§ 2.2.106 - Legge Regionale 2 febbraio 1991, n. 8.
Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:02/02/1991
Numero:8


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 


§ 2.2.106 - Legge Regionale 2 febbraio 1991, n. 8.

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 4 febbraio 1991, n. 15).

 

TITOLO I

NORME SULLO STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL RUOLO UNICO REGIONALE

 

CAPO I

Disposizione generale

 

Art. 1.

     1. Ferma restando la disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale prevista dalle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 e 14 giugno 1983, n. 54, la Regione Friuli- Venezia Giulia provvede con la presente legge alla revisione contrattuale per il triennio 1988-1990.

 

CAPO II

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 29 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dalla legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, il nono comma è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 51, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole «borse di studio» sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. All'articolo 64, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole «viene disposta» e prima delle parole «con provvedimento motivato», sono inserite le parole «, anche in soprannumero,».

 

     Art. 5.

     1. All'articolo 65, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole «è disposta» e prima delle parole «con decreto motivato», sono inserite le parole «, anche in soprannumero,».

 

     Art. 6.

     1. All'articolo 79, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. L'articolo 81, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. L'articolo 82 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 è soppresso.

 

     Art. 9. [1]

     1. All'articolo 89, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. [2]

     1. All'articolo 91 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo la lettera «f)» è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. [3]

     1. All'articolo 92, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole «o di famiglia» e prima delle parole «per la durata massima di un anno.» sono aggiunte le parole «, nonchè per cure e assistenza ai figli».

 

     Art. 12. [4]

     1. All'articolo 92, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13. [5]

     1. All'articolo 93, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo la parola «attestante», le parole «la natura e» sono soppresse.

 

     Art. 14.

     1. All'articolo 95 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il quinto comma è soppresso.

 

     Art. 15.

     1. All'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 33 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, le parole «di lire 500.000» sono sostituite dalle parole «di lire 800.000».

 

     Art. 16.

     1. All'articolo 110, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17.

     1. All'articolo 119, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole «aumentato del 90%» sono aggiunte le parole «; il rimborso di cui al primo comma può essere chiesto indipendentemente dalla categoria dell'albergo.».

 

     Art. 18.

     1. All'articolo 123, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 dopo le parole «di motomezzo.» sono aggiunte le parole «Al dipendente spetta altresì il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il ricovero dell'automezzo o motomezzo presso parcheggi o autorimesse.»

 

     Art. 19.

     1. All'articolo 136, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 20.

     1. All'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 il primo comma viene sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 21.

     1. All'articolo 155, primo comma, punto 2) della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la parola «tre» è sostituita dalla parola «quattro».

 

     Art. 22.

     1. All'articolo 155, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il punto 3), così come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, viene sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 23.

     1. All'articolo 168, primo comma, lettera e) della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come da ultimo modificata dall'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, la parola «cinque» è sostituita dalla parola «sette».

     2. All'articolo 168, primo comma, lettera f) della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come modificata dall'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, la parola «sei» è sostituita dalla parola «otto».

     3. All'articolo 168, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come da ultimo modificato dall'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, la frase «i membri di cui alla lettera f) sono sostituiti da rappresentanti del personale eletti ai sensi della citata lettera f)» è sostituita dalla frase «i membri di cui alla lettera f) sono sostituiti dai rappresentanti del personale che, nell'ambito della corrispondente lista elettorale, hanno conseguito il maggior numero di voti.»

     4. All'articolo 168, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «delle Commissioni paritetiche» sono sostituite dalle parole «della Commissione paritetica».

     5. All'articolo 168, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «Apposite commissioni paritetiche saranno costituite» sono sostituite dalle parole «E' costituita un'apposita Commissione paritetica».

     6. All'articolo 168, settimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «Le Commissioni paritetiche di cui al comma precedente sono composte» sono sostituite dalle parole «La Commissione paritetica di cui al sesto comma è costituita».

     7. All'articolo 168, decimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «alle Commissioni paritetiche» sono sostituite dalle parole «alla Commissione paritetica»; dopo le parole «attribuendo ad» la parola «esse» è sostituita dalla parola «essa».

     8. All'articolo 168, undicesimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «Le Commissioni paritetiche» sono sostituite dalle parole «La Commissione paritetica»; la frase «si riuniscono almeno una volta al mese e possono essere convocate su richiesta di un terzo dei componenti.» è sostituita dalla frase «si riunisce almeno una volta al mese e può essere convocata su richiesta di un terzo dei componenti.».

     9. All'articolo 168, dodicesimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 le parole «delle Commissioni paritetiche di cui al VI comma» sono sostituite dalle parole «della Commissione paritetica di cui al sesto comma».

     10. All'articolo 168, tredicesimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «delle Commissioni paritetiche» sono sostituite dalle parole «della Commissione paritetica».

     11. All'articolo 168, quattordicesimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «delle Commissioni paritetiche» sono sostituite dalle parole «della Commissione paritetica».

 

     Art. 24.

     1. La Tabella D, allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene sostituita dalla Tabella D allegata alla presente legge.

 

CAPO III

Norme di revisione contrattuale del trattamento economico del personale

regionale e di quello in quiescenza

 

     Art. 25.

     1. La tabella «A» allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituita dalla tabella «A» allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, viene sostituita dalla tabella «A» allegata alla presente legge.

 

     Art. 26.

     1. La tabella «B» allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituita dalla tabella «B» allegata alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, viene sostituita dalla tabella «B» allegata alla presente legge.

 

     Art. 27.

     1. La tabella «C» allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, come sostituita dalla tabella «C» allegata alla legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, viene sostituita dalla tabella «C» allegata alla presente legge.

 

     Art. 28. [6]

     1. Il quarto comma dell'articolo 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 29. [7]

     1. All'articolo 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 12, le percentuali «45%» e «50%» sono sostituite rispettivamente dalle percentuali «90%» e «100%».

 

     Art. 30.

     1. All'articolo 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, gli importi di lire «1.500», «2.000», «2.500» sono elevati rispettivamente a lire «3.000», «4.000», «5.000».

 

     Art. 31.

     1. All'articolo 115, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, l'importo di lire «800» è elevato a lire «1.000».

 

     Art. 32.

     1. Al personale regionale in servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge escluso quello di cui all'articolo 33, l'assegno lordo mensile di cui all'art. 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, viene attribuito con le decorrenze e nelle misure ivi indicate, in base alla qualifica posseduta, definitivamente, a titolo di stipendio, fatti salvi i relativi conguagli.

     2. Al personale di cui al comma 1 spetta, a decorrere dal 1° luglio 1990 o dalla data di assunzione, se successiva, quale incremento dello stipendio in godimento al 30 giugno 1990 o in godimento alla data di assunzione medesima, a titolo di aumento contrattuale, la differenza tra il livello retributivo iniziale previsto per la qualifica di appartenenza dalla tabella «B» allegata alla presente legge ed il livello retributivo iniziale indicato con decorrenza 1° ottobre 1987 per la medesima qualifica dalla tabella «B» allegata alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.

     3. Dagli importi dell'aumento contrattuale determinati ai sensi del comma 2 va detratto l'importo dell'assegno di cui all'art. 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, in godimento alla data di attribuzione dell'aumento contrattuale medesimo.

     4. Al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1988 e il 1° luglio 1990, l'importo corrispondente alla differenza tra l'aumento contrattuale spettante alla data del 1° luglio 1990 ai sensi del comma 2 e l'ammontare del beneficio contrattuale già in godimento, viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente precedente a quello di cessazione dal servizio e comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1988.

     5. I benefici di cui al comma 4, nonchè quelli di cui all'articolo 16, comma 4 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, ove non riconosciuti dalla CPDEL, sono pensionabili da parte della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, terzo, quarto comma e sesto comma, così come introdotto dall'articolo 19 della presente legge e dell'art. 143, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

 

     Art. 33.

     1. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale, ai sensi degli articoli 73 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 e 33 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, non può cumulare negli anni 1988, 1989 e 1990 i benefici contrattuali spettanti presso gli enti di provenienza con l'aumento contrattuale definito all'articolo 32, comma 2.

     2. Al personale di cui al comma 1, l'assegno di cui agli articoli 73, comma 5, della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 e 33, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, viene attribuito con le decorrenze e nelle misure indicate nei rispettivi provvedimenti d'inquadramento, definitivamente, a titolo di stipendio, fatti salvi i relativi conguagli.

     3. A decorrere dal 1° luglio 1990, lo stipendio del personale di cui al presente articolo, viene rideterminato sommando i seguenti elementi:

     a) stipendio in godimento al 30 giugno 1990;

     b) importo corrispondente all'eventuale differenza tra la misura dell'aumento contrattuale previsto, alla data del 1° luglio 1990, dall'articolo 32, comma 2 e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla data di inquadramento presso l'ente di provenienza come determinati dagli articoli 73, comma 4, lettera b), della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 e 33, comma 4, lettera b), della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, detratto l'importo di cui al comma 2 in godimento al 30 giugno 1990.

 

     Art. 34.

     1. Al personale regionale assunto nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 ed il giorno precedente all'entrata in vigore della presente legge, spetta, a decorrere dalla data di assunzione, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

     2. Per la determinazione della quota suddetta, si applica l'articolo 20, commi 2 e 3, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.

 

     Art. 35.

     1. Al personale messo a disposizione della Regione ed inquadrato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, l'assegno di cui al comma 6 del medesimo articolo viene attribuito definitivamente a titolo di stipendio.

     2. Al personale in posizione di comando inquadrato ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, non si applica l'articolo 32. Al fine dell'applicazione dell'articolo 4, comma 5, lettera b) della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, per «stipendio iniziale» deve intendersi quello previsto per la qualifica d'inquadramento della tabella «B» allegata alla presente legge.

     3. Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, non viene applicato il comma 6 del medesimo articolo.

 

     Art. 36.

     1. L'assegno lordo mensile di cui all'articolo 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 cessa di essere corrisposto con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. A decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico, al personale regionale in servizio il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, viene attribuito, quale acconto e fatti salvi gli ulteriori conguagli, l'aumento contrattuale di cui all'articolo 32, comma 2.

     3. L'assegno lordo mensile di cui all'articolo 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 non costituisce elemento per il calcolo del maturato in godimento di cui all'articolo 71, comma 3, della medesima legge regionale 11 giugno 1988, n. 44.

 

     Art. 37.

     1. Per la determinazione dei ratei del salario individuale di anzianità di cui all'articolo 104, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, spettante al personale regionale per il servizio prestato nel biennio 1989/1990, si fa riferimento alla tabella «C» allegata alla presente legge.

 

     Art. 38.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 hanno effetto dal 1° luglio 1990. Dalla medesima data al personale cui siano attribuite le indennità di cui agli articoli 21, 23, 25 e 26 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 non compete per il periodo di corresponsione delle suddette indennità il compenso per il lavoro straordinario; non compete, altresì, alcun compenso per il lavoro straordinario al personale di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5.

     2. Per il personale di cui al comma 1, il recupero del compenso corrisposto per l'effettuazione di lavoro straordinario nel periodo compreso tra il 1° luglio 1990 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, avviene per un importo comunque non superiore a quello risultante dalla somma del compenso medesimo con l'indennità già percepita ai sensi della normativa vigente precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

     3. Il personale di cui al comma 1 è comunque a disposizioni dell'Amministrazione regionale, anche oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a recuperi d'orario.

     4. Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 hanno effetto dal 1° gennaio 1991.

     5. Le nuove misure dell'indennità di coordinamento di cui alla tabella «A» allegata alla presente legge, hanno effetto dal 1° gennaio 1991.

 

     Art. 39.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 138 della legge regionale 31 agosto a 1981, n. 53, al personale cessato dal servizio anteriormente al 2 gennaio 1988, viene attribuito il trattamento regionale di adeguamento, definitivo o provvisorio, computando nella retribuzione pensionabile, a decorrere dal 1° luglio 1990, l'importo di miglioramento contrattuale stabilito per lo stesso anno per il personale in attività di servizio dall'articolo 32 della presente legge.

     2. Agli stessi fini, per il personale in quiescenza di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e per il personale che si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 115 della medesima legge regionale, l'adeguamento per il triennio 1988/1990 ha luogo in misura corrispondente a quella fissata dall'articolo 1, comma 2 del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 37 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, con le stesse decorrenze ivi previste.

 

     Art. 40.

     1. Ai fini della determinazione della quota salario di riallineamento di cui al sesto comma dell'articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, nell'anzianità effettiva di servizio di ruolo maturata alla data del 31 dicembre 1982 di cui al secondo comma del medesimo articolo, vanno ricompresi anche i servizi effettivi di ruolo prestati presso lo Stato e gli altri enti pubblici non economici.

     2. L'equiparazione tra le carriere, qualifiche, livelli relativi ai servizi prestati presso gli enti di cui al precedente comma e le qualifiche funzionali di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 verrà effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali di cui all'articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

CAPO I

Norme finali

 

     Art. 41.

     1. Al secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47, come sostituito dall'articolo 49 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, e da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, le parole «, con qualifica inferiore all'VIII livello,» sono soppresse; il numero «36» è sostituito dal numero «38».

 

     Art. 42. [8]

     [1. All'articolo 3, primo comma, della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, dopo le parole «nel numero massimo di» la parola «tre» è sostituita dalla parola «quattro».]

 

     Art. 43. [9]

     [1. All'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).]

 

     Art. 44.

     1. All'articolo 4 terzo comma della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 62, dopo le parole «in materia di» sono aggiunte le parole «indennità e di ...».

 

     Art. 45.

     1. All'articolo 45, comma 3, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, le parole «di due dirigenti» sono sostituite dalle parole «di tre dirigenti, dei quali uno da assegnarsi all'Ufficio di cui al comma 6.».

 

     Art. 46. [10]

     1. L'articolo 12, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 47. [11]

     1. All'articolo 29, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, il comma 13 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 48.

     1. All'allegato «F», riferito all'articolo 33, della legge regionale 7 marzo 1990 n. 11, dopo l'equiparazione relativa alla «Comunità montana Collio», viene aggiunta la seguente:

«U.S.L. Operatore professionale collaboratore segretario»

 

     Art. 49. [12]

     [1. L'assegnazione di personale regionale alla Delegazione della Corte dei conti all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste ed al Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui alle leggi regionali 10 novembre 1971, n. 47, 6 luglio 1974, n. 29 e 30 luglio 1979, n. 40, può avvenire anche mediante comando del personale medesimo ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

     2. Ai comandi di cui al comma 1, non si applicano i limiti temporali di cui all'articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.]

 

     Art. 50.

     1. Perdurando gli adempimenti connessi con i progetti-obiettivo di cui all'allegato «A» alla legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, nonchè per speciali esigenze di funzionalità dell'Amministrazione regionale, le assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, vengono prorogate, alle scadenze ultime ivi previste, di un'ulteriore anno.

 

     Art. 51.

     1. Nell'ipotesi di utilizzo, da parte del dipendente regionale del proprio automezzo o motomezzo entro i limiti del territorio regionale, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera e), della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, deve intendersi ricompresa l'eventualità di un utilizzo anche per ragioni di servizio in località distanti meno di dieci chilometri dall'ordinaria sede di servizio: in tal caso spetta esclusivamente l'indennità di cui all'articolo 123 della medesima legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

 

     Art. 52.

     1. Al fine di consentire una reale parità tra uomini e donne nell'ambito lavorativo dell'Amministrazione regionale, verrà istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un gruppo di lavoro onde definire la composizione e le competenze di un Comitato per le pari opportunità da istituirsi all'interno

dell'Amministrazione regionale medesima.

 

     Art. 53. [13]

     1. Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del personale sono indette, secondo le modalità di cui alla presente legge, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei regolamenti modificativi della normativa vigente in materia [14].

     2. Tra le modifiche da apportare, ai sensi del comma 1, al «Regolamento del Consiglio di Amministrazione del personale e delle Commissioni paritetiche di cui all'art. 168 della legge regionale 31 giugno 1981, n. 53», va ricompreso anche l'aumento dei componenti la Commissione paritetica in ragione di una unità sia per i rappresentanti dell'Amministrazione regionale sia per quelli del personale.

 

     Art. 54.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 10, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 32, commi 1, 2, 3, 4 e degli articoli 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43 e 50 fanno carico ai capitoli 550, 560, 8800, 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati:

     a) per l'anno 1991, sia in termini di competenza che di cassa, rispettivamente di lire 12.000 milioni, 500 milioni, 3.000 milioni e 3.500 milioni;

     b) per ciascuno degli anni 1992 e 1993, rispettivamente di lire 7.000 milioni, 600 milioni, 2.500 milioni e 2.900 milioni.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 18 e 51 fanno carico al capitolo 552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 19, 32, comma 5, e dell'articolo 39 fanno carico al capitolo 556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento complessivo viene elevato di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993. Lo stanziamento del precitato capitolo 556 viene altresì elevato, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1991.

     4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20 fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     5. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 30 e 31 fanno carico al capitolo 551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     6. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 48.000 milioni, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul cap. 8900 del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 (Partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio predetto).

     7. All'onere complessivo di lire 20.000 milioni, in termini di cassa, si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8842 - Fondo riserva di cassa - dello stato di previsione più volte citato.


[1] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[2] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[3] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[4] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[5] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[6] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[7] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[8] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 14 luglio 2011, n. 9.

[9] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 14 luglio 2011, n. 9.

[10] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[11] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[12] Articolo abrogato dall'art. 4, comma 4, della L.R. 9 settembre 1997, n. 31. L'abrogazione ha efficacia dal 1° gennaio 1999 come stabilito dall'art. 4, comma 5, della L.R. 9/97.

[13] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[14] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 ottobre 1991, n. 50.