Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.8 industria e artigianato |
Data: | 29/11/2002 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Normativa applicabile. |
Art. 2. Fondo unico. |
Art. 3. Direttive di attuazione. |
Art. 4. Pregresso. |
Art. 5. Norma finanziaria. |
§ 2.8.98 - L.R. 29 novembre 2002, n. 22.
Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese.
(B.U. 9 dicembre 2002, n. 36).
Art. 1. Normativa applicabile.
1. Ai sensi dell’articolo 4 della
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- Legge 1° febbraio 1965, n. 60;
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[1. Per le agevolazioni previste dall’articolo 1 è istituito un fondo unico nell’ambito dello stato di previsione delle entrate e della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio.
2. Le risorse di cui al comma 1, a seguito dell’accertamento dell’entrata, sono ripartite a regime in sede di bilancio di previsione nei rispettivi capitoli di spesa.
3. Le risorse di cui al comma 1, a seguito dell’accertamento dell’entrata, sono ripartite, con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, nei rispettivi capitolo di spesa [2].
4. In allegato ai documenti di bilancio di previsione la Giunta regionale trasmette annualmente lo stato di attuazione e la gestione del fondo unico.
4 bis. Le risorse del fondo unico di cui al comma 1 del presente articolo possono essere utilizzate anche per finanziare incentivi previsti da leggi regionali di settore [3].]
Art. 3. Direttive di attuazione.
1. Con decreto degli Assessori competenti per materia, previa deliberazione della Giunta regionale, sono emanate, in caso di assenza o di incompletezza dei regolamenti nazionali, le direttive di attuazione delle leggi di cui all’articolo 1, previo parere delle Commissioni consiliari competenti che deve essere espresso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il parere si intende reso.
Art. 4. Pregresso.
1. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data dell’effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia già avviato il relativo procedimento amministrativo.
Art. 5. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 49.813.000 per l’anno 2002 e per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse messe a disposizione dallo Stato in attuazione degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2001; gli stessi oneri fanno carico alle sottoindicate UPB del bilancio della Regione per gli anni 2002-2004. Agli oneri successivi all’anno 2004 si provvede con legge di bilancio.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno 2002 ed in quello pluriennale per gli anni 2002-2004 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis).
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall’art. 41 della
[3] Comma aggiunto dall’art. 41 della