§ 2.4.64 – D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165.
Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:27/05/1999
Numero:165


Sommario
Art. 1.  Soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.
Art. 2.  Istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
Art. 3.  Funzioni dell'Agenzia e delle regioni.
Art. 3 bis.  (Centri autorizzati di assistenza agricola).
Art. 4.  Compiti attribuiti dalla normativa comunitaria e nazionale.
Art. 5.  Gestione degli interventi e aiuti comunitari.
Art. 6.  Personale.
Art. 7.  Entrate.
Art. 8.  Ordinamento contabile.
Art. 9.  Organi.
Art. 10.  Statuto e regolamento di amministrazione e contabilità.
Art. 11.  Beni e dotazioni finanziarie.
Art. 12.  Norme transitorie.
Art. 12 bis.  (Norme filiali).
Art. 13.  (Certificazione).
Art. 14.  Regioni a statuto speciali e province autonome.
Art. 15.  Entrata in vigore.


§ 2.4.64 – D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165. [1]

Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 14 giugno 1999, n. 137).

 

Art. 1. Soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

     1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni, è soppressa e posta in liquidazione.

     2. Il commissario liquidatore dell'AIMA è nominato con decreto del Ministro per le politiche agricole, che ne determina il compenso di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

     Art. 2. Istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

     1. E' istituito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico non economico, di seguito denominato Agenzia. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero [2].

     2. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

     3. L'Agenzia ha sede legale in Roma, fatte salve le diverse determinazioni statutarie, e può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea.

     4. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

     4 bis. A decorrere dal 16 ottobre 2000, l'Agenzia subentra all'AIMA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore [3].

 

     Art. 3. Funzioni dell'Agenzia e delle regioni.

     1. L'Agenzia è l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 marzo 1995, ed agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEOGA, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. L'Agenzia è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA.

     2. Il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, sentita la Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce le modalità e le procedure per il relativo riconoscimento.

     3. Le regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, che devono essere riconosciuti, sentita l'Agenzia, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, sulla base del decreto di cui al comma 2. Tali organismi possono essere istituiti anche sotto forma di consorzio o di società a capitale misto pubblico- privato.

     4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al comma 3, l'Agenzia è organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali [4].

     5. I suddetti organismi pagatori devono fornire all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. Fino alla istituzione ed al riconoscimento degli organismi di cui al comma 3, l'Ente nazionale risi continua a svolgere sul territorio nazionale le funzioni di organismo pagatore nel settore risicolo.

 

     Art. 3 bis. (Centri autorizzati di assistenza agricola). [5]

     1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

     a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

     b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;

     c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati;

     c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa [6].

     2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

     3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonchè la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilità dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni.

     4. Le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le regioni, inoltre, possono incaricare i Centri dell'effettuazione di ulteriori servizi e attività.

 

     Art. 4. Compiti attribuiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

     1. In attuazione della normativa comunitaria, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonché delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari dei suddetti prodotti, compresi i Paesi dell'Europa centroorientale (P.E.C.O.) e le repubbliche dell'ex Unione Sovietica, tranne nei casi in cui risulti più conveniente procedere ad acquisti in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure sia più opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali. Svolge inoltre gli altri compiti, di rilievo nazionale, già attribuiti all'AIMA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti comunitari.

     2. In attuazione della normativa nazionale, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, i seguenti compiti di:

     a) intervento sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti [7];

     b) esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli altri Paesi.

     3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno ai fondi nazionali e comunitari, l'Agenzia e il Ministero delle finanze collaborano congiuntamente nel caso in cui i prodotti agroalimentari siano destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale.

     4. L'Agenzia presenta annualmente al Ministro per le politiche agricole, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attività svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati.

 

     Art. 5. Gestione degli interventi e aiuti comunitari.

     1. Nella qualità di organismo di coordinamento, l'Agenzia promuove l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70, delle relative norme di attuazione e successive modificazioni e integrazioni.

     2. In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle regioni interessate, le procedure di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     3. In mancanza dell'istituzione o nelle more del riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'Agenzia può avvalersi, previa intesa con le medesime, degli uffici regionali, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, nonchè di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune [8].

     4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto legislativo, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia, gli altri organismi pagatori, nonché l'AIMA in liquidazione, si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentita l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, di quanto disposto dall'articolo 6,commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni resi disponibili dalla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

     5. All'Agenzia compete la rendicontazione alla Unione europea dei pagamenti effettuati dalla stessa e da tutti gli altri gli organismi pagatori, nonché, in qualità di organismo pagatore, l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti stessi. Alle eventuali rettifiche negative apportate dalla Comunità alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte mediante assegnazione all'apposito conto corrente di tesoreria intestato "Ministero del tesoro-FEOGA", da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei fondi occorrenti. In caso di correzioni finanziarie negative comunque imputabili agli organismi pagatori istituiti dalle regioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su segnalazione del Ministro per le politiche agricole, stabilisce, in sede di ripartizione dei finanziamenti alle regioni, le somme da detrarre.

     6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, sentito l'organismo di coordinamento, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. I servizi e gli organismi previsti dall'art. 3, comma 3, sono inseriti nella tabella A , allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica [9].

     7. I servizi e organismi pagatori di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere istituiti dalle regioni anche prima del riconoscimento dell'Agenzia quale organismo pagatore.

 

     Art. 6. Personale. [10]

     1. Per consentire la continuità nel funzionamento dell'organismo pagatore, a decorrere dal 16 ottobre 2000, il personale appartenente ai ruoli dell'AIMA in servizio alla predetta data è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, secondo la tabella di corrispondenza allegata al regolamento del personale di cui all'art. 10, comma 3, è fatta salva la facoltà del personale stesso, da esercitarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della predetta tabella, di essere trasferito a domanda presso altre amministrazioni, con le procedure di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. L'Agenzia inquadra nel ruolo dei dirigenti dell'AGEA, con decorrenza 16 ottobre 2000, i dirigenti del ruolo unico delle Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'AIMA alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 10, comma 3, nei limiti derivanti dalle esigenze organizzativo-funzionali previsti dal regolamento del personale di cui all'art. 10, comma 3.

     3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia è disciplinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. L'istituzione di fondi di previdenza è disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Il personale dell'Agenzia, non più necessario al funzionamento dell'organismo pagatore a seguito del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'art. 3, comma 3, è trasferito dai ruoli dell'Agenzia alle regioni con le relative risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con le procedure di cui all'art. 7 commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. E' fatta salva comunque l'applicazione degli articoli 33 e 35 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. In sede di prima applicazione del presente decreto, e comunque entro i primi tre anni dal termine di cui all'art. 2, comma 4 bis, l'Agenzia può conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, con contratti a tempo determinato rinnovabili per una sola volta, a persone di particolare e documentata qualificazione professionale, in numero non superiore a dieci unità.

     6. Ai dipendenti dell'Agenzia si applica il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita previsto per il personale degli enti pubblici non economici. Il pagamento delle pensioni in atto, alle quali provvede direttamente l'AIMA, è effettuato a partire dalla data 1° gennaio 2000 dall'INPDAP, al quale sono trasferite le partite di pensioni esistenti al 31 dicembre 1999.

I predetti dipendenti possono comunque esercitare la facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso gli enti di provenienza, nonchè degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.

 

     Art. 7. Entrate.

     1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:

     a) dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione delle attività istituzionali dell'Agenzia, determinate con la legge finanziaria;

     b) dalle somme di provenienza dell'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA;

     c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento.

     2. Non costituiscono entrate, ai sensi delle lettere a), b), e c) del comma 1, le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o della Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione "Aiuti e ammassi comunitari" da tenersi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme, così identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia.

     3. Con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono determinate le modalità per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali.

 

     Art. 8. Ordinamento contabile.

     1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso nei successivi cinque giorni al Ministero e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai fini della relativa approvazione e del suo coordinamento con le linee del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) del Governo [11].

     2. Il primo esercizio termina il 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

     3. L'Agenzia è inserita nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad essa si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

     4. Il bilancio consuntivo dell'Agenzia è sottoposto a certificazione ai sensi degli articoli 155 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

     5. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

     Art. 9. Organi. [12]

     [1. Sono organi dell'Agenzia:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il collegio dei revisori.

     2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Può assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte a ratifica nella prima seduta successiva al consiglio di amministrazione. Il presidente è nominato con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

     3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Agenzia che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso è composto dal presidente e da cinque membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il consiglio può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche [13].

     4. Il collegio dei revisori esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia ai sensi della normativa vigente. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è posto fuori ruolo. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

     5. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I compensi relativi sono determinati con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.]

 

     Art. 10. Statuto e regolamento di amministrazione e contabilità.

     1. Lo statuto dell'Agenzia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, su proposta del consiglio di amministrazione. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia.

     2. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia entro il temine di cui al comma 1, è deliberato dal consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il regolamento deve prevedere la separazione tra gestione dei fondi FEOGA e gestione dei fondi nazionali e si conforma alla normativa comunitaria anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

     3. Il regolamento del personale è deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il regolamento determina la dotazione organica dell'Agenzia nonchè la tabella di corrispondenza tra il personale dell'AIMA e il personale dell'Agenzia e prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni, delle disposizioni dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 [14].

     4. La struttura dell'Agenzia e la modalità della gestione sono adeguate alle esigenze derivanti dalla qualifica di organismo di coordinamento nonchè, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 4, da quella di organismo pagatore, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, (CE) n. 896/97 della Commissione del 20 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. La struttura medesima si articola in aree funzionali omogenee e centri di imputazione di responsabilità. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Agenzia definiscono d'intesa tra loro i compiti e i rapporti tra le strutture rispettivamente deputate alla funzione di organismo di coordinamento. E' istituito, nell'ambito dell'Agenzia, un apposito comitato, composto di tre membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore. Lo statuto dell'Agenzia prevede gli ulteriori strumenti per assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore sono ricondotte a gestioni distinte e a contabilità separate [15].

     5. Nelle more dell'approvazione degli atti previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano all'Agenzia le disposizioni vigenti per l'AIMA in quanto compatibili con il presente decreto.

 

     Art. 11. Beni e dotazioni finanziarie.

     1. L'Agenzia è dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attività. I beni materiali e immateriali della soppressa AIMA sono trasferiti all'Agenzia con effetto dalla data di cui all'art. 2, comma 4 bis [16].

     2. Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare l'esecuzione da parte del SIAN, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 173 del 1998, dei controlli finalizzati alla gestione delle erogazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, effettuate dall'Agenzia e dai servizi ed organismi di cui all'articolo 3, comma 4. Dette assegnazioni sono calcolate al netto dei finanziamenti e cofinanziamenti a favore degli organi nazionali di controllo previsti dalla vigente normativa comunitaria.

 

     Art. 12. Norme transitorie.

     1. Fino alla data di subentro dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis continua a provvedere alla erogazione degli aiuti comunitari relativi alle campagne in corso e a quelle precedenti e svolge i compiti di organismo di intervento nel mercato agricolo previsti dalla normativa comunitaria. I rapporti già in essere con le organizzazioni professionali agricole in relazione all'attività istituzionale delle stesse, in favore dei produttori agricoli aderenti, di informazione, divulgazione, raccolta dati ed elementi di fatto occorrenti anche per le operazioni di controllo previste dalla normativa comunitaria e nazionale e rispondenti all'interesse della collettività, sono prorogati sino alla scadenza della campagna agraria in corso e comunque non oltre il 30 giugno 1999 [17].

     2. Il commissario liquidatore, di cui all'articolo 1, comma 2, svolge anche le funzioni necessarie all'adempimento dei compiti conservati quale organismo pagatore dell'AIMA in liquidazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1663/95. Dalla data di insediamento del commissario liquidatore cessano dalle funzioni il commissario straordinario di governo e il subcommissario dell'AIMA.

     3. [18].

     4. Allo scopo di garantire, da parte dell'AIMA, dell'Agenzia e dei servizi e degli organismi pagatori, la continuità nell'erogazione dei pagamenti degli aiuti ai produttori, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono prorogati, sino all'espletamento delle procedure di gara previste dalla normativa comunitaria, da avviarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e da concludersi, comunque, entro i successivi sei mesi, gli atti esecutivi e i contratti stipulati per lo sviluppo, il funzionamento e l'esercizio dei sistemi informativi del SIAN e dell'AIMA, per la gestione degli interventi connessi con l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo. I fondi necessari all'AIMA, all'Agenzia e ai servizi e agli organismi pagatori, per i predetti sono reperiti ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

     5. Le spese per la liquidazione sono a carico di un fondo costituito presso il Ministero, da trasferire su un conto corrente speciale acceso presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, finanziato con le disponibilità esistenti all'atto dell'insediamento del commissario liquidatore e con quelle assegnate dalle successive leggi finanziarie.

     6. [19].

     7. [20].

     8. [21].

     9. Il commissario liquidatore dell'AIMA e gli organi dell'Agenzia sono nominati entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Un contingente di personale di cui all'articolo 6 è distaccato temporaneamente presso l'Agenzia, per le esigenze dei suddetti organi, con decreto del Ministro per le politiche agricole.

 

          Art. 12 bis. (Norme filiali). [22]

     1. Le disposizioni di legge e di regolamento non incompatibili con quelle recate dal presente decreto legislativo. relative all'AIMA, s'intendono riferite all'Agenzia.

     2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, si applicano altresì ai fondi assegnati all'Agenzia e destinati al pagamento di aiuti, premi e contributi comunitari.

 

     Art. 13. (Certificazione). [23]

     1. Gli organismi pagatori affidano la certificazione di cui all'art. 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 con riferimento alle spese del Fondo europeo di orientamento e di garanzia in agricoltura (FEOGA), a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

 

     Art. 14. Regioni a statuto speciali e province autonome.

     1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti dei relativi statuti e delle norme di attuazione.

 

     Art. 15. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogato dall'art. 21 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74, ad eccezione dell'art. 3, comma 6. L'art. 1 del D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 ha stabilito che i riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali. Per un'abrogazione parziale del presente decreto, vedi l'art. 12, comma 17, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188.

[5] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 1 ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 5 del D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188.

[8] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188.

[9] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188.

[11] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla L. 11 novembre 2005, n. 231.

[12] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

[13] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188.

[14] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188.

[15] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188.

[16] Comma così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188.

[17] Comma così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188.

[18] Comma abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188.

[19] Comma abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188.

[20] Comma abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188.

[21] Comma soppresso dall'art. 11 del D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188.

[22] Articolo inserito dall'art. 12 del D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188.