§ 4.1.29 - L.R. 7 maggio 1993, n. 23.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante «Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale».


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:07/05/1993
Numero:23


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      1. In sede di prima applicazione degli articoli 10 e 11 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, come previsti dalla presente legge, e in attuazione delle disposizioni di omogeneizzazione [...]
Art. 8.      1. Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede, ai soli fini conoscitivi, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, [...]
Art. 9.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 4.1.29 - L.R. 7 maggio 1993, n. 23.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante «Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale».

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6. [6]

 

     Art. 7.

     1. In sede di prima applicazione degli articoli 10 e 11 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, come previsti dalla presente legge, e in attuazione delle disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento ed in ossequio al parere della Commissione consiliare competente in materia urbanistica espresso ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, della legge regionale n, 45 del 1989, come modificato dalla presente legge, la Giunta regionale provvede all'adeguamento dei già adottati piani territoriali paesistici. I piani territoriali paesistici così adeguati, sono approvati dalla Giunta regionale e resi esecutivi con decreto del presidente della Giunta stessa entro il 30 luglio 1993.

     2. Fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni e le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

     3. La sospensione dell'efficacia dei nulla osta di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1992, n. 22, è prorogata fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici.

 

     Art. 8.

     1. Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede, ai soli fini conoscitivi, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, di un testo aggiornato dalle leggi urbanistiche regionali in vigore.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica l'art. 10 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45.

[2] Aggiunge l'art. 10 bis alla L.R. 22 dicembre 1989, n. 45.

[3] Modifica l'art. 11 alla L.R. 22 dicembre 1989, n. 45.

[4] Sostituisce l'art. 13, comma 2, della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45.

[5] Integra l'art. 28 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45.

[6] Aggiunge l'art. 28 bis alla L.R. 22 dicembre 1989, n. 45.