Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 assistenza sociale |
Data: | 30/11/1987 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, i Comuni facenti parte delle Comunità montane site nel territorio delle province di Udine e [...] |
Art. 2. 1. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni indicate dal precedente articolo, le Comunità montane delle province di Udine e Pordenone, che non vi abbiano già provveduto, [...] |
Art. 3. |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. 1. Per le finalità previste dall'articolo 3, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 viene istituito, con decorrenza dall'anno 1988, alla Rubrica n. [...] |
Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 5.4.69 – L.R. 30 novembre 1987, n. 40. [1]
Svolgimento di funzioni socio-assistenziali da parte delle Comunità montane.
(B.U. 1 dicembre 1987, n. 147).
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4 della
2. Le deleghe eventualmente già concesse dai Comuni predetti alle stesse Comunità rimangono valide.
3. Le Comunità montane delegatarie dei Comuni possono stipulare convenzioni con le Unità sanitarie locali interessate per l'erogazione di prestazioni di carattere sanitario necessarie per l'espletamento delle funzioni delegate.
1. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni indicate dal precedente articolo, le Comunità montane delle province di Udine e Pordenone, che non vi abbiano già provveduto, istituiranno la pianta organica dei posti all'uopo occorrenti, secondo le procedure di rito, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Alla copertura dei posti anzidetti si procederà attingendo prioritariamente fino ad esaurimento ed anche in via nominativa - agli elenchi definitivi del personale che ha superato lo speciale esame di idoneità previsto dall'articolo 18, secondo comma, della
3. Il personale che dagli elenchi di cui al comma precedente figura temporaneamente in servizio presso i Comuni, e per il quale non si sia già provveduto nei termini indicati dal secondo comma dell'articolo 7 della
1. L'onere continuativo derivante alle Comunità montane dall'esercizio delle funzioni viene coperto tramite l'apporto finanziario dei Comuni delegati e il contributo dell'utenza.
2. Il contributo dell'utenza è definito con l'adozione, da parte delle Comunità montane e sentiti i Comuni, di apposito regolamento sulla base dello schema tipo predisposto dall'Amministrazione regionale.
3. Qualora, a seguito del ritiro della delega concessa ai sensi dell'articolo 1 e nel rispetto delle regole specifiche sulla mobilità esterna, il personale di cui all'articolo 2 venga trasferito nei ruoli organici dei Comuni, la Regione contribuisce ai relativi oneri, esclusivamente per il personale, nominativamente individuato, proveniente dagli elenchi di cui al comma 2 del medesimo articolo 2; a tal fine i Comuni sono autorizzati a utilizzare i contributi di cui all'articolo 4 della
(Omissis) [4].
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 viene istituito, con decorrenza dall'anno 1988, alla Rubrica n. 16 - Programma 2.1.2. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 5206 [1.1.154.2.08.07] con la denominazione: «Contributi alle Comunità montane per lo svolgimento di funzioni socio-assistenziali» e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
3. Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte, in relazione al disposto di cui ai commi dal 4. al 15., mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati:
a) capitolo 2814 - lire 71 milioni per ciascuno degli anni |
1988-1989; |
b) capitolo 2980 - lire 123 milioni per ciascuno degli anni |
1988-1989; |
c) capitolo 3041 - lire 88 milioni per ciascuno degli anni |
1988-1989; |
d) capitolo 3550 - lire 113 milioni per l'anno 1988; |
- lire 236 milioni per l'anno 1989; |
e) capitolo 6538 - lire 123 milioni per ciascuno degli anni |
1988-1989; |
f) capitolo 6539 - lire 274 milioni per ciascuno degli anni |
1988-1989; |
g) capitolo 7730 - lire 973 milioni per l'anno 1988; |
- lire 890 milioni per l'anno 1989; |
h) capitolo 8303 - lire 45 milioni per ciascuno degli anni |
1988-1989; |
i) capitolo 8452 - lire 40 milioni per l'anno 1988; |
l) capitolo 8789 - lire 150 milioni per ciascuno degli anni |
1988-1989. |
4. Le annualità relative al limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato con l'articolo 39 della
5. Le annualità relative al limite di impegno di lire 800 milioni, autorizzato con l'articolo 40 della
6. Le annualità relative al limite di impegno di lire 200 milioni, autorizzato con la
pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono
ridotte di lire 88 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.
7. Le annualità relative al limite di impegno di lire 350 milioni, autorizzato con l'articolo 25 della
8. Le annualità relative al limite di impegno di lire 300 milioni, autorizzato con l'articolo 44 della
9. Le annualità relative al limite di impegno di lire 300 milioni, autorizzato con l'articolo 44 della
10. Le annualità relative al limite di impegno di lire 300 milioni, autorizzato con l'articolo 37 della
11. Le annualità relative al limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato con l'articolo 12 della
12. Le annualità relative al limite di impegno di lire 2.000 milioni, autorizzato con l'articolo 42 della
13. Le annualità relative al limite di impegno di lire 45 milioni, autorizzato con l'articolo 65 della
14. L'annualità per l'anno 1988 relativa al limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato con l'articolo 20 della
15. Le annualità relative al limite di impegno di lire 150 milioni, autorizzato con l'articolo 19 della
16. Le disponibilità risultanti in relazione al disposto di cui ai commi dal 3. al 15., pari a lire 2.141 milioni per l'anno 1987 ed a lire 382 milioni per l'anno 1989, vengono iscritte sul capitolo 1080 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987. Lo stanziamento del precitato capitolo viene conseguentemente elevato:
a) di complessive lire 2.523 milioni, in termini di competenza, suddivisi in ragione di lire 2.141 milioni per l'anno 1987 e di lire 382 milioni per l'anno 1989, mediante storno dai sottoelencati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 2814 - lire 71 milioni per l'anno 1987; |
2) capitolo 2980 - lire 123 milioni per l'anno 1987; |
3) capitolo 3041 - lire 88 milioni per l'anno 1987; |
4) capitolo 3550 - lire 104 milioni per l'anno 1987; |
5) capitolo 6538 - lire 123 milioni per l'anno 1987; |
6) capitolo 6539 - lire 274 milioni per l'anno 1987; |
7) capitolo 7730 - lire 1.163 milioni per l'anno 1987, e lire |
382 milioni per l'anno 1989; |
8) capitolo 8303 - lire 45 milioni per l'anno 1987; |
9) capitolo 8789 - lire 150 milioni per l'anno 1987. |
b) di lire 195 milioni, in termini di cassa, mediante storno dai sottoelencati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 8303 - lire 45 milioni; |
2) capitolo 8789 - lire 150 milioni. |
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 65 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 6 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 8 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. e), della