§ 5.4.69 – L.R. 30 novembre 1987, n. 40.
Svolgimento di funzioni socio-assistenziali da parte delle Comunità montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:30/11/1987
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, i Comuni facenti parte delle Comunità montane site nel territorio delle province di Udine e [...]
Art. 2.      1. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni indicate dal precedente articolo, le Comunità montane delle province di Udine e Pordenone, che non vi abbiano già provveduto, [...]
Art. 3. 
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      1. Per le finalità previste dall'articolo 3, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 viene istituito, con decorrenza dall'anno 1988, alla Rubrica n. [...]
Art. 6.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.4.69 – L.R. 30 novembre 1987, n. 40. [1]

Svolgimento di funzioni socio-assistenziali da parte delle Comunità montane.

(B.U. 1 dicembre 1987, n. 147).

 

     Art. 1.

     1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, i Comuni facenti parte delle Comunità montane site nel territorio delle province di Udine e Pordenone possono delegare alle Comunità predette funzioni socio-assistenziali di loro competenza.

     2. Le deleghe eventualmente già concesse dai Comuni predetti alle stesse Comunità rimangono valide.

     3. Le Comunità montane delegatarie dei Comuni possono stipulare convenzioni con le Unità sanitarie locali interessate per l'erogazione di prestazioni di carattere sanitario necessarie per l'espletamento delle funzioni delegate.

 

     Art. 2.

     1. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni indicate dal precedente articolo, le Comunità montane delle province di Udine e Pordenone, che non vi abbiano già provveduto, istituiranno la pianta organica dei posti all'uopo occorrenti, secondo le procedure di rito, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Alla copertura dei posti anzidetti si procederà attingendo prioritariamente fino ad esaurimento ed anche in via nominativa - agli elenchi definitivi del personale che ha superato lo speciale esame di idoneità previsto dall'articolo 18, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 65 del 5 luglio 1986 e che dai predetti elenchi risulti temporaneamente in servizio presso le Comunità medesime. All'assegnazione del personale predetto provvederà con propri decreti l'Assessore regionale agli enti locali, d'intesa con l'Assessore regionale al lavoro e all'assistenza sociale.

     3. Il personale che dagli elenchi di cui al comma precedente figura temporaneamente in servizio presso i Comuni, e per il quale non si sia già provveduto nei termini indicati dal secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, verrà sistemato, con procedura analoga a quella prevista dal comma 2., nei ruoli dei Comuni presso i quali figura temporaneamente in servizio, ove siano state accertate vacanze nei ruoli organici degli stessi Enti. Resta ferma la possibilità di assegnare anche il personale considerato dal presente comma, per la parte che non dovesse trovare collocazione nei Comuni, alle Comunità montane di cui al comma 1.

 

     Art. 3. [2]

     1. L'onere continuativo derivante alle Comunità montane dall'esercizio delle funzioni viene coperto tramite l'apporto finanziario dei Comuni delegati e il contributo dell'utenza.

     2. Il contributo dell'utenza è definito con l'adozione, da parte delle Comunità montane e sentiti i Comuni, di apposito regolamento sulla base dello schema tipo predisposto dall'Amministrazione regionale.

     3. Qualora, a seguito del ritiro della delega concessa ai sensi dell'articolo 1 e nel rispetto delle regole specifiche sulla mobilità esterna, il personale di cui all'articolo 2 venga trasferito nei ruoli organici dei Comuni, la Regione contribuisce ai relativi oneri, esclusivamente per il personale, nominativamente individuato, proveniente dagli elenchi di cui al comma 2 del medesimo articolo 2; a tal fine i Comuni sono autorizzati a utilizzare i contributi di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51 [3].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 viene istituito, con decorrenza dall'anno 1988, alla Rubrica n. 16 - Programma 2.1.2. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 5206 [1.1.154.2.08.07] con la denominazione: «Contributi alle Comunità montane per lo svolgimento di funzioni socio-assistenziali» e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

     2. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 5206 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.

     3. Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte, in relazione al disposto di cui ai commi dal 4. al 15., mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati:

 

 

a) capitolo 2814   - lire  71 milioni per ciascuno degli anni

                    1988-1989;

b) capitolo 2980   - lire 123 milioni per ciascuno degli anni

                    1988-1989;

c) capitolo 3041   - lire  88 milioni per ciascuno degli anni

                    1988-1989;

d) capitolo 3550   - lire 113 milioni per l'anno 1988;

                    - lire 236 milioni per l'anno 1989;

e) capitolo 6538   - lire 123 milioni per ciascuno degli anni

                    1988-1989;

f) capitolo 6539   - lire 274 milioni per ciascuno degli anni

                    1988-1989;

g) capitolo 7730   - lire 973 milioni per l'anno 1988;

                    - lire 890 milioni per l'anno 1989;

h) capitolo 8303   - lire  45 milioni per ciascuno degli anni

                    1988-1989;

i) capitolo 8452   - lire  40 milioni per l'anno 1988;

l) capitolo 8789   - lire 150 milioni per ciascuno degli anni

                    1988-1989.

 

 

     4. Le annualità relative al limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato con l'articolo 39 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul capitolo 2814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono ridotte di lire 71 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2003.

     5. Le annualità relative al limite di impegno di lire 800 milioni, autorizzato con l'articolo 40 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul capitolo 2980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono ridotte di lire 123 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2003.

     6. Le annualità relative al limite di impegno di lire 200 milioni, autorizzato con la legge regionale 15 giugno 1984, n. 19 ed iscritte sul capitolo 3041 dello stato di previsione della spesa del bilancio

 

pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono

ridotte di lire 88 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.

     7. Le annualità relative al limite di impegno di lire 350 milioni, autorizzato con l'articolo 25 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul capitolo 3550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono ridotte di lire 104 milioni per l'anno 1987, di lire 113 milioni per l'anno 1988 e di lire 236 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.

     8. Le annualità relative al limite di impegno di lire 300 milioni, autorizzato con l'articolo 44 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul capitolo 6538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono ridotte di lire 123 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.

     9. Le annualità relative al limite di impegno di lire 300 milioni, autorizzato con l'articolo 44 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul capitolo 6539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono ridotte di lire 138 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2003.

     10. Le annualità relative al limite di impegno di lire 300 milioni, autorizzato con l'articolo 37 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, ed iscritte sul capitolo 6539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono ridotte di lire 136 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2004.

     11. Le annualità relative al limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato con l'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul capitolo 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono ridotte di lire 935 milioni per l'anno 1987, di lire 717 milioni per l'anno 1988 e di lire 1016 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.

     12. Le annualità relative al limite di impegno di lire 2.000 milioni, autorizzato con l'articolo 42 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed iscritte sul capitolo 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono ridotte di lire 228 milioni per l'anno 1987 e di lire 256 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1994.

     13. Le annualità relative al limite di impegno di lire 45 milioni, autorizzato con l'articolo 65 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, ed iscritte sul capitolo 8303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1987 al 1994.

     14. L'annualità per l'anno 1988 relativa al limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato con l'articolo 20 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 - già ridotta di lire 940 milioni con l'articolo 16 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19 - ed iscritta sul capitolo 8452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, viene ulteriormente ridotta di lire 40 milioni.

     15. Le annualità relative al limite di impegno di lire 150 milioni, autorizzato con l'articolo 19 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, ed iscritte sul capitolo 8789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.

     16. Le disponibilità risultanti in relazione al disposto di cui ai commi dal 3. al 15., pari a lire 2.141 milioni per l'anno 1987 ed a lire 382 milioni per l'anno 1989, vengono iscritte sul capitolo 1080 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987. Lo stanziamento del precitato capitolo viene conseguentemente elevato:

     a) di complessive lire 2.523 milioni, in termini di competenza, suddivisi in ragione di lire 2.141 milioni per l'anno 1987 e di lire 382 milioni per l'anno 1989, mediante storno dai sottoelencati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

 

 

1) capitolo 2814   - lire    71 milioni per l'anno 1987;

2) capitolo 2980   - lire   123 milioni per l'anno 1987;

3) capitolo 3041   - lire    88 milioni per l'anno 1987;

4) capitolo 3550   - lire   104 milioni per l'anno 1987;

5) capitolo 6538   - lire   123 milioni per l'anno 1987;

6) capitolo 6539   - lire   274 milioni per l'anno 1987;

7) capitolo 7730   - lire 1.163 milioni per l'anno 1987, e lire

                    382 milioni per l'anno 1989;

8) capitolo 8303   - lire    45 milioni per l'anno 1987;

9) capitolo 8789   - lire   150 milioni per l'anno 1987.

 

 

     b) di lire 195 milioni, in termini di cassa, mediante storno dai sottoelencati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

 

 

1) capitolo 8303   - lire  45 milioni;

2) capitolo 8789   - lire 150 milioni.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 30 giugno 1993, n. 51.

[3] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 26 aprile 1995, n. 20. La disposizione che ha aggiunto il presente comma è stata abrogata dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[4] Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. e), della L.R. 30 giugno 1993, n. 51.