§ 5.2.120 - L.R. 6 dicembre 1997, n. 32.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997) e disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:06/12/1997
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Legge finanziaria 1997 - Modifiche formali.
Art. 2.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 11 del 1983 - Legge di contabilità.
Art. 3.  Interventi a favore di popolazioni colpite da calamità naturali.
Art. 4.  Comitato paritetico per le servitù militari.
Art. 5.  Regolarizzazione delle pendenze derivanti dall'utilizzazione di personale statale presso l'Amministrazione regionale.
Art. 6.  Fondi speciali.
Art. 7.  Contributo alla Porto Conte Ricerche.
Art. 8.  LL.RR. n. 14 e n. 37 del 1996 - P.I.A. - Modifiche ed integrazioni.
Art. 9.  Consorzio Ventuno.
Art. 10.  Alienazione di beni patrimoniali.
Art. 11.  Trasferimenti agli enti di cui all'articolo 7 della L.R. n. 38 del 1979.
Art. 12.  Piani Urbanistici Provinciali.
Art. 13.  Fondo anticipazioni concorso interessi.
Art. 14.  Fondo di solidarietà.
Art. 15.  Mostra dell'antiquariato.
Art. 16.  Differimento delle rate insolute - L.R. n. 51 del 1993.
Art. 17.  Edilizia residenziale pubblica.
Art. 18.  Contributi ai Consorzi.
Art. 19.  PIC - PMI - Costituzione fondo per finanziamenti partecipativi.
Art. 20.  Prestiti concessi da intermediari finanziari.
Art. 21.  Intervento organico per l'aeroporto di Tortolì - Arbatax.
Art. 22.  Infrastrutture industriali.
Art. 23.  Finanziamento dei posti gratuiti di studio presso convitti.
Art. 24.  Scuole superiori per interpreti e traduttori.
Art. 25.  Determinazione di termini.
Art. 26.  AILUN - Contributo per attività di ricerca.
Art. 27.  Impianti sportivi ultracomunali.
Art. 28.  Modifica alla L.R. n. 36 del 1989.
Art. 29.  Contributi al museo Brigata Sassari.
Art. 30.  L.R. n. 8 del 1979 - Finanziamento dell'attività dei consultori familiari privati.
Art. 31.  Fondo sociale - Recupero.
Art. 32.  Aziende di trasporto.
Art. 33.  Completamento degli accordi di programma Regione - Ferrovie Stato.
Art. 34.  Centri intermodali.
Art. 35.  Nuove o maggiori autorizzazioni di spesa.
Art. 36.  Riduzioni di spese.
Art. 37.  Copertura finanziaria.
Art. 38.  Entrata in vigore.


§ 5.2.120 - L.R. 6 dicembre 1997, n. 32.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997) e disposizioni varie.

(B.U. 9 dicembre 1997, n. 37).

 

     Art. 1. Legge finanziaria 1997 - Modifiche formali.

     1. [1].

     2. [2].

 

     Art. 2. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 11 del 1983 - Legge di contabilità. [3]

 

     Art. 3. Interventi a favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare ad interventi straordinari a favore delle popolazioni, residenti fuori dal territorio regionale, colpite da eventi calamitosi naturali; a tal fine è autorizzata, nell'anno 1997, la spesa di lire 1.500.000.000 (cap. 01979).

     2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta medesima, ai sensi dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 4. Comitato paritetico per le servitù militari.

     1. [4].

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità recate dal capitolo 02102.

 

     Art. 5. Regolarizzazione delle pendenze derivanti dall'utilizzazione di personale statale presso l'Amministrazione regionale.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a regolarizzare le posizioni di comando distacco o comunque di acquisita disponibilità di personale statale presso gli uffici regionali e ad assumere i relativi oneri finanziari; il predetto personale può essere inquadrato, a richiesta nell'organico dell'Amministrazione regionale, previo nulla osta dei competenti organi statali.

     2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 350.000.000 per l'anno 1997 ed in lire 100.000.000 per gli anni successivi (capp. 02016, 02022, 02023, 02158).

 

     Art. 6. Fondi speciali.

     1. Nella tabella A, allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, la riserva di cui alla voce 8 - Provvedimenti per interventi nel territorio, nei settori produttivo e sociale - è incrementata, per l'anno 1997, di lire 2.259.000.000 (cap. 03016).

 

     Art. 7. Contributo alla Porto Conte Ricerche.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno 1997 un contributo di lire 1.000.000.000 a favore della società Porto Conte Ricerche, società a prevalente capitale regionale, per lo svolgimento delle attività istituzionali all'interno del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna (cap. 03058/01).

 

     Art. 8. LL.RR. n. 14 e n. 37 del 1996 - P.I.A. - Modifiche ed integrazioni.

     1. [5].

     2. [6].

     3. [7].

 

     Art. 9. Consorzio Ventuno.

     1. Le risorse confluite, a' termini del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, nel fondo del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese, istituito ai sensi della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, e disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate dallo stesso Consorzio in conformità alle proprie finalità d'istituto.

 

     Art. 10. Alienazione di beni patrimoniali. [8]

 

     Art. 11. Trasferimenti agli enti di cui all'articolo 7 della L.R. n. 38 del 1979.

     1. L'applicazione delle particolari modalità di erogazione stabilite dall'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ai casi considerati dall'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, deve intendersi facoltativa.

 

     Art. 12. Piani Urbanistici Provinciali.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998, per le attività connesse alla redazione dei Piani Urbanistici Provinciali di cui all'articolo 72 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, in relazione alle seguenti finalità (cap. 04159/09):

     a) individuazione dei criteri tecnici che debbono essere osservati nella redazione dei PUP in termini di ricerca di metodologie unificate per il rilevamento dei dati, l'analisi e la restituzione cartografica dello stato delle informazioni sul territorio, la tipologia degli elaborati che formano e accompagnano gli atti di programmazione suddetti;

     b) redazione contestuale di una sintesi coordinata dei PUP, orientata anche alla trattazione e approfondimento dei sistemi territoriali di valenza sovraprovinciale, per la definizione dello schema di assetto del territorio.

 

     Art. 13. Fondo anticipazioni concorso interessi.

     1. Sono abrogati l'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, l'articolo 12 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17 ed i commi 2 e 4 dell'articolo 36 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33.

     2. Gli stanziamenti già autorizzati in conto del capitolo 06073 del bilancio della Regione per l'anno 1997 per le finalità di cui al comma 1, ancorché impegnati e non pagati, sono versati, in unica soluzione, al Fondo per l'anticipazione di concorsi sugli interessi relativi alle erogazioni di mutui di assestamento e miglioramento di cui all'articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18.

     3. I limiti di impegno autorizzati per gli anni 1998, 1999 e 2000 dall'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, e successive modifiche e integrazioni, così come rideterminati dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, sono soppressi (cap. 06073); le relative somme sono destinate ad incrementare la dotazione del fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui all'articolo 20 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 (cap. 06120).

 

     Art. 14. Fondo di solidarietà.

     1. E' autorizzato, nell'anno 1997, il versamento della somma di lire 8.643.000.000 a favore del fondo di solidarietà regionale in agricoltura istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni (cap. 06120).

     2. Alle eventuali mancate assegnazioni statali in conto del capitolo 24203, destinate all'erogazione di contributi per il concorso negli interessi sui prestiti concessi per la ricostituzione dei capitali di conduzione (cap. 06130) e per il concorso negli interessi sui prestiti per la provvista di capitali d'esercizio (cap. 06131), a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche, previsti dalla Legge 14 febbraio 1992, n. 185, si fa fronte con le disponibilità sussistenti sul fondo di cui al comma 1.

 

     Art. 15. Mostra dell'antiquariato.

     1. E' autorizzata nell'anno 1997 la spesa di lire 250.000.000 a favore del Comune di Sassari per i contributi e le spese relative alla prima mostra dell'antiquariato tenutasi nel 1996 (cap. 07078/03).

 

     Art. 16. Differimento delle rate insolute - L.R. n. 51 del 1993.

     1. Il termine perentorio di centottanta giorni, stabilito dal comma 1 dell'articolo 12 ter della legge regionale 19 ottobre 1983, n. 51, inserito dall'articolo 8 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 5, è sostituito dal termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17. Edilizia residenziale pubblica.

     1. La delega conferita ai Comuni ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38 è estesa alla gestione dei contributi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, dalla fase dell'espletamento delle procedure concorsuali a quella della erogazione dei contributi.

     2. Con l'approvazione della graduatoria dei soggetti attuatori degli interventi, il Comune richiede alla Regione un'anticipazione non superiore al 25 per cento dello stanziamento attribuito; le erogazioni successive vengono effettuate sulla base delle richieste comunali di previsione trimestrale di cassa.

     3. La procedura d'impegno di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, è estesa ai programmi e ai progetti di tutto il 1990/91, nonché agli interventi regionali integrativi a valere sui capitoli di spesa 08091/01 e 08109.

     3 bis. I Comuni definiscono le procedure concorsuali di cui al comma 1 ed individuano i soggetti attuatori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del provvedimento regionale di localizzazione degli interventi. Decorso inutilmente il suddetto termine il Presidente della Giunta Regionale nomina, nei venti giorni successivi un commissario ad acta che provvede entro quarantacinque giorni [9].

 

     Art. 18. Contributi ai Consorzi.

     1. E' autorizzata, nell'anno 1997, la concessione di un contributo di lire 2.800.000.000 per le spese sostenute relativamente ai costi energetici per il sollevamento e il pompaggio dell'acqua, in ragione di lire 1.800.000.000 al Consorzio acquedottistico del rio Govossai e di lire 1.000.000.000 al Consorzio di bonifica della Nurra (cap. 08229).

 

     Art. 19. PIC - PMI - Costituzione fondo per finanziamenti partecipativi.

     1. Ai fini dell'attuazione degli interventi relativi a finanziamenti partecipativi ed all'assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio, previsti dall'Azione B, Misura Sardegna sul Programma Operativo relativo all'iniziativa comunitaria PMI per l'Italia 1994/1999, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un fondo presso la SFIRS S.p.A. e presso la BANCA CIS S.p.A.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, di concerto con l'Assessore della programmazione, emana apposite direttive ai fini dell'attuazione dell'intervento di cui al comma 1, e provvede, altresì, alla ripartizione delle risorse fra i predetti interventi, nonché alla ripartizione tra i predetti istituti in attuazione dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 1 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.

     3. L'Assessore della programmazione, di concerto con l'Assessore dell'industria, è autorizzato a stipulare con la SFIRS e con la BANCA CIS apposite convenzioni à termini della normativa vigente.

 

     Art. 20. Prestiti concessi da intermediari finanziari.

     1. E' esteso ai prestiti concessi dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 assistiti da garanzia dei consorzi fidi costituiti in Sardegna, l'abbattimento dei tassi di interesse applicati previsto dalle leggi regionali 7 maggio 1953, n. 22, 4 giugno 1988, n. 11, articoli 66, 67 e 68, 26 gennaio 1989, n. 5, articolo 8, 20 giugno 1989, n. 44, articolo 11 e 3 novembre 1992, n. 19, e relative modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 21. Intervento organico per l'aeroporto di Tortolì - Arbatax.

     1. Gli interventi previsti per l'adeguamento ed il completamento dell'aeroporto di terzo livello di Tortolì - Arbatax dal bilancio regionale e dalla contabilità speciale di cui al titolo I della Legge 24 giugno 1974, n. 268, sono ricondotti ad un unico intervento organico che comprenda anche l'acquisizione al patrimonio pubblico delle aree e delle opere di proprietà privata necessarie all'esercizio dell'attività aeroportuale.

     2. A tal fine la Giunta regionale approva detto intervento organico di concerto con gli Assessori competenti per materia su proposta dell'Assessore dell'industria, ai sensi dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. L'attuazione dell'intervento medesimo è data in concessione dalla Regione Autonoma della Sardegna all'Amministrazione provinciale di Nuoro previa stipula di apposita convenzione tra gli Assessori dei trasporti, dell'industria e del turismo, artigianato e commercio e il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Nuoro [10].

 

     Art. 22. Infrastrutture industriali.

     1. Ad integrazione degli stanziamenti disposti dall'articolo 17 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, è autorizzato, per il finanziamento di infrastrutture industriali, l'ulteriore stanziamento di lire 7.500.000.000 per l'anno 1997; tale stanziamento è iscritto in conto del capitolo 09054 per essere trasferito alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, ed attribuito al titolo di spesa 11.2.04/I del Programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

 

     Art. 23. Finanziamento dei posti gratuiti di studio presso convitti.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1997, ai Comuni di Cagliari e Sassari la somma di lire 150.000.000, integrativa di quella statale, per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori, rispettivamente presso i convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari, da ripartirsi tra i due convitti, in ragione del numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico 1997- 1998 (cap. 11032/01).

 

     Art. 24. Scuole superiori per interpreti e traduttori.

     1. E' autorizzata, nell'anno 1997, la spesa di lire 500.000.000 per la concessione di contributi alle scuole superiori per interpreti e traduttori (S.S.I.T.) abilitate al rilascio di diplomi aventi valore legale ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n. 697, per il loro funzionamento (cap. 11064).

     2. Il relativo programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 25. Determinazione di termini.

     1. I termini di scadenza delle domande per i contributi di cui all'articolo 57 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, e dell'articolo 14 della legge regionale 28 settembre 1990, n. 43, stabiliti nel 30 settembre di ogni anno, sono fissati al 31 gennaio di ogni anno.

     2. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui all'articolo 58 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, è prorogato al 31 dicembre 1998 [11].

     3. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 80 della legge regionale 24 giugno 1988, n. 11, già prorogato dalla legge regionale n. 37 del 1996 sino al 31 dicembre 1997, è ulteriormente prorogato sino al 30 giugno 1998.

     4. Le somme impegnate nell'anno 1994 in esecuzione dell'articolo 48, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni possono essere utilizzate dai soggetti beneficiari per la programmazione e la realizzazione anche di nuove iniziative negli esercizi finanziari successivi a quello d'impegno e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1998.

     5. E' prorogata al 28 febbraio 1999 l'attuazione degli interventi già finanziati in esecuzione delle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17 (cap. 11094 e 11115) e 21 aprile 1955, n. 7 (cap. 07001/103) [12].

     6. E' prorogata al 31 dicembre 1998 l'attuazione degli interventi finanziati in esecuzione della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28.

     7. L'attuazione degli interventi finanziati in esecuzione della legge regionale 16 giugno 1978, n. 37, modificata dall'articolo 58 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (cap. 11099), può essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'assegnazione.

 

     Art. 26. AILUN - Contributo per attività di ricerca.

     1. E' autorizzata, nell'anno 1997, l'erogazione di un contributo aggiuntivo di lire 500.000.000 a favore della Libera Università Nuorese (AILUN) per le attività istituzionali (cap. 11063).

 

     Art. 27. Impianti sportivi ultracomunali.

     1. Fermo restando il carattere ultracomunale degli impianti sportivi di cui all'articolo 18 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, i Comuni appartenenti alle Province in cui sono o debbono essere ubicati i suddetti impianti possono concorrere, con proprie risorse finanziarie, alla loro costruzione o al loro completamento e/o sistemazione.

     2. Le Amministrazioni provinciali, cui ai sensi della precitata disposizione normativa è demandato il compito della gestione degli impianti, debbono tener conto degli apporti finanziari comunali in sede di regolamentazione della gestione delle strutture.

     3. Il contributo regionale annuale destinato alle spese di gestione dell'impianto realizzato mediante integrazione finanziaria di una o più amministrazioni comunali deve essere collegato al solo intervento regionale originariamente concesso.

     4. Le Province, cui è demandata l'attuazione del programma di impianti sportivi ultracomunali, autorizzato ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, possono delegare l'esecuzione delle opere già programmate alle Amministrazioni comunali nel cui territorio le medesime devono essere realizzate, fermo restando il carattere ultracomunale degli impianti [13].

 

     Art. 28. Modifica alla L.R. n. 36 del 1989. [14]

 

     Art. 29. Contributi al museo Brigata Sassari.

     1. In deroga al disposto dall'articolo 86 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, i contributi concessi per la realizzazione del museo annesso al Monumento dei Caduti in guerra della Brigata Sassari in Sassari possono raggiungere la misura massima del cento per cento della spesa ammissibile, nell'ambito delle disponibilità recate dal capitolo 11106).

 

     Art. 30. L.R. n. 8 del 1979 - Finanziamento dell'attività dei consultori familiari privati.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alle Aziende sanitarie le somme assegnate dal V programma di finanziamento dei consultori familiari, approvato dal Consiglio regionale in data 21 dicembre 1995, e destinate alla remunerazione dell'attività svolta, negli anni 1994 e 1995, dai consultori familiari a gestione privata (cap. 12001/01).

     2. Con deliberazione della Giunta regionale vengono attribuite, alle singole Aziende, le somme occorrenti al pagamento delle attività prestate dai singoli consultori nel territorio di competenza; vengono, altresì, fissati i criteri di valutazione, riscontro e remunerazione di delle attività.

     3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano alle somme già accantonate e previste dal successivo programma consultoriale a valere per gli anni 1996 - 1997.

 

     Art. 31. Fondo sociale - Recupero.

     1. E' disposto, nell'anno 1997, il versamento della somma di lire 7.000.000.000 dal Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, alle entrate del bilancio regionale (cap. 36129).

 

     Art. 32. Aziende di trasporto. [15]

 

     Art. 33. Completamento degli accordi di programma Regione - Ferrovie Stato.

     1. Per il completamento degli interventi relativi all'attuazione dell'accordo di programma tra la Regione e le Ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 37 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è autorizzata, nell'anno 1999, l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 13058).

 

     Art. 34. Centri intermodali.

     1. E' autorizzato il completamento degli interventi finalizzati alla realizzazione di centri intermodali regionali nei Comuni di Porto Torres ed Olbia e del centro merci polifunzionale di Chilivani.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, relativamente agli interventi riguardanti i centri di Porto Torres e Chilivani, è autorizzato, nell'anno 1997, lo stanziamento di lire 5.130.000.000; relativamente agli interventi riguardanti il centro di Olbia si provvede con la legge finanziaria 1998.

     3. Gli stanziamenti di cui al comma 2 sono iscritti in conto del capitolo 08209 del bilancio regionale per essere trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, ed attribuiti al titolo di spesa 11.3.08/I del programma d'intervento per gli anni 1988-89-90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

 

     Art. 35. Nuove o maggiori autorizzazioni di spesa.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 1997 dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuna indicati sono incrementate, per lo stesso anno, delle seguenti misure:

     a) legge regionale 29 maggio 1996, n. 22 - Progetti obiettivo (cap. 02164) lire 2.000.000 000

     b) legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni - Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese - Consorzio 21 (cap. 03069) lire 4.000.000.000

     c) art. 46, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, - Contributi ai Comuni per acquisizione supporti informatici (cap. 04018/05) lire 8.000.000

     d) art. 72, comma 8, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 - Piano di risanamento del Sulcis Iglesiente (cap. 05010) lire 80.000.000

     e) art. 12, legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni - Spese per impianti di depurazione (cap. 05013/10) lire 583.000.000

     f) art. 93, legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 - Contributi alle imprese per adeguamento scarichi (cap. 05015) lire 1.600.000.000

     g) legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni - Interventi sui compendi ittici (cap. 05078/08) lire 600.000.000

     h) legge regionale 4 luglio 1990, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni - Canale navigabile per le emergenze aeroportuali della sede di Cagliari-Elmas (cap. 05111/03) lire 50.000.000

     i) art. 25, legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni - Concorso interessi sui mutui di miglioramento fondiario (cap. 06068/01) lire 175.000.000

     l) art. 15, legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni Contributi per l'elettrificazione agricola (cap. 06087/01) lire 74.000.000

     m) art. 12, comma 3, lett. a), legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, estendimento rete elettrica a bassa e media tensione (cap. 06087/02) lire 104.000.000

     n) art. 1, legge regionale 23 agosto 1995, n. 24 - Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dagli incendi del 1994 (cap. 06137) lire 300.000.000

     o) art. 9, comma 1, lett. e), legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 - Promozione e miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151) lire 200.000.000

     p) art. 44, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 - Rinnovo e completamento delle apparecchiature informatiche del servizio artigianato (cap. 07073/02) lire 200.000.000

     q) legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni - Programmi triennali di opere pubbliche d'interesse comunale e provinciale (cap. 08015/p) lire 3.900.000.000

     r) art. 6, comma 1, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 - Programma pluriennale di opere di competenza regionale (cap. 08029/05) lire 4.000.000.000

     s) legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni - Contributi per abbattimento interessi fidi garantiti dai Consorzi fidi (cap. 09042/01) lire 5.000.000.000

     t) art. 27, comma 2, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 - Progetti comunali finalizzati all'occupazione (cap. 10136) lire 6.750.000.000

     u) art. 6, lett. g) e h), legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 - Diritto allo studio (cap. 11003/01) lire 1.000.000.000.

     v) art. 80, comma 1, legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 - Fiere annuali del libro e manifestazioni culturali (cap. 11090/01) lire 1.000.000.000

     z) art. 70, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 - Contributo straordinario al Comune di Thiesi (cap. 12001/01) lire 300.000.000

     aa) art. 4, legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 - Contributi in conto capitale ad organismi pubblici e privati per l'esercizio teatrale (cap. 11115/03) lire 100.000.000

     bb) art. 36, comma 1, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 - Integrazione del fondo sanitario nazionale (cap. 12133/02) lire 91.830.000.000

     2. La quota dello stanziamento prevista dall'articolo 42 della legge regionale 6 settembre 1996, n. 37, è incrementata di lire 300.000.000 (cap. 02159/01).

     3. E' autorizzato, nell'anno 1997, l'incremento delle dotazioni dei sottoelencati fondi di rotazione nella misura accanto agli stessi indicata:

     a) fondo di rotazione destinato a favorire l'acquisto e l'accorpamento dei fondi rustici di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9 (cap. 06096) lire 3.000.000.000

     b) fondo di rotazione per la cooperazione agricola di cui alla legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40 (cap. 06097) lire 5.000.000.000

     c) fondo regionale per lo sviluppo della zootecnica di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4 (cap. 06107) lire 1.600.000.000

     4. Sono autorizzate, nell'anno 1998, le ulteriori maggiori spese:

     a) artt. 16 e 17, legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 - Contributi per la realizzazione della pianificazione provinciale (cap. 04159/08) lire 500.000.000

     b) art. 6, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 - Programma pluriennale di opere di interesse degli enti locali (cap. 08015/03) lire 3.900.000.000

 

     Art. 36. Riduzioni di spese.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 1997-1999 dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuno indicati, sono ridotte delle seguenti misure:

     a) art. 17, legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 - Progetti speciali per l'occupazione (cap. 01080)

     1997 lire 6.750.000.000

     b) art. 52, legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni - Fondo perequativo per lo sviluppo e la realizzazione di servizi comunali (cap. 04018/02)

     1997 lire 1.100.000.000

     1998 lire 1.000.000.000

     c) art. 55, legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni - Contributi in conto interessi su prestiti, contratti da consorzi di comuni e consorzi industriali per sistemi di depurazione (cap. 04019/01)

     1997 lire 1.600.000.000

     d) artt. 16 e 17, legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 - Contributi per la realizzazione della pianificazione provinciale (cap. 04159/08)

     1997 lire    500.000.000

     1999 lire. 1.000.000.000

     e) art. 5, legge regionale 24 giugno 1991, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni - Contributo all'ISFORE (cap. 04162/09)

     1997 lire 300.000.000

     f) art. 16, comma 5, legge regionale 8 aprile 1992, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni Mutui assestamento produttori agricoli (cap. 06073)

     1997 lire 8.643.000.000

     g) art. 18, comma 4, lett. b), legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni - Concorso interessi su prestiti alle aziende artigiane (cap. 07026/01)

     1997 lire 9.150.000.000

     h) legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni - Fondo agevolazioni imprese commerciali (cap. 07055)

     1997 lire 12.000.000.000

     i) legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni - Programmi triennali di opere pubbliche d'interesse comunale e provinciale (cap. 08015/p)

     1998 lire 3.900.000.000 ,

     l) art. 7, comma 2, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 - Contributi ammortamento mutui di enti locali (cap. 08056)

     1997 lire 900.000.000

     m) art. 15, legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni Programma straordinario di edilizia agevolata (cap. 08109)

     1997 lire 7.000.000.000

     n) art. 75, legge regionale 8 aprile 1992, n. 6 - Contributo all'ESMAS per manutenzione ed arredamento scuole (cap. 11028)

     1997 lire 2.000.000.000

     o) art. 60, legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni Finanziamenti ad Enti ed organismi con finalità didattiche e socio-culturali (cap. 11099)

     1997 lire 1.250.000.000

     p) art. 34, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 - Potenziamento dei trasporti aerei di terzo livello (cap. 13055)

     1997 lire 2.000.000.000

     2. L'autorizzazione di spesa di lire 1.000.000.000 disposta dal comma 7 dell'articolo 50 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, è ridotta a lire 750.000.000 (cap. 02104).

 

     Art. 37. Copertura finanziaria.

     1. Nei bilanci della Regione per l'anno 1997 e per gli anni 1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 38. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica gli artt. 4 e 9 della L.R. 8 marzo 1997, n. 8.

[2] Integra la Tabella E allegata alla L.R. 8 marzo 1997, n. 8.

[3] Sostituisce l'art. 56, commi 2 e 3, della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[4] Integra l'art. 1 della L.R. 22 giugno 1987, n. 27.

[5] Integra gli artt. 6, 11 e 12 della L.R. 26 febbraio 1996, n. 14.

[6] Integra l'art. 5 della L.R. 21 dicembre 1996, n. 37.

[7] Sostituisce l'art. 2, comma 5, della L.R. 26 febbraio 1996, n. 14.

[8] Sostituisce l'art. 1, comma 2, della L.R. 5 dicembre 1995, n. 35.

[9] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2001, n. 10.

[10] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11.

[11] Termine prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 35 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000 dall'art. 25 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[12] Il termine di cui al presente comma è così differito dall’art. 6 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

[13] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11.

[14] Sostituisce l'art. 21, comma 1, della L.R. 9 giugno 1989, n, 36.

[15] Sostituisce l'art. 22, comma 1, della L.R. 8 marzo 1997, n. 8.