Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 organizzazione degli uffici e del personale |
Data: | 15/01/1991 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale. Modifica della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42. |
Art. 2. Procedura per la determinazione dei contingenti dei profili professionali. Modifica della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51. |
Art. 3. Utilizzazione delle graduatorie dei concorsi. Modifica della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51. |
Art. 4. Requisiti per l'assunzione agli impieghi regionali. Interpretazione autentica dell'articolo 40 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51. |
Art. 5. Premio compensativo per l'esercizio pregresso delle funzioni di coordinamento. |
Art. 6. Procedura di conferimento degli incarichi di coordinamento. Criteri per la valutazione degli incarichi di direzione. Norma transitoria. |
Art. 7. Istituzione di settori. |
Art. 8. Riconoscimento di anzianità di servizio. |
Art. 9. Conferimento incarichi coordinamento dell'azienda delle foreste demaniali - Procedura. |
Art. 10. Comando di personale presso le Regioni. |
Art. 11. Concorso pubblico per l'assunzione di sottufficiali forestali e di vigilanza ambientale. Legge regionale 5 novembre 1985, n. 26. |
Art. 12. Requisito della scuola dell'obbligo. |
Art. 13. Modifiche alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42. |
Art. 14. Rettifica dell'articolo 42 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45. |
Art. 15. Proroga del termine di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26. |
Art. 16. Requisiti della permanenza minima nella qualifica funzionale per la mobilità verticale. |
Art. 17. Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4. |
Art. 18. Interpretazione autentica dell'articolo 73, 3º comma della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1. |
Art. 19. Integrazione dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32. |
Art. 20. Personale del ruolo speciale ad esaurimento della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13. Destinazione. |
Art. 21. Norma finanziaria. |
§ 1.3.123 - L.R. 15 gennaio 1991, n. 6.
Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale, norme sui concorsi e sui requisiti per l'accesso agli impieghi e altre norme in materia di personale dell'amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda.
Art. 1. Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale. Modifica della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42.
1. La dotazione organica del ruolo unico del personale dell'amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda è incrementata di 80 posti nella settima qualifica funzionale, di 90 posti nella sesta qualifica funzionale e di 560 posti nella quarta qualifica funzionale.
2. In conseguenza la tabella A allegata alla
Art. 2. Procedura per la determinazione dei contingenti dei profili professionali. Modifica della
Art. 3. Utilizzazione delle graduatorie dei concorsi. Modifica della
1. [2].
2. In via eccezionale, al fine di soddisfare le inderogabili esigenze di funzionamento dell'apparato amministrativo regionale, le graduatorie dei concorsi pubblici che sono portati a compimento ai sensi della
3. Gli idonei del concorso pubblico a 580 posti di guardia forestale e di vigilanza ambientale, indetto ai sensi dell'articolo 31 della
4. I candidati del medesimo concorso di cui al terzo comma che, a seguito di accoglimento dei ricorsi dagli stessi presentati avverso l'esclusione dalla graduatoria di merito degli idonei per diretto dei requisiti psico-fisici prescritti ai sensi dell'articolo 12 della predetta legge regionale, sono ammessi ad un apposito corso di formazione di cui all'articolo 13 della legge stessa e, qualora superino gli esami tecnico- pratici a conclusione del corso stesso, sono dichiarati vincitori e nominati in prova in misura ulteriormente eccedente a quella indicata nel terzo comma. Al corso di formazione sono ammessi esclusivamente quei candidati che, sulla base del punteggio conseguito nelle prescritte prove teorico-pratiche di cui al secondo comma del medesimo articolo 12, si sono collocati nella graduatoria di merito degli idonei in un posto che preceda quello dell'ultimo candidato della graduatoria medesima che, ai sensi del predetto articolo 13, è stato ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al terzo comma.
5. I candidati del concorso di cui al terzo comma che, ammessi all'apposito corso di formazione indicato nel medesimo comma, non abbiano potuto parteciparvi in quanto chiamati alle armi per servizio di leva, ovvero in stato di infermità temporanea, sono ammessi a partecipare all'apposito corso di formazione di cui al quarto comma.
6. Ai fini della applicazione delle disposizioni dei precedenti commi, il contingente numerico del profilo professionale di guardia forestale e di vigilanza ambientale nella quarta qualifica funzionale del ruolo unico regionale, è adeguato, secondo la procedura richiamata e modificata dall'articolo 2, nei limiti dell'incremento dei posti della quarta qualifica funzionale disposto dall'articolo 1.
7. Esaurite le operazioni stabilite dai precedenti commi terzo, quarto, quinto e sesto, qualora sussistano le vacanze dei posti del relativo profilo professionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale nella quarta qualifica funzionale del ruolo unico regionale, derivanti anche dall'ampliamento della dotazione organica di cui all'articolo 1 della presente legge, i candidati del concorso di cui al terzo comma che residuano nella graduatoria di merito degli idonei prevista dal secondo comma dell'articolo 12 della predetta
Art. 4. Requisiti per l'assunzione agli impieghi regionali. Interpretazione autentica dell'articolo 40 della
1. Ai fini dell'assunzione agli impieghi regionali, il possesso dei requisiti del titolo di studio e delle eventuali particolari qualificazioni o specializzazioni professionali prescritti per la nomina alle diverse qualifiche, secondo le disposizioni di cui all'articolo 40 della
2. Il disposto di cui al primo comma non si applica per i concorsi alle qualifiche per le quali sia prescritto il possesso di patenti, abilitazioni o specifico titolo abilitante all'esercizio professionale.
3. Le norme di cui ai precedenti commi, si applicano esclusivamente per le nomine alle qualifiche conseguenti all'approvazione delle graduatorie dei concorsi pubblici già riportati a compimento ai sensi della
Art. 5. Premio compensativo per l'esercizio pregresso delle funzioni di coordinamento.
1. Per il periodo dal 16 mazzo 1987 al 30 giugno 1995 [2]a, agli impiegati del ruolo unico regionale e degli enti dell'area contrattuale ai quali è stato attribuito il premio compensativo di cui al punto 3.15 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, così come integrato dalle norme previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1990, n. 116, è attribuito, per la prosecuzione delle funzioni di coordinamento riconosciute, un compenso, per l'intero periodo di effettivo esercizio, pari al novanta per cento delle corrispondenti indennità di coordinamento.
2. Detto compenso è altresì attribuito agli impiegati del ruolo unico regionale e degli enti dell'area contrattuale che, successivamente al 15 marzo 1987, abbiano effettivamente esercitato funzioni di coordinamento generale, di servizi o di settori individuati dal relativo regolamento, nella misura e nei limiti previsti dal precedente primo comma.
3. All'accertamento delle funzioni ed alla corresponsione del relativo compenso si provvede sulla base dell'ulteriore documentazione acquisita d'ufficio, con l'osservanza delle norme richiamate al primo comma.
Art. 6. Procedura di conferimento degli incarichi di coordinamento. Criteri per la valutazione degli incarichi di direzione. Norma transitoria.
1. Nella procedura di conferimento degli incarichi di coordinatore di servizio e di settore, relativamente ai criteri di valutazione delle funzioni di direzione attinenti allo stato di servizio, ai fini della scelta prevista dall'articolo 1 della
2. Fino a quando non siano divenuti esecutivi i provvedimenti previsti dall'articolo 1, comma terzo e quinto, e dell'articolo 3, comma secondo, della
Art. 7. Istituzione di settori. [2]b
[1. Per assicurare l'attuazione dei compiti di ricerca, di consulenza e di assistenza di cui all'articolo 54 della
2. Sono altresì istituiti due settori, quali articolazioni del servizio del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali.]
Art. 8. Riconoscimento di anzianità di servizio.
1. La disposizione prevista dal punto 5.6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, concernente il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato presso l'amministrazione regionale e gli enti pubblici, ai fini economici e giuridici, è estesa al personale che sia stato inquadrato in ruolo successivamente al 31 dicembre 1985, indipendentemente dalla richiesta del personale stesso, con l'effetto della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. Conferimento incarichi coordinamento dell'azienda delle foreste demaniali - Procedura.
1. Per il conferimento degli incarichi di coordinamento delle strutture organizzative dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, per una volta soltanto, secondo le norme per l'esecuzione dell'articolo 32 della
2. Il consiglio di amministrazione della predetta Azienda, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'adeguamento delle norme di esecuzione di cui al precedente primo comma, secondo le disposizioni della
Art. 10. Comando di personale presso le Regioni. [2]c
Art. 11. Concorso pubblico per l'assunzione di sottufficiali forestali e di vigilanza ambientale.
Art. 12. Requisito della scuola dell'obbligo. [4]
Art. 13. Modifiche alla
1. [5].
2. Il personale indicato nel precedente comma è tenuto a presentare l'istanza di assegnazione al Corpo entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli impiegati del ruolo unico regionale in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali o presso l'Azienda foreste demaniali della Regione sarda alla data del 31 dicembre 1988, qualora siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo 6 della
Art. 14. Rettifica dell'articolo 42 della
1. [6].
2. [7].
Art. 15. Proroga del termine di cui all'articolo 25 della
1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 25 della
Art. 16. Requisiti della permanenza minima nella qualifica funzionale per la mobilità verticale.
1. [7]a.
2. [8].
Art. 17. Modifiche alla
1. [9].
2. [1]0.
Art. 18. Interpretazione autentica dell'articolo 73, 3º comma della
1. Il terzo comma dell'articolo 27 della
Art. 19. Integrazione dell'articolo 27 della
1. [1]1.
Art. 20. Personale del ruolo speciale ad esaurimento della
1. In deroga al disposto dell'articolo 15 della
2. La disposizione del precedente comma si applica altresì nella ipotesi di inidoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale rivestito, che sia stata accertata nei confronti del predetto personale.
3. La destinazione agli uffici dell'amministrazione regionale è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, sentiti l'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, le amministrazioni provinciali presso le quali il personale è assegnato in posizione di distacco ed il comitato per l'organizzazione ed il personale.
Art. 21. Norma finanziaria.
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 43.112.000.000 per l'anno finanziario 1991 ed in lire 30.472.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 - stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione - le competenze dei sottoelencati capitoli terranno conto degli stanziamenti accanto agli stessi indicati:
(Omissis).
3. Alle spese derivanti dalla presente legge, nell'anno 1991, si fa fronte:
- quanto a lire 10.940.000.000 ai sensi dell'articolo 30 della
- quanto a lire 32.172.000.000 con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta di fabbricazione derivanti dal loro naturale incremento.
4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
ALLEGATO
TABELLA A
(Omissis).
[1] Integra l'art. 30, secondo comma, della
[2] Sostituisce l'art. 40, terzo comma, della L.R. 17 agosto, n. 51.
[2]2a Termine così prorogato dall'art. 2 della
[2]2b Articolo abrogato dall'art. 80 della
[2]2c Articolo abrogato dall'art. 80 della
[3] Modifica l'art. 14, quarto comma, della
[4] Modifica l'art. 4, secondo comma, punto 2), della
[5] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 6 della
[6] Modifica l'art. 42, primo comma, della
[7] Modifica l'art. 42, secondo comma, lettera a), della
[7]7a Comma abrogato dall'art. 97 della
[8] Modifica l'art. 5, primo comma, della
[9] Modifica ed integra l'art. 3 della
[1]10 Integra la tabella B allegata alla
[1]11 Integra l'art. 27, quarto comma, della