeno di una funzione operativa, inerente anche alla componentistica, guidata da unità di controllo numerico, è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari emessi da una banca operante nel territorio regionale, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 3 per cento e siano rimborsabili entro 10 anni.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 trova applicazione l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

     3. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista della banca per un importo non inferiore a quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 5.

     1. La provvista di cui all'articolo 4 è destinata ad assicurare disponibilità finanziarie agevolate da utilizzare nell'attivazione di operazioni creditizie, di durata massima quinquennale, a fronte di contratti di locazione finanziaria [1].

     2. I benefici sono attivabili, nei limiti comunitari in materia d'aiuto alle imprese, a favore delle imprese rientranti nei parametri dimensionali di cui alla legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Gli interventi a sostegno di operazioni di locazione finanziaria riferite a beni rientranti nelle tipologie individuate, eventualmente per settori, dalla Giunta regionale, a mezzo di apposita deliberazione, non sono soggetti al parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 10.

     4. Qualora l'Amministrazione regionale riscontrasse che la banca ha utilizzato la provvista mista in contrasto con le disposizioni di cui al presente Capo, la banca assume a proprio carico l'onere dell'agevolazione.

     5. Allo scopo della verifica di cui al comma 4, la banca è obbligata ad inviare semestralmente all'Amministrazione regionale una dettagliata relazione circa gli interventi attivati con l'indicazione dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria agevolata.

     6. L'Assessore regionale all'industria presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente Capo.

 

     Art. 6.

     1. Ai fini dell'ammissibilità alle operazioni agevolate l'impresa deve avere stabilimento o unità locale nel territorio regionale ed i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria debbono essere utilizzati, per tutta la durata dell'operazione agevolata, in stabilimenti o cantieri localizzati nel territorio regionale, pena la rideterminazione delle condizioni contrattuali al tasso di riferimento, maggiorato del 2 per cento.

     2. E' fatta salva la facoltà dell'utilizzatore di risolvere il contratto per le rate a scadere estinguendo il debito residuo a condizioni ordinarie.

     3. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 1, le imprese del comparto edilizio possono temporaneamente utilizzare i beni oggetto dell'operazione di locazione finanziaria agevolata al di fuori del territorio regionale nei limiti ed alle condizioni fissati da apposita deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 7.

     1. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la banca apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore all'industria di concerto con l'Assessore alle finanze, sentito il parere della competente Commissione consiliare, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni nonché di utilizzo della provvista. La convenzione inoltre stabilisce le modalità e i tempi dell'istruttoria bancaria.

     2. La Giunta regionale, in sede di adozione della deliberazione concernente le direttive ed i criteri per dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente Capo, stabilisce altresì i limiti di valore degli investimenti ammissibili ai benefici.

     3. La banca di cui al comma 1 dà attuazione ai disposti del presente Capo avvalendosi della collaborazione di banche o di società di locazione finanziaria, operanti nel territorio regionale, regolamentando i rapporti con le stesse tramite specifica convenzione da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Amministrazione regionale.

CAPO III

Interventi per gli insediamenti e lo sviluppo

delle imprese industriali -

Sottoscrizione di obbligazioni della Friulia-LIS

 

     Art. 8.

     1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire gli insediamenti e lo sviluppo delle imprese industriali, è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Friulia-Lis spa Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia Locazioni Industriali di Sviluppo.

     2. Le obbligazioni emesse sono costituite in serie speciale e remunerate con l'interesse non superiore al 3 per cento e sono rimborsate entro 10 anni.

     3. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista della Friulia-Lis spa per un importo non inferiore a quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.

     4. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la Friulia- Lis spa apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria di concerto con l'Assessore alle finanze, sentito il parere della competente Commissione consiliare, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni nonché di utilizzo della provvista.

     5. Gli interventi sono attivabili, nei limiti comunitari in materia d'aiuto alle imprese, a favore delle imprese rientranti nei parametri dimensionali di cui alla legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 9.

     1. L'articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è abrogato.

CAPO IV

Comitato tecnico consultivo

per la politica industriale

 

     Art. 10. [2]

     [1. L'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale nella sua attuale composizione dura in carica sino alla nomina del Comitato nella nuova composizione prevista dall'articolo 43 della legge regionale n 2/1992, come sostituito dal comma 1.]

 

     Art. 11.

     1. Gli articoli 6 e 7 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 sono abrogati.

CAPO V

Norme finanziarie e finali

 

     Art. 12.

     1. Per le finalità previste dal Capo I è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, è istituito, alla Rubrica n. 8 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. Sezione X - il capitolo 1664 [2.1.263.3.10.28] con la denominazione «Acquisto di obbligazioni di un istituto di credito operante nella regione al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali e di servizio alla produzione» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     3. Al predetto onere di lire 2.000 milioni, in termini di competenza, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (Rubrica n. 30 - Partita n. 56 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     4. Sul precitato capitolo 1664 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 13.

     1. Per le finalità previste dal Capo II è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, è istituito, alla Rubrica n. 8 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. Sezione X - il capitolo 1665 [2.1.263.3.10.28] con la denominazione acquisto di obbligazioni di un istituto di credito operante nella regione per favorire il processo di innovazione tecnologica ed il rinnovo di impianti o macchine al fine di promuovere la competitività delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     3. Al predetto onere di lire 2.000 milioni, in termini di competenza, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (Rubrica n. 30 - Partita n. 56 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 dell'8 febbraio 1995.

     4. Sul precitato capitolo 1665 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 14.

     1. Per le finalità previste dal Capo III è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, è istituito, alla Rubrica n. 8 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. Sezione X - il capitolo 1663 [2.1.264.3.10.28] con la denominazione «Acquisto di obbligazioni dalla Friulia-Lis Spa Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Locazioni Industriali di Sviluppo al fine di favorire gli insediamenti e lo sviluppo delle imprese industriali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni, in termini di competenza, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (Rubrica n. 30 - Partita n. 56 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 dell'8 febbraio 1995.

     4. Sul precitato capitolo 1663 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 15.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 12 settembre 2001, n. 23.

[2] Articolo abrogato dall’art. 36 della L.R. 10 novembre 2005, n. 26.