Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 03/09/1984 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. Il finanziamento straordinario, per l'importo complessivo di lire 48 miliardi, assegnato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con l'articolo 5 ter del decreto legge 7 novembre 1983, n. [...] |
Art. 2. Per le finalità di cui al precedente articolo 1 sono destinati: |
Art. 3. Gli stanziamenti di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) della presente legge, sono utilizzabili mediante programmi predisposti dalle singole Direzioni competenti previa consultazione con e [...] |
Art. 4. Agli interventi di cui all'articolo 2, lettera c), provvede la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, mediante conferimento di contributi in [...] |
Art. 5. L'Amministrazione regionale, per realizzare le opere previste dai programmi di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 4 della presente legge, può procedere al trasferimento della potestà [...] |
Art. 6. Limitatamente agli eventi dannosi contemplati dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine, ai Comuni ed alle Comunità montane interessate [...] |
Art. 7. Gli interventi di cui al Titolo II, Capo I, della legge regionale 28 agosto 1982 n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche per il ripristino o per l'esecuzione di [...] |
Art. 8. Gli interventi di cui al Titolo II, Capo I, della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche per la ricostruzione di edifici distrutti [...] |
Art. 9. In deroga al termine indicato al primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, le richieste dei benefici di cui al Titolo II della legge regionale citata, relativi [...] |
Art. 10. La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, inserita con l'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 5, e modificata [...] |
Art. 11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni che, per la riparazione o la ricostruzione di malghe di loro proprietà danneggiate o distrutte dal nubifragio verificatosi nel [...] |
Art. 12. Per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 26.000 milioni, suddivisa in ragione di [...] |
Art. 13. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.10.141 - Legge Regionale 3 settembre 1984, n. 48.
Interventi straordinari per il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del 10-11 settembre 1983.
(B.U. 4 settembre 1984, n. 83).
CAPO I
Interventi di ripristino e riassetto
Il finanziamento straordinario, per l'importo complessivo di lire 48 miliardi, assegnato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con l'articolo 5 ter del
Per le finalità di cui al precedente articolo 1 sono destinati:
a) lire 26 miliardi per interventi di ripristino e/o prevenzione e/o riassetto di opere idraulico-forestali e idrogeologiche;
b) lire 8 miliardi per interventi di ripristino e di prevenzione di opere pubbliche varie;
c) lire 12 miliardi per il ripristino della viabilità provinciale e comunale ivi comprese le opere necessarie per l'ammodernamento della rete viaria;
d) lire 500 milioni per gli interventi di cui agli articoli 11 e 12 della
e) lire 500 milioni per gli interventi di cui all'articolo 3 della
f) lire 500 milioni per gli interventi di cui alla
g) lire 500 milioni per rimborsi di spese sostenute dai Comuni per interventi di pronto soccorso non coperte dal fondo accreditato dallo Stato alla Prefettura di Udine
Gli stanziamenti di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) della presente legge, sono utilizzabili mediante programmi predisposti dalle singole Direzioni competenti previa consultazione con e comunità montane interessate e con l'Amministrazione provinciale di Udine.
Agli interventi di cui all'articolo 2, lettera c), provvede la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, mediante conferimento di contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile a favore degli Enti locali titolari delle strade oggetto di opere di ripristino e di ammodernamento della rete viaria, ovvero mediante esecuzione a propria cura e spese delle opere medesime secondo le modalità di cui al successivo articolo 5 [*].
Agli interventi di cui all'articolo 2, lettera d), provvedono le Direzioni regionali competenti secondo la corrispondente normativa di cui alla
Agli interventi di cui all'articolo 2, lettera g), provvede la Direzione regionale degli enti locali su presentazione dei titoli di spesa approvati con deliberazione del Consiglio comunale.
I programmi degli interventi di cui al precedente articolo 3 sono coordinati dall'Assessore delegato alla protezione civile, sentito un apposito Comitato composto dagli Assessori preposti alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, ai lavori pubblici, alle foreste e alla pianificazione e bilancio, nonchè dai relativi Direttori regionali, ed approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore delegato alla protezione civile.
I programmi stessi dovranno indicare le modalità di esecuzione degli interventi ai sensi del presente articolo 4 e/o del successivo articolo 5.
L'Amministrazione regionale, per realizzare le opere previste dai programmi di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 4 della presente legge, può procedere al trasferimento della potestà di eseguire le opere e delle relative funzioni all'Amministrazione provinciale di Udine, alle Amministrazioni comunali o alle competenti Comunità montane e loro Consorzi, a cui saranno contemporaneamente conferiti i necessari mezzi, ovvero all'affidamento in appalto o in economia secondo le rispettive norme di legge statali e/o regionali o secondo quanto previsto ai commi successivi.
L'Amministrazione regionale nonchè gli enti indicati al precedente comma possono eseguire le opere mediante l'istituto della concessione, la quale avrà ad oggetto sia la costruzione sia l'espletamento delle relative funzioni pubbliche.
La scelta del concessionario può essere fatta tra società, imprese di costruzione singole o associate o loro consorzi, con preferenza per i consorzi e per le associazioni, anche temporanee, costituiti con una partecipazione almeno del 40% da imprese ubicate nel territorio regionale.
L'Amministrazione concedente, che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, può procedere all'affidamento, anche a trattativa privata, sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'Amministrazione stessa secondo i criteri di cui all'articolo 24, lettera b), della
L'affidamento in concessione deve essere disposto mediante convenzione che disciplini i rapporti tra concedente e concessionario e preveda tra l'altro:
a) l'eventuale predisposizione a cura del concessionario dei progetti esecutivi secondo le norme vigenti;
b) l'acquisizione da parte del concessionario dei necessari atti autorizzativi entro termini stabiliti;
c) le modalità per la partecipazione del concedente alla vigilanza sui lavori ed ai collaudi in corso d'opera e definitivi;
d) le modalità ed i termini per la consegna dell'opera al concedente e le relative penalità in caso di ritardo;
e) le modalità ed i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e la determinazione delle ritenute di garanzia;
f) le modalità ed i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;
g) i casi di decadenza della concessione e le modalità e la relativa declaratoria;
h) l'eventuale clausola compromissoria.
Per le finalità del presente articolo, il grado di partecipazione in consorzi o in associazioni di imprese, anche riunite ai sensi degli articoli 20 e seguenti della
Agli effetti del terzo e quarto comma del presente articolo, la gara sarà preceduta da un bando e dall'avviso di invito alla partecipazione dei soggetti ivi previsti.
Il bando indicherà i criteri generali di valutazione cui si atterrà l'organo dell'Amministrazione incaricato dell'esame comparativo delle offerte.
Limitatamente agli eventi dannosi contemplati dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine, ai Comuni ed alle Comunità montane interessate contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per il ripristino di manufatti ed opere poste a difesa
finalizzate al sostegno di edifici; a tali fini si applica la procedura di cui all'articolo 6, secondo comma, della
CAPO II
Norme finali è finanziarie
Gli interventi di cui al Titolo II, Capo I, della
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per le richieste di benefici già presentate ai sensi dell'articolo 16 della citata
Gli interventi di cui al Titolo II, Capo I, della
Qualora la ricostruzione in sito non sia consentita dalle norme urbanistiche vigenti, ovvero non sia compatibile con le condizioni geologiche dell'area, anche per le eventuali mutate situazioni conseguenti all'evento calamitoso le provvidenze di cui alla citata
In deroga al termine indicato al primo comma dell'articolo 16 della
La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 3 della
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni che, per la riparazione o la ricostruzione di malghe di loro proprietà danneggiate o distrutte dal nubifragio verificatosi nel territorio montano il 10-11 settembre 1983, si avvalgono delle provvidenze previste dall'articolo 1, secondo comma, lettera d), della
Per beneficiare dei contributi integrativi di cui al precedente comma i Comuni interessati debbono presentare domanda alla Direzione regionale dell'agricoltura entro 60 giorni dal ricevimento del decreto di concessione del contributo disposto a termini della richiamata
La spesa per la concessione dei contributi integrativi di cui al presente articolo grava sulle autorizzazioni di spesa previste per gli interventi di cui all'articolo 3 della
Per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 26.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1984, di lire 9.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo II
- Sezione V Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione
regionale delle foreste - Categoria IX - il capitolo 6197 con la
denominazione «Spese per interventi di ripristino e/o prevenzione e/o
riassetto di opere idraulico-forestali e idrogeologiche nel territorio
montano colpito dal nubifragio del settembre 1983» e con lo stanziamento
complessivo, in termini di competenza, di lire 26.000 milioni, suddiviso in
ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1984, di lire 9.000 milioni per
l'anno 1985 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1986.
Al predetto onere di lire 26.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984 (Rubrica n. 3 - Partita n. 37 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 6197 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.000 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984.
Per la realizzazione degli interventi previsti dai precedenti articoli 2, lettera b), e 6, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo II
- Sezione V Rubrica n. 9 - Categoria IX - il capitolo 8229 con la
denominazione: «Oneri per interventi di ripristino e di prevenzione di
opere pubbliche varie nel territorio montano colpito dal nubifragio del
settembre 1983, nonchè per il ripristino di manufatti ed opere poste a
difesa o finalizzate al sostegno di edifici danneggiati» e con lo
stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.000 milioni
suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 2.000
milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Al predetto onere complessivo di lire 8.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 36 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 8229 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.
Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1984, di lire 4.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo II
- Sezione V Rubrica n. 11 - Categoria IX - il capitolo 8535 con la
denominazione: «Oneri per il ripristino della viabilità provinciale e
comunale, ivi comprese le opere necessarie per l'ammodernamento della rete
viaria, nella zona montana colpita dal nubifragio del settembre 1983» e con
lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 12.000
milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1984, di
lire 4.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1986.
Al predetto onere di lire 12.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 38 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 8535 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984.
Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettera d), è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno e 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo II
- Sezione V Rubrica n. 3 - Categoria XV - il capitolo 7004 con la
denominazione: «Fondo per l'assegnazione di contributi in conto capitale
per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende di cui
all'articolo 19 della
in conseguenza del nubifragio del settembre 1983 nell'Alta Carnia Fondi
statali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500
milioni per l'anno 1984.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 38 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Con deliberazione della Giunta regionale viene stabilita la ripartizione del fondo di cui al precedente quattordicesimo comma fra i settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo. In base a tale ripartizione il Presidente della Giunta provvede, con proprio decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, ad istituire gli appositi capitoli di spesa, da attribuirsi alle rispettive rubriche di competenza.
Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettera e), è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo II
- Sezione V Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7506 con la
denominazione: «Interventi diretti a ripristinare l'efficienza produttiva
delle aziende agricole danneggiate in conseguenza del nubifragio del
settembre 1983 nell'Alta Carnia» e con lo stanziamento, in termini di
competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 37 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 7506 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984.
Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettera f), è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-X986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo II
- Sezione V Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7189 con la
denominazione: «Interventi di urgenza per opere e lavori di competenza
della Direzione regionale dell'agricoltura nella zona montana colpita dal
nubifragio del settembre 1983» e con lo stanziamento, in termini di
competenza, di lire 500 milioni, per l'anno 1984.
Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 37 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 7189 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984.
Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettera g), è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo I
- Sezione IV Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione
regionale degli enti locali - Categoria IV - il capitolo 434 con la
denominazione: «Rimborsi ai Comuni della zona montana colpita dal
nubifragio del settembre 1983 delle spese sostenute per interventi di
pronto soccorso» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire
500 milioni per l'anno 1984.
Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 38 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 434 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[*] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 44 della
[1] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 17 della
[2] Comma così modificato dall'art. 18 della