§ 3.3.12 - Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 34.
Interventi per promuovere il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento degli allevamenti e della produzione zootecnica regionale [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 zootecnia e valorizzazione produzioni animali
Data:08/07/1977
Numero:34


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.  [6]
Art. 3.     
Art. 4.      Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 210 milioni, di cui lire 90 milioni per l'esercizio [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.3.12 - Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 34. [1]

Interventi per promuovere il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento degli allevamenti e della produzione zootecnica regionale [2].

(B.U. 8 luglio 1977, n. 66).

 

Art. 1.

     1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), e alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i programmi di attività presentati dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia e dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana per il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento della produzione zootecnica, per la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, per l'effettuazione dei controlli funzionali del bestiame, per l'acquisto di attrezzature, per le valutazioni genetiche del bestiame e le attività connesse [3].

     1 bis. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1 [4].

     1 ter. Al fine di consentire la continuità nell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del regolamento regionale previsto al comma 1 bis, trovano applicazione le direttive per l'azione amministrativa e per l'impiego delle corrispondenti risorse già approvate con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2005, n. 3456 (Programmi annuali di attività dell'associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia e dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza pezzata rossa italiana per la tenuta dei libri genealogici, l'effettuazione dei controlli funzionali e per il miglioramento delle produzioni zootecniche in conformità alla legge 1366/1929 e legge regionale 34/1977. Indirizzi di spesa), integrate con deliberazione della Giunta regionale 3062/2007 [5].

 

     Art. 2. [6]

     [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per finanziare le iniziative di cui all'articolo 1 della precitata legge 29 giugno 1929, n. 1366, a beneficio degli allevamenti sopra indicati ed a favore, per quanto di competenza, delle Associazioni provinciali degli allevatori della regione Friuli - Venezia Giulia, del Consorzio cooperativo fra produttori avicoli della Regione Friuli - Venezia Giulia, dei Consorzi tra apicoltori delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, del Consorzio regionale tra apicoltori del Friuli - Venezia Giulia e dei Consorzi tra vallicoltori.]

 

     Art. 3.

     1. La disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, si applica ai programmi operativi presentati all'approvazione successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e, in via transitoria, ai programmi operativi relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011 [7].

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 210 milioni, di cui lire 90 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

     La predetta spesa di lire 210 milioni fa carico al capitolo 6308 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, a lire 5.330 milioni, di cui lire 1.710 milioni per l'esercizio 1977.

     Al maggior onere di lire 210 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1951 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12, con la decorrenza ivi prevista all'art. 93. L'art. 80, L.R. 12/1998, è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[7] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.