Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 industria |
Data: | 18/03/1991 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. L'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è così modificato, dopo le parole «fondo di dotazione.»: |
Art. 3. 1. Alla lettera a) dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, dopo le parole «mediante partecipazioni» sono aggiunte le parole «con obbligo di smobilizzo». |
Art. 4. 1. L'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito: |
Art. 5. 1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni è abrogato. |
Art. 6. 1. Il contributo di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni viene determinato nella misura del 15 per cento del [...] |
Art. 7. |
Art. 8. 1. L'articolo 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, così come modificato dalla legge regionale 23 ruglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito: |
Art. 9. 1. |
Art. 10. 1. Gli interventi a favore delle imprese industriali previsti dal Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'articolo 4, lettera [...] |
Art. 11. 1. La presente legge entra in vigore il 1º aprile 1991. |
§ 3.10.39 - Legge Regionale 18 marzo 1991, n. 12.
Provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale.
(B.U. 19 marzo 1991, n. 36).
CAPO I
Definizione degli interventi
CAPO II
Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 13 maggio 1975, n. 22 e 5
agosto 1966, n. 18
1. L'articolo 1 della
(Omissis) [2].
2. Gli interventi previsti alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della
1. Alla lettera a) dell'articolo 1 della
CAPO III
Modifiche ed integrazioni della
successive modifiche ed integrazioni
1. L'articolo 1 della
(Omissis) [3].
2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è adottato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, apposito Regolamento di esecuzione.
3. Gli interventi di cui all'articolo 1 della
1. Il primo comma dell'articolo 2 della
CAPO IV
Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di impianti, macchine
e attrezzature destinate all'automazione industriale
1. Il contributo di cui al primo comma dell'articolo 1 della
2. Nell'ipotesi di locazione finanziaria superiore a tale importo, il contributo è concesso entro il predetto limite di 500 milioni di lire.
3. Non sono ammesse a contributo le operazioni di locazione finanziaria inferiori a 30 milioni di lire.
4. Gli interventi previsti dal presente articolo devono rispettare quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge.
CAPO V
Ulteriori interventi per la ricerca e sviluppo nel settore industriale
1. L'articolo 21 della
(Omissis).
2. Le misure massime di contributo previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi previsti dagli articoli 7, primo comma, lettera a), e 10 della
CAPO VI
Norme finali
1. [7].
2. [7].
3. [7].
4. [7].
5. Entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è adottato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, apposito Regolamento di esecuzione articolato sulla base delle modalità comunitarie di calcolo dell'aiuto.
1. Gli interventi a favore delle imprese industriali previsti dal Capo III della
1. La presente
[1] Articolo già modificato dall'art. 1 della
[2] Norma già inserita nel testo della legge originaria.
[3] Norma già inserita nel testo della legge originaria.
[4] Comma così modificato dall'art. 42, comma 1, della
[5] Articolo già sostituito dall'art. 2 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 42, comma 2, della
[7] Commi già modificati dall'art. 42 della
[7] Commi già modificati dall'art. 42 della
[7] Commi già modificati dall'art. 42 della
[7] Commi già modificati dall'art. 42 della