Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà |
Data: | 20/12/2004 |
Numero: | 10 |
§ 2.14.35 - L.R. 20 dicembre 2004, n. 10.
Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di dicembre 2004.
(B.U. 20 dicembre 2004, n. 41).
Art. 1. Interventi urgenti e autorizzazione di spesa.
1. Per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di dicembre del 2004, nei comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato, a titolo di anticipazione o a titolo di integrazione dei finanziamenti che verranno disposti dallo Stato per le medesime finalità, lo stanziamento di euro 40.000.000. La Regione è, altresì, autorizzata ad anticipare la somma di euro 10.000.000 derivante dal primo stanziamento previsto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri relativa ai primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai suddetti eventi alluvionali. Con tali stanziamenti, da gestire nell’ambito del proprio bilancio, la Regione è autorizzata ad effettuare gli interventi previsti nel programma di cui al successivo articolo 2, comma 2.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato alle seguenti tipologie di intervento:
a) finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla
b) finanziamenti ai comuni, alle province ed agli enti o società a capitale pubblico gestori di pubblici servizi, per la riparazione dei danni alle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie e igienico sanitarie o comunque destinate a pubblici servizi;
c) contributi ai privati per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate e per il reperimento di sistemazioni alternative, nonché per il ristoro del danno subito dai beni mobili di prima necessità;
d) aiuti alle aziende agricole per i danni alle strutture aziendali, comprese le strade interpoderali, alle produzioni ed alle scorte vive e morte ai sensi dell’articolo 23 della
e) finanziamenti per favorire la ripresa delle attività delle imprese commerciali, artigianali, professionali, di servizi e turistiche e per la riparazione dei danni subiti dalle relative strutture, macchinari ed attrezzature;
f) finanziamenti per favorire la ripresa delle attività delle imprese produttive e per la riparazione dei danni subiti dalle relative strutture e dalle infrastrutture primarie delle aree industriali ed artigianali ricadenti nei comuni di cui al precedente comma 1;
g) interventi di sistemazione e riassetto idrogeologico, privilegiando tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica.
3. Agli aiuti di cui alla lettera d) del comma 2, si provvede altresì con le risorse di cui all’articolo 23 della
4. Gli interventi previsti dal comma 2 non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzia assicurativa.
5. Le direttive di attuazione degli interventi sono fissate dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentiti gli Assessori competenti per materia.
6. Per le esigenze di attuazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, non si applicano i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 40 della
Art. 2. Ripartizione dei finanziamenti tra le categorie di intervento.
1. Lo stanziamento di euro 50.000.000, in ragione di euro 40.000.000 per l’anno 2004 e di euro 10.000.000 per l’anno 2005 è iscritto in un apposito fondo istituito nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per essere successivamente ripartito tra le Unità Previsionali di Base, istituite o da istituire, degli stati di previsione della spesa degli Assessorati, individuati con delibera della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, competenti all’attuazione degli interventi.
2. Il Presidente della Regione, anche in qualità di Commissario delegato per il superamento dell’emergenza alluvionale, predispone un programma complessivo di interventi da realizzare con i fondi di cui alla presente legge e con risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali comunque assegnate o destinate ad interventi che siano strettamente correlati alla finalità del superamento dell’emergenza. Il Presidente verifica la congruità degli stanziamenti ed accerta lo stato di attuazione del programma. Nel caso di accertata carenza e di contestuale eccedenza di disponibilità finanziarie, relativamente agli interventi autorizzati dalla presente legge, l’Assessore competente in materia di bilancio, con proprio decreto, provvede, su specifiche indicazioni del Presidente, alle necessarie variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti nelle relative Unità Previsionali di Base.
3. Agli interventi di cui alla presente legge, ricompresi nel programma del Commissario di cui al comma 2, si applicano le deroghe previste dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 1. Per gli interventi finanziati con le risorse provenienti dal bilancio regionale si applicano le disposizioni di maggior favore di cui alla
Art. 3. Norma finanziaria.
1. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 2004-2006 sono introdotte le seguenti variazioni:
Entrata
In aumento
U.P.B. E03.003
Entrate e recuperi vari ed eventuali
2004 |
————— |
2005 |
euro 10.000.000 |
Spesa
03 - PROGRAMMAZIONE
In diminuzione
U.P.B. S03.015
Somme per le quali sussiste l’obbligo a pagare competenza
2004 |
euro 40.000.000 |
cassa 2004 |
euro 25.000.000 |
In aumento
Direzione 00
Servizio 00
U.P.B. S03.009
N.I. 03.27 - Interventi urgenti per eventi alluvionali 2004
Competenza 2004 |
euro 40.000.000 |
Cassa 2004 |
euro 25.000.000 |
2005 |
euro 10.000.000 |
2. Le somme stanziate dalla presente legge e quelle individuate per la realizzazione del programma commissariale, qualora non impegnate entro il 31 dicembre 2004, permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.