§ 2.8.24 - Legge Regionale 18 gennaio 1983, n. 8.
Ulteriori interventi per le finalità di cui agli articoli 4 e 7 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100, all'articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:18/01/1983
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Infrastrutture di comunicazione e di trasporto.
Art. 2.  Ente Autonomo del Porto di Trieste.
Art. 3.  Ente per la Zona Industriale di Trieste.
Art. 4.  Università degli Studi di Trieste.
Art. 5.  Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Art. 6.  Finanziamento straordinario alla Comunità Montana del Carso.
Art. 7.      Per gli oneri di cui al precedente articolo 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.8.24 - Legge Regionale 18 gennaio 1983, n. 8.

Ulteriori interventi per le finalità di cui agli articoli 4 e 7 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100, all'articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 101, al Titolo II del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 705, ed all'articolo 4 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714.

(B.U. 18 gennaio 1983, n. 6).

 

Art. 1. Infrastrutture di comunicazione e di trasporto.

     In attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 69, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere la spesa necessaria per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti di cui all'articolo 4 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100, ed all'articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 101, per un importo complessivo di lire 80 miliardi per l'esercizio 1982 [1].

 

     Art. 2. Ente Autonomo del Porto di Trieste.

     Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni nonché di quelli stabiliti dal D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714, e con particolare riguardo alla peculiare funzione internazionale del Porto di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente Autonomo del Porto di Trieste il finanziamento di lire 20 miliardi nell'esercizio 1982, quale ulteriore conferimento al fondo di dotazione, di cui all'articolo 3 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714 [2].

 

     Art. 3. Ente per la Zona Industriale di Trieste.

     L'Amministrazione regionale, in relazione al Titolo II del D.P.R. 2 ottobre 1978 n. 705, è autorizzata ad assegnare all'Ente per la Zona Industriale di Trieste, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un fondo di dotazione di lire 6 miliardi nell'esercizio 1982.

     Il fondo di dotazione di cui al precedente comma è destinato all'acquisizione ed all'apprestamento di aree ad uso industriale, alla realizzazione, al completamento ed alla manutenzione di opere interessanti il comprensorio, nonché all'acquisto, alla costruzione, al completamento ed all'adeguamento di immobili destinati ad attività industriali [3].

 

     Art. 4. Università degli Studi di Trieste.

     In relazione all'articolo 7, terzo comma, del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Trieste un contributo straordinario di lire 4 miliardi, nell'esercizio 1982, per il sostegno e lo sviluppo di iniziative e di attività di ricerca e cooperazione scientifica e culturale.

 

     Art. 5. Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica.

     In relazione all'articolo 7, secondo comma, del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 100 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica nella provincia di Trieste, nell'esercizio 1982, un contributo straordinario di lire 4 miliardi, a titolo di concorso alle spese di impianto e di realizzazione dell'Area stessa.

 

     Art. 6. Finanziamento straordinario alla Comunità Montana del Carso.

     In relazione all'esecuzione delle opere previste, nel territorio della provincia di Trieste, dall'articolo 3, secondo comma, del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100, nonché dall'articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 101, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario di lire 1 miliardo nell'esercizio 1982 a favore della Comunità Montana del Carso per l'attuazione dei propri piani pluriennali di sviluppo e dei relativi programmi stralcio annuali ovvero dei programmi straordinari di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo alla realizzazione, direttamente o tramite i Comuni, di opere e di interventi finalizzati ad un equilibrato assetto urbanistico, alla tutela ambientale ed allo sviluppo socio-economico del territorio interessato dall'esecuzione delle opere medesime [4].

 

     Art. 7.

     Per gli oneri di cui al precedente articolo 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria IX - il capitolo 5459 con la denominazione «Interventi per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti di cui all'articolo 4 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100, ed all'articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 101» e con lo stanziamento di lire 80 miliardi per l'esercizio 1982, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 56 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) [5].

     Per l'onere di cui al precedente articolo 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria IX - il capitolo 5460 con la denominazione «Assegnazione all'Ente Autonomo del Porto di Trieste di un ulteriore conferimento al fondo di dotazione, di cui all'articolo 3 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714» e con lo stanziamento di lire 20 miliardi nell'esercizio 1982, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 56 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Per l'onere di cui al precedente articolo 3, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7874 con la denominazione «Assegnazione all'Ente per la Zona Industriale di Trieste di un fondo di dotazione per l'assolvimento dei compiti istituzionali in relazione al Titolo II del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 705» e con lo stanziamento di lire 6 miliardi per l'esercizio 1982 cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 56 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Per l'onere di cui al precedente articolo 4, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Direzione regionale dell'istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6493 con la denominazione «Contributo straordinario all'Università degli Studi di Trieste per il sostegno e lo sviluppo di iniziative e di attività di ricerca e cooperazione scientifica e culturale» e con lo stanziamento di lire 4 miliardi per l'esercizio 1982, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 56 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Per l'onere di cui al precedente articolo 5, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Direzione regionale dell'istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6494 con la denominazione «Contributo straordinario al Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica nella provincia di Trieste a titolo di concorso alle spese di impianto e di realizzazione dell'Area stessa» e con lo stanziamento di lire 4 miliardi per l'esercizio 1982, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 56 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Per l'onere di cui al precedente articolo 6, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 7055 con la denominazione «Finanziamento straordinario a favore della Comunità Montana del Carso per l'attuazione dei propri piani pluriennali di sviluppo e dei relativi programmi straordinari di cui la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'esercizio 1982 cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 56 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

 

     Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Vedi anche l'ulteriore assunzione di spesa di cui all'art. 1 della L.R. 20 giugno 1983, n. 62.

[2] Vedi i finanziamenti di cui all'art. 3 della L.R. 20 giugno 1983, n. 62 ed all'art. 6 della L.R. 11 novembre 1983, n. 68.

[3] Vedi l'integrazione del fondo di cui all'art. 18 della L.R. 6 agosto 1985, n. 30.

[4] Vedi l'ulteriore erogazione di cui all'art. 6 della L.R. 20 giugno 1983, n. 62.

[5] Vedi l'ulteriore spesa di cui al terzo comma dell'art. 6 della L.R. 11 novembre 1983, n. 68.