§ 2.8.27 - L.R. 18 novembre 1968, n. 47.
Interventi per le zone industriali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:18/11/1968
Numero:47


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 6 bis. 
Art. 6 ter. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 


§ 2.8.27 - L.R. 18 novembre 1968, n. 47. [1]

Interventi per le zone industriali.

 

Art. 1. [2]

     [E' istituito presso uno o più istituti di credito un fondo per la concessione, a favore dei Consorzi delle zone industriali riconosciute in Sardegna ai sensi della L.R. 7 maggio 1953, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni ed ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, di mutui per la copertura delle spese o quote di spese a carico dei Consorzi stessi, relative all'acquisizione di aree destinate agli insediamenti industriali e alle relative infrastrutture, secondo le previsioni dei piani regolatori o dei piani tecnico-economici di cui al successivo art. 9, nonché alla costruzione di rustici industriali.]

 

     Art. 2. [3]

     [1. La concessione dei mutui è disposta con decreto dell'Assessore dell'industria, su conforme deliberazione della Giunta regionale.]

 

     Art. 3. [4]

     [I mutui accordati ai sensi degli articoli precedenti sono gravati dell'interesse del 2,5 per cento, comprensivo di ogni onere e spesa comunque riferiti all'operazione, e restituiti in venti rate semestrali costanti, comprensive di capitale e interesse, a decorrere dal 1° gennaio successivo al secondo anno dall'erogazione. L'interesse è dovuto anche per il periodo di preammortamento.]

 

     Art. 4. [5]

     [La domanda per l'ottenimento del mutuo deve essere presentata all'Assessorato regionale all'industria e commercio unitamente alla relazione illustrativa delle finalità cui l'operazione è destinata. L'istruttoria tecnica è demandata agli istituti gestori del fondo.]

 

     Art. 5. [6]

     [Per la gestione del fondo di cui all'art. 1 saranno stipulate apposite convenzioni tra l'Amministrazione regionale, rappresentata dall'Assessore alle finanze, e gli istituti di credito interessati.]

 

     Art. 6.

     Ai Consorzi di cui al precedente art. 1 l'Amministrazione regionale può affidare il compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura delle zone, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento e distribuzione di acque e di energia per uso industriale e di illuminazione e le fognature, di sistemazione dei terreni destinati tanto agli insediamenti industriali quanto alle infrastrutture, nonché tutte le operazioni di interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale.

 

     Art. 6 bis. [7]

     Ai consorzi delle zone industriali incaricati dell'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo è concesso un contributo pari al 12% dell'importo lordo dei lavori, somministrazioni, espropriazioni e imprevisti, per far fronte alle spese generali relative alla progettazione, direzione, contabilizzazione, sorveglianza, collaudo dei lavori, d'Amministrazione o comunque connesse all'esecuzione delle opere.

     Il suddetto contributo è ridotto alla misura dell'1% dell'importo lordo dei lavori, ove le suddette spese generali gravino su altri enti.

     A favore di questi ultimi, per il tramite dei consorzi interessati, sarà concessa una quota per spese generali nella misura indicata nell'apposita convenzione che sarà stipulata tra il consorzio e l'ente.

     Il contributo non dovrà, comunque, eccedere la misura del 12% come prevista al precedente primo comma.

 

     Art. 6 ter. [8]

     Per le opere già in corso di esecuzione il contributo a favore dei consorzi è concesso, transitoriamente, nella misura forfettaria stabilita nello stesso provvedimento di finanziamento e di concessione dell'opera.

 

     Art. 7.

     Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo, anche agli effetti dell'acquisizione delle aree da rivendere o cedere in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, quando ai finanziamenti relativi partecipi l'Amministrazione regionale secondo le norme della L.R. 7 maggio 1953, n. 22, e successive integrazioni e modificazioni, nonché della presente legge.

 

     Art. 8.

     Ai fini dell'acquisizione delle aree i Consorzi ricorrono di norma alle procedure di esproprio secondo le disposizioni della L. 25 giugno 1865, n. 2359, dell'art. 31, quarto comma, della L. 26 giugno 1965, n. 717, e del D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1562.

 

     Art. 9.

     Ciascun Consorzio provvede a redigere un «Piano tecnico-economico» che dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio di concerto con l'Assessore ai lavori pubblici e con l'Assessore alla Rinascita, previo parere favorevole espresso dal Comitato regionale consultivo per l'industria e dal Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.

     Il «Piano tecnico-economico» dovrà contenere tutte le indicazioni relative ai criteri di individuazione della zona, ai suoi caratteri demografici, sociali ed economici di base, alle prospettive di sfruttamento delle materie prime locali, alle possibilità di insediamenti industriali, nonché alla necessaria infrastrutturazione viaria, elettrica, idrica, fognaria e di abitazioni per lavoratori.

 

     Art. 10.

     Le singole opere predisposte dal Consorzio che si riferiscono alla presente legge sono preventivamente approvate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 11.

     Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione, nei confronti dei Consorzi per le aree e nuclei di industrializzazione e per le zone industriali di interesse regionale, le provvidenze disposte dalla L.R. 7 maggio 1953, n. 22, per l'acquisizione dei terreni.

 

     Art. 12. [9]

     [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle spese per l'organizzazione e il funzionamento dei Consorzi per le zone industriali riconosciute ai sensi della L.R. 7 maggio 1953, n. 22, sulla base dei bilanci preventivi deliberati annualmente dai Consorzi medesimi.

     Il concorso nelle spese sarà accordato con le modalità e nei limiti del primo comma dell'art. 11 della legge regionale anzidetta.]

 

     Art. 13. [10]

     [Per la costituzione del fondo di cui al precedente art. 1 è autorizzata, per l'anno finanziario 1968, la spesa di lire 450 milioni.

     A tal fine è istituito, negli stati di previsione della spesa, il capitolo 26743, con la denominazione « Costituzione del fondo per la concessione di mutui per la copertura di spese o quote di spesa a carico dei Consorzi delle zone industriali » e con lo stanziamento di lire 450 milioni tratti dalla riduzione, per un uguale importo, dello stanziamento del capitolo 27101 dello stesso stato di previsione.

     Il capitolo 26721 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1968 è soppresso.

     Ai successivi incrementi del fondo, fissati in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1973, si farà fronte con una corrispondente quota del maggior gettito annuo delle imposte di fabbricazione, derivante dal loro naturale incremento.]

 

     Art. 14.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968 è istituito il capitolo 16721 con la denominazione «Contributi ai Consorzi per le zone industriali per l'organizzazione e il funzionamento» e con lo stanziamento di lire 50 milioni tratti dalla riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo 27101 dello stesso stato di previsione.

     Le spese per l'attuazione del precedente art. 12 fanno carico al suddetto capitolo 16721 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

     Al maggior onere derivante negli anni futuri dall'attuazione del precedente art. 12 si farà fronte con una corrispondente quota del maggior gettito annuo delle imposte di fabbricazione, derivante dal loro naturale incremento.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Articolo modificato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e abrogato dall’art. 3 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[3] Articolo sostituito dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e abrogato dall’art. 3 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[4] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[5] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[6] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 1978, n. 43.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 7 luglio 1978, n. 43.

[9] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[10] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.