Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 27/12/1991 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1. Finanziamenti straordinari alle Comunità montane di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - programma 0.7.1. |
Art. 2. Rimborsi alle Comunità montane e ad altri Enti locali per l'occupazione giovanile - programma 2.5.3. |
Art. 3. Incentivi agli investimenti delle imprese artigiane - programma 3.2.2. |
Art. 4. Finanziamenti alle Comunità montane per nuove tecnologie agricole - programma 0.7.1. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 4.10.188 - Legge Regionale 27 dicembre 1991, n. 65.
Interventi straordinari a favore delle zone terremotate del Friuli di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
(B.U. 30 dicembre 1991, n. 180).
Art. 1. Finanziamenti straordinari alle Comunità montane di cui all'articolo 1 della
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti straordinari a favore delle Comunità montane e del Consorzio dei comuni denominato Comunità collinare del Friuli, costituiti, prevalentemente, dai Comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono corrisposti per le finalità previste dall'articolo 13, primo comma, del
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1991 [1].
4. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 983 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di pari importo.
5. All'onere di lire 4.500 milioni di cui al comma 4 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione precitato: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della
Art. 2. Rimborsi alle Comunità montane e ad altri Enti locali per l'occupazione giovanile - programma 2.5.3.
1. Per le finalità previste dall'articolo 9, secondo comma, della
2. Il predetto onere di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 7861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 3.500 milioni per l'anno 1991.
3. All'onere di lire 3.500 milioni di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione precitato: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della
Art. 3. Incentivi agli investimenti delle imprese artigiane - programma 3.2.2.
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della
2. n predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 8034 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di pari importo.
3. All'onere di lire 4.000 milioni di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione precitato: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della
Art. 4. Finanziamenti alle Comunità montane per nuove tecnologie agricole - programma 0.7.1.
1. Per le finalità previste dall'articolo 25, comma 2, lettera a), della
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito - alla rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - categoria 2.3. - sezione X - il capitolo 999 (2.1.234.3.10.12.) con la denominazione «Finanziamento alle Comunità montane per la concessione di contributi in conto capitale per la ristrutturazione ed il riuso di fabbricati rurali, per l'introduzione di nuove tecnologie e per la riorganizzazione produttiva dei suoli da destinare a prato-pascolo», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1991.
3. All'onere di lire 1.000 milioni di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione precitato: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della