§ 2.2.40 - L.R. 12 novembre 1982, n. 41.
Costituzione del Consorzio interregionale tra le regioni Sicilia e Sardegna per la formazione di divulgatori agricoli, in attuazione del Regolamento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:12/11/1982
Numero:41


Sommario
Art. 1.      In attuazione del Regolamento del Consiglio delle Comunità economiche europee (CEE) n. 270 del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, tra le regioni [...]
Art. 2.      Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1982 è istituito il capitolo 21349-01 con la seguente [...]
Art. 3.      Alle somme stanziate e non impegnate nell'esercizio di competenza si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 2.2.40 - L.R. 12 novembre 1982, n. 41.

Costituzione del Consorzio interregionale tra le regioni Sicilia e Sardegna per la formazione di divulgatori agricoli, in attuazione del Regolamento CEE n. 270-1979.

 

Art. 1.

     In attuazione del Regolamento del Consiglio delle Comunità economiche europee (CEE) n. 270 del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, tra le regioni Sicilia e Sardegna è costituito il consorzio denominato «Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli» che assume i compiti e le funzioni di centro interregionale per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli.

     L'organizzazione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati da uno statuto elaborato dalle due Regioni interessate ed approvato con decreti dei rispettivi presidenti [1].

 

     Art. 2.

     Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1982 è istituito il capitolo 21349-01 con la seguente denominazione:

     Capitolo 21349-01 - Fondi per le spese derivanti dalla formazione dei divulgatori agricoli, in attuazione del Regolamento CEE, n. 270-79 (p.m.).

     Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1982 è istituito il Capitolo 06023 con la seguente denominazione:

     Capitolo 06023 - Contributo della regione Sarda per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio interregionale per la divulgazione agricola in Italia, in attuazione del Regolamento CEE n. 270-79 e con lo stanziamento di lire 25.000.000.

     A favore del suddetto Capitolo 06023 è stornata la corrispondente somma di lire 25.000.000 del Capitolo 03016 dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della regione per l'anno finanziario 1982 ed è inoltre in corrispondenza ridotta di pari importo la riserva prevista al punto 13 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1982.

     Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al Capitolo 06023 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio di previsione della regione per il 1982 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della regione per gli anni successivi.

     Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi si farà fronte mediante utilizzazione della quota spettante alla regione Sarda sui fondi stanziati dallo Stato in attuazione degli artt. 11 e 12 del Regolamento CEE n. 270-79, o con eventuali stanziamenti regionali disposti con legge regionale.

 

     Art. 3.

     Alle somme stanziate e non impegnate nell'esercizio di competenza si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

STATUTO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE TRA LE REGIONI SICILIA E SARDEGNA PER

L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERREGIONALE DI FORMAZIONE

  DEI DIVULGATORI AGRICOLI IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CEE N. 270-79

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Articolo 1. (Costituzione, oggetto, denominazione, sede e durata del Consorzio).

     Tra le regioni Sicilia e Sardegna, di seguito denominate: «enti», è costituito un consorzio che assume i compiti e le funzioni di Centro interregionale per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli.

     Il consorzio viene gestito ed amministrato secondo le disposizioni contenute nel presente Statuto e secondo Regolamenti interni deliberati dal Consiglio generale che potranno integrare lo Statuto medesimo.

     Il consorzio opera come strumento di attuazione del Regolamento CEE n. 270 del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, nonché delle altre iniziative nel settore di interesse comune degli enti consorziati.

     Il consorzio è denominato «consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli - «CIFDA» - ed ha sede legale in Oristano presso l'Istituto professionale agricolo.

     Il consorzio ha la durata di anni 12. Al termine di detta durata il Consiglio generale provvede alla nomina di un liquidatore del consorzio e ne determina le attribuzioni, i poteri ed il compenso.

 

     Articolo 2. (Scopi del consorzio).

     Il consorzio nell'ambito delle direttive stabilite a livello di Comitato interregionale per lo sviluppo delle divulgazioni agricole in Italia, persegue - senza fini speculativi - le seguenti finalità:

     - la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei divulgatori polivalenti, specializzati e del personale direttivo in materia di divulgazione, da inserire in servizi di divulgazione;

     - l'aggiornamento e perfezionamento di divulgatori e di tecnici agricoli già in servizio presso gli enti consorziati, gli enti locali, gli enti di sviluppo nonché presso:

     a) associazioni di assistenza interaziendali;

     b) associazioni fra produttori;

     c) organizzazioni professionali di categoria;

     d) organizzazioni cooperative agricole a rilevanza nazionale;

     e) altri enti ed istituzioni operanti in agricoltura;

     f) associazioni allevatori giuridicamente riconosciute;

     - ogni altro compito interessante la divulgazione agricola affidatogli dal «Comitato interregionale per la divulgazione agricola» di cui al D.M. 2 ottobre 1980, con particolare riferimento alla selezione e formazione dei formatori.

     A tal fine il consorzio:

     a) formula il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione del «Comitato interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola», sulla base di un analisi delle esigenze di formazione espresse dagli enti consorziati;

     b) progetta e attua le singole iniziative in programma, in stretto collegamento, con i servizi di divulgazione degli enti consorziati, con il contributo delle Università e dei centri di ricerca anche esteri;

     c) valuta le iniziative e le sperimentazioni didattiche, anche attraverso incontri periodici con i divulgatori e responsabili dei servizi di divulgazione;

     d) concorre, con gli enti consorziati all'attività di studio ed alla verifica dell'idoneità delle tecniche di divulgazione;

     e) adotta, nell'ambito dei criteri definiti in sede di Comitato interregionale e tenuto conto dei profili professionali previsti dagli enti consorziati, indirizzi uniformi per la selezione dei partecipanti ai corsi dei formatori e la scelta dell'altro personale docente che potrà provenire anche dall'estero, impiegato dal consorzio interregionale;

     f) definisce l'eventuale articolazione territoriale e funzionale delle attività del consorzio con particolare riferimento ai corsi di specializzazione ed ai periodi di stages;

     g) assume ogni altra iniziativa necessaria alla realizzazione delle attività formative ed alla raccolta di una documentazione specializzata sulla divulgazione e informazione agricola.

     Il consorzio può provvedere altresì, su iniziative degli enti consorziati interessati, allo svolgimento di attività formative dei quadri tecnici degli organici di enti regionali operanti in agricoltura e di altre concernenti l'applicazione di direttive comunitarie, nazionali e regionali.

 

     Articolo 3. (Strutture).

     Per lo svolgimento del suo compito il consorzio utilizzerà, al massimo possibile sulla base di specifica convenzione, le strutture ed i servizi nonché gli strumenti, le capacità amministrative ed il relativo personale non docente già esistente presso l'Istituto professionale agricolo di Oristano.

     Qualora il personale amministrativo della struttura non sia sufficiente, lo stesso potrà essere integrato da personale amministrativo posto a disposizione dagli enti consorziati.

     Per la formazione dei divulgatori - in particolare di tipo aggiuntivo specialistico - in numero superiore alle possibilità del detto Centro, il consorzio, potrà utilizzare altre strutture da esso individuate ed ubicate nel l'ambito della regione Siciliana.

 

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI

 

     Articolo 4. (Organi del consorzio).

     Gli organi sociali del consorzio sono:

     a) il Consiglio generale;

     b) il Comitato direttivo;

     c) il Presidente del consorzio;

     d) il Collegio dei revisori dei conti.

     Gli organi del consorzio durano in carica 3 anni salvo che ii Presidente la cui durata in carica è di mesi 18.

 

     Articolo 5. (Composizione e funzionamento del Consiglio generale).

     Il Consiglio generale è composto da:

     a) 3 rappresentanti di ciascun ente consorziato e cioè:

     - gli Assessori pro-tempore dell'agricoltura o un loro delegato;

     - il direttore regionale degli interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e foreste della regione siciliana o un suo delegato scelto tra i dirigenti assegnati alla direzione medesima ed il coordinatore generale dei servizi dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro- pastorale della regione Sarda o un suo delegato;

     - dai rappresentanti scelti tra i propri funzionari che si occupano del settore informazione, formazione e divulgazione agricola;

     b) un rappresentante di ciascuna delle 7 organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello nazionale designato dalle stesse;

     c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste.

     Ogni componente del Consiglio generale ha diritto ad un solo voto ed è esclusa la delega dello stesso.

     Di norma il Consiglio generale delibera a maggioranza semplice dei votanti con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità; per le deliberazioni concernenti i Regolamenti interni, i bilancio preventivi e consuntivi ed i programmi di attività è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

     Il Consiglio generale si riunisce almeno 2 volte all'anno per deliberare sui bilanci; si riunirà altresì ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno.

     Il Presidente è tenuto a convocare senza indugi il Consiglio allorché gliene sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da parte del Collegio dei revisori dei conti, o da almeno la metà dei componenti il Comitato direttivo, oppure da 1/3 dei componenti il Consiglio, oppure da uno degli enti consorziati.

     Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza di 2/3 dei suoi componenti ed in seconda convocazione allorché intervenga la maggioranza dei suoi componenti.

 

     Articolo 6. (Compiti del Consiglio generale).

     Il Consiglio generale definisce le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell'attività del consorzio.

     Rientrano, in particolare, nella competenza del Consiglio generale:

     - l'elezione del Presidente e del Vicepresidente;

     - la nomina del Comitato direttivo, previa l'elezione dei membri di competenza;

     - la nomina del Collegio dei revisori dei conti;

     - la nomina del direttore del consorzio;

     - l'approvazione dei programmi di attività del consorzio;

     - l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

     - l'approvazione dei Regolamenti interni.

     Il Consiglio generale delibera su ogni argomento concernente il consorzio non attribuito specificatamente ad altri organi istituzionali e sottoposto al suo esame dal Presidente attraverso l'inserimento all'ordine del giorno, nonché sull'eventuale azione di responsabilità nei confronti del Presidente, del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti.

 

     Articolo 7. (Composizione e funzionamento del Comitato direttivo).

     Il Comitato direttivo è composto da:

     a) il Presidente ed il Vicepresidente del consorzio;

     b) due membri eletti dal Consiglio generale in seno ai rappresentanti degli enti consorziati;

     c) due membri eletti dal Consiglio generale di cui uno scelto in seno ai rappresentanti delle organizzazioni professionali e uno in seno a quelli delle organizzazioni cooperative.

     Il Presidente ed il Vicepresidente del consorzio fungono rispettivamente da Presidente e Vicepresidente del Comitato.

     Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti.

     Ogni componente del Comitato dispone di un solo voto.

     Altre norme relative al funzionamento del Comitato direttivo potranno essere determinate con Regolamenti interni.

 

     Articolo 8. (Compiti del Comitato direttivo).

     Il Comitato direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del consorzio. Spetta, tra l'altro, al Comitato direttivo deliberare circa gli atti e contratti comunque rientranti negli scopi del consorzio, fatta eccezione di quelli che per legge, o in forza del presente Statuto, sono riservati al Consiglio generale.

 

     Articolo 9. (Presidente del consorzio).

     Il Presidente del consorzio è eletto dal Consiglio generale tra i rappresentanti degli enti consorziati, a maggioranza assoluta dei componenti, e di norma, a rotazione.

     In caso di dimissione, decadenza o morte del Presidente si procede alla nomina del successo scegliendolo tra i rappresentanti dell'ente consorziato di appartenenza del Presidente cessato. Il nuovo Presidente scelto in tal modo resta in carica fino all'originaria scadenza del mandato del predecessore.

     Per sostituire il Presidente in caso di assenza od impedimento (ivi compresa la vacanza della carica fino all'elezione del nuovo Presidente) il Consiglio generale nomina a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra i rappresentanti degli enti consorziati, il Vicepresidente scegliendolo al di fuori dei rappresentanti dell'ente cui appartiene il Presidente.

     In caso di dimissioni, decadenza o morte del Vicepresidente si procede alla sua sostituzione con le medesime formalità stabilite per il Presidente dal presente articolo.

 

     Articolo 10.

     Il Presidente ha la rappresentanza legale del consorzio.

     Il Presidente può assumere in via eccezionale ed in caso di assoluta urgenza, provvedimenti di competenza del Comitato direttivo necessari per garantire il funzionamento del centro con obbligo di far ratificare gli stessi nella prima riunione successiva e comunque entro il 30º giorno dalla sua adozione.

 

     Articolo 11. (Collegio dei revisori dei conti).

     Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dal Consiglio generale su designazione degli enti consorziati, salvo che per il membro cui compete la Presidenza del Collegio da nominarsi su designazione della Corte dei conti.

     In ogni caso i membri del Collegio dovranno essere scelti tra persone di particolare competenza amministrativa e contabile.

     I revisori dei conti devono essere invitati alle riunioni del Comitato direttivo del Consiglio generale.

 

     Articolo 12. (Compiti del Collegio dei revisori dei conti).

     Il Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'art. 2043 del codice civile.

     In particolare:

     - controlla l'Amministrazione del consorzio;

     - vigila:

     a) sull'osservanza delle disposizioni di legge e dei Regolamenti, da parte del Consiglio, del Comitato, del Presidente e del Direttore;

     - b) sulla corrispondenza del conto consuntivo al preventivo ed alle scritture contabili e libri consortili;

     - redige annualmente la relazione di competenza a commento del conto consuntivo.

 

     Articolo 13. (Indennità, compensi e rimborsi spese agli Organi istituzionali).

     Al Presidente del consorzio spetta un'indennità di carica il cui ammontare è determinato dal Consiglio generale.

     Il compenso annuo dei revisori dei conti è fissato dal Consiglio generale prima della loro nomina e per tutto il periodo della durata in carica.

     A tutti i componenti del Consiglio, del Comitato e del Collegio, spetta un gettone di presenza per ogni riunione a cui effettivamente partecipano; l'ammontare del gettone è stabilito dal Consiglio generale.

     A tutti i partecipanti alle riunioni consortili spetta il rimborso, che può essere determinato anche in via forfettaria dal Comitato direttivo, delle spese sostenute.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI PATRIMONIALI E FINALI

 

     Articolo 14. (Esercizio finanziario).

     L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 15 ottobre precedente ed inviato entro 10 giorni agli enti consorziati.

     Il conto consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed inviato entro 10 giorni successivi agli enti consorziati. Eventuali avanzi di gestione saranno trasferiti al fondo comune di cui al successivo art. 15.

     I contratti stipulati dal consorzio concernenti direttamente l'applicazione del Regolamento 270-79 non potranno creare impegni né avere durata che eccedono quella del Regolamento stesso.

 

     Articolo 15. (Fondo comune, entrate del consorzio).

     Il consorzio costituisce un fondo comune con le quote di adesione degli enti consorziati dell'importo di lire 25.000.000 ciascuno ed alimentato da eventuali contributi destinati a detto fondo da parte dello Stato e di altri enti pubblici, nonché dagli avanzi di gestione.

     L'utilizzo del fondo comune sarà disciplinato con Regolamento interno.

     Le entrate del consorzio, necessarie per far fronte al fabbisogno finanziario in relazione agli scopi dello stesso sono garantite:

     - dai contributi dello Stato e della CEE assegnati per lo svolgimento annuo delle attività programmate dal consorzio;

     - dalle rendite dei beni in proprietà o uso del consorzio;

     - dai corrispettivi per servizi svolti su richiesta o degli enti consorziati o di altri enti comunque coordinati dal Comitato interregionale per la divulgazione agricola di cui al precedente art. 2;

     - dai finanziamenti degli enti consorziati a copertura delle maggiori spese sostenute rispetto alle entrate realizzate.

     Le modalità, i termini ed i tempi di versamento dei finanziamenti di cui sopra sono fissati dal Consiglio generale.

 

     Articolo 16.

     Alla prima convocazione del Consiglio generale provvede l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Sardegna.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.