Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 06/12/1997 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Legge finanziaria 1997 - Modifiche formali. |
Art. 2. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 11 del 1983 - Legge di contabilità. |
Art. 3. Interventi a favore di popolazioni colpite da calamità naturali. |
Art. 4. Comitato paritetico per le servitù militari. |
Art. 5. Regolarizzazione delle pendenze derivanti dall'utilizzazione di personale statale presso l'Amministrazione regionale. |
Art. 6. Fondi speciali. |
Art. 7. Contributo alla Porto Conte Ricerche. |
Art. 8. LL.RR. n. 14 e n. 37 del 1996 - P.I.A. - Modifiche ed integrazioni. |
Art. 9. Consorzio Ventuno. |
Art. 10. Alienazione di beni patrimoniali. |
Art. 11. Trasferimenti agli enti di cui all'articolo 7 della L.R. n. 38 del 1979. |
Art. 12. Piani Urbanistici Provinciali. |
Art. 13. Fondo anticipazioni concorso interessi. |
Art. 14. Fondo di solidarietà. |
Art. 15. Mostra dell'antiquariato. |
Art. 16. Differimento delle rate insolute - L.R. n. 51 del 1993. |
Art. 17. Edilizia residenziale pubblica. |
Art. 18. Contributi ai Consorzi. |
Art. 19. PIC - PMI - Costituzione fondo per finanziamenti partecipativi. |
Art. 20. Prestiti concessi da intermediari finanziari. |
Art. 21. Intervento organico per l'aeroporto di Tortolì - Arbatax. |
Art. 22. Infrastrutture industriali. |
Art. 23. Finanziamento dei posti gratuiti di studio presso convitti. |
Art. 24. Scuole superiori per interpreti e traduttori. |
Art. 25. Determinazione di termini. |
Art. 26. AILUN - Contributo per attività di ricerca. |
Art. 27. Impianti sportivi ultracomunali. |
Art. 28. Modifica alla L.R. n. 36 del 1989. |
Art. 29. Contributi al museo Brigata Sassari. |
Art. 30. L.R. n. 8 del 1979 - Finanziamento dell'attività dei consultori familiari privati. |
Art. 31. Fondo sociale - Recupero. |
Art. 32. Aziende di trasporto. |
Art. 33. Completamento degli accordi di programma Regione - Ferrovie Stato. |
Art. 34. Centri intermodali. |
Art. 35. Nuove o maggiori autorizzazioni di spesa. |
Art. 36. Riduzioni di spese. |
Art. 37. Copertura finanziaria. |
Art. 38. Entrata in vigore. |
§ 5.2.120 - L.R. 6 dicembre 1997, n. 32.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997) e disposizioni varie.
(B.U. 9 dicembre 1997, n. 37).
Art. 1. Legge finanziaria 1997 - Modifiche formali.
1. [1].
2. [2].
Art. 2. Modifiche ed integrazioni alla
Art. 3. Interventi a favore di popolazioni colpite da calamità naturali.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare ad interventi straordinari a favore delle popolazioni, residenti fuori dal territorio regionale, colpite da eventi calamitosi naturali; a tal fine è autorizzata, nell'anno 1997, la spesa di lire 1.500.000.000 (cap. 01979).
2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta medesima, ai sensi dell'articolo 4, lett. i), della
Art. 4. Comitato paritetico per le servitù militari.
1. [4].
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità recate dal capitolo 02102.
Art. 5. Regolarizzazione delle pendenze derivanti dall'utilizzazione di personale statale presso l'Amministrazione regionale.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a regolarizzare le posizioni di comando distacco o comunque di acquisita disponibilità di personale statale presso gli uffici regionali e ad assumere i relativi oneri finanziari; il predetto personale può essere inquadrato, a richiesta nell'organico dell'Amministrazione regionale, previo nulla osta dei competenti organi statali.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 350.000.000 per l'anno 1997 ed in lire 100.000.000 per gli anni successivi (capp. 02016, 02022, 02023, 02158).
Art. 6. Fondi speciali.
1. Nella tabella A, allegata alla
Art. 7. Contributo alla Porto Conte Ricerche.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno 1997 un contributo di lire 1.000.000.000 a favore della società Porto Conte Ricerche, società a prevalente capitale regionale, per lo svolgimento delle attività istituzionali all'interno del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna (cap. 03058/01).
Art. 8. LL.RR. n. 14 e n. 37 del 1996 - P.I.A. - Modifiche ed integrazioni.
1. [5].
2. [6].
3. [7].
Art. 9. Consorzio Ventuno.
1. Le risorse confluite, a' termini del comma 3 dell'articolo 33 della
Art. 10. Alienazione di beni patrimoniali. [8]
Art. 11. Trasferimenti agli enti di cui all'articolo 7 della
1. L'applicazione delle particolari modalità di erogazione stabilite dall'articolo 4 della
Art. 12. Piani Urbanistici Provinciali.
1. E' autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998, per le attività connesse alla redazione dei Piani Urbanistici Provinciali di cui all'articolo 72 della
a) individuazione dei criteri tecnici che debbono essere osservati nella redazione dei PUP in termini di ricerca di metodologie unificate per il rilevamento dei dati, l'analisi e la restituzione cartografica dello stato delle informazioni sul territorio, la tipologia degli elaborati che formano e accompagnano gli atti di programmazione suddetti;
b) redazione contestuale di una sintesi coordinata dei PUP, orientata anche alla trattazione e approfondimento dei sistemi territoriali di valenza sovraprovinciale, per la definizione dello schema di assetto del territorio.
Art. 13. Fondo anticipazioni concorso interessi.
1. Sono abrogati l'articolo 5 della
2. Gli stanziamenti già autorizzati in conto del capitolo 06073 del bilancio della Regione per l'anno 1997 per le finalità di cui al comma 1, ancorché impegnati e non pagati, sono versati, in unica soluzione, al Fondo per l'anticipazione di concorsi sugli interessi relativi alle erogazioni di mutui di assestamento e miglioramento di cui all'articolo 29 della
3. I limiti di impegno autorizzati per gli anni 1998, 1999 e 2000 dall'articolo 5 della
Art. 14. Fondo di solidarietà.
1. E' autorizzato, nell'anno 1997, il versamento della somma di lire 8.643.000.000 a favore del fondo di solidarietà regionale in agricoltura istituito ai sensi dell'articolo 20 della
2. Alle eventuali mancate assegnazioni statali in conto del capitolo 24203, destinate all'erogazione di contributi per il concorso negli interessi sui prestiti concessi per la ricostituzione dei capitali di conduzione (cap. 06130) e per il concorso negli interessi sui prestiti per la provvista di capitali d'esercizio (cap. 06131), a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche, previsti dalla
Art. 15. Mostra dell'antiquariato.
1. E' autorizzata nell'anno 1997 la spesa di lire 250.000.000 a favore del Comune di Sassari per i contributi e le spese relative alla prima mostra dell'antiquariato tenutasi nel 1996 (cap. 07078/03).
Art. 16. Differimento delle rate insolute -
1. Il termine perentorio di centottanta giorni, stabilito dal comma 1 dell'articolo 12 ter della
Art. 17. Edilizia residenziale pubblica.
1. La delega conferita ai Comuni ai sensi dell'articolo 25 della
2. Con l'approvazione della graduatoria dei soggetti attuatori degli interventi, il Comune richiede alla Regione un'anticipazione non superiore al 25 per cento dello stanziamento attribuito; le erogazioni successive vengono effettuate sulla base delle richieste comunali di previsione trimestrale di cassa.
3. La procedura d'impegno di cui all'articolo 10 della
3 bis. I Comuni definiscono le procedure concorsuali di cui al comma 1 ed individuano i soggetti attuatori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del provvedimento regionale di localizzazione degli interventi. Decorso inutilmente il suddetto termine il Presidente della Giunta Regionale nomina, nei venti giorni successivi un commissario ad acta che provvede entro quarantacinque giorni [9].
Art. 18. Contributi ai Consorzi.
1. E' autorizzata, nell'anno 1997, la concessione di un contributo di lire 2.800.000.000 per le spese sostenute relativamente ai costi energetici per il sollevamento e il pompaggio dell'acqua, in ragione di lire 1.800.000.000 al Consorzio acquedottistico del rio Govossai e di lire 1.000.000.000 al Consorzio di bonifica della Nurra (cap. 08229).
Art. 19. PIC - PMI - Costituzione fondo per finanziamenti partecipativi.
1. Ai fini dell'attuazione degli interventi relativi a finanziamenti partecipativi ed all'assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio, previsti dall'Azione B, Misura Sardegna sul Programma Operativo relativo all'iniziativa comunitaria PMI per l'Italia 1994/1999, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un fondo presso la SFIRS S.p.A. e presso la BANCA CIS S.p.A.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, di concerto con l'Assessore della programmazione, emana apposite direttive ai fini dell'attuazione dell'intervento di cui al comma 1, e provvede, altresì, alla ripartizione delle risorse fra i predetti interventi, nonché alla ripartizione tra i predetti istituti in attuazione dell'articolo 4, lett. i), della
3. L'Assessore della programmazione, di concerto con l'Assessore dell'industria, è autorizzato a stipulare con la SFIRS e con la BANCA CIS apposite convenzioni à termini della normativa vigente.
Art. 20. Prestiti concessi da intermediari finanziari.
1. E' esteso ai prestiti concessi dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del
Art. 21. Intervento organico per l'aeroporto di Tortolì - Arbatax.
1. Gli interventi previsti per l'adeguamento ed il completamento dell'aeroporto di terzo livello di Tortolì - Arbatax dal bilancio regionale e dalla contabilità speciale di cui al titolo I della
2. A tal fine la Giunta regionale approva detto intervento organico di concerto con gli Assessori competenti per materia su proposta dell'Assessore dell'industria, ai sensi dell'articolo 4, lett. i), della
3. L'attuazione dell'intervento medesimo è data in concessione dalla Regione Autonoma della Sardegna all'Amministrazione provinciale di Nuoro previa stipula di apposita convenzione tra gli Assessori dei trasporti, dell'industria e del turismo, artigianato e commercio e il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Nuoro [10].
Art. 22. Infrastrutture industriali.
1. Ad integrazione degli stanziamenti disposti dall'articolo 17 della
Art. 23. Finanziamento dei posti gratuiti di studio presso convitti.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1997, ai Comuni di Cagliari e Sassari la somma di lire 150.000.000, integrativa di quella statale, per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori, rispettivamente presso i convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari, da ripartirsi tra i due convitti, in ragione del numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico 1997- 1998 (cap. 11032/01).
Art. 24. Scuole superiori per interpreti e traduttori.
1. E' autorizzata, nell'anno 1997, la spesa di lire 500.000.000 per la concessione di contributi alle scuole superiori per interpreti e traduttori (S.S.I.T.) abilitate al rilascio di diplomi aventi valore legale ai sensi della
2. Il relativo programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i), della
Art. 25. Determinazione di termini.
1. I termini di scadenza delle domande per i contributi di cui all'articolo 57 della
2. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui all'articolo 58 della
3. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 80 della
4. Le somme impegnate nell'anno 1994 in esecuzione dell'articolo 48, comma 1, della
5. E' prorogata al 28 febbraio 1999 l'attuazione degli interventi già finanziati in esecuzione delle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17 (cap. 11094 e 11115) e 21 aprile 1955, n. 7 (cap. 07001/103) [12].
6. E' prorogata al 31 dicembre 1998 l'attuazione degli interventi finanziati in esecuzione della
7. L'attuazione degli interventi finanziati in esecuzione della
Art. 26. AILUN - Contributo per attività di ricerca.
1. E' autorizzata, nell'anno 1997, l'erogazione di un contributo aggiuntivo di lire 500.000.000 a favore della Libera Università Nuorese (AILUN) per le attività istituzionali (cap. 11063).
Art. 27. Impianti sportivi ultracomunali.
1. Fermo restando il carattere ultracomunale degli impianti sportivi di cui all'articolo 18 della
2. Le Amministrazioni provinciali, cui ai sensi della precitata disposizione normativa è demandato il compito della gestione degli impianti, debbono tener conto degli apporti finanziari comunali in sede di regolamentazione della gestione delle strutture.
3. Il contributo regionale annuale destinato alle spese di gestione dell'impianto realizzato mediante integrazione finanziaria di una o più amministrazioni comunali deve essere collegato al solo intervento regionale originariamente concesso.
4. Le Province, cui è demandata l'attuazione del programma di impianti sportivi ultracomunali, autorizzato ai sensi dell'articolo 18 della
Art. 28. Modifica alla
Art. 29. Contributi al museo Brigata Sassari.
1. In deroga al disposto dall'articolo 86 della
Art. 30.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alle Aziende sanitarie le somme assegnate dal V programma di finanziamento dei consultori familiari, approvato dal Consiglio regionale in data 21 dicembre 1995, e destinate alla remunerazione dell'attività svolta, negli anni 1994 e 1995, dai consultori familiari a gestione privata (cap. 12001/01).
2. Con deliberazione della Giunta regionale vengono attribuite, alle singole Aziende, le somme occorrenti al pagamento delle attività prestate dai singoli consultori nel territorio di competenza; vengono, altresì, fissati i criteri di valutazione, riscontro e remunerazione di delle attività.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano alle somme già accantonate e previste dal successivo programma consultoriale a valere per gli anni 1996 - 1997.
Art. 31. Fondo sociale - Recupero.
1. E' disposto, nell'anno 1997, il versamento della somma di lire 7.000.000.000 dal Fondo sociale di cui alla
Art. 32. Aziende di trasporto. [15]
Art. 33. Completamento degli accordi di programma Regione - Ferrovie Stato.
1. Per il completamento degli interventi relativi all'attuazione dell'accordo di programma tra la Regione e le Ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 37 della
Art. 34. Centri intermodali.
1. E' autorizzato il completamento degli interventi finalizzati alla realizzazione di centri intermodali regionali nei Comuni di Porto Torres ed Olbia e del centro merci polifunzionale di Chilivani.
2. Per le finalità di cui al comma 1, relativamente agli interventi riguardanti i centri di Porto Torres e Chilivani, è autorizzato, nell'anno 1997, lo stanziamento di lire 5.130.000.000; relativamente agli interventi riguardanti il centro di Olbia si provvede con la legge finanziaria 1998.
3. Gli stanziamenti di cui al comma 2 sono iscritti in conto del capitolo 08209 del bilancio regionale per essere trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della
Art. 35. Nuove o maggiori autorizzazioni di spesa.
1. Le autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 1997 dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuna indicati sono incrementate, per lo stesso anno, delle seguenti misure:
a)
b)
c) art. 46,
d) art. 72, comma 8,
e) art. 12,
f) art. 93,
g)
h)
i) art. 25,
l) art. 15,
m) art. 12, comma 3, lett. a),
n) art. 1,
o) art. 9, comma 1, lett. e),
p) art. 44,
q)
r) art. 6, comma 1,
s)
t) art. 27, comma 2,
u) art. 6, lett. g) e h),
v) art. 80, comma 1,
z) art. 70,
aa) art. 4,
bb) art. 36, comma 1,
2. La quota dello stanziamento prevista dall'articolo 42 della
3. E' autorizzato, nell'anno 1997, l'incremento delle dotazioni dei sottoelencati fondi di rotazione nella misura accanto agli stessi indicata:
a) fondo di rotazione destinato a favorire l'acquisto e l'accorpamento dei fondi rustici di cui all'articolo 1 della
b) fondo di rotazione per la cooperazione agricola di cui alla
c) fondo regionale per lo sviluppo della zootecnica di cui all'articolo 27 della
4. Sono autorizzate, nell'anno 1998, le ulteriori maggiori spese:
a) artt. 16 e 17,
b) art. 6,
Art. 36. Riduzioni di spese.
1. Le autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 1997-1999 dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuno indicati, sono ridotte delle seguenti misure:
a) art. 17,
1997 lire 6.750.000.000
b) art. 52,
1997 lire 1.100.000.000
1998 lire 1.000.000.000
c) art. 55,
1997 lire 1.600.000.000
d) artt. 16 e 17,
1997 lire 500.000.000
1999 lire. 1.000.000.000
e) art. 5,
1997 lire 300.000.000
f) art. 16, comma 5,
1997 lire 8.643.000.000
g) art. 18, comma 4, lett. b),
1997 lire 9.150.000.000
h)
1997 lire 12.000.000.000
i)
1998 lire 3.900.000.000 ,
l) art. 7, comma 2,
1997 lire 900.000.000
m) art. 15,
1997 lire 7.000.000.000
n) art. 75,
1997 lire 2.000.000.000
o) art. 60,
1997 lire 1.250.000.000
p) art. 34,
1997 lire 2.000.000.000
2. L'autorizzazione di spesa di lire 1.000.000.000 disposta dal comma 7 dell'articolo 50 della
Art. 37. Copertura finanziaria.
1. Nei bilanci della Regione per l'anno 1997 e per gli anni 1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis).
Art. 38. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Modifica gli artt. 4 e 9 della
[2] Integra la Tabella E allegata alla
[3] Sostituisce l'art. 56, commi 2 e 3, della
[4] Integra l'art. 1 della
[5] Integra gli artt. 6, 11 e 12 della
[6] Integra l'art. 5 della
[7] Sostituisce l'art. 2, comma 5, della
[8] Sostituisce l'art. 1, comma 2, della
[9] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[10] Comma così modificato dall'art. 36 della
[11] Termine prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 35 della
[12] Il termine di cui al presente comma è così differito dall’art. 6 della
[13] Comma aggiunto dall'art. 17 della
[14] Sostituisce l'art. 21, comma 1, della
[15] Sostituisce l'art. 22, comma 1, della