§ 4.2.17 - Legge Regionale 1 luglio 1971, n. 25.
Provvedimenti per agevolare i finanziamenti delle opere pubbliche di interesse locale e regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:01/07/1971
Numero:25

§ 4.2.17 - Legge Regionale 1 luglio 1971, n. 25.

Provvedimenti per agevolare i finanziamenti delle opere pubbliche di interesse locale e regionale.

(B.U. 8 luglio 1971, n. 25).

 

(Abrogata dall'art. 10 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 3).