Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 zootecnia e valorizzazione produzioni animali |
Data: | 08/07/1977 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. [6] |
Art. 3. |
Art. 4. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 210 milioni, di cui lire 90 milioni per l'esercizio [...] |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.3.12 - Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 34. [1]
Interventi per promuovere il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento degli allevamenti e della produzione zootecnica regionale [2].
(B.U. 8 luglio 1977, n. 66).
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla
1 bis. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1 [4].
1 ter. Al fine di consentire la continuità nell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del regolamento regionale previsto al comma 1 bis, trovano applicazione le direttive per l'azione amministrativa e per l'impiego delle corrispondenti risorse già approvate con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2005, n. 3456 (Programmi annuali di attività dell'associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia e dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza pezzata rossa italiana per la tenuta dei libri genealogici, l'effettuazione dei controlli funzionali e per il miglioramento delle produzioni zootecniche in conformità alla
[L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per finanziare le iniziative di cui all'articolo 1 della precitata
1. La disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, si applica ai programmi operativi presentati all'approvazione successivamente all'entrata in vigore della
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 210 milioni, di cui lire 90 milioni per l'esercizio finanziario 1977.
La predetta spesa di lire 210 milioni fa carico al capitolo 6308 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, a lire 5.330 milioni, di cui lire 1.710 milioni per l'esercizio 1977.
Al maggior onere di lire 210 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1951 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 80 della
[2] Titolo così sostituito dall'art. 2 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 2 della