Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/12/1990 |
Numero: | 403 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato [...] |
§ 98.1.26650 - Legge 22 dicembre 1990, n. 403.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale.
(G.U. 29 dicembre 1990, n. 302)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della
i commi 3 e 5 sono soppressi.
All'art. 2, al comma 6, le parole: "entro il 30 giugno 1991" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 1991".
Dopo l'art. 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Mutui contratti dalle regioni) - 1. Le regioni possono contrarre mutui decennali, nei limiti delle perdite risultanti dai bilanci redatti e approvati ai sensi delle norme vigenti relativamente agli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della
2. L'assunzione dei mutui di cui al comma 1 può avvenire anche in deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti. Le relative procedure e criteri sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.
3. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente articolo è a carico dei bilanci delle regioni".
All'art. 3:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o per i fini indicati agli articoli 24 e 25 del
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. I comuni e le province possono altresì procedere all'alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprietà, ancorchè abbiano usufruito negli anni precedenti di contributo o finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o dalle regioni. La cessione delle unità immobiliari deve avvenire con priorità assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato. Gli istituti di credito autorizzati possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche fino al 90 per cento del valore di cessione, corrispondendo agli enti proprietari il valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono prestare garanzia parziale agli istituti mutuanti in misura non superiore al 40 per cento del prezzo di cessione. I comuni e le province possono utilizzare i proventi per le finalità previste al comma 1; nella eventualità di alienazioni di valore non inferiore ai 500 milioni di lire, qualora non utilizzino almeno il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia economica e popolare saranno esclusi dai programmi regionali e nazionali di nuova formazione sulla materia per i successivi nove anni".
All'art. 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. L'art. 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
"Art. 88 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali''.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis hanno effetto dal 1° gennaio 1991".
Dopo l'art. 4, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi) - 1. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'art. 4-ter del
All'art. 5:
sono premessi i seguenti commi:
"0.1. Per l'anno 1991 l'ammontare dei mutui concedibili dalla Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunità montane e loro consorzi non potrà essere inferiore a 8.000 miliardi di lire.
0.2. La Cassa depositi e prestiti nella concessione dei mutui darà priorità ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti";
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il comma 2 dell'art. 12 del