§ 5.4.80 - Legge Regionale 2 febbraio 1991, n. 7.
Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dello Statuto speciale di autonomia dall'articolo 20 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:02/02/1991
Numero:7


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      1. I beni immobili - ivi comprese le relative attrezzature e pertinenze - di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 del D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70, sono destinati a finalità sociali e [...]
Art. 3.      1. Le funzioni amministrative e i compiti in materia di incentivi alla produzione legnosa trasferiti alla Regione dall'articolo 3 del D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70, già di competenza dell'Ente [...]
Art. 4.      1. Il personale già in servizio presso le strutture e gli uffici degli enti soppressi di cui all'articolo 1, ed amministrato dall'Ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del D.P.R. 24 luglio [...]
Art. 5.      1. Per sopperire alle crescenti immediate esigenze di funzionalità dell'apparato burocratico, ed in conseguenza degli inquadramenti disposti dall'articolo 4, il numero di posti in organico del [...]
Art. 6.      1. Ai fini dell'ultimazione degli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53 e [...]
Art. 7.  
Art. 8.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere su rendicontazione ed a titolo di rimborso al Ministero del tesoro le spese sostenute dal 19 aprile al 31 dicembre 1990 dall'Ufficio [...]
Art. 9.      1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
Art. 10.      1. Gli oneri conseguenti all'applicazione dell'articolo 3 fanno carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per [...]
Art. 11.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 fanno carico ai capitoli 550, 551, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni [...]
Art. 12.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.80 - Legge Regionale 2 febbraio 1991, n. 7.

Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dello Statuto speciale di autonomia dall'articolo 20 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 e dal Capo II del D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70.

(B.U. 4 febbraio 1991, n. 15).

 

CAPO I

Disposizioni in materia di assistenza

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     1. I beni immobili - ivi comprese le relative attrezzature e pertinenze - di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 del D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70, sono destinati a finalità sociali e assistenziali.

     2. A tal fine l'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici o privati che svolgano istituzionalmente attività sociali e assistenziali.

 

CAPO II

Disposizioni in materia di incentivi alla produzione legnosa

 

     Art. 3.

     1. Le funzioni amministrative e i compiti in materia di incentivi alla produzione legnosa trasferiti alla Regione dall'articolo 3 del D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70, già di competenza dell'Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC), esercitati dall'Ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono svolti dall'Amministrazione regionale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

CAPO III

Disposizioni in materia di personale

 

     Art. 4.

     1. Il personale già in servizio presso le strutture e gli uffici degli enti soppressi di cui all'articolo 1, ed amministrato dall'Ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alla data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato, a decorrere dal 19 aprile 1990, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale corrispondenti alle qualifiche o livelli formalmente rivestiti presso l'Ente di provenienza, secondo l'equiparazione di cui alla tabella «A» allegata alla presente legge.

     2. Il personale già in servizio presso gli ispettorati dell'alimentazione operanti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, messo a disposizione dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 20 del D.PR. 15 gennaio 1987, n. 469, o in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale, può essere inquadrato con effetto rispettivamente dalla data della messa a disposizione o dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale corrispondente alle qualifiche o livelli formalmente rivestiti presso l'Amministrazione di provenienza secondo l'equiparazione di cui alla tabella «B» allegata alla presente legge.

     3. Gli inquadramenti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti a domanda degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso gli Enti o le Amministrazioni di provenienza.

     5. Al personale di cui al presente articolo spetta alla data di inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:

     a) stipendio in godimento alla medesima data presso l'Ente o l'Amministrazione di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi;

     b) quota salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell'articolo 23, va sostituita dalla data corrispondente al giorno precedente a quello d'inquadramento. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per «stipendio in godimento al 31 dicembre 1982» s'intende il trattamento economico in godimento alla data d'inquadramento presso l'Ente o l'Amministrazione di provenienza determinato ai sensi della precedente lettera a) detratto il beneficio contrattuale conseguito alla data d'inquadramento presso l'Ente o l'Amministrazione di provenienza riferibile al triennio 1988-1990 e per «stipendio iniziale» s'intende quello vigente alla data d'inquadramento in base alla tabella «B» allegata alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.

     6. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo, spetta alla data d'inquadramento l'eventuale differenza tra l'assegno di cui all'articolo 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, e l'importo del beneficio contrattuale conseguito presso l'Ente o l'Amministrazione di provenienza determinato ai sensi del comma 5, lettera b).

 

     Art. 5.

     1. Per sopperire alle crescenti immediate esigenze di funzionalità dell'apparato burocratico, ed in conseguenza degli inquadramenti disposti dall'articolo 4, il numero di posti in organico del personale regionale viene aumentato, per ciascuna qualifica funzionale, delle seguenti unità:

 

 

         a) commesso                     8

         b) coadiutore                  10

         c) segretario                   3

         d) consigliere                  7

                                      ------

         Totale                       28 [2]

 

 

     Art. 6.

     1. Ai fini dell'ultimazione degli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale, in conformità con i principi generali fissati dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31, e 28 agosto 1989, n. 20, in quanto applicabili, per un numero non superiore a 10 unità di cui 2 nella qualifica funzionale di consigliere e 8 in quella di segretario, da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83.

 

     Art. 7.

 

     1. Per le esigenze di cui all'articolo 6 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 25 posti di consigliere con profilo professionale giuridico-amministrativo-legale di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di 2 unità, delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario con profilo professionale amministrativo di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di 4 unità e delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario con profilo professionale geometra disegnatore di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di 4 unità.

 

CAPO IV

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 8.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere su rendicontazione ed a titolo di rimborso al Ministero del tesoro le spese sostenute dal 19 aprile al 31 dicembre 1990 dall'Ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per gli oneri del personale, per l'erogazione dei servizi e per le attività già di competenza degli enti di cui all'articolo 3 del D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70.

     2. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1, relativi al personale ivi citato, pari a lire 350 milioni, fanno carico al capitolo 550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.

     3. Per il rimborso degli oneri relativi all'erogazione dei servizi e per le attività di cui al comma I è autorizzata la spese di lire 2.150 milioni per l'anno 1991.

     4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito - alla rubrica n. 7 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione I - il capitolo 1341 [1.1.151.2.01.01] con la denominazione «Rimborso al Ministero del tesoro delle spese sostenute dall'Ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, delle spese per l'erogazione dei servizi e per le attività già di competenza degli enti di cui all'articolo 3 del D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70 (spesa obbligatoria)» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2.150 milioni per l'anno 1991.

     5. Al predetto onere di lire 2.150 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione predetto (Partita n. 4 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).

     6. All'onere di lire 2.150 milioni in termini di cassa si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 - Fondo riserva di cassa - dello stato di previsione più volte citato.

     7. Per l'introito dei proventi derivanti dalla gestione dei beni e dall'erogazione dei servizi già di competenza degli enti di cui all'articolo 3 del D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 - si utilizza al Titolo III - Categoria 3.2. - il capitolo 781 [3.2.6.] con la denominazione «Proventi derivanti dalla gestione dei beni e dall'erogazione dei servizi già di competenza degli enti di cui all'articolo 3 del D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70 (rilevante agli effetti dell'I.V.A.).

 

     Art. 9.

     1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 4767 [1.1.162.2.08.07] con la denominazione «Spese per l'erogazione agli aventi diritto delle prestazioni relative alle funzioni assistenziali già esercitate dagli enti soppressi e trasferite alla Regione dall'articolo 3 del D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     3. All'onere complessivo di lire 5.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione predetto (Partita n. 4 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).

     4. Sul medesimo capitolo 4767 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 - Fondo riserva di cassa - del più volte citato stato di previsione.

 

     Art. 10.

     1. Gli oneri conseguenti all'applicazione dell'articolo 3 fanno carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

     Art. 11.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 fanno carico ai capitoli 550, 551, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

 

     Art. 12.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

Tabella «A»

(riferita all'articolo 4, comma 1)

 

------------------------------------------------------------------

Qualifica funzionale  Qualifica funzionale  Qualifica funzionale

rivestita presso gli  rivestita presso gli    d'inquadramento

   enti associativi    enti non associativi  (L.R. 31.8.1981, n.

  (D.P.R. 13.1.1990,    (D.P.R. 13.1.1990,           53)

        n. 43)                n. 44)

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   III - II profilo      III - II profilo          commesso

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          IV                    IV

          V                     V                 coadiutore

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          VI                    VI                segretario

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         VII                   VII

         VIII                  VIII              consigliere

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          IX                    IX               funzionario

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Tabella «B»

(riferita all'articolo 4, comma 2)

 

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  Amministrazione di   Livello o qualifica   Qualifica funzionale

     provenienza          di provenienza       d'inquadramento

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      Ministero            V qualifica            coadiutore

  dell'agricoltura e        funzionale

    delle foreste

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[1] Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. f), della L.R. 30 giugno 1993, n. 51.

[2] Prospetto così sostituito dall'art. 38 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.