Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 21/12/1996 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. Fondo nuovi oneri legislativi. |
Art. 2. Attuazione del programma Comunitario LEADER II. |
Art. 3. Progetti speciali e comunali finalizzati all'occupazione. |
Art. 4. Attività di pubblicità istituzionale, promozione e tutela. |
Art. 5. Norme integrative della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area). |
Art. 6. Rifinanziamento alle contabilità speciali di cui alle Leggi n. 588 del 1962 e n. 268 del 1974. |
Art. 7. Abrogazione della legge regionale n. 20 del 1994 - Interventi a favore del CO.RI.SA. |
Art. 8. Opere portuali. |
Art. 9. Piani particolareggiati. |
Art. 10. Pianificazione territoriale. |
Art. 11. Dilazione dei rimborsi alle anticipazioni ex art. 35, comma 3, legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 - Piani di risanamento urbanistico. |
Art. 12. Interventi vari in agricoltura. |
Art. 13. Modifica della legge regionale n. 1 del 1975. |
Art. 14. Anticipazione dei contributi CEE per il rimboschimento dei terreni seminativi. |
Art. 15. Miglioramento del patrimonio zootecnico. |
Art. 16. Fondo per anticipazione del concorso interessi sui mutui di assestamento e miglioramento agrario. |
Art. 17. Modifica alla legge regionale n. 40 del 1993 - Industria alberghiera. |
Art. 18. Corresponsione in forma attualizzata del concorso sugli interessi su finanziamenti all'industria alberghiera, al commercio e all'artigianato. |
Art. 19. Automazione ed informatizzazione delle procedure dell'Assessorato del turismo. |
Art. 20. Industria alberghiera e turistica. |
Art. 21. Contributo in conto occupazione alle imprese artigiane. |
Art. 22. Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1986, modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 27 del 1996. |
Art. 23. Interventi per le zone industriali. |
Art. 24. Integrazioni all'art. 20 della L.R. n. 28 del 1984 - Anticipazioni alle imprese commerciali. |
Art. 25. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1984 - Garanzia fideiussoria. |
Art. 26. Norme urgenti in materia di opere pubbliche delegate. |
Art. 27. Programma straordinario di opere pubbliche di cui all'art. 11 della legge regionale n. 45 del 1976. |
Art. 28. Infrastrutture nel Comune di Tratalias. |
Art. 29. Rifinanziamento della legge regionale n. 45 del 1987. |
Art. 30. Incentivi per la gestione consortile di pubblici servizi. |
Art. 31. Contributi sulle anticipazioni per iniziative industriali. |
Art. 32. Interventi a favore delle attività produttive del comparto agro-industriale. |
Art. 33. Interventi a favore del settore industriale. |
Art. 34. Interventi nelle aree dismesse di Montevecchio e Ingurtosu. |
Art. 35. Interventi a favore delle imprese lattiero-casearie e di lavorazione delle carni fresche. |
Art. 36. Intesa di programma per la Sardegna Centrale - Integrazione all'art. 30 della legge regionale n. 17 del 1993. |
Art. 37. Formazione professionale. |
Art. 38. Rendicontazione dei finanziamenti assegnati agli enti locali in materia di interventi per l'occupazione. |
Art. 39. Contributi ai Comuni inclusi nei parchi per turismo scolastico. |
Art. 40. Contributi per l'esercizio di attività teatrali. |
Art. 41. Integrazione dei finanziamenti a centri e istituzioni. |
Art. 42. Prima biennale internazionale dell'adolescenza. |
Art. 43. Contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro. |
Art. 44. Spese per l'informazione - Integrazione dell'elenco di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 1953. |
Art. 45. Integrazione del Fondo Sanitario Nazionale. |
Art. 46. Prestazioni di assistenza ospedaliera. |
Art. 47. Modificazioni della disciplina dei rimborsi per prestazioni sanitarie di assistenza indiretta. |
Art. 48. Strutture dei servizi socio-assistenziali - Utilizzo delle economie di appalto. |
Art. 49. Modalità di erogazione dei finanziamenti in conto capitale alle Aziende U.S.L. |
Art. 50. Interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della Legge n. 67 del 1988. |
Art. 51. Finanziamenti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per spese in conto capitale. |
Art. 52. Aziende di trasporto. |
Art. 53. Potenziamento dei trasporti aerei di terzo livello. |
Art. 54. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 1995 n. 20. |
Art. 55. Applicazione delle leggi regionali n. 14 del 1995 e n. 23 del 1996. |
Art. 56. Tassa di concessione per le agenzie di viaggio e turismo. |
Art. 57. Parco scientifico e tecnologico. |
Art. 58. Proroga del termine di cui alla legge regionale n. 28 del 1995. |
Art. 65. Urgenza. |
§ 5.2.110 - L.R. 21 dicembre 1996, n. 37.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione - legge finanziaria 1996), integrata dalla legge regionale 15
febbraio 1996, n. 11 e abrogazione della legge regionale 29 aprile 1994, n.
20 (Interventi in favore del Consorzio di ricerca CO.RI.SA. di Alghero).
Art. 1. Fondo nuovi oneri legislativi. [1]
Art. 2. Attuazione del programma Comunitario LEADER II.
1. Per effetto ed in attuazione della
2. Ai fini della realizzazione della misura A e del controllo e valutazione del programma di cui al precedente comma, la competenza d'attuazione è attribuita all'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
3. Per l'attuazione delle misure B e C dello stesso programma sono destinatari dei relativi finanziamenti i Gruppi di Azione Locale (GAL) e gli Operatori Collettivi (OC) così come individuati nel medesimo programma; ai fini della realizzazione della suddetta misura B - programmi di innovazione rurale dei GAL ed OC - la percentuale del contributo da erogarsi a favore dei beneficiari privati è determinata nella misura massima del 75 per cento.
4. Le spese derivanti dall'attuazione del programma di cui al comma 1 sono quantificate in complessive lire 26.745.000.000 per l'anno 1996, in lire 28.536.000 000 per l'anno 1997 e in lire 27.816.000.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e fanno carico ai competenti capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni.
Art. 3. Progetti speciali e comunali finalizzati all'occupazione.
1. La riduzione di spesa di lire 29.300.000.000 disposta in conto del capitolo 01080 dall'articolo 4, comma 1, della
2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 44 della
3. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 45 della
4. Lo stanziamento di cui al precedente comma 3 è ripartito tra i Comuni interessati ai progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della
Art. 4. Attività di pubblicità istituzionale, promozione e tutela.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 83 della
Art. 5. Norme integrative della
1. Il coordinatore del programma di cui all'articolo 10 della
dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, delle Amministrazioni locali, degli enti pubblici, compresi quelli economici con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, che si avvale del parere della Provincia interessata.
1 bis. Qualora i coordinatori come sopra nominati cessino dal servizio presso l'Amministrazione di appartenenza a seguito di andata in quiescenza non decadono dall'incarico [1]a.
2. Il coordinatore è responsabile della realizzazione degli obiettivi del programma, ne assicura la più rapida ed efficiente esecuzione e verifica l'attuazione degli interventi; nel caso di ritardi o inadeguatezza nella realizzazione degli interventi imputabili al coordinatore, questi è rimosso dall'incarico e con lo stesso provvedimento si procede alla nomina del nuovo coordinatore del programma.
3. Restano ferme le funzioni del responsabile del procedimento di cui alla
4. Il coordinatore convoca, entro 15 giorni dall'approvazione del programma da parte della Giunta regionale, i soggetti pubblici e privati interessati alla sua attuazione, per concordare e definire l'accordo di programma di cui all'articolo 11 della
5. L'accordo di programma è stipulato tra i soggetti pubblici e privati che partecipano alla realizzazione del programma.
6. I soggetti che stipulano l'accordo di programma possono attribuire la realizzazione del medesimo programma o parti di esso a società pubbliche, private o miste, ai sensi della normativa vigente.
7. [2].
8. I contratti di programma di cui al comma 2 dell'articolo 11 della
9. Il coordinatore convoca, ove necessario, la conferenza dei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 10 della
10. Della convocazione della conferenza di servizio di cui al comma 2 dell'articolo 10, della
11. Con le stesse modalità di cui sopra per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte; il relativo verbale costituisce parte integrante dell'accordo di programma.
12. Le attività e i servizi di supporto per lo svolgimento dei compiti del coordinatore del programma sono assicurati dalle amministrazioni di cui al comma 1.
13. Qualora il coordinatore del programma accerti che le carenze di organico, anche in relazione ai contenuti del programma, non consentono alle amministrazioni di svolgere le necessarie attività di supporto, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, può affidare le stesse, con le procedure e le modalità previste dalla
13 bis. Ai coordinatori dei Programmi Integrati d'Area di cui all'articolo 10 della
Art. 6. Rifinanziamento alle contabilità speciali di cui alle Leggi n. 588 del 1962 e n. 268 del 1974.
1. E' autorizzato, nell'anno 1996, lo stanziamento integrativo di lire 4.500.000.000 a favore del titolo di spesa 11.4.01/I, lett. a) del programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990 di cui alla
2. E' autorizzato, nell'anno 1996, lo stanziamento integrativo di lire 11.985.554 a favore del titolo di spesa 5.3.08 del 5° Programma esecutivo del Piano di rinascita di cui alla
3. Gli stanziamenti di cui ai precedenti commi sono iscritti in conto del capitolo 03034/01 del bilancio della Regione per essere trasferiti alle rispettive contabilità speciali ed essere attribuiti ai competenti titoli di spesa sopra richiamati.
Art. 7. Abrogazione della
1. La
2. Le finalità previste nella predetta legge vengono perseguite mediante utilizzazione dello stanziamento del titolo di spesa 11.3.10/I del Programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 del Piano di rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione della
3. I provvedimenti imputati sul predetto titolo di spesa a decorrere dall'entrata in vigore della succitata
Art. 9. Piani particolareggiati.
1. A valere sui fondi stanziati dall'articolo 73, comma 3, della
2. Per l'anno 1996 il termine per la presentazione delle istanze di cui al comma 1 non trova applicazione.
Art. 10. Pianificazione territoriale.
1. E' autorizzata, nell'anno 1996, la spesa di lire 6.000.000.000 al fine di consentire la definizione della pianificazione territoriale da parte dei comuni della Sardegna la cui procedura è stata avviata con il programma di spesa deliberato dalla Giunta regionale nella seduta del 7 dicembre 1993 (cap. 04159/10).
Art. 11. Dilazione dei rimborsi alle anticipazioni ex art. 35, comma 3,
1. I Comuni beneficiari che abbiano utilizzato i finanziamenti di cui all'articolo 35, comma 1, della
2. Per il rimborso di cui al comma precedente, da corrispondere con decorrenza dalla data di scadenza del termine quinquennale previsto per la restituzione, non sono dovuti interessi per ritardato pagamento.
Art. 12. Interventi vari in agricoltura.
1. Nell'anno 1996 sono autorizzati i seguenti stanziamenti per gli scopi appresso indicati:
a) contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (cap. 06025), lire 8.500.000.000
b) incremento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura (cap. 06120), lire 6.000.000.000
c) contributi per l'acquisto di macchine e di attrezzi agricoli (cap. 06180), lire 8.500.000.000
2. La somma di cui alla lettera a) del precedente comma è trasferita dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, della
3. Sono autorizzati, altresì, nell'anno 1996, i seguenti stanziamenti per gli scopi accanto agli stessi indicati:
a) lire 10.000.000.000 - estendimento della rete elettrica a bassa e media tensione (cap. 06087/02);
b) lire 13.423.000.000 - ristrutturazione della olivicoltura sarda (cap. 06227);
c) lire 7.000.000.000 - adeguamento dei caseifici alla direttiva 92/46 (CEE) del Consiglio (cap. 06234/02);
d) lire 2.000.000.000 - interventi per le strutture di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (cap. 06234/02).
4. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3 si provvede secondo le modalità indicate, rispettivamente, nelle misure 1.4.1.1., 1.4.1.3., 3.4.4.3. e 3.4.4.4. del P.O.P. (FEOGA) per gli anni 1994/1996, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con
5. I rimborsi disposti dallo Stato nel triennio 1996/1998 a fronte degli interventi effettuati dalla Regione a favore delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, sono utilizzati, oltre che per gli interventi previsti dalle leggi regionali 21 giugno 1995, n. 16 e 5 dicembre 1995, n. 33, sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura anche per la concessione di contributi per l'acquisto di macchine e attrezzi agricoli e per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.
6. Alle conseguenti variazioni di bilancio si provvede con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, di concerto con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro- pastorale, destinando i rimborsi di cui al comma 5 secondo le seguenti percentuali:
a) contributi per l'acquisto di macchine e di attrezzi agricoli: 35 per cento;
b) contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario: 35 per cento;
c) interventi previsti sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura dalle leggi regionali n. 16 del 1995 e n. 33 del 1995: 30 per cento.
7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, approva appositi programmi di spesa; tali programmi devono prevedere interventi prioritari a favore delle aziende che, malgrado la compromissione della situazione economica e finanziaria, sono suscettibili di risanamento finanziario e rilancio produttivo.
8. A tal fine l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, anche tramite apposite convenzioni con enti o società specializzate, individua comparti ed aree in crisi, dispone il rilevamento e l'analisi delle aziende in difficoltà, definisce un piano di risanamento e di rilancio basato, in particolare, sugli adeguamenti strutturali e tecnologici e sulla individuazione degli indirizzi culturali e commerciali, definiti anche in base alla stipula di contratti di coltivazione o in coerenza ad appositi piani di comparto.
9. L'articolo 15 della
Art. 13. Modifica della
Art. 14. Anticipazione dei contributi CEE per il rimboschimento dei terreni seminativi.
1. E' autorizzato, nell'anno 1996, lo stanziamento di lire 2.000.000.000 quale incremento del fondo di rotazione istituito dal comma 2 dell'articolo 35 della
Art. 15. Miglioramento del patrimonio zootecnico.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), della
Art. 16. Fondo per anticipazione del concorso interessi sui mutui di assestamento e miglioramento agrario.
1. Al Fondo per l'anticipazione del concorso interessi, istituito ai sensi dell'articolo 29 della
Art. 17. Modifica alla
1. [5].
2. I termini di presentazione della domanda sono prorogati di ulteriori trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18. Corresponsione in forma attualizzata del concorso sugli interessi su finanziamenti all'industria alberghiera, al commercio e all'artigianato.
1. L'agevolazione del concorso sugli interessi spettante alle imprese alberghiere, a' termini della
2. [6].
Art. 19. Automazione ed informatizzazione delle procedure dell'Assessorato del turismo.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della
2. E' autorizzata, nell'anno 1996, la spesa di lire 200.000.000 per il rinnovo delle strumentazioni informatiche in dotazione al servizio artigianato e per l'istituzione di una banca dati (cap. 07073/02).
Art. 20. Industria alberghiera e turistica.
1. Il termine di cui comma 1 dell'articolo 80 della
Art. 21. Contributo in conto occupazione alle imprese artigiane.
1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 46 della
2. Il termine per la presentazione delle domande di contributo, previsto dall'articolo 9, comma 2, della
Art. 22. Interpretazione autentica dell'articolo 4 della
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 23. Interventi per le zone industriali.
1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 della
Art. 24. Integrazioni all'art. 20 della
1. Per le finalità di cui all'articolo 20 della
2. La SFIRS S.p.A. è abilitata, mediante apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'articolo 99 della
Art. 25. Modifiche alla
Art. 26. Norme urgenti in materia di opere pubbliche delegate.
1. L'articolo 16 della
2. L'importo delle spese generali forfettariamente determinato a favore dei concessionari di opere pubbliche di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 24 della
all'amministrazione concedente dagli stessi concessionari ai sensi del
3. In deroga a quanto disposto in materia di prezzi di opere pubbliche dall'articolo 1, comma 1, della
dall'Amministrazione regionale e dagli altri enti pubblici con finanziamenti comunque concessi dalla Regione, è adottato con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici. Il prezzario costituisce l'elemento tecnico-economico di riferimento per la redazione dei progetti delle opere pubbliche di cui al presente comma.
4. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 della
Art. 27. Programma straordinario di opere pubbliche di cui all'art. 11 della
1. Per l'attuazione di un programma straordinario per l'esecuzione di opere pubbliche comprese tra quelle elencate nell'articolo 11 della
2. L'attuazione del programma, predisposto in deroga ai parametri di ripartizione per aree di programma previsti dal Piano generale di sviluppo, è delegata agli enti di cui all'articolo 1 della
Art. 28. Infrastrutture nel Comune di Tratalias.
1. Per il completamento delle infrastrutture nel nuovo abitato del Comune di Tratalias è autorizzato, nell'anno 1996, lo stanziamento di lire 250.000.000 (cap. 08138/01).
Art. 29. Rifinanziamento della
1. Per le finalità previste dalla
Art. 30. Incentivi per la gestione consortile di pubblici servizi.
1. E' autorizzata, nell'anno 1996, la spesa di lire 1.500.000.000 per gli interventi previsti dall'articolo 94 della
Art. 31. Contributi sulle anticipazioni per iniziative industriali.
1. Per la concessione di contributi in conto interessi sulle anticipazioni bancarie per le iniziative industriali di cui all'articolo 38 della
Art. 32. Interventi a favore delle attività produttive del comparto agro-industriale.
1. Sul programma di intervento stralcio 1994/1995 approvato dal CIPE e nell'ambito del programma 1994/1998 relativo ai provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna di cui alla
2. Per la gestione del predetto fondo l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la SFIRS S.p.A. apposita convenzione a' termini dell'articolo 99 della
3. Per gli interventi agevolativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla
Art. 33. Interventi a favore del settore industriale.
1. Lo stanziamento di lire 60.000.000.000 recato dal titolo di spesa 12.3.01 del programma di intervento per gli anni 1994/1998 di cui alla
Art. 34. Interventi nelle aree dismesse di Montevecchio e Ingurtosu.
1. E' autorizzata la costituzione, presso la SFIRS S.p.A., di un fondo speciale di lire 3.500.000.000 finalizzato alla attuazione degli interventi previsti dalla
2. Per la gestione del predetto fondo l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la SFIRS S.p.A. apposita convenzione a' termini dell'articolo 99 della
3. L'articolo 2 della
4. A valere sullo stanziamento iscritto in conto del capitolo 09016-01 per l'anno 1996, la somma di lire 3.500.000.000 è destinata alla progettazione e realizzazione di interventi di risanamento e di recupero delle aree minerarie dismesse di cui al comma 1, e di opere infrastrutturali per gli insediamenti produttivi.
Art. 35. Interventi a favore delle imprese lattiero-casearie e di lavorazione delle carni fresche.
1. Sul programma di intervento per gli anni 1994-1998 e nell'ambito dei provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna di cui alla
2. Per la gestione del fondo l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la SFIRS S.p.A. apposita convenzione a' termini dell'articolo 99 della
Art. 36. Intesa di programma per la Sardegna Centrale - Integrazione all'art. 30 della
Art. 37. Formazione professionale.
1. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1996, determinata dall'articolo 40 della
2. Una quota pari a lire 7.000.000.000 dello stanziamento di cui al comma 1 è destinata all'istituzione di corsi finalizzati aziendali richiesti.
3. A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 10001 del bilancio della Regione per l'anno 1996 è autorizzata una spesa non inferiore a lire 2.500.000.000 per il finanziamento di corsi di formazione professionale del personale da impiegare nei porti industriali della Sardegna, di cui all'accordo di programma pubblicato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 settembre 1995, n. 210; in attuazione di tale accordo di programma è consentito l'aumento di parametri medi di finanziamento previsti dal fondo sociale dell'Unione europea fino ad un massimo di lire 63.000 all'ora per allievo.
4. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale convenzionata, per il quadriennio 1994-1997, sottoscritto in data 10 luglio 1996 dal rappresentante del coordinamento delle Regioni, lo stanziamento previsto dall'articolo 40 della
Art. 38. Rendicontazione dei finanziamenti assegnati agli enti locali in materia di interventi per l'occupazione. [8]a
Art. 39. Contributi ai Comuni inclusi nei parchi per turismo scolastico.
1. La competenza in materia di turismo scolastico di cui all'articolo 82 della
Art. 40. Contributi per l'esercizio di attività teatrali.
1. [9].
2. Per l'anno 1996 il termine di cui al comma precedente è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 41. Integrazione dei finanziamenti a centri e istituzioni.
1. A valere sullo stanziamento del capitolo 11099 del bilancio della Regione, ad integrazione di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 81 della
2. Per le finalità di cui all'articolo 1 della
Art. 42. Prima biennale internazionale dell'adolescenza.
1. A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 02159/01 del bilancio della Regione per l'anno 1996, una quota di lire 400.000.000 è destinata al Comitato organizzatore nazionale per la famiglia e la gioventù (C.O.N.F.A.G.I.), quale ulteriore contributo nelle spese sostenute per l'organizzazione della prima biennale internazionale dell'adolescenza; per la rendicontazione si applica la disciplina prevista per i contributi concessi ai sensi dell'articolo 69 della
Art. 43. Contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro.
1. Una quota, pari a lire 1.300.000.000 dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 11099 del bilancio della Regione, per l'anno 1996, è destinata all'erogazione di un contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro per gli interventi previsti dall'articolo 47, comma 3, della
Art. 44. Spese per l'informazione - Integrazione dell'elenco di cui all'articolo 1 della
Art. 45. Integrazione del Fondo Sanitario Nazionale.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il finanziamento della spesa di parte corrente riguardante il Fondo Sanitario Nazionale, relativa all'anno 1996, già disposto dall'articolo 61 della
Art. 46. Prestazioni di assistenza ospedaliera.
1. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 38 della
2. Lo stanziamento iscritto per l'annualità 1997 in conto dei capitoli 12133, 12133/02 e 12134 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998 è prioritariamente utilizzato per compensare l'eventuale eccedenza dei conguagli risultati ammissibili a finanziamento, con l'entità delle risorse accantonate ai sensi del comma 1.
Art. 47. Modificazioni della disciplina dei rimborsi per prestazioni sanitarie di assistenza indiretta.
1. Le tariffe relative alle prestazioni sanitarie erogate in forma di assistenza indiretta sono fissate nella misura pari all'80 per cento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, determinate dai provvedimenti regionali di cui all'articolo 3, comma 3, della
2. Sono abrogati l'articolo 8, comma 2, della
3. La decorrenza nell'applicazione delle tariffe di cui al precedente comma 1 viene stabilita dalla Giunta Regionale in relazione alla data di adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 3, comma 3, della
Art. 48. Strutture dei servizi socio-assistenziali - Utilizzo delle economie di appalto.
1. Le economie verificatesi nella realizzazione di strutture da adibire a servizi socio-assistenziali finanziate con i fondi di cui alla
Art. 49. Modalità di erogazione dei finanziamenti in conto capitale alle Aziende U.S.L. [1]0
Art. 50. Interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della
Art. 51. Finanziamenti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per spese in conto capitale.
1. Per il triennio 1996-1998 è autorizzata, in favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, l'erogazione di un contributo di lire 4.000.000.000 in ragione di lire 2.000.000.000 per l'anno 1996 e lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998 per il finanziamento di spese in conto capitale (cap. 12162/01).
Art. 52. Aziende di trasporto.
1. Per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, con fondi propri della Regione, dei contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio previsti dalla
Art. 53. Potenziamento dei trasporti aerei di terzo livello. [1]2
Art. 54. Modifiche ed integrazioni alla
Art. 55. Applicazione delle leggi regionali n. 14 del 1995 e n. 23 del 1996. [1]3a
[1. Per l'applicazione della
2. L'articolo 5 della
3. Per l'applicazione della
Art. 56. Tassa di concessione per le agenzie di viaggio e turismo.
1. Nelle more dell'adozione di una organica disciplina regionale concernente le tasse sulle concessioni di propria competenza, la tassa dovuta dalle agenzie di viaggio e turismo, di cui all'articolo 5, comma 6, della
Art. 57. Parco scientifico e tecnologico.
1. Le somme destinate al CRS 4 ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della
Art. 58. Proroga del termine di cui alla
1. Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 28 della
Artt. 59. - 64.
(Omissis) [1]6.
Art. 65. Urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Modifica la Tabella B allegata alla
[1]1a Comma inserito dall'art. 36 della
[2] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 11 della
[2]2a Comma aggiunto dall'art. 8 della
[3] Modifica ed integra l'art. 8, commi 1 e 3, della
[3]3a Comma così modificato dall'art. 14 della
[4] Integra l'art. 4, ultimo comma, della
[5] Modifica l'art. 14, comma 4, della
[6] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 3 della
[6]6a Vedi art. 25, comma 1, della
[7] Sostituisce l'art. 31, comma 1, della
[8] Integra l'art. 30, comma 3, della
[8]8a Articolo abrogato dall'art. 28, comma 6, della
[9] Sostituisce l'art. 4, comma 2, della
[9]9a Articolo abrogato dall'art. 31 della
[1]10 Modifica l'art. 62, comma 2, della
[1]11 Sostituisce l'art. 66, comma 4, della
[1]12 Sostituisce l'art. 34, comma 3, della
[1]13 Modifica ed integra l'art. 6, comma 8, della
[1]13a Articolo abrogato dall'art. 80 della
[1]14 Termine così prorogato dall'art. 3 della
[1]15 Termine così prorogato dall'art. 25 della
[1]16 Reca disposizioni finanziarie.