§ 3.2.9 - Legge Regionale 10 dicembre 1986, n. 54.
Modifica della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 (Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 economia montana
Data:10/12/1986
Numero:54


Sommario
Art. 4.      Per quanto attiene all'anno 1986, la ripartizione di cui all'articolo 25, secondo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, così come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, [...]
Art. 5.      L'articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come inserito dall'articolo 20 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      E' abrogato l'articolo 29 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29.
Art. 7.      La denominazione del capitolo 650 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1986 è corretta nel modo seguente: «Contributo ordinario per le spese correnti delle [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.2.9 - Legge Regionale 10 dicembre 1986, n. 54.

Modifica della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 (Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna) e successive modificazioni ed integrazioni.

(B.U. 11 dicembre 1986, n. 126).

 

     Artt. 1. - 3.

     (Omissis) [1].

 

Art. 4.

     Per quanto attiene all'anno 1986, la ripartizione di cui all'articolo 25, secondo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, così come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sarà effettuata entro il quarantesimo giorno successivo all'entrata In vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     L'articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come inserito dall'articolo 20 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     E' abrogato l'articolo 29 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29.

 

     Art. 7.

     La denominazione del capitolo 650 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1986 è corretta nel modo seguente: «Contributo ordinario per le spese correnti delle Comunità montane di cui all'articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.».

 

     Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Norme sostitutive ed integrative degli artt. 19, 25 e 26 della L.R. 4 maggio 1973, n. 29.

[2] Articolo già inserito nel testo della legge originaria.