Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 02/02/1991 |
Numero: | 8 |
§ 2.2.106 - Legge Regionale 2 febbraio 1991, n. 8.
Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
(B.U. 4 febbraio 1991, n. 15).
TITOLO I
NORME SULLO STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL RUOLO UNICO REGIONALE
CAPO I
Disposizione generale
1. Ferma restando la disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale prevista dalle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 e 14 giugno 1983, n. 54, la Regione Friuli- Venezia Giulia provvede con la presente legge alla revisione contrattuale per il triennio 1988-1990.
CAPO II
Modifiche ed integrazioni alla
1. All'articolo 29 della
(Omissis).
1. All'articolo 51, primo comma, della
(Omissis).
1. All'articolo 64, terzo comma, della
1. All'articolo 65, terzo comma, della
1. All'articolo 79, primo comma, della
(Omissis).
1. L'articolo 81, della
(Omissis).
1. L'articolo 82 della
1. All'articolo 89, della
(Omissis).
1. All'articolo 91 della
(Omissis).
1. All'articolo 92, primo comma, lettera a), della
1. All'articolo 92, secondo comma, della
(Omissis).
1. All'articolo 93, secondo comma, della
1. All'articolo 95 della
1. All'articolo 110, quinto comma, della
1. All'articolo 110, della
(Omissis).
1. All'articolo 119, terzo comma, della
1. All'articolo 123, primo comma, della
1. All'articolo 136, della
(Omissis).
1. All'articolo 151 della
(Omissis).
1. All'articolo 155, primo comma, punto 2) della
1. All'articolo 155, primo comma, della
(Omissis).
1. All'articolo 168, primo comma, lettera e) della
2. All'articolo 168, primo comma, lettera f) della
3. All'articolo 168, secondo comma, della
4. All'articolo 168, terzo comma, della
5. All'articolo 168, sesto comma, della
6. All'articolo 168, settimo comma, della
7. All'articolo 168, decimo comma, della
8. All'articolo 168, undicesimo comma, della
9. All'articolo 168, dodicesimo comma, della
10. All'articolo 168, tredicesimo comma, della
11. All'articolo 168, quattordicesimo comma, della
1. La Tabella D, allegata alla
CAPO III
Norme di revisione contrattuale del trattamento economico del personale
regionale e di quello in quiescenza
1. La tabella «A» allegata alla
1. La tabella «B» allegata alla
1. La tabella «C» allegata alla
1. Il quarto comma dell'articolo 21 della
(Omissis).
1. All'articolo 25, quarto comma, della
1. All'articolo 115, secondo comma, della
1. All'articolo 115, terzo comma, della
1. Al personale regionale in servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge escluso quello di cui all'articolo 33, l'assegno lordo mensile di cui all'art. 70 della
2. Al personale di cui al comma 1 spetta, a decorrere dal 1° luglio 1990 o dalla data di assunzione, se successiva, quale incremento dello stipendio in godimento al 30 giugno 1990 o in godimento alla data di assunzione medesima, a titolo di aumento contrattuale, la differenza tra il livello retributivo iniziale previsto per la qualifica di appartenenza dalla tabella «B» allegata alla presente legge ed il livello retributivo iniziale indicato con decorrenza 1° ottobre 1987 per la medesima qualifica dalla tabella «B» allegata alla
3. Dagli importi dell'aumento contrattuale determinati ai sensi del comma 2 va detratto l'importo dell'assegno di cui all'art. 70 della
4. Al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1988 e il 1° luglio 1990, l'importo corrispondente alla differenza tra l'aumento contrattuale spettante alla data del 1° luglio 1990 ai sensi del comma 2 e l'ammontare del beneficio contrattuale già in godimento, viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente precedente a quello di cessazione dal servizio e comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1988.
5. I benefici di cui al comma 4, nonchè quelli di cui all'articolo 16, comma 4 della
1. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale, ai sensi degli articoli 73 della
2. Al personale di cui al comma 1, l'assegno di cui agli articoli 73, comma 5, della
3. A decorrere dal 1° luglio 1990, lo stipendio del personale di cui al presente articolo, viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento al 30 giugno 1990;
b) importo corrispondente all'eventuale differenza tra la misura dell'aumento contrattuale previsto, alla data del 1° luglio 1990, dall'articolo 32, comma 2 e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla data di inquadramento presso l'ente di provenienza come determinati dagli articoli 73, comma 4, lettera b), della
1. Al personale regionale assunto nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della
2. Per la determinazione della quota suddetta, si applica l'articolo 20, commi 2 e 3, della
1. Al personale messo a disposizione della Regione ed inquadrato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
2. Al personale in posizione di comando inquadrato ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della
3. Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della
1. L'assegno lordo mensile di cui all'articolo 70 della
2. A decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico, al personale regionale in servizio il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, viene attribuito, quale acconto e fatti salvi gli ulteriori conguagli, l'aumento contrattuale di cui all'articolo 32, comma 2.
3. L'assegno lordo mensile di cui all'articolo 70 della
1. Per la determinazione dei ratei del salario individuale di anzianità di cui all'articolo 104, sesto comma, della
1. Le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 hanno effetto dal 1° luglio 1990. Dalla medesima data al personale cui siano attribuite le indennità di cui agli articoli 21, 23, 25 e 26 della
2. Per il personale di cui al comma 1, il recupero del compenso corrisposto per l'effettuazione di lavoro straordinario nel periodo compreso tra il 1° luglio 1990 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, avviene per un importo comunque non superiore a quello risultante dalla somma del compenso medesimo con l'indennità già percepita ai sensi della normativa vigente precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
3. Il personale di cui al comma 1 è comunque a disposizioni dell'Amministrazione regionale, anche oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a recuperi d'orario.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 hanno effetto dal 1° gennaio 1991.
5. Le nuove misure dell'indennità di coordinamento di cui alla tabella «A» allegata alla presente legge, hanno effetto dal 1° gennaio 1991.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 138 della legge regionale 31 agosto a 1981, n. 53, al personale cessato dal servizio anteriormente al 2 gennaio 1988, viene attribuito il trattamento regionale di adeguamento, definitivo o provvisorio, computando nella retribuzione pensionabile, a decorrere dal 1° luglio 1990, l'importo di miglioramento contrattuale stabilito per lo stesso anno per il personale in attività di servizio dall'articolo 32 della presente legge.
2. Agli stessi fini, per il personale in quiescenza di cui all'articolo 100 della
1. Ai fini della determinazione della quota salario di riallineamento di cui al sesto comma dell'articolo 23 della
2. L'equiparazione tra le carriere, qualifiche, livelli relativi ai servizi prestati presso gli enti di cui al precedente comma e le qualifiche funzionali di cui all'articolo 5 della
TITOLO II
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
CAPO I
Norme finali
1. Al secondo comma dell'articolo unico della
[1. All'articolo 3, primo comma, della
[1. All'articolo 3 della
(Omissis).]
1. All'articolo 4 terzo comma della
1. All'articolo 45, comma 3, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, le parole «di due dirigenti» sono sostituite dalle parole «di tre dirigenti, dei quali uno da assegnarsi all'Ufficio di cui al comma 6.».
1. L'articolo 12, della
(Omissis).
1. All'articolo 29, della
(Omissis).
1. All'allegato «F», riferito all'articolo 33, della
«U.S.L. Operatore professionale collaboratore segretario»
[1. L'assegnazione di personale regionale alla Delegazione della Corte dei conti all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste ed al Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui alle leggi regionali 10 novembre 1971, n. 47, 6 luglio 1974, n. 29 e 30 luglio 1979, n. 40, può avvenire anche mediante comando del personale medesimo ai sensi dell'articolo 46 della
2. Ai comandi di cui al comma 1, non si applicano i limiti temporali di cui all'articolo 45 della
1. Perdurando gli adempimenti connessi con i progetti-obiettivo di cui all'allegato «A» alla
1. Nell'ipotesi di utilizzo, da parte del dipendente regionale del proprio automezzo o motomezzo entro i limiti del territorio regionale, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera e), della
1. Al fine di consentire una reale parità tra uomini e donne nell'ambito lavorativo dell'Amministrazione regionale, verrà istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un gruppo di lavoro onde definire la composizione e le competenze di un Comitato per le pari opportunità da istituirsi all'interno
dell'Amministrazione regionale medesima.
1. Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del personale sono indette, secondo le modalità di cui alla presente legge, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei regolamenti modificativi della normativa vigente in materia [14].
2. Tra le modifiche da apportare, ai sensi del comma 1, al «Regolamento del Consiglio di Amministrazione del personale e delle Commissioni paritetiche di cui all'art. 168 della
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 10, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 32, commi 1, 2, 3, 4 e degli articoli 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43 e 50 fanno carico ai capitoli 550, 560, 8800, 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati:
a) per l'anno 1991, sia in termini di competenza che di cassa, rispettivamente di lire 12.000 milioni, 500 milioni, 3.000 milioni e 3.500 milioni;
b) per ciascuno degli anni 1992 e 1993, rispettivamente di lire 7.000 milioni, 600 milioni, 2.500 milioni e 2.900 milioni.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 18 e 51 fanno carico al capitolo 552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 19, 32, comma 5, e dell'articolo 39 fanno carico al capitolo 556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento complessivo viene elevato di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993. Lo stanziamento del precitato capitolo 556 viene altresì elevato, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1991.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20 fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 30 e 31 fanno carico al capitolo 551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
6. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 48.000 milioni, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul cap. 8900 del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 (Partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio predetto).
7. All'onere complessivo di lire 20.000 milioni, in termini di cassa, si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8842 - Fondo riserva di cassa - dello stato di previsione più volte citato.
[1] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 4, comma 4, della L.R. 9 settembre 1997, n. 31. L'abrogazione ha efficacia dal 1° gennaio 1999 come stabilito dall'art. 4, comma 5, della
[13] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[14] Comma così sostituito dall'art. 2 della