§ 1.3.123 - L.R. 15 gennaio 1991, n. 6.
Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale, norme sui concorsi e sui requisiti per l'accesso agli impieghi e altre norme in materia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:15/01/1991
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale. Modifica della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42.
Art. 2.  Procedura per la determinazione dei contingenti dei profili professionali. Modifica della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Art. 3.  Utilizzazione delle graduatorie dei concorsi. Modifica della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Art. 4.  Requisiti per l'assunzione agli impieghi regionali. Interpretazione autentica dell'articolo 40 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Art. 5.  Premio compensativo per l'esercizio pregresso delle funzioni di coordinamento.
Art. 6.  Procedura di conferimento degli incarichi di coordinamento. Criteri per la valutazione degli incarichi di direzione. Norma transitoria.
Art. 7.  Istituzione di settori.
Art. 8.  Riconoscimento di anzianità di servizio.
Art. 9.  Conferimento incarichi coordinamento dell'azienda delle foreste demaniali - Procedura.
Art. 10.  Comando di personale presso le Regioni.
Art. 11.  Concorso pubblico per l'assunzione di sottufficiali forestali e di vigilanza ambientale. Legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.
Art. 12.  Requisito della scuola dell'obbligo.
Art. 13.  Modifiche alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42.
Art. 14.  Rettifica dell'articolo 42 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.
Art. 15.  Proroga del termine di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.
Art. 16.  Requisiti della permanenza minima nella qualifica funzionale per la mobilità verticale.
Art. 17.  Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4.
Art. 18.  Interpretazione autentica dell'articolo 73, 3º comma della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.
Art. 19.  Integrazione dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32.
Art. 20.  Personale del ruolo speciale ad esaurimento della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13. Destinazione.
Art. 21.  Norma finanziaria.


§ 1.3.123 - L.R. 15 gennaio 1991, n. 6.

Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale, norme sui concorsi e sui requisiti per l'accesso agli impieghi e altre norme in materia di personale dell'amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda.

 

Art. 1. Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale. Modifica della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42.

     1. La dotazione organica del ruolo unico del personale dell'amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda è incrementata di 80 posti nella settima qualifica funzionale, di 90 posti nella sesta qualifica funzionale e di 560 posti nella quarta qualifica funzionale.

     2. In conseguenza la tabella A allegata alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, come modificata dalla legge regionale 9 marzo 1989, n. 8, e dalla legge regionale 9 giugno 1989, n. 34 e dalla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Procedura per la determinazione dei contingenti dei profili professionali. Modifica della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51. [1]

 

     Art. 3. Utilizzazione delle graduatorie dei concorsi. Modifica della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

     1. [2].

     2. In via eccezionale, al fine di soddisfare le inderogabili esigenze di funzionamento dell'apparato amministrativo regionale, le graduatorie dei concorsi pubblici che sono portati a compimento ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 20, e di quelli banditi ai sensi delle leggi regionali 5 novembre 1985, n. 26, e 22 aprile 1987, n. 24, sono utilizzate, entro un triennio dalla loro pubblicazione, anche per la copertura delle vacanze di posti derivanti dall'ampliamento della dotazione organica di cui all'articolo 1 della presente legge.

     3. Gli idonei del concorso pubblico a 580 posti di guardia forestale e di vigilanza ambientale, indetto ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, che abbiano superato gli esami tecnico- pratici a conclusione dell'apposito corso di formazione al quale sono stati ammessi successivamente alla prima rase concorsuale di cui all'articolo 12 della predetta legge, sono dichiarati vincitori e nominati in prova, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge medesima, in eccedenza ai posti messi a concorso e nella misura non superiore al 15 per cento dei predetti posti.

     4. I candidati del medesimo concorso di cui al terzo comma che, a seguito di accoglimento dei ricorsi dagli stessi presentati avverso l'esclusione dalla graduatoria di merito degli idonei per diretto dei requisiti psico-fisici prescritti ai sensi dell'articolo 12 della predetta legge regionale, sono ammessi ad un apposito corso di formazione di cui all'articolo 13 della legge stessa e, qualora superino gli esami tecnico- pratici a conclusione del corso stesso, sono dichiarati vincitori e nominati in prova in misura ulteriormente eccedente a quella indicata nel terzo comma. Al corso di formazione sono ammessi esclusivamente quei candidati che, sulla base del punteggio conseguito nelle prescritte prove teorico-pratiche di cui al secondo comma del medesimo articolo 12, si sono collocati nella graduatoria di merito degli idonei in un posto che preceda quello dell'ultimo candidato della graduatoria medesima che, ai sensi del predetto articolo 13, è stato ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al terzo comma.

     5. I candidati del concorso di cui al terzo comma che, ammessi all'apposito corso di formazione indicato nel medesimo comma, non abbiano potuto parteciparvi in quanto chiamati alle armi per servizio di leva, ovvero in stato di infermità temporanea, sono ammessi a partecipare all'apposito corso di formazione di cui al quarto comma.

     6. Ai fini della applicazione delle disposizioni dei precedenti commi, il contingente numerico del profilo professionale di guardia forestale e di vigilanza ambientale nella quarta qualifica funzionale del ruolo unico regionale, è adeguato, secondo la procedura richiamata e modificata dall'articolo 2, nei limiti dell'incremento dei posti della quarta qualifica funzionale disposto dall'articolo 1.

     7. Esaurite le operazioni stabilite dai precedenti commi terzo, quarto, quinto e sesto, qualora sussistano le vacanze dei posti del relativo profilo professionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale nella quarta qualifica funzionale del ruolo unico regionale, derivanti anche dall'ampliamento della dotazione organica di cui all'articolo 1 della presente legge, i candidati del concorso di cui al terzo comma che residuano nella graduatoria di merito degli idonei prevista dal secondo comma dell'articolo 12 della predetta legge regionale n. 26 del 1985 e siano altresì in possesso dei requisiti psico-fisici prescritti dal medesimo articolo 12, sono ammessi a partecipare ad un apposito corso di formazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della stessa legge regionale n. 26 del 1985. Ai fini della partecipazione al corso di formazione, si procede secondo l'ordine della predetta graduatoria di merito.

 

     Art. 4. Requisiti per l'assunzione agli impieghi regionali. Interpretazione autentica dell'articolo 40 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

     1. Ai fini dell'assunzione agli impieghi regionali, il possesso dei requisiti del titolo di studio e delle eventuali particolari qualificazioni o specializzazioni professionali prescritti per la nomina alle diverse qualifiche, secondo le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, deve intendersi assorbito dal possesso del titolo di studio prescritto dalle stesse disposizioni per l'accesso alle qualifiche funzionali superiori.

     2. Il disposto di cui al primo comma non si applica per i concorsi alle qualifiche per le quali sia prescritto il possesso di patenti, abilitazioni o specifico titolo abilitante all'esercizio professionale.

     3. Le norme di cui ai precedenti commi, si applicano esclusivamente per le nomine alle qualifiche conseguenti all'approvazione delle graduatorie dei concorsi pubblici già riportati a compimento ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 20.

 

     Art. 5. Premio compensativo per l'esercizio pregresso delle funzioni di coordinamento.

     1. Per il periodo dal 16 mazzo 1987 al 30 giugno 1995 [2]a, agli impiegati del ruolo unico regionale e degli enti dell'area contrattuale ai quali è stato attribuito il premio compensativo di cui al punto 3.15 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, così come integrato dalle norme previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1990, n. 116, è attribuito, per la prosecuzione delle funzioni di coordinamento riconosciute, un compenso, per l'intero periodo di effettivo esercizio, pari al novanta per cento delle corrispondenti indennità di coordinamento.

     2. Detto compenso è altresì attribuito agli impiegati del ruolo unico regionale e degli enti dell'area contrattuale che, successivamente al 15 marzo 1987, abbiano effettivamente esercitato funzioni di coordinamento generale, di servizi o di settori individuati dal relativo regolamento, nella misura e nei limiti previsti dal precedente primo comma.

     3. All'accertamento delle funzioni ed alla corresponsione del relativo compenso si provvede sulla base dell'ulteriore documentazione acquisita d'ufficio, con l'osservanza delle norme richiamate al primo comma.

 

     Art. 6. Procedura di conferimento degli incarichi di coordinamento. Criteri per la valutazione degli incarichi di direzione. Norma transitoria.

     1. Nella procedura di conferimento degli incarichi di coordinatore di servizio e di settore, relativamente ai criteri di valutazione delle funzioni di direzione attinenti allo stato di servizio, ai fini della scelta prevista dall'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1990, n. 25, le strutture organizzative comunque istituite alla data del 7 settembre 1978 con le modificazioni intervenute sino alla data del 15 marzo 1987, secondo l'organizzazione in atto anteriormente all'attivazione dei regolamenti istitutivi dei servizi e dei settori dell'amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione con la nomina dei predetti coordinatori, qualora denominate con atti formali antecedenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 51 del 1978 divisioni e sezioni, sono da considerarsi corrispondenti rispettivamente a servizi e settori. Nella ipotesi di differente denominazione, la corrispondenza delle predette strutture organizzative con i servizi e settori è determinata secondo i criteri di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, intendendosi per servizio la struttura organizzativa al suo interno articolata in sub-strutture e per settore quella non articolata, semplice o di base.

     2. Fino a quando non siano divenuti esecutivi i provvedimenti previsti dall'articolo 1, comma terzo e quinto, e dell'articolo 3, comma secondo, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, relativamente agli accessi e transiti alle qualifiche funzionali settima, ottava e dirigenziale, le funzioni di coordinatore generale, di servizio e di settore possono essere conferite, a modifica parziale di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, anche agli impiegati del ruolo unico regionale in possesso dei requisiti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 30 della predetta legge regionale n. 32 del 1988.

 

     Art. 7. Istituzione di settori. [2]b

     [1. Per assicurare l'attuazione dei compiti di ricerca, di consulenza e di assistenza di cui all'articolo 54 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, la relativa struttura organizzativa è articolata in otto settori presso gli organi regionali e circoscrizionali di controllo sugli atti degli enti locali.

     2. Sono altresì istituiti due settori, quali articolazioni del servizio del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali.]

 

     Art. 8. Riconoscimento di anzianità di servizio.

     1. La disposizione prevista dal punto 5.6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, concernente il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato presso l'amministrazione regionale e gli enti pubblici, ai fini economici e giuridici, è estesa al personale che sia stato inquadrato in ruolo successivamente al 31 dicembre 1985, indipendentemente dalla richiesta del personale stesso, con l'effetto della data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. Conferimento incarichi coordinamento dell'azienda delle foreste demaniali - Procedura.

     1. Per il conferimento degli incarichi di coordinamento delle strutture organizzative dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, per una volta soltanto, secondo le norme per l'esecuzione dell'articolo 32 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, approvate con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda medesima del 24 febbraio 1986, n. 2, fatti salvi gli atti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il consiglio di amministrazione della predetta Azienda, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'adeguamento delle norme di esecuzione di cui al precedente primo comma, secondo le disposizioni della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 10. Comando di personale presso le Regioni. [2]c

 

     Art. 11. Concorso pubblico per l'assunzione di sottufficiali forestali e di vigilanza ambientale. Legge regionale 5 novembre 1985, n. 26. [3]

 

     Art. 12. Requisito della scuola dell'obbligo. [4]

 

     Art. 13. Modifiche alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42.

     1. [5].

     2. Il personale indicato nel precedente comma è tenuto a presentare l'istanza di assegnazione al Corpo entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Gli impiegati del ruolo unico regionale in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali o presso l'Azienda foreste demaniali della Regione sarda alla data del 31 dicembre 1988, qualora siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, sono assegnati a domanda al corpo forestale e di vigilanza ambientale. Si applica la disposizione di cui al precedente secondo comma.

 

     Art. 14. Rettifica dell'articolo 42 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

     1. [6].

     2. [7].

 

     Art. 15. Proroga del termine di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.

     1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, relativamente al personale di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 24 della stessa legge, prorogato dalla legge regionale 9 novembre 1987, n. 46, è ulteriormente prorogato per altri due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 16. Requisiti della permanenza minima nella qualifica funzionale per la mobilità verticale.

     1. [7]a.

     2. [8].

 

     Art. 17. Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4.

     1. [9].

     2. [1]0.

 

     Art. 18. Interpretazione autentica dell'articolo 73, 3º comma della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.

     1. Il terzo comma dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, nel testo sostituito dal terzo comma dell'articolo 73 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, deve intendersi nel senso che per la scelta del personale degli uffici di gabinetto, tra i funzionari e gli impiegati di ruolo dell'amministrazione regionale, non è preclusivo il divieto previsto dall'articolo 50, settimo comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del medesimo articolo 50.

 

     Art. 19. Integrazione dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32.

     1. [1]1.

 

     Art. 20. Personale del ruolo speciale ad esaurimento della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13. Destinazione.

     1. In deroga al disposto dell'articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, al fine di consentire una complessa ed organica utilizzazione del personale regionale e per soddisfare ad esigenze funzionali ed organizzative dell'amministrazione regionale, il personale del ruolo speciale ad esaurimento può essere destinato all'espletamento di mansioni anche diverse, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, presso l'amministrazione regionale, nella ipotesi di impossibilità di concreta utilizzazione del personale medesimo nelle amministrazioni provinciali in relazione alle esigenze operative previste nei programmi annuali e pluriennali predisposti ai sensi degli articoli 2 e 3 della predetta legge regionale.

     2. La disposizione del precedente comma si applica altresì nella ipotesi di inidoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale rivestito, che sia stata accertata nei confronti del predetto personale.

     3. La destinazione agli uffici dell'amministrazione regionale è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, sentiti l'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, le amministrazioni provinciali presso le quali il personale è assegnato in posizione di distacco ed il comitato per l'organizzazione ed il personale.

 

     Art. 21. Norma finanziaria.

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 43.112.000.000 per l'anno finanziario 1991 ed in lire 30.472.000.000 per gli anni successivi.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 - stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione - le competenze dei sottoelencati capitoli terranno conto degli stanziamenti accanto agli stessi indicati:

     (Omissis).

     3. Alle spese derivanti dalla presente legge, nell'anno 1991, si fa fronte:

     - quanto a lire 10.940.000.000 ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante utilizzo, per lire 2.900.000.000, per lire 5.490.000.000 e per lire 2.550.000.000, rispettivamente, delle riserve di cui alle voci 1, 2 e 3 della tabella A allegata alla legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, (legge finanziaria);

     - quanto a lire 32.172.000.000 con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta di fabbricazione derivanti dal loro naturale incremento.

     4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

ALLEGATO

 

TABELLA A

(Omissis).

 

 


[1] Integra l'art. 30, secondo comma, della L.R. 17 agosto 1978, n. 51.

[2] Sostituisce l'art. 40, terzo comma, della L.R. 17 agosto, n. 51.

[2]2a Termine così prorogato dall'art. 2 della L.R. 23 agosto 1995, n. 21.

[2]2b Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data indicata dallo stesso art. 80.

[2]2c Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[3] Modifica l'art. 14, quarto comma, della L.R. 5 novembre 1985, n. 26.

[4] Modifica l'art. 4, secondo comma, punto 2), della L.R. 15 gennaio 1986, n. 6.

[5] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 6 della L.R. 14 novembre 1988, n. 42.

[6] Modifica l'art. 42, primo comma, della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45.

[7] Modifica l'art. 42, secondo comma, lettera a), della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45.

[7]7a Comma abrogato dall'art. 97 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[8] Modifica l'art. 5, primo comma, della L.R. 15 gennaio 1986, n. 6.

[9] Modifica ed integra l'art. 3 della L.R. 29 gennaio 1990, n. 4.

[1]10 Integra la tabella B allegata alla L.R. 29 gennaio 1990, n. 4.

[1]11 Integra l'art. 27, quarto comma, della L.R. 26 agosto 1988, n. 32.