§ 5.2.92 - L.R. 7 aprile 1995, n. 6.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1995).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:07/04/1995
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Autorizzazione alla contrazione di mutui).
Art. 2.  (Norme sulla tesoreria regionale).
Art. 3.  (Fondi speciali).
Art. 4.  (Determinazione di spese).
Art. 5.  (Modifiche alla L.R. 5 maggio 1983, n. 11. Norme in materia di contabilità).
Art. 6.  (Programma straordinario di opere pubbliche di interesse degli enti ex art. 16, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 - legge finanziaria).
Art. 7.  (Programma di opere di competenza regionale).
Art. 8.  (Proroga dei termini di impegnabilità dei fondi di cui alla L.R. 6 settembre 1976, n. 45 e dell'articolo 10 della L.R. 22 aprile 1987, n. 24).
Art. 9.  (Recupero e riversamento di fondi ex lege regionale 6 settembre 1976, n. 45. Opere pubbliche degli enti locali).
Art. 10.  (Edilizia abitativa e agevolata).
Art. 11.  (Definizione agevolata delle violazioni edilizie).
Art. 12.  (Porti turistici).
Art. 13.  (Viabilità).
Art. 14.  (Contributo straordinario all'Ente Autonomo del Flumendosa).
Art. 15.  (Opere idriche).
Art. 16.  (Opere pubbliche - spese generali).
Art. 17.  (Completamento del canale navigabile dell'aeroporto Cagliari- Elmas).
Art. 18.  (Completamento degli interventi di risanamento edilizio - L.R. 5 novembre 1987, n. 45).
Art. 19.  (Calamità e dissesti geologici - Risanamento edilizio- urbanistico).
Art. 20.  (Interventi vari in agricoltura).
Art. 21.  (Rete di contabilità aziendale).
Art. 22.  (Marchiatura dei capi bovini).
Art. 23.  (Fondo di solidarietà a favore delle aziende agricole danneggiate).
Art. 24.  (Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario - Integrazione regionale).
Art. 25.  (Competenza dell'istruttoria e della concessione dei contributi per O.M.F.).
Art. 26.  (Interventi a favore dell'industria alberghiera delle imprese artigiane e commerciali).
Art. 27.  (Industria alberghiera e turistica).
Art. 28.  (Concorso sugli interessi sui mutui per cooperative giovanili turistiche).
Art. 29.  (Contributi alle imprese artigiane).
Art. 30.  (Comitati per la concessione del credito alle imprese commerciali).
Art. 31.  (Rifinanziamento ex lege 24 giugno 1974, n. 268 - Infrastrutture industriali).
Art. 32.  (Concorso sugli interessi per i prestiti alle piccole e medie imprese).
Art. 33.  (Imprese di trasformazione dei prodotti agricoli).
Art. 34.  (Osservatorio industriale BIC Sardegna).
Art. 35.  (Aziende di trasporto).
Art. 36.  (Programma di formazione professionale).
Art. 37.  (Progetti comunali finalizzati all'occupazione).
Art. 38.  (Occupazione giovanile - L.R. 7 giugno 1984, n. 28).
Art. 39.  (Finanziamento ai Comuni ed attribuzioni di competenza ex lege regionale 7 giugno 1984, n. 28).
Art. 40.  (Modifiche all'articolo 37 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2).
Art. 41.  (Università di Cagliari - Proroga dell'utilizzazione dei fondi).
Art. 42.  (Tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali).
Art. 43.  (Competenze delle Province in materia di formazione professionale).
Art. 44.  (Rinnovi delle borse di studio - L.R. 7 giugno 1984, n. 28).
Art. 45.  (Competenza della Regione in materia di diritto allo studio).
Art. 46.  (Edilizia universitaria).
Art. 47.  (Interventi per i corsi e le scuole universitarie di Nuoro).
Art. 48.  (Interventi vari in materia di pubblica istruzione).
Art. 49.  (Ulteriori interventi per il diritto allo studio universitario).
Art. 50.  (Provvedimenti in materia di attività culturali).
Art. 51.  (Completamento di musei di enti locali).
Art. 52.  (Modalità di anticipazione e di rendicontazione dei contributi per lo sport).
Art. 53.  (Integrazione del fondo sanitario nazionale).
Art. 54.  (Istituzione del servizio di pronto soccorso del Consiglio regionale).
Art. 55.  (L.R. 27 agosto 1992, n. 15 - Infermi di mente).
Art. 56.  (Contributi ai Comuni per rette di ricovero in strutture socio-assistenziali).
Art. 57.  (Servizi socio-assistenziali).
Art. 58.  (Modifica alla L.R. 26 gennaio 1995, n. 5 - Riforma sanitaria).
Art. 59.  (Finanziamenti alle Unità Sanitarie Locali).
Art. 60.  (L.R. 23 dicembre 1993, n. 54 - art. 9, comma 2 - Provvidenze a favore dei non vedenti).
Art. 61.  (Programma annuale di intervento in favore
Art. 62.  (Contributi agli enti operanti nella sicurezza sociale).
Art. 63.  (Fondo regionale di garanzia - L.R. 30 aprile 1991, n. 13).
Art. 64.  (Fondo accordi sindacali).
Art. 65.  (Sistema di monitoraggio e valutazione della spesa).
Art. 66.  (Concorso sugli interessi sui mutui contratti da consorzi di Comuni e da consorzi industriali).
Art. 67.  (Interventi immediati in occasione di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche).
Art. 68.  (Smaltimento rifiuti).
Art. 69.  (Consorzi per le aree e i nuclei di industrializzazione).
Art. 70.  (Albo professionale istruttori nautici - deroga).
Art. 71.  (Carta geologica e Progetto SINA).
Art. 72.  (Interventi nel Sulcis-Iglesiente).
Art. 73.  (Sistema Informativo del Turismo - SIRT).
Art. 74.  (Fondo perequativo per lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi comunali).
Art. 75.  (Modifiche alla legge regionale 1º giugno 1993, n. 25 - Trasferimenti di risorse agli enti locali).
Art. 76.  (Piani urbanistici comunali in adeguamento dei piani territoriali paesistici).
Art. 77.  (Recupero ambientale delle aree minerarie dismesse - Legge 221/90).
Art. 78.  (Attività di controllo e di lotta contro gli insetti nocivi).
Art. 79.  (Differimento dei termini delle richieste di contributo per i servizi aerei di terzo livello).
Art. 80.  (Procedure per il finanziamento degli aeroporti isolani - Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2).
Art. 81.  (Progetti speciali finalizzati all'occupazione - Modifiche alla L.R. 30 giugno 1993, n. 27).
Art. 82.  (Modifiche alla L.R. 24 ottobre 1988, n. 33 - Politica attiva del lavoro).
Art. 83.  (Attività di pubblicità istituzionale, promozione e tutela).
Art. 84.  (Azienda Foreste Demaniali).
Art. 85.  (Associazioni pro-loco).
Art. 86.  (Copertura finanziaria).
Art. 87.  (Entrata in vigore).


§ 5.2.92 - L.R. 7 aprile 1995, n. 6.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1995).

(B.U. 7 aprile 1995, n. 12 – S.O. n. 1).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. (Autorizzazione alla contrazione di mutui).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre uno più mutui, per l'importo di lire 2.811.392.000.000 così ripartiti:

     a) lire 1.251.392.000.000, nell'anno 1995, di cui:

     1) lire 455.000.000.000 per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 1, comma 1, lett. c), della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 e dall'articolo 1, comma 1, lett. c) della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, così come modificata dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27;

     2) lire 386.392.000.000, per la copertura del disavanzo finanziario complessivo verificatosi alla chiusura dell'esercizio 1993;

     3) lire 410.000.000.000 per la copertura del mancato avanzo presunto relativo allo stesso anno 1993, applicato, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3, al bilancio per l'anno 1994;

     b) lire 80.000.000.000 nell'anno 1995 quale quota già prevista dall'articolo 1, comma 1, lett. c), della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17; lire 45.000.000.000 nell'anno 1995 e lire 70.000.000.000 nell'anno 1996 quali quote già previste dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 27 del 1994;

     c) lire 990.000.000.000 nell'anno 1995, lire 255.000.000.000 nell'anno 1996 e lire 120.000.000.000 nell'anno 1997, da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti di opere di carattere permanente ed alla concessione di incentivi alle imprese.

     2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella F) allegata alla presente legge.

     3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, lettera a), non può decorrere da data anteriore al 1º luglio 1995 quello di cui alla lettera b). da data anteriore al 1º gennaio 1996 per

i mutui autorizzati nell'anno 1995 e da data anteriore al 1º gennaio 1997 per quello autorizzato nell'anno 1996; l'ammortamento dei mutui di cui alla lettera c) da data anteriore al 1º gennaio 1996 per il mutuo autorizzato nell'anno 1995, al 1º gennaio 1997 per quello autorizzato nell'anno 1996 e al 1º gennaio 1988 per quello autorizzato nell'anno 1997.

     4. Per la contrazione dei mutui di cui ai precedenti commi valgono le condizioni e le modalità previste negli articoli 1 delle leggi regionali n. 17 del 1993 e 1º ottobre 1993, n. 50; gli stessi sono stipulati ad un tasso d'interesse fisso, comprendente anche diritti e commissioni, non superiore al 12 per cento annuo.

     5. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

     6. Gli oneri relativi alla stipulazione ed all'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono determinati nei seguenti importi:

 

1995                                          lire 111.796.000.000

1996                                          lire 345.416.000.000

1997                                          lire 391.188.000.000

dal 1998 al 2009                              lire 407.667.000.000

2010                                          lire 318.358.000.000

2011                                          lire  65.337.000.000

2012                                          lire  17.619.000.000

 

     7. Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria, a partire dall'anno 1998, con le successive leggi di bilancio.

     8. L'autorizzazione a contrarre i mutui relativi all'anno 1995 cessa con il 31 dicembre dello stesso anno; di conseguenza, le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali dell'esercizio 1995; l'autorizzazione può essere rinnovata nell'anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall'articolo 37 della legge regionale n. 11 del 1983.

 

     Art. 2. (Norme sulla tesoreria regionale).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 5.000.000.000 per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (Cap. 03149).

 

     Art. 3. (Fondi speciali).

     1. Nelle tabelle A) e B), allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 1995, 1996 e 1997.

     2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:

     a) fondo speciale per spese correnti

(fondi regionali - Cap. 03016)

 

anno 1995                                     lire  24.500.000.000

anno 1996                                     lire 269.950.000.000

anno 1997                                     lire 273.740.000.000

     b) fondo speciale per spese in conto capitale

(fondi regionali - Cap. 03017)

anno 1995                                     lire 161.620.000.000

anno 1996                                     lire 249.300.000.000

anno 1997                                     lire 245.100.000.000

 

     Art. 4. (Determinazione di spese).

     1. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18, le autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C), allegata alla presente legge, sono ridotte o differite per gli importi determinati nella medesima tabella.

     2. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 del 1983 gli imponi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il 1995 e per il triennio 1995/1997, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle misure indicate nella tabella D) allegata alla presente legge.

     3. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera e), di cui alla predetta legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 e per il triennio 1995/1997, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E), allegata alla presente legge.

 

     Art. 5. (Modifiche alla L.R. 5 maggio 1983, n. 11. Norme in materia di contabilità).

     1. [1].

     2. [2].

     3. E' abrogato l'articolo 104 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 (legge finanziaria).

     4. [3].

     5. [4].

     6. [5].

     7. [6].

     8. [7].

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

 

     Art. 6. (Programma straordinario di opere pubbliche di interesse degli enti ex art. 16, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 - legge finanziaria).

     1. E' autorizzata la complessiva spesa di lire 96.050.000.000, di cui lire 63.500.000.000 per il 1995, lire 17.000.000.000 per il 1996 e lire 15.550.000.000 per il 1997 per l'attuazione di un programma pluriennale di opere pubbliche di interesse degli enti indicati dall'articolo 16 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (Cap. 08015/03), e per la realizzazione dei progetti-obiettivo di cui ai commi seguenti.

     2. Una quota pari al 50 per cento degli stanziamenti di cui al comma 1 è destinata alle Province e ripartita, anticipatamente ed in unica soluzione, tra le stesse secondo i criteri previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1º giugno 1993, n. 25, per la realizzazione di progetti-obiettivo di interesse sovracomunale.

     3. I progetti obiettivo devono rispettare gli atti di programmazione della Regione e gli indirizzi generali deliberati dalla Giunta regionale; essi vengono predisposti tenendo conto delle indicazioni che possono essere fornite, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalle Amministrazioni comunali e approvati dalle Province considerando anche la misura di cofinanziamento che viene garantita dai comuni interessati.

     4. I progetti obiettivo vengono comunicati, entro quindici giorni, all'Assessore regionale competente per materia il quale, nei successivi venti giorni, propone alla Giunta regionale il  cofinanziamento, anche con le disponibilità di cui il comma 1, di quelli che risultano conformi con gli atti di programmazione e gli indirizzi generali di cui al comma 3, e provvede, ove possibile all'acquisizione del cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e dai privati.

     5. L'attuazione dei progetti obiettivo è di competenza delle Province.

 

     Art. 7. (Programma di opere di competenza regionale).

     1. E' autorizzata la complessiva spesa di lire 52.500.000.000, di cui lire 34.500.000.000 per il 1995 e lire 18.000.000.000 per il 1996, per l'attuazione di un programma pluriennale di opere di competenza della Regione, secondo quanto indicato all'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Cap. 08029/05).

     2. Il programma di cui al comma 1 è predisposto e approvato con le modalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.

     3. Per la realizzazione delle opere programmate si provvede in esecuzione diretta da parte dell'Amministrazione regionale ovvero mediante affidamento in concessione agli enti di cui all'articolo 1 della stessa legge regionale n. 24 del 1987.

 

     Art. 8. (Proroga dei termini di impegnabilità dei fondi di cui alla L.R. 6 settembre 1976, n. 45 e dell'articolo 10 della L.R. 22 aprile 1987, n. 24).

     1. I termini di impegnabilità da parte degli enti locali dei fondi relativi all'attuazione del sesto programma triennale di opere pubbliche di cui al Capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (1991-1993), già prorogati al 30 giugno 1995 dall'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1995.

     2. I termini di impegnabilità cui all'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, già prorogati dall'articolo 2 della legge regionale n. 36 del 1994 al 30 giugno 1995, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1995.

 

     Art. 9. (Recupero e riversamento di fondi ex lege regionale 6 settembre 1976, n. 45. Opere pubbliche degli enti locali).

     1. E' disposto, nell'anno 1995, il versamento della somma di lire 60.000.000.000 alle entrate del bilancio della Regione proveniente dalle giacenze esistenti sul conto corrente unico di tesoreria relativo alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (opere pubbliche di competenza degli enti locali) (Cap. 36127/E); nell'anno 1997 detta somma è riversata allo stesso conto corrente (Cap. 08015/02).

 

     Art. 10. (Edilizia abitativa e agevolata).

     1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modifiche e integrazioni, sono autorizzati gli ulteriori seguenti finanziamenti:

 

anno 1996                                     lire  6.000.000.000

anno 1997                                     lire 52.000.000.000;

 

l'autorizzazione di spesa di lire 55.000.000.000 disposta per l'anno 1995

dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, è

rideterminata in lire 42.000.000.000 (Cap. 08112).

     2. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, è rideterminato, per gli anni 1995, 1996 e 1997, in lire 15 000.000.000 ed è prorogato all'anno 2011 con l'annualità di lire 4.000.000.000 (Cap. 08109).

 

     Art. 11. (Definizione agevolata delle violazioni edilizie).

     1. Le disposizioni di cui al capo III della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nei termini di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori a 750 metri cubi in relazione alla singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia.

     2. Il termine previsto dall'articolo 27 della legge regionale n. 23 del 1985 deve intendersi riferito al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate dal presente articolo e decorrenti dall'entrata in vigore della legge regionale n. 23 del 1985, o dalle leggi regionali di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Sono ammesse ad istruttoria le domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, presentate nei termini previsti dalla normativa statale.

     5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aventi titolo devono presentare al comune competente la documentazione prevista al comma 3 dell'articolo 40, della legge regionale n. 23 del 1985, qualora non sia stasa già allegata al momento di presentazione della domanda. E' data facoltà ai sindaci di richiedere ulteriori elaborati integrativi.

     6. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il versamento della prima rata di anticipazione degli oneri concessori, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale. Gli importi successivi dell'anticipazione e l'importo finale degli oneri concessori b calcolato ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 della legge regionale.

     7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni dovranno determinare la modalità di calcolo degli oneri concessori per quelle zone dello strumento urbanistico per le quali, in tutto o in parte, non sono previste a regime tabelle di riferimento.

     8. Entro la stessa data i comuni dovranno stabilire le modalità di pagamento del conguaglio degli oneri concessori.

 

     Art. 12. (Porti turistici).

     1. Le autorizzazioni di spesa previste per l'esecuzione degli interventi a favore delle strutture portuali destinate al turismo nautico dall'articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, sono rideterminate in lire 15.000.000.000 per l'anno 1995, in lire 10.000.000.000 per l'anno 1996 ed in lire 40.000.000.000 per l'anno 1997 (Cap. 08180).

 

     Art. 13. (Viabilità).

     1. Le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 14 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, per l'attuazione di un programma di opere di viabilità sono rideterminate in lire 16.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 (Cap. 08042/07).

     2. Lo stanziamento relativo alla grande viabilità, autorizzato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36, è destinato ad assicurare l'obbligatoria valutazione di impatto ambientale della strada statale 131 «Carlo Felice» e lo studio della funzionalità dell'intera infrastruttura, atto ad evidenziare i lotti funzionali di intervento e la configurazione funzionale e strutturale delle intersezioni fondamentali.

 

     Art. 14. (Contributo straordinario all'Ente Autonomo del Flumendosa).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1995, all'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF), i seguenti contributi straordinari:

     - lire 6.100.000.000 finalizzati, rispettivamente, per lire 3.500.000.000 all'abbattimento dei prezzi di cessione dell'acqua alle utenze e per lire 2.600.000.000 al ripiano del disavanzo del settore idroelettrico (Cap. 08226);

     - lire 1.500.000.000 finalizzato al rimborso all'Ente Nazionale Energia Elettrica (ENEL) delle forniture idriche nelle dighe dell'alto Flumendosa (Cap. 08226/01).

     2. L'autorizzazione di spesa di lire 3.500.000.000 disposta, per l'anno 1995, dall'articolo 51 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, quale contributo a favore dell'EAF, per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture idriche del «sistema Flumendosa - Campidano», è riderminata in lire 1.500.000.000 (Cap. 08226/02).

 

          Art. 15. (Opere idriche).

     1. E' autorizzata la complessiva spesa di lire 59.000.000.000 in ragione di lire 14.000.000.000 per l'anno 1995, di lire 27.000.000.000 per l'anno 1996 e di lire 18.000.000.000 per l'anno 1997 per la realizzazione di un programma relativo alla costruzione e/o al completamento di invasi e delle relative opere idriche (Cap. 08052).

     2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 16. (Opere pubbliche - spese generali).

     1. L'articolo 24 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, si applica alle opere pubbliche di competenza della Regione la cui esecuzione è data in concessione, nonché a quelle di interesse degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, finanziate con programmi regionali da attuare per delega ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge regionale n. 24 del 1987.

     2. L'articolo 27 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è abrogato.

     3. [8].

 

     Art. 17. (Completamento del canale navigabile dell'aeroporto Cagliari- Elmas).

     1. Per il completamento del canale navigabile per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari-Elmas, di cui alla legge regionale 4 luglio 1990, n. 17, è autorizzata, nell'anno finanziario 1995, l'ulteriore spesa di lire 200.000.000 (Cap. 05111/03).

 

     Art. 18. (Completamento degli interventi di risanamento edilizio - L.R. 5 novembre 1987, n. 45).

     1. Per il completamento degli interventi necessari al recupero delle abitazioni ed al risanamento edilizio-urbanistico di cui alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 45, è autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 400.000.000 (Cap. 08259).

 

     Art. 19. (Calamità e dissesti geologici - Risanamento edilizio- urbanistico).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 1.000.000.000 per la concessione di contributi in favore dei Comuni finalizzati ai casi più urgenti di risanamento edilizio-urbanistico derivanti da pubbliche calamità e da dissesti geologici (Cap. 08259/01).

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

 

     Art. 20. (Interventi vari in agricoltura).

     1. Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui per opere di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, sono autorizzati gli ulteriori limiti d'impegno di lire 2.000.000.000 e di lire 8.700.000.000, le cui annualità sono iscritte, rispettivamente, nei bilanci della Regione dall'anno 1995 all'anno 2011 e dall'anno 1997 all'anno 2013 (Cap. 06060).

     2. Per la concessione dei mutui previsti dall'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, sono autorizzati gli ulteriori limiti d'impegno di lire 23.000.000.000 e di lire 5.000.000.000 le cui annualità sono iscritte, rispettivamente nei bilanci della Regione dall'anno 1995 all'anno 2009 e dall'anno 1997 all'anno 2011; è soppresso il limite d'impegno di lire 10.000.000.000 autorizzato, per gli anni dal 1996 al 2010, dall'articolo 28, lettera b), della legge 70 regionale 29 aprile 1994, n. 18 (Cap. 06073).

     3. Il limite d'impegno di lire 2.000.000.000, previsto dall'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, è rideterminato in lire 1.500.000.000; è istituito, per le finalità di cui allo stesso articolo, l'ulteriore limite d'impegno di lire 800.000.000, con annualità decorrenti dal 1997 al 2013 (Cap. 06220).

     4. Per effetto della mancata attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, è autorizzata, in conto del capitolo 06051/01 del bilancio della Regione, nell'anno 1995, la spesa di lire 500.000.000.

     5. Le autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 1995 dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 e dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, rispettivamente di lire 20.000.000.000 e di lire 8.000.000.000, sono rideterminate in complessive lire 6.000.000.000 (Cap. 06074).

     6. E' autorizzato, nell'anno 1995, lo stanziamento di lire 3.000.000.000 per la concessione di contributi e sussidi diretti alla costruzione ed al riadattamento di strade interpoderali (Cap. 06086/02).

     7. Per effetto della mancata attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 38 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, è autorizzata nell'anno 1995, la spesa di lire 3.000.000.000 per la realizzazione del sistema informativo dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dei propri uffici periferici (Cap. 06342/01).

 

     Art. 21. (Rete di contabilità aziendale).

     1. Una quota pari a lire 1.000.000.000 dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 06281 del bilancio regionale per l'anno 1995 è destinata, per la prosecuzione della diffusione della tenuta della contabilità aziendale agricola, alla copertura delle spese derivanti dalle convenzioni stipulate tra l'Ente Regionale di Sviluppo ed Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT) e le organizzazioni professionali agricole.

 

     Art. 22. (Marchiatura dei capi bovini).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare gli oneri derivanti dalle operazioni di marchiatura dei bovini maschi e delle vacche nutrici, oggetto di domanda di premio ai sensi del regolamento CEE n. 2066192 del 30 giugno 1992, da effettuarsi per conto dell'Ente di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (EIMA).

     2. L'onere per l'applicazione del presente articolo è valutato in annue lire 350.000.000 (Cap. 06309/01).

     3. I relativi rimborsi devono essere versati alle entrate del bilancio regionale.

 

     Art. 23. (Fondo di solidarietà a favore delle aziende agricole danneggiate).

     1. I mutui di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 luglio 1987, n. 31, e 28 della legge regionale 20 aprile 1991, n. 13, possono essere contratti, per la parte residua, entro il 31 dicembre 1995 ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione (Capp. 03120, 03121 e 03122).

 

     Art. 24. (Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario - Integrazione regionale).

     1. In relazione alle minori assegnazioni disposte dallo Stato per l'erogazione di concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario concessi a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalle Leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzato, con mezzi propri della Regione, l'ulteriore limite d'impegno di lire 3.980.000.000, le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1995 al 2005 (Cap. 06068/01).

 

     Art. 25. (Competenza dell'istruttoria e della concessione dei contributi per O.M.F.).

     1. La concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario ed agrario, a valere sugli stanziamenti del bilancio della Regione a decorrere dall'anno 1995, è attuata nel rispetto dell'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e loro successive modificazioni ed integrazioni, secondo la competenza per valore prevista dalla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. L'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 e l'articolo 6 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, continuano ad essere applicati per la gestione dei residui relativi agli stanziamenti disposti a tutto il 1994.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE

 

     Art. 26. (Interventi a favore dell'industria alberghiera delle imprese artigiane e commerciali).

     1. I limiti d'impegno disposti per l'attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, sono rideterminati come segue (Cap. 07021):

     a) lire 10.000.000.000 con annualità dal 1995 al 2010;

     b) lire  5.000.000.000 con annualità dal 1996 al 2011;

     c) lire  5.000.000.000 con annualità dal 1997 al 2012.

     2. Il limite di impegno disposto dall'articolo 18, comma 6, lettera a), punto 1, della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, già rideterminato dal comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36, è ulteriormente rideterminato, ferme restando le relative annualità, in lire 4.600.000.000 (Cap. 07026/01).

     3. Per la concessione dei concorsi negli interessi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 51 del 1993, è autorizzato l'ulteriore limite d'impegno di lire 2.400.000.000; le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1995 all'anno 1998 (Cap. 07026/01).

     4. Le spese di funzionamento del Comitato Tecnico Regionale per l'Artigiancassa, già assunte dall'articolo 52 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, a carico del Fondo istituito dalla legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, sono imputate alle disponibilità del Fondo costituito a' termini dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51.

     5. Ai fini della concessione della garanzia sussidiaria di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 51 del 1993, e dell'articolo 7 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 42, costituisce titolo valido e sufficiente l'attendibilità tecnica ed economica accertata e dichiarata in sede di istruttoria dagli enti creditizi convenzionati ai sensi delle leggi medesime.

 

     Art. 27. (Industria alberghiera e turistica).

     1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 80 della legge regionale 4 giugno 1988 n. 11, relativo al periodo di utilizzo dei finanziamenti concessi ai sensi della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, è prorogato, indipendentemente dalle eventuali proroghe già disposte in via amministrativa ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, sino a tutto il 31 dicembre 1996.

 

     Art. 28. (Concorso sugli interessi sui mutui per cooperative giovanili turistiche).

     1. I limiti d'impegno di cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, sono sostituiti dai seguenti (Cap. 07070):

     a) lire 400.000.000 con annualità dal 1995 al 2010;

     b) lire 300.000.000 con annualità dal 1996 al 2011.

     2. Una quota, pari a lire 2.300.000.000, dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 07070 del bilancio per l'anno 1995, è utilizzata per il finanziamento delle pratiche istruite ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, così come modificato dall'articolo 88 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44.

 

     Art. 29. (Contributi alle imprese artigiane).

     1. Ad integrazione delle assegnazioni statali disposte dall'articolo 9, comma 14, della Legge 1º marzo 1986, n. 64 per la realizzazione di investimenti fissi delle imprese artigiane, è autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 2.000.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale (Cap. 07035/03) e di lire 900.000.000 per la concessione di contributi in conto interessi (Cap. 07035/04).

 

     Art. 30. (Comitati per la concessione del credito alle imprese commerciali).

     1. In caso di assenza o impedimento alla partecipazione ai Comitati previsti dall'articolo 56 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, i componenti possono essere sostituiti dai rispettivi delegati.

 

     Art. 31. (Rifinanziamento ex lege 24 giugno 1974, n. 268 - Infrastrutture industriali).

     1. Ad integrazione degli stanziamenti disposti dall'articolo 32, comma 1, lettera c), punto 2), della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, è autorizzato l'ulteriore complessivo stanziamento di lire 70.000.000.000, in ragione di lire 15.000.000.000 per l'anno 1995, lire 25.000.000.000 per l'anno 1996 e lire 30.000.000.000 per l'anno 1997, per la realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna (Cap. 09054).

     2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono trasferiti dal bilancio regionale alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 11.2.04/1 del programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

 

     Art. 32. (Concorso sugli interessi per i prestiti alle piccole e medie imprese).

     1. Il limite d'impegno di lire 45.000.000.000 autorizzato dalla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21, modificato, per l'anno 1994, dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, e dall'articolo 29 della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36, in lire 20.000.000.000 è confermato in tale importo; le relative annualità sono protratte sino al 2008 e sono iscritte nei bilanci della Regione per gli stessi anni (Cap. 09042/03).

     2. Per le finalità di cui alla medesima legge regionale n. 21 del 1993, sono autorizzati gli ulteriori seguenti limiti di impegno (Cap. 09042/03):

     a) lire 10 000 000.000, le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1995;

     b) lire  5 000 000.000, le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1996.

 

     Art. 33. (Imprese di trasformazione dei prodotti agricoli).

     1. I benefici previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, sono estesi alle imprese singole o associate che svolgono attività di trasformazione dei prodotti agricoli.

 

     Art. 34. (Osservatorio industriale BIC Sardegna).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno 1995, per il perseguimento delle finalità istituzionali, un contributo straordinario di lire 800.000.000 a ciascuno dei seguenti organismi:

     - Osservatorio industriale (Cap. 09008);

     - Centro europeo di impresa ed innovazione - BIC Sardegna (Cap. 09045/10).

 

     Art. 35. (Aziende di trasporto).

     1. E' autorizzato, nell'anno 1995, lo stanziamento di lire 125.000.000.000, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private; con fondi propri della Regione, dei contributi previsti dalla Legge 10 aprile 1981, n. 151, per il ripiano dei disavanzi di esercizio (Cap. 13002/01).

     2. E' autorizzato, nell'anno 1995, lo stanziamento di lire 20.000.000.000, per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche o private, con fondi propri della Regione, di contributi per investimenti, previsti dalla Legge n. 151 del 1981 e dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e successive modifiche e integrazioni (Cap. 13026).

CAPO V

     DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI

 

     Art. 36. (Programma di formazione professionale).

     1. E' sospesa l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47.

     2. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1995 è determinata in lire 50.000.000.000 (Cap. 10001).

     3. Il limite massimo retributivo per le convenzioni previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, resta fissato in lire 80.000 orarie.

     4. La spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, è fissata in lire 100.000.000.000 così ripartita:

 

 

     Cap. 10001        lire   9.270.500.000

     Cap. 10002        lire  14.537.000.000

     Cap. 10002/01     lire   9.000.000.000

     Cap. 10003        lire      67.192.500.

 

 

     Art. 37. (Progetti comunali finalizzati all'occupazione). [9]

 

     Art. 38. (Occupazione giovanile - L.R. 7 giugno 1984, n. 28).

     1. Nell'articolo 33 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 2, è abrogato il comma 2.

     2. Per gli interventi urgenti per favorire l'occupazione, di cui all'allegata tabella G) gli stanziamenti autorizzati dal comma 3 del medesimo articolo 33 della legge regionale n. 2 del 1994, sono rideterminati in lire 76.500.000.000 per l'anno 1995, in lire 49.500.000.000 per l'anno 1996 ed in lire 63.000.000.000 per l'anno 1997.

 

     Art. 39. (Finanziamento ai Comuni ed attribuzioni di competenza ex lege regionale 7 giugno 1984, n. 28).

     1. In deroga all'articolo 34 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, la validità dell'articolo 10 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, istituito con l'articolo 58 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, concernente il finanziamento ai Comuni di attività nei settori dei servizi socialmente utili, è prorogata sino al 31 dicembre 1995.

     2. Le spese per l'applicazione del precedente comma sono quantificate in lire 5.000.000.000 (Cap. 10138).

     3. I Comuni, le Province e le Comunità montane inserite nel programma 1994 degli interventi di cui all'articolo 10 bis della legge regionale n. 28 del 1984, adottato con formale deliberazione della Giunta regionale, che non abbiano potuto attivare il servizio entro il 31 dicembre 1994, possono ottenere il contributo nella misura prevista per l'anno 1994; a tal fine è autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 3.500.000.000 (Cap. 10138).

 

     Art. 40. (Modifiche all'articolo 37 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2).

     1. [10].

     2. [11].

 

     Art. 41. (Università di Cagliari - Proroga dell'utilizzazione dei fondi).

     1. Il contributo previsto dal capitolo 11070 del bilancio della Regione per l'anno 1994 può essere utilizzato dall'Università di Cagliari anche per gli interventi effettuati nell'anno 1995.

 

     Art. 42. (Tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali).

     1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 34 della legge regionale 29 gennaio 1994 n. 2, limitatamente agli interventi previsti dal capitolo 11129, la validità dell'articolo 10 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, istituito con l'articolo 58 della legge regionale 30 maggio 1989 n. 18, è prorogata sino all'approvazione delle relative norme di settore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995; sono finanziate prioritariamente le iniziative in essere alla data del 31 dicembre 1994, al fine di garantire continuità di lavoro alle imprese già operati.

     2. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo è valutata, per l'anno 1995, in lire 10.000.000.000 (Cap. 11129).

 

     Art. 43. (Competenze delle Province in materia di formazione professionale).

     1. In attesa dell'attuazione della delega alle Province dei compiti connessi alla formazione professionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i) della Legge 8 giugno 1990, n. 142, le funzioni attribuite ai Consigli Comprensoriali ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, sono esercitate dalle Amministrazioni provinciali.

     2. E' abrogato l'articolo 22 della legge regionale n. 47 del 1979.

 

     Art. 44. (Rinnovi delle borse di studio - L.R. 7 giugno 1984, n. 28).

     1. Lo stanziamento recato dal capitolo 11139 del bilancio della Regione per l'anno 1995, finalizzato all'assegnazione ed al rinnovo delle borse di studio di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, può essere utilizzato anche per i rinnovi delle borse di studio per l'anno accademico 1994 - 1995.

 

     Art. 45. (Competenza della Regione in materia di diritto allo studio). [12]

 

     Art. 46. (Edilizia universitaria).

     1. Per l'erogazione dei contributi per interventi di edilizia universitaria di cui all'articolo 49, Comma 1, della legge regionale 19 gennaio 1994, n. 2, è autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 20.000.000.000 (Cap. 11077).

     2. A completamento dell'intervento previsto dal comma 2 dell'articolo 49, della legge regionale n. 2 del 1994, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Università di Sassari, nell'anno 1995, la somma di lire 500.000.000 per l'acquisto della sede del dipartimento di storia (Cap. 11066).

 

     Art. 47. (Interventi per i corsi e le scuole universitarie di Nuoro).

     1. Il contributo annuo di lire 750.000.000, autorizzato dall'articolo 25, comma 1, primo alinea, della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, a favore dell'Università degli Studi di Cagliari per l'attuazione del nuovo corso di laurea in ingegneria gestionale di Nuoro, è destinato, a partire dall'anno 1995 e fino all'attivazione del corso stesso, agli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario della Sardegna - ERSU - per l'erogazione di servizi e/o di contributi mensa e alloggio agli studenti frequentanti i corsi e le scuole attivate a Nuoro dalle Università di Cagliari e Sassari (Cap. 1089/03).

     2. Il relativo programma di intervento a favore dei predetti enti è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Cap. 11089/03).

     3. Una quota, pari a lire 1.000.000.000, dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 11099 del bilancio della Regione per l'anno 1995, è destinata all'erogazione di un contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro, per il finanziamento dei corsi di laurea e per il funzionamento dei corsi della Scuola a fini speciali in Pubblica Amministrazione e Governo locale e dei corsi per assistenti sociali con sede in Nuoro, a' termini dell'articolo 83 comma 1, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, modificato dall'articolo 18 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20.

     4. I contributi di cui all'articolo 83, comma 1, della legge regionale n. 6 del 1992, modificato dall'articolo 18 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, sono da intendersi assegnati per il finanziamento dei corsi di laurea e per il funzionamento dei corsi della Scuola a fini speciali in Pubblica Amministrazione e Governo locale e dei corsi per assistente sociale con sede in Nuoro.

 

     Art. 48. (Interventi vari in materia di pubblica istruzione).

     1. Lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 11032 per l'anno 1995 e ripartito tra i Comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori, rispettivamente, presso i convitti nazionali «Vittorio Emanuele» di Cagliari e «Canopoleno» di Sassari, in ragione del numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico 1995/1996. La predetta procedura si applica in modo permanente per la ripartizione degli stanziamenti di bilancio per gli anni successivi.

     2. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche durante il corso dell'anno scolastico 1994/1995 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.

 

     Art. 49. (Ulteriori interventi per il diritto allo studio universitario).

     1. E' autorizzata a favore degli Enti per il diritto allo studio universitario della Sardegna (ERSU) l'erogazione di un finanziamento, per l'anno 1995, di lire 600.000.000 finalizzato all'assegnazione, limitatamente all'anno accademico 1994-1995, di contributi alloggio agli studenti che, non avendo usufruito del posto o del contributo alloggio sulla base dei bandi emanati dagli ERSU per l'anno accademico 1994-1995, sono in possesso dei requisiti che avrebbero consentito l'accesso ai predetti benefici sulla base dei bandi relativi all'anno accademico 1993- 1994 (Cap. 11078-03).

     2. Le modalità di accesso ai benefici di cui al comma 1, sono stabilite dagli ERSU con apposito bando.

     3. Alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 1 tra gli stessi ERSU, si provvede sulla base di apposito programma approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di pubblica istruzione, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 50. (Provvedimenti in materia di attività culturali). [13]

     [1. [14].

     2. I finanziamenti concessi in conto del capitolo 1110/03 dei bilanci per gli anni 1993 e 1994 possono essere utilizzati dagli enti beneficiari nei due anni successivi a quello di finanziamento.

     3. Gli stanziamenti previsti dall'articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, e dall'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30, impegnati negli anni 1993 e 1994, possono essere utilizzati dai beneficiari anche nell'anno 1995.

     4. A valere sugli stanziamenti iscritti nel capitolo 11105 è autorizzata la concessione di un contributo di lire 300.000.000, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, al Consorzio Sebastiano Satta di Nuoro per spese di funzionamento.

     [5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Oristano un contributo di lire 180.000.000 per l'anno 1995 e di lire 50.000.000 per gli anni successivi, per il funzionamento dell'Istituto storico arborense per la ricerca e la documentazione sul giudicato ed il marchesato (Cap. 11088/02).] [15]

     6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30, è rideterminata per l'anno 1995 in lire 1.500.000.000 (Cap. 11115/03).]

 

     Art. 51. (Completamento di musei di enti locali). [16]

     [1. Per il completamento delle strutture e dell'allestimento dei musei di enti locali, già avviati alla data del 1º giugno 1993, è autorizzata l'erogazione di contributi, in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammessa; alla restante quota provvedono gli enti beneficiari del contributo medesimo, i quali potranno avvalersi delle somme loro conferite a' termini dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 1º giugno 1993, n. 25.

     2. A tal fine e autorizzata la complessiva spesa di lire 11.000.000.000 così ripartita (Cap. 11107/02):

     anno 1995  lire  5 000 000 000

     anno 1996  lire  3 000 000.000

     anno 1997  lire  3.000.000.000.

     3. Il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.]

 

     Art. 52. (Modalità di anticipazione e di rendicontazione dei contributi per lo sport).

     1. Le disposizioni in materia di anticipazioni finanziarie sui contributi regionali previsti dall'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5 sono estese agli interventi di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, nelle misure massime dagli stessi consentite.

     2. La rendicontazione dei contributi concessi per l'organizzazione delle iniziative sportive di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 36 del 1989 deve essere prodotta secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27.

 

     Art. 53. (Integrazione del fondo sanitario nazionale).

     1. E' autorizzato, nell'anno 1995, lo stanziamento complessivo di lire 576.000.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (Capp. 12104/01, 12133/02 e 12139/02).

     2. A valere sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 12133/02 e 12139/02 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore delle aziende-USL e aziende ospedaliere, nel corso dell'anno 1995, rispettivamente le somme di lire 2.500.000.000 e 7.500.000.000, per esigenze finanziarie connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l'assistenza psichiatrica.

 

     Art. 54. (Istituzione del servizio di pronto soccorso del Consiglio regionale).

     1. E' autorizzato a favore dell'azienda-USL n. 8 il finanziamento annuo di lire 100.000.000 per l'istituzione ed il funzionamento del servizio di pronto soccorso nel palazzo del Consiglio regionale (Cap. 12214/01).

 

     Art. 55. (L.R. 27 agosto 1992, n. 15 - Infermi di mente).

     1. In ottemperanza dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, il limite di reddito mensile individuale, di cui al comma 1 del medesimo articolo 9, è aggiornato per l'anno 1993 a lire 578.400 e per l'anno 1994 a lire 599.456.

     2. [17].

     3. La spesa per l'attuazione del precedente comma 2 è valutata in lire 150.000.000 annue (Cap. 02102).

 

     Art. 56. (Contributi ai Comuni per rette di ricovero in strutture socio-assistenziali).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 4.000.000.000 a favore dei Comuni interessati per far fronte agli oneri di ricovero presso strutture socio-assistenziali di utenti già ricoverati nei centri di riabilitazione con rette a carico del Servizio Sanitario Nazionale; detta spesa è corrisposta ai Comuni interessati con vincolo di destinazione ed anticipata per consentire la stipula delle convenzioni con le strutture socio-assistenziali (Cap. 12001/07).

     2. Agli oneri derivanti ai Comuni per l'accoglienza in strutture socio-assistenziali di nuove dimissioni di utenti dai centri di riabilitazione si provvede attraverso il decurtamento del finanziamento regionale all'azienda-USL interessata, nella misura corrispondente all'onere sostenuto presso il centro di riabilitazione.

 

     Art. 57. (Servizi socio-assistenziali).

     1. I Comuni che abbiano beneficiato nell'anno 1992 di contributi della Regione per la stipula di convenzioni con operatori sociali, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 25 gennaio 1988. n. 4, possono utilizzare parte del fondo per le spese correnti, di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge regionale 1º giugno 1993, n. 25, per concorrere a sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione, secondo le disposizioni statali vigenti, di operatori sociali [18].

     2. I profili professionali degli operatori sociali di cui al comma 1 devono essere quelli previsti dal citato articolo 55 della legge regionale n. 4 del 1988.

     3. Nelle more del completamento delle procedure concorsuali e della relativa immissione in ruolo dei personale di cui ai precedenti commi, i Comuni, per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali, possono ancora stipulare convenzioni con operatori sociali.

     4. I Comuni che nell'anno 1992 non abbiano beneficiato dei contributi di cui all'articolo 55 della legge regionale n. 4 del 1988, possono richiedere all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e assistenza sociale, per l'anno 1995, la concessione di contributi per la stipula di convenzioni o per l'assunzione di operatori sociali.

     5. L'onere derivante dall'applicazione del comma precedente è valutato in lire 3.000.000.000 e grava sul capitolo 12001/01 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995. Dall'anno 1996 gli stanziamenti dello stesso capitolo confluiscono nel fondo di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1993.

     6. Il termine di cinque anni previsto per l'adeguamento delle strutture destinate ai servizi socio-assistenziali è prorogato di ulteriori tre anni dalla data di scadenza del decreto di autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 24 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 4 del 1988 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1989, n. 12.

     7. Il termine di tre anni, previsto per l'adeguamento del livello delle prestazioni da erogarsi nelle strutture di cui al precedente comma, è prorogato di ulteriori due anni dalla data di scadenza del decreto di autorizzazione provvisoria, di cui all'articolo 24 del predetto DPGR n. 12 del 1989.

     8. Per l'anno 1995 si prescinde dall'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali di cui all'articolo 41 della legge regionale n. 4 del 1988, purché tali strutture risultino attivate da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sia dimostrata, mediante attestazione dell'Assessorato regionale competente in materia di assistenza sociale, l'avvenuta presentazione della domanda e della prescritta documentazione.

     9. Una quota non superiore al cinquanta per cento dello stanziamento previsto dal capitolo 12001/06 del bilancio della regione per l'anno 1995 può essere impiegata, nello stesso anno, per la stipula di convenzioni di collaborazione e di consulenze finalizzate alla predisposizione del secondo Piano regionale socio-assistenziale.

 

     Art. 58. (Modifica alla L.R. 26 gennaio 1995, n. 5 - Riforma sanitaria). [19]

 

     Art. 59. (Finanziamenti alle Unità Sanitarie Locali).

     1. A carico dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'igiene e sanità e assistenza sociale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 la cui denominazione risulta modificata a seguito della approvazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 - è ammessa l'attribuzione di somme anche in favore delle Unità Sanitarie Locali, in relazione al periodo precedente la loro cessazione, nel quale hanno esercitato le funzioni del Servizio Sanitario Nazionale: 12032, 12032/02, 12032/03, 12032/04, 12104, 12113, 12122, 12126, 12131/01, 12133, 12133/01, 12133/02, 12134/01, 12135, 12139/01, 12139/02 e 12164/01.

 

     Art. 60. (L.R. 23 dicembre 1993, n. 54 - art. 9, comma 2 - Provvidenze a favore dei non vedenti). [20]

 

     Art. 61. (Programma annuale di intervento in favore

dell'immigrazione).

     1. In deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1990, n. 46, la proposta di programma di intervento per la realizzazione delle finalità di cui alla medesima legge regionale n. 46 del 1990 è elaborata, per l'anno 1995, dall'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

 

     Art. 62. (Contributi agli enti operanti nella sicurezza sociale).

     1. In deroga al comma 8 dell'articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, a partire dall'anno 1995, gli enti aventi diritto ai finanziamenti previsti dall'articolo 72 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, possono ottenere l'anticipazione dei contributi concessi nella misura del 95 per cento; dette anticipazioni possono essere utilizzate dai beneficiari nei dodici mesi successivi alla data di emissione del relativo decreto di concessione [21].

     2. Il saldo del contributo di cui al comma 1 è erogato dietro presentazione del rendiconto munito dei relativi giustificativi di spesa regolarmente quietanzati [22].

CAPO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 63. (Fondo regionale di garanzia - L.R. 30 aprile 1991, n. 13).

     1. E' disposto il versamento alle entrate del bilancio regionale della somma di lire 7.000.000.000 dal Fondo di garanzia fidejussoria costituito ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 13 (Cap. 36113/07).

 

     Art. 64. (Fondo accordi sindacali).

     1. Gli stanziamenti da iscrivere al fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, disposti dall'articolo 68 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, sono rideterminati in lire 35.263.000.000 per l'anno 1995 ed in lire 33.044.000.000 per l'anno 1996 (Cap. 03014).

 

     Art. 65. (Sistema di monitoraggio e valutazione della spesa).

     1. E' autorizzata la realizzazione di un sistema di monitoraggio e valutazione della spesa regionale; detta attività è svolta dall'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio - Centro Regionale di Programmazione - d'intesa con la Ragioneria Generale della Regione e con la collaborazione della Presidenza della Giunta e degli Assessorati regionali.

     2. L'Assessore della programmazione presenta alla Giunta regionale il rapporto annuale, indicando per ogni programma esaminato le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie per la realizzazione degli interventi.

     3. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo è valutata in annue lire 1.000.000.000 (Cap. 03070).

 

     Art. 66. (Concorso sugli interessi sui mutui contratti da consorzi di Comuni e da consorzi industriali).

     1. I limiti d'impegno autorizzati dal comma 3 dell'articolo 55 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, ivi compreso quello di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36, sono così rideterminati (Cap. 04019/01):

     lire 2.600.000.000 con annualità dal 1995 ai 2009;

     lire 2.000.000.000 con annualità dal 1996 al 2010.

 

     Art. 67. (Interventi immediati in occasione di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche).

     1. E' autorizzata la realizzazione di interventi di ripristino di infrastrutture pubbliche danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per opere di prevenzione, qualora esista pericolo di danno imminente per la mancata esecuzione delle stesse.

     2. Il programma relativo agli interventi di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sulla base delle relazioni tecniche inviate dagli enti locali interessati e previo accertamento del servizio regionale della Protezione Civile sullo stato di emergenza in atto.

     3. La spesa è effettuata mediante accreditamento ai tesorieri degli enti locali, delegati secondo le cadenze e le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 4.000.000.000; la quantificazione della spesa per gli anni successivi è determinata con legge di bilancio (Cap. 05111/23).

 

     Art. 68. (Smaltimento rifiuti).

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 18 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000.000.000, di cui lire 20.000.000.000 per l'anno 1995 e lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1996 e 1997 (Cap. 95012/03).

     2. Il relativo programma di intervento, predisposto sulla base delle priorità e degli interventi già realizzati, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia, a' termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 69. (Consorzi per le aree e i nuclei di industrializzazione).

     1. I consorzi per le aree e i nuclei di industrializzazione sono equiparati ai consorzi per le zone industriali al fine di beneficiare del concorso nelle spese per l'organizzazione del funzionamento di cui all'articolo 12 della legge regionale 18 novembre 1968, n. 47.

     2. L'onere relativo al presente articolo e valutato in lire 3.000.000.000 annue (Cap. 09025).

 

     Art. 70. (Albo professionale istruttori nautici - deroga). [23]

 

     Art. 71. (Carta geologica e Progetto SINA).

     1. Ad integrazione del contributo statale relativo al programma generale per la cartografia geologica (CARG) è autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 1.100.000.000 per la realizzazione di n. 6 fogli geologici in scala 1:50.000 denominati: F411 «Bocche di Bonifacio», F428 «Arzachena», F566 «Assemini», F557 «Cagliari», F564 «Carbonia», F565 «Capoterra» e per il completamento della porzione a mare dei fogli P541 «Jerzu» e F519 «Muravera» (Cap. 09012).

     2. Per il completamento del progetto relativo al sistema informativo regionale per la gestione dei dati ambientali e per il controllo della qualità delle acque (Progetto SINA) è autorizzata, con proprie risorse, la spesa complessiva di lire 3.800.000.000, in ragione di lire 600.000.000 per l'anno 1995 e di lire 1.600.000.000 per ciascuno degli anni 1996 e 1997 (Cap. 05015/17).

 

     Art. 72. (Interventi nel Sulcis-Iglesiente).

     1. In attuazione dell'accordo di programma concernente il Piano specifico di sviluppo minerario energetico del Sulcis-Iglesiente, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 giugno 1994, n. 204, e dell'accordo di programma concernente il Piano di risanamento per il disinquinamento del Sulcis-Iglesiente, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 maggio 1994, n. 144, l'Amministrazione regionale autorizzata a provvedere, con effetto dalla data di stipula del medesimo, alle spese di funzionamento del Comitato di coordinamento di cui al predetto accordo.

     2. La misura delle indennità dei gettoni di presenza di attribuire ai componenti del Comitato di coordinamento ed a quelli della segreteria del comitato medesimo è determinata dalle leggi vigenti [24].

     3. Ai medesimi componenti con riferimento alle sedute ovvero - per l'espletamento dell'attività del Comitato - a riunioni, sopralluoghi, ispezioni, congressi di studio, attinenti direttamente o indirettamente all'oggetto dell'accordo, aventi luogo in località diverse da quelle di residenza, competono l'indennità di trasferta e i rimborsi in misura pari a quelle previsti, rispettivamente alle lettere b) e c) dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

     4. Alle mansioni di segreteria dei Comitati si provvede col personale in servizio presso gli Assessorati regionali competenti e, se necessario, con altro personale dell'Amministrazione regionale assegnato temporaneamente, anche a tempo parziale, agli uffici degli Assessorati competenti con decreto dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione.

     5. L'Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a provvedere, direttamente o mediante rimborso di quanto anticipato dall'IMI, alle spese già sostenute o da sostenersi per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara e per l'affidamento di incarichi di consulenza qualificata di natura tecnico-ingegneristica, necessari per la predisposizione e l'affidamento delle concessione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.

     6. l'attuazione dei precedenti commi è autorizzata la spesa complessiva di lire 900.000.000, in ragione di lire 500.000.000 per l'anno 1995, di lire 250.000.000 per l'anno 1996 e di lire 150.000.000 per l'anno 1997 (Cap. 09038).

     7. Per l'attuazione dell'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 144 del 1994, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere direttamente o mediante rimborso di quanto anticipato dall'ENEA, alle spese già sostenute o da sostenersi per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara e per l'affidamento di incarichi di consulenza qualificata di natura tecnico-scientifica ed amministrativa necessari per l'attuazione degli interventi del Piano di disinquinamento per il risanamento del Sulcis-Iglesiente.

     8. E' autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'accordo di programma per l'attivazione del Piano di risanamento del Sulcis-Iglesiente, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 maggio 1994, n. 144, in attuazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1993 (Cap. 05010).

 

     Art. 73. (Sistema Informativo del Turismo - SIRT).

     1. E' autorizzata per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 la spesa di lire 500.000.000 per la gestione e l'adeguamento del Sistema Informativo Regionale del Turismo (SIRT) (Cap. 07078/02).

 

     Art. 74. (Fondo perequativo per lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi comunali). [25]

 

     Art. 75. (Modifiche alla legge regionale 1º giugno 1993, n. 25 - Trasferimenti di risorse agli enti locali).

     1. [26].

     2. [27].

     3. [28].

     4. In regime di esercizio provvisorio del bilancio della Regione, i trasferimenti previsti dalla legge regionale n. 25 del 1993 e successive modificazioni sono disposti, in forma anticipata, entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della relativa legge regionale di approvazione.

     5. Per l'anno 1995, al riparto del fondo di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1993, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede in proporzione alle assegnazioni cumulativamente disposte nell'anno 1994 sugli stanziamenti dei capitoli confluiti nello stesso fondo relativi ai servizi socio-assistenziali, al diritto allo studio ed allo sviluppo dello sport.

     6. [29].

     7. [30].

 

     Art. 76. (Piani urbanistici comunali in adeguamento dei piani territoriali paesistici).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 28, è autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 3.000 000 000 (Cap. 04159/05).

 

     Art. 77. (Recupero ambientale delle aree minerarie dismesse - Legge 221/90).

     1. Ad integrazione del contributo statale relativo alla predisposizione di progetti di recupero ambientale in diverse aree minerarie dismesse della provincia di Cagliari, è autorizzata nell'anno 1995, la spesa di lire 2.041.000.000 per la realizzazione dei progetti di recupero ambientale e di valorizzazione delle aree interessate dalle concessioni minerarie dismesse nei comuni di Buggerru, Burcei, San Vito, Sinnai, Fluminimaggiore e Domusnovas (Cap. 09013/01).

 

     Art. 78. (Attività di controllo e di lotta contro gli insetti nocivi).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 2.500.000.000 quale finanziamento straordinario alle Province da destinare alle attività di controllo e di lotta contro gli insetti e gli organismi nocivi (Cap. 05065/01).

     2. Alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale sulla base dei programmi di intervento predisposti dalle Province.

 

     Art. 79. (Differimento dei termini delle richieste di contributo per i servizi aerei di terzo livello).

     1. Al fine di armonizzare i servizi aerei di terzo livello con il sistema dei trasporti interni ed esterni di cui all'accordo di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 26 aprile 1994, n. 248, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 giugno 1994, n, 402, il termine di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 24 febbraio 1994, n. 8, è fissato, per l'anno 1995, al 30 giugno del medesimo anno (Cap. 13054).

 

     Art. 80. (Procedure per il finanziamento degli aeroporti isolani - Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2).

     1. I progetti di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, sono approvati con decreto dell'Assessore dei trasporti, previo parere del Comitato tecnico amministrativo regionale dei lavori pubblici, a' termini dell'articolo 16 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. La predetta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge (Cap. 13053).

     3. [31].

     4. [32].

 

     Art. 81. (Progetti speciali finalizzati all'occupazione - Modifiche alla L.R. 30 giugno 1993, n. 27).

     1. I progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, e agli articoli 17 e seguenti della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, per i quali non sia stato emesso il decreto di finanziamento, possono essere finanziati soltanto se risultino permanere l'attualità dell'interesse pubblico e l'utilità sociale dell'intervento.

     2. Le valutazioni di cui al comma 1 sono compiute, in sede di approvazione dei progetti, dalla Giunta Regionale, che è tenuta a pronunciarsi entro il 30 novembre 1995. Nei successivi trenta giorni deve essere emesso il decreto di finanziamento dei progetti speciali che sono stati valutati positivamente [33].

     3. [34].

 

     Art. 82. (Modifiche alla L.R. 24 ottobre 1988, n. 33 - Politica attiva del lavoro).

     1. [35].

     2. [36].

 

     Art. 83. (Attività di pubblicità istituzionale, promozione e tutela).

     1. Al fine di consentire la migliore e più efficace programmazione degli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali nonché della stessa immagine della Regione, la relativa competenza è attribuita, a partire dall'entrata in vigore dalla presente legge, alla Presidenza della Giunta regionale.

     2. Detti interventi, in attesa dell'emanazione di una nuova e coordinata normativa, sono attuati a termini delle disposizioni del presente articolo e delle leggi vigenti cui fanno capo le attività previste nei capitoli e titoli di spesa elencati nella tabella H) allegata alla presente legge.

     3. Al fine dell'individuazione delle attività da inserire nei programmi di cui al precedenti commi, gli Assessorati regionali formulano alla Presidenza della Giunta le proposte relative ai rispettivi settori d'intervento.

     4. Il programma generale degli interventi nonché quelli settoriali ed intersettoriali e le relative dotazioni finanziarie, sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive integrazioni e modificazioni; in caso di particolare urgenza è consentito il finanziamento di stralci di detti programmi.

     5. I programmi di cui al precedente comma considerano anche la spesa per l'individuazione e la pubblicizzazione di un unico marchio riguardante le caratteristiche ambientali e culturali, nonché la produzione di beni e servizi della Sardegna.

     6. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi è istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta del bilancio della Regione per l'anno 1995 il capitolo 01090 denominato «Fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonché dell'immagine della Sardegna», con la dotazione di lire 16.270.000.000 per l'anno 1995, di lire 15.200.000.000 per l'anno 1996 e di lire 16.700.000.000 per l'anno 1997.

     7. Alle dotazioni del fondo di cui al capitolo 01090 per gli anni successivi al 1997 si provvede con la legge di bilancio.

     8. Sono fatti salvi gli impegni assunti. entro l'entrata in vigore della presente legge, sui capitoli elencati nella tabella H) di cui al comma 2 che permangono nel bilancio regionale fino ad esaurimento dei rispettivi residui; ai relativi pagamenti provvedono gli organi già competenti all'assunzione degli impegni.

     9, La Giunta regionale emana le opportune direttive agli enti strumentali della Regione al fine del più efficace coordinamento delle iniziative assunte dagli stessi per l'attuazione degli interventi considerati nel presente articolo; allo stesso fine ulteriori direttive sono impartite ai rappresentati della Regione componenti dei consigli di amministrazione delle società di cui la stessa Regione abbia acquisito partecipazioni.

 

     Art. 84. (Azienda Foreste Demaniali).

     1. E' autorizzata nell'anno 1995, l'erogazione di un contributo straordinario di lire 3.500.000.000 a favore dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda per l'acquisto del vivaio Campulongu (OR) con annesse pertinenze e relativo patrimonio forestale in Sardegna di proprietà della Società agricola forestale (SAF) (Cap. 05036/01).

     2. [37].

 

     Art. 85. (Associazioni pro-loco).

     1. A valere sulle disponibilità dei capitolo 07012 dei bilancio della Regione per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per il pagamento di debiti pregressi delle associazioni pro-loco.

     2. Il relativo programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 86. (Copertura finanziaria).

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni di entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1995/1996/1997.

 

     Art. 87. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


[1] Aggiunge la lettera g) all'art. 16, comma 1, punto 1), della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[2] Aggiunge l'ultimo comma all'art. 23 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[3] Modifica l'art. 31, comma 5, della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[4] Sostituisce l'art. 46, comma 4, della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[5] Sostituisce l'art. 51, comma 2, lett. a), della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[6] Integra l'art. 57, comma 1, punto 2), della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[7] Sostituisce l'art. 59 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[8] Modifica l'art. 22, comma 12 della L.R. 1 ottobre 1993, n. 50.

[9] Articolo da ultimo sostituito dall'art. 24 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4. Sostituisce l'art. 36 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[10] Modifica l'art. 37, comma 1, della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[11] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 37 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[12] Modifica l'art. 13, comma 1, lettera d), della L.R. 25 giugno 1984, n. 31.

[13] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 6 dicembre 2006, n. 18, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[14] Sostituisce l'art. 48, comma 1, della L.R. 20 aprile 1993, n. 17. Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l’art. 12 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[15] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 20 settembre 2006, n. 14.

[16] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 20 settembre 2006, n. 14.

[17] Sostituisce l'art. 14, comma 5, della L.R. 27 agosto 1992, n. 15.

[18] Comma così modificato dall'art. 1, lett. b), della L.R. 7 aprile 1995, n. 7.

[19] Sostituisce l'art. 1, comma 5, della L.R. 26 gennaio 1995, n. 5.

[20] Sostituisce l'art. 9, comma 2, della L.R. 23 dicembre 1993, n. 54. Il presente articolo è stato successivamente abrogato dall'art. 29, comma 3, della L.R. 10 novembre 1995, n. 28.

[21] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 10 novembre 1995, n. 28.

[22] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 10 novembre 1995, n. 28.

[23] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6. Il presente articolo modificava il punto 5.3 della Tabella A allegata alla L.R. 15 luglio 1988, n. 26.

[24] Comma così modificato dall'art. 1, lett. d), della L.R. 7 aprile 1995, n. 7.

[25] Aggiunge la lettera m) all'art. 52, comma 2, della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[26] Sostituisce l'art. 1, comma 1, della L.R. 1 giugno 1993, n. 25.

[27] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 1 della L.R. 1 giugno 1993, n. 25.

[28] Sostituisce l'art. 4, comma 2, della L.R. 1 giugno 1993, n. 25.

[29] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 1 giugno 1993, n. 25.

[30] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 6 della L.R. 1 giugno 1993, n. 25.

[31] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 31 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[32] Modifica l'art. 31, comma 2, della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[33] Comma così sostituito dall'art. 81 della L.R. 10 novembre 1995, n. 28. Vedi l'art. 44, comma 2, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 per la ridefinizione dei termini di cui al comma 2 del presente articolo.

[34] Sostituisce l'art. 18, comma 1, della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[35] Aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all'art. 7 della L.R. 24 ottobre 1988, n. 33.

[36] Sostituisce l'art. 21, comma 2 sexies, della L.R. 24 ottobre 1988, n. 33.

[37] Sostituisce l'art. 6, comma 3, della L.R. 30 marzo 1994, n. 13. Il testo è riportato all'art. 59, comma 3, della L.R. 29 gennaio 1995, n. 6.