§ 5.9.22 – L.R. 28 giugno 1982, n. 43.
Modifica e rifinanziamento della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43: Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.9 attività ricreative e sportive
Data:28/06/1982
Numero:43


Sommario
Art. 2.      Per la concessione dei contributi annui previsti dall'articolo 5 della suddetta legge regionale, è autorizzato, nell'esercizio 1982, un limite d'impegno di lire 200 milioni.
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.]


§ 5.9.22 – L.R. 28 giugno 1982, n. 43. [1]

Modifica e rifinanziamento della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43: Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.

(B.U. 28 giugno 1982, n. 63).

 

     [Art. 1.

     I contributi annui costanti ventennali previsti dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, vanno corrisposti anziché nella misura dell'8% della spesa riconosciuta ammissibile, nella misura del 7%.

     La disposizione suindicata trova applicazione a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge regionale predetta.

 

Art. 2.

     Per la concessione dei contributi annui previsti dall'articolo 5 della suddetta legge regionale, è autorizzato, nell'esercizio 1982, un limite d'impegno di lire 200 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 2001.

     L'onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982- 1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni.

     Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si fa fronte come segue:

     - per lire 200 milioni relativi all'esercizio 1982, mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1981, approvato con deliberazione n. 1762 del 27 aprile 1982;

     - per le restanti lire 400 milioni mediante la maggiore entrata di pari importo prevista sul capitolo 802 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.]


[1] Legge abrogata dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.