Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 economia montana |
Data: | 10/12/1986 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 4. Per quanto attiene all'anno 1986, la ripartizione di cui all'articolo 25, secondo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, così come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, [...] |
Art. 5. L'articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come inserito dall'articolo 20 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44, è sostituito dal seguente: |
Art. 6. E' abrogato l'articolo 29 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29. |
Art. 7. La denominazione del capitolo 650 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1986 è corretta nel modo seguente: «Contributo ordinario per le spese correnti delle [...] |
Art. 8. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.2.9 - Legge Regionale 10 dicembre 1986, n. 54.
Modifica della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 (Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna) e successive modificazioni ed integrazioni.
(B.U. 11 dicembre 1986, n. 126).
Artt. 1. - 3.
(Omissis) [1].
Per quanto attiene all'anno 1986, la ripartizione di cui all'articolo 25, secondo comma, della
L'articolo 28 bis della
(Omissis) [2].
E' abrogato l'articolo 29 della
La denominazione del capitolo 650 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1986 è corretta nel modo seguente: «Contributo ordinario per le spese correnti delle Comunità montane di cui all'articolo 28 bis della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Norme sostitutive ed integrative degli artt. 19, 25 e 26 della
[2] Articolo già inserito nel testo della legge originaria.