Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 15/04/1998 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari. |
Art. 2. Copertura disavanzo finanziario al 31 dicembre 1996. |
Art. 3. Determinazione di spese. |
Art. 4. Fondi speciali. |
Art. 5. Modifiche alla L.R. n. 11 del 1983 - Norme di contabilità - e alla L.R. n. 33 del 1975 - Compiti della Regione nella programmazione. |
Art. 6. Recupero di somme dai fondi di rotazione. |
Art. 7. Fondo per l'attuazione del Piano zone interne a prevalente economia pastorale - Recupero. |
Art. 8. Azienda Foreste Demaniali - Recupero somme ampliamento demanio forestale. |
Art. 9. Centri termali. |
Art. 10. Completamento della sala concerti del Conservatorio "Luigi Canepa" di Sassari. |
Art. 11. Opere di sbarramento. |
Art. 12. Mutui per interventi nel settore idrico. |
Art. 13. Opere di consolidamento nel comune di Sennori. |
Art. 14. Interventi diga di Monte Crispu. |
Art. 15. Autorizzazione al Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai. |
Art. 16. Finanziamenti alle Province per viabilità e scuole. |
Art. 17. Impianti sportivi ultracomunali - Integrazione alla L.R. n. 32 del 1997. |
Art. 18. Edilizia universitaria. |
Art. 19. Interventi a sostegno delle attività produttive. |
Art. 20. Rideterminazione di limiti d'impegno. |
Art. 21. Incremento delle dotazioni di fondi di rotazione. |
Art. 22. Modifica della L.R. n. 2 del 1994 - Attività di ricerca. |
Art. 23. Piano informatico telematico. |
Art. 24. Opere di miglioramento fondiario - Versamento alla contabilità speciale di cui alla Legge 268/74. |
Art. 25. Interventi a favore delle imprese agro-industriali. |
Art. 26. Contributo regionale a favore dei Consorzi di difesa delle produzioni. |
Art. 27. Completamento del Servizio agrometeorologico regionale. |
Art. 28. Incrementi di fondi destinati al settore industriale e modifiche alla L.R. n. 47 del 1968. |
Art. 29. BIC - Contributo per funzionamento. |
Art. 30. Finanziamenti agli enti locali per i Piani di Insediamento Produttivo (PIP). |
Art. 31. Gassificazione del Carbone Sulcis. |
Art. 32. Aziende di trasporto. |
Art. 33. Accordo di programma per lo sviluppo del porto industriale di Cagliari. |
Art. 34. Potenziamento dei servizi di elitrasporto. |
Art. 35. Predisposizione, studio e aggiornamento piani di sviluppo aeroportuali - Abrogazione -. |
Art. 36. Intervento organico per l'aeroporto di Tortolì-Arbatax - Modifica alla L.R. n. 32 del 1997. |
Art. 37. Formazione professionale. |
Art. 38. Fondo regionale per le società miste - Art. 6 della L.R. n. 7 del 1997. |
Art. 39. Finanziamenti alle Università e agli enti e organismi operanti nel settore culturale. |
Art. 40. Piano per le tecnologie didattiche. |
Art. 41. Finanziamento dei posti gratuiti di studio presso convitti. |
Art. 42. Modifiche all'articolo 30 della L.R. n. 28 del 1995. |
Art. 43. Programma ponte cultura e lingua sarda - Modifica della L.R. n. 26 del 1997. |
Art. 44. Contributo al Comune di Tempio. |
Art. 45. Modifiche alla L.R. n. 27 del 1997 - Società di mutuo soccorso. |
Art. 46. Finanziamenti a favore di non udenti - Modifica della L.R. n. 33 del 1996. |
Art. 47. Contributi a favore di non vedenti - Modifiche alla L.R. n. 14 del 1968. |
Art. 48. Integrazione del fondo sanitario nazionale. |
Art. 49. Contributo alla Lega italiana contro i tumori. |
Art. 50. Contributo all'Associazione Italiana contro la Sclerosi Multipla (AISM). |
Art. 51. Centri di prima accoglienza per i tossicodipendenti. |
Art. 52. Borse di studio per la scuola di specializzazione in medicina e medicina veterinaria Università di Sassari |
Art. 53. Campi sosta. |
Art. 54. Remunerazione dei fondi di rotazione. |
Art. 55. Funzionari delegati. |
Art. 56. Legittimazione processuale dei commissari liquidatori delle Aziende sanitarie locali. |
Art. 57. Attuazione Decreto Legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni. |
Art. 58. Fondo accordi sindacali. |
Art. 59. Comunità montana n. 8 - Giardino botanico montano "Badde Salighes". |
Art. 60. Banca dati piccoli comuni. |
Art. 61. Finanziamento alle province per funzioni ex CRAAI. |
Art. 62. Catasto generale degli scarichi. |
Art. 63. Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale. |
Art. 64. Elezioni nei Consorzi di bonifica. |
Art. 65. Fondo per l'edilizia abitativa. Determinazione importo mutuo. |
Art. 66. Tassa regionale sulle agenzie di viaggio e turismo - Modifica della L.R. n. 13 del 1988. |
Art. 67. Proroga e sospensione dei termini. |
Art. 68. Copertura finanziaria. |
Art. 69. Entrata in vigore. |
§ 5.2.125 – L.R. 15 aprile 1998, n. 11.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1998).
(B.U. 18 aprile 1998, n. 12 - S.O. n. 1).
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. Autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della
a) lire 924.000.000.000 nell'anno 1998;
b) lire 198.000.000.000 nell'anno 1999.
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al comma 1, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della
3. L'ammortamento dei predetti mutui decorre rispettivamente dal 1 gennaio 1998 e dal 1 gennaio 1999.
4. Per la contrazione dei mutui di cui al comma 1, valgono le condizioni e le modalità previste nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono valutati nei seguenti importi:
anno 1998 lire 116.228.000.000
anno 1999 lire 129.588.000.000
anni dal 2000 al 2012 lire 127.110.000.000
anno 2013 lire 22.430.000.000
6. In alternativa ai mutui di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può ricorrere all'emissione di prestiti obbligazionari, a termini dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 1 della
7. I mutui di cui all'articolo 63 della
Art. 2. Copertura disavanzo finanziario al 31 dicembre 1996.
1. Alla copertura del disavanzo finanziario complessivo del bilancio regionale al 31 dicembre 1996, determinato in lire 1.961.548.000.000 dal rendiconto generale della Regione per lo stesso esercizio, si provvede mediante iscrizione, in apposito capitolo di ciascun bilancio di previsione della Regione per gli anni dal 1998 al 2007, dei seguenti importi (cap. 03220):
anno 1998: 161.548.000.000
anni dal 1999 al 2007: 200.000.000.000
2. A tale onere si fa fronte, per le quote degli anni 1998, 1999 e 2000, con le risorse recate dal bilancio di previsione della Regione per gli stessi anni e, per le restanti quote, con le risorse recate dai successivi bilanci di previsione della Regione, riducendo, ove necessario, rispetto agli stanziamenti disposti per l'anno 2000 ed in applicazione dell'articolo 38 della
Art. 3. Determinazione di spese.
1. A termini dell'articolo 13, comma 1, lettera f) della
2. A termini dell'articolo 13, comma 1, lettera d) della
3. A termini dell'articolo 13, comma 1, lettera e) della
Art. 4. Fondi speciali.
1. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 1998, 1999 e 2000.
2. Gli importi relativi a detti fondi sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - cap. 03016)
anno 1998 lire 31.850.000 000
anno 1999 lire 268.650.000.000
anno 2000 lire 277.350.000.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - cap. 03017)
anno 1998 lire 203.990.000.000
anno 1999 lire 188.000.000.000
anno 2000 lire 173.500.000.000
Art. 5. Modifiche alla
1. [1].
2. [2].
3. [3].
4. - 5. [4].
6. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46 della
7. [5].
8. L'interpretazione autentica dell'articolo 57, comma 1, punto 2), della
9. Sono abrogati gli articoli 5, 6, il comma 1 dell'articolo 11, il comma 2 dell'articolo 15, il punto 3) del comma 1 dell'articolo 57 della
10. Sono abrogati gli articoli 6, 7 e 9 della
Art. 6. Recupero di somme dai fondi di rotazione.
1. È disposto, nell'anno 1998, il versamento alle entrate del bilancio regionale della complessiva somma di lire 283.965.854.552 dai sottoelencati fondi di rotazione (cap. 36103):
a) lire 3.475.099.615 dal fondo per la concessione di finanziamenti alla piccola industria cantieristica e alla pesca di cui alla
b) lire 33.371.747 dal fondo per le anticipazioni a cooperative ed altre associazioni di produttori, viticultori e allevatori di animali lattiferi di cui all'articolo 1 della
c) lire 466.161.255 dal fondo destinato alla concessione di prestiti di esercizio a pastori e allevatori associati in cooperative, gruppi o latterie sociali di cui alla
d) lire 861.000.000 dal fondo per la concessione di prestiti a cooperative ortofrutticole e loro consorzi di cui alla
e) lire 1.411.611.413 dal fondo per la cooperazione agricola di cui agli articoli 2 e 3 della
f) lire 20.000.000.000 dal fondo per lo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui all'articolo 2, lettere a) e b), della
g) lire 4.211.067.155 dal fondo per la trasformazione delle passività agricole, di cui all'articolo 40 della
h) lire 3.000.000.000 dal fondo per la concessione di mutui agrituristici di cui alla
i) lire 20.121.471.485 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla
l) lire 2.000.000.000 dal fondo per le anticipazioni dei contributi CEE per l'imboschimento dei terreni seminativi, di cui all'articolo 35 della
m) lire 27.167.956.992 dal fondo per la concessione di provvidenze all'artigianato di cui all'articolo 15 della
n) lire 218.923.572 dal fondo per la prevenzione degli incendi di cui all'articolo 26 della
o) lire 267.747.357 dal fondo per la concessione del concorso interessi sui prestiti alle aziende artigiane di cui all'articolo 40 della
p) lire 3.256.641.299 dal fondo per la concessione dei contributi in conto interessi su prestiti a imprese garantite da Consorzi di garanzia fidi di cui all'articolo 53 della
q) lire 39.489.256 dal fondo per l'abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti alle cooperative artigiane di cui all'articolo 53 bis della
r) lire 111.552.233 dal fondo per l'istruttoria delle pratiche di contributo a favore di iniziative turistiche di cui all'articolo 9 della
s) lire 239.999.999 dal fondo per il concorso nel pagamenti degli interessi sui prestiti di cui all'articolo 9, comma 5, della
t) lire 98.412.984 dal fondo per la concessione di contributi in conto occupazione di cui all'articolo 18 bis della
u) lire 4.490.246.501 dal fondo per le anticipazioni finanziarie di cui all'articolo 20 della
v) lire 140.016.234 dal fondo per la concessione di contributi in conto interessi ad agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 70 della
z) lire 416.211.364 dal fondo per la tutela dei livelli occupativi di cui alla
aa) lire 23.896.800.837 dal fondo di contributi PNIC a favore dell'artigianato di cui all'articolo 26 della
bb) lire 83.474.597.116 dal fondo per l'attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna Centrale di cui all'articolo 30, lettere a), b) e c) della
cc) lire 35.326.808.822 dal fondo per la concessione di contributi in conto interessi su operazioni di finanziamento e leasing contratte dalle piccole e medie imprese industriali di cui alla
dd) lire 37.564.236.557 dal fondo per la concessione dei benefici a favore dell'intero territorio regionale di cui all'articolo 30 della
ee) lire 11.563.495.618 dal fondo per la concessione di prestiti agevolati a cooperative di produzione lavoro ai sensi degli articoli 2 e 12 della
ff) lire 112.034.540 dal fondo per il consolidamento finanziario a favore di cooperative di produzione lavoro di cui all'articolo Cl della
gg) lire 900.601 dal fondo per la concessione di provvidenze a favore delle imprese di navigazione di cui alla
2. Al recupero dei fondi di cui al comma 1, provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
Art. 7. Fondo per l'attuazione del Piano zone interne a prevalente economia pastorale - Recupero.
1. È disposto, nell'anno 1998, il versamento della somma di lire 20.000.000.000 dal fondo speciale per l'attuazione del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, istituito ai sensi dell'articolo 22 della
Art. 8. Azienda Foreste Demaniali - Recupero somme ampliamento demanio forestale.
1. È disposto, nell'anno 1998, il versamento alle entrate del bilancio regionale, della somma di lire 3.500.000.000 sussistente nel conto dei residui del capitolo 287 del bilancio dell'Azienda Foreste Demaniali per la Sardegna per lo stesso anno (cap. 36131).
2. Detta somma è riassegnata dal bilancio della stessa Azienda per essere iscritta in conto del capitolo 281 relativo all'acquisto o all'esproprio di terreni per l'ampliamento del demanio forestale (cap. 05036/01); tale riassegnazione è subordinata al versamento disposto dal comma 1.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art. 9. Centri termali.
1. Al fine del completamento degli interventi in corso negli stabilimenti termali pubblici della Sardegna è autorizzata la complessiva spesa di lire 40.000.000.000, di cui lire 5.000.000.000 nell'anno 1998, lire 20.000.000.000 nell'anno 1999, lire 5.000.000.000 nell'anno 2000 e lire 10.000.000.000 nell'anno 2001 (cap. 08082).
2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici, a termini dell'articolo 4, lett. i), della
Art. 10. Completamento della sala concerti del Conservatorio "Luigi Canepa" di Sassari.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sassari un contributo straordinario di lire 2.200.000.000 per il completamento della sala concerti del Conservatorio di musica Luigi Canepa (cap. 08069/13).
Art. 11. Opere di sbarramento.
1. Per urgenti interventi strutturali sulle opere di sbarramento esistenti è autorizzata la complessiva spesa di lire 22.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 nell'anno 1998, lire 6.000.000.000 nell'anno 1999 e lire 15.000.000.000 nell'anno 2000 (cap. 08164/01).
2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici, a termini dell'articolo 4, lett. i) della
Art. 12. Mutui per interventi nel settore idrico.
1. I mutui di cui al comma 1 dell'articolo 1 della
2. Nelle more della contrazione dei predetti mutui al fine di dare immediato avvio agli interventi previsti dal succitato articolo 1 della
Art. 13. Opere di consolidamento nel comune di Sennori.
1. È autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 800.000.000 per il completamento degli interventi previsti dalla
Art. 14. Interventi diga di Monte Crispu.
1. Per il completamento degli interventi di cui alla
Art. 15. Autorizzazione al Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai.
1. Il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai è autorizzato a proseguire la realizzazione degli interventi di completamento del sistema depurativo della città di Nuoro, nonché le opere di risanamento del fiume Cedrino, a suo tempo compresi nella misura 3.1. del Programma Operativo Plurifondo 1989/1993; conseguentemente l'Assessore della difesa dell'ambiente è autorizzato a completare il trasferimento dei fondi a suo tempo disposti a valere sugli stanziamenti dei capitoli 05014/11 e 05014/12, nonché sul titolo di spesa 11.3.06/I del Programma straordinario di intervento per gli anni 1988/1990 in attuazione della
Art. 16. Finanziamenti alle Province per viabilità e scuole.
1. Una quota, pari a lire 5.000.000.000 dello stanziamento recato dal capitolo 04019 nell'anno 1998, è ripartita, con le modalità previste dalla
Art. 17. Impianti sportivi ultracomunali - Integrazione alla
Art. 18. Edilizia universitaria.
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 49 della
CAPO III
DISPOSIZIONI NEI VARI SETTORI D'INTERVENTO
Art. 19. Interventi a sostegno delle attività produttive.
1. La Giunta regionale, in conformità alle linee emerse dal dibattito consiliare ed agli indirizzi espressi dalla Giunta medesima, col disegno di legge di assestamento del bilancio 1998 destina, nel quadro delle compatibilità finanziarie, ulteriori stanziamenti per l'allargamento della base produttiva e a sostegno dei settori indicati:
a) agricoltura: misure di sostegno e miglioramento fondiario;
b) artigianato: incentivi per l'incremento dell'occupazione;
c) industria: incentivi al sistema delle imprese e all'incremento delle esportazioni;
d) turismo: sostegno alle imprese turistiche;
e) commercio: consorzi fidi e concorso in conto interessi;
f) pesca: investimenti per lo sviluppo dell'attività peschereccia.
Art. 20. Rideterminazione di limiti d'impegno.
1. Il limite d'impegno di lire 2.100.000.000 autorizzato dall'articolo 55 della
2. I limiti di impegno disposti per l'attuazione dell'articolo 3 della
3. Per la concessione dei mutui a tasso agevolato previsti dal comma 5.1 dell'articolo 9 della
4. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 15 della
5. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 8 della
6. Il limite d'impegno di lire 10.000.000.000, autorizzato dal comma 7 dell'articolo 14 della
7. Le annualità dei limiti d'impegno autorizzate per le finalità di cui alla
anno 1998: lire 3.000.000.000
anno 1999: soppressa
Art. 21. Incremento delle dotazioni di fondi di rotazione.
1. È autorizzato l'incremento della dotazione finanziaria del fondo di rotazione per la concessione di contributi in conto interessi su prestiti contratti dalle piccole e medie imprese di cui alla
a) anno 1998: lire 5.000.000.000
a favore del fondo costituito presso il CIS Spa e lire 5.000.000.000 a
favore di quello presso la SFIRS Spa;
b) anno 1999: lire 15.500.000.000
a favore del fondo costituito presso il CIS Spa e lire 9.500.000.000 a
favore di quello presso la SFIRS Spa.
2. Per le finalità previste dall'articolo 30, comma 2, lettera b), della
3. È autorizzato, nell'anno 1999, l'incremento del fondo per l'attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna Centrale di cui alla
4. È autorizzato, nell'anno 2001, l'incremento della dotazione finanziaria del fondo per lo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui all'articolo 2 della
5. È autorizzato, nell'anno 2001, l'incremento della dotazione finanziaria del fondo per la concessione di mutui agrituristici di cui alla
Art. 22. Modifica della
1. [7].
2. Per le finalità previste dall'articolo 37 della
3. Lo stanziamento di cui al comma 2 è trasferito alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della
Art. 23. Piano informatico telematico.
1. Una quota non inferiore a lire 15.000.000.000 dello stanziamento dell'anno 1998 e a lire 10.000.000.000 dello stanziamento di ciascuno degli anni 1999 e 2000 recati dal capitolo 03056 del bilancio regionale per gli stessi anni, è destinata al miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi pubblici, attraverso interventi nel campo informatico e telematico; alla predisposizione del piano ed alla sua attuazione provvede l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione.
Art. 24. Opere di miglioramento fondiario - Versamento alla contabilità speciale di cui alla Legge 268/74.
1. Una quota pari a lire 5.000.000.000 dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 06025, per l'anno 1998, è trasferita dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della
Art. 25. Interventi a favore delle imprese agro-industriali.
1. È disposto, nell'anno 1998, il versamento alle entrate delle contabilità speciali di cui alle Leggi 11 giugno 1962, n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268, rispettivamente della somma di lire 14.255.916.829 e di lire 11.441.450.122 dai sottoelencati fondi di rotazione:
a) lire 10.198.628.352 dal fondo per la concessione di prestiti per acquisto scorte e mutui di cui alla
b) lire 4.057.288.477 dal fondo per la riforma e il riassetto agro- pastorale di cui alla
c) lire 1.548.609.224 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla
d) lire 5.647.400.195 dal fondo per la concessione di prestiti agevolati da imprese artigiane ai sensi dell'articolo 35 della
e) lire 4.245.440.703 dal fondo per la concessione di prestiti di esercizio a medio termine alle industrie ai sensi dell'articolo 31 della
2. Le somme riversate di cui al comma 1 sono attribuite al titolo di spesa 10.1.02/I - paragrafo 1.2. - del programma d'intervento per gli anni 1986 - 1987, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.
3. Al recupero dei fondi di cui al comma 1 provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e asseto del territorio; lo stesso Assessore, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
4. Una quota dello stanziamento iscritto nell'anno 1998 in conto dei capitoli 09039 e 09042/01 pari, rispettivamente, a lire 2.000.000.000 e a lire 8.000.000.000, è destinata la prima alla concessione di prestiti per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti a favore delle aziende cooperative agro - industriali e la seconda al finanziamento del concorso in conto interessi sui prestiti concessi alle stesse aziende, garantiti da consorzi di garanzia fidi intersettoriali [8].
5. L'intervento di cui all'articolo 4 della
Art. 26. Contributo regionale a favore dei Consorzi di difesa delle produzioni.
1. L'autorizzazione di spesa prevista per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 27. Completamento del Servizio agrometeorologico regionale.
1. Per il completamento degli interventi, già autorizzati dall'articolo 55 della
Art. 28. Incrementi di fondi destinati al settore industriale e modifiche alla
1. È autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 2.000.000.000 per l'incremento del fondo destinato alla concessione di contributi per l'abbattimento del tasso d'interesse sulle anticipazioni bancarie per iniziative industriali di cui all'articolo 38 della
2. È autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 20.000.000.000 in ragione di lire 10.000.000.000 nell'anno 1998 e di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per l'incremento del fondo destinato al consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali di cui agli articoli 3 e 4 della
3. È autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 2.000.000.000 per l'incremento del fondo di cui all'articolo 1 della
4. - 5. [9].
6. L'importo di lire 1.000.000.000 previsto dall'articolo 18 della
Art. 29. BIC - Contributo per funzionamento.
1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, l'erogazione di un contributo di lire 800.000.000 a favore del Centro europeo di impresa e innovazione BIC Sardegna, per il proprio funzionamento e lo svolgimento dell'attività istituzionale (cap. 09045).
Art. 30. Finanziamenti agli enti locali per i Piani di Insediamento Produttivo (PIP).
1. Una quota dello stanziamento del cap. 09052 per l'anno 1998, pari a lire 2.080.000.000 è destinata al completamento dei piani di insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale.
2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia d'industria, a termini dell'articolo 4, lett. 1), della
Art. 31. Gassificazione del Carbone Sulcis.
1. È autorizzata la complessiva spesa di lire 214.000.000.000, in ragione di lire 114.000.000.000 nell'anno 1998 e di lire 100.000.000.000 nell'anno 1999 per la realizzazione dell'impianto di gassificazione a ciclo combinato e della relativa centrale elettrica di cui al
2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, à termini dell'articolo 4, lett. i) della
Art. 32. Aziende di trasporto.
1. È autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 131.000.000.000 per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi d'esercizio previsti dalla
2. È autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 20.000.000.000, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi per investimenti previsti dalla
Art. 33. Accordo di programma per lo sviluppo del porto industriale di Cagliari.
1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 50.000.000.000, di cui lire 15.000.000.000 nell'anno 1998, lire 15.000.000.000 nell'anno 1999 e lire 20.000.000.000 nell'anno 2000, per la realizzazione dell'interporto di Cagliari richiamato nell'accordo di programma sottoscritto dalla Regione il 10 dicembre 1997, ivi compresi, anche in cofinanziamento con lo Stato, gli oneri per la progettazione e la realizzazione di quanto previsto dal punto b) dell'articolo 3 del predetto accordo (cap. 13045).
2. Il relativo programma d'intervento, da presentarsi unitamente a quello concernente le risorse derivanti dal programma operativo di cui alla
Art. 34. Potenziamento dei servizi di elitrasporto.
1. Lo stanziamento previsto dall'articolo 34 della
Art. 35. Predisposizione, studio e aggiornamento piani di sviluppo aeroportuali - Abrogazione -.
1. Il comma 6 dell'articolo 50 della
Art. 36. Intervento organico per l'aeroporto di Tortolì-Arbatax - Modifica alla
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO,
ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIO-SANITARIE
Art. 37. Formazione professionale.
1. È sospesa l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della
2. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l'anno 1998, in lire 60.000.000.000 (cap. 10001).
3. Il limite massimo retributivo per le convenzioni, previsto dall'articolo 9, comma 19 della
4. La spesa di cui all'articolo 4 della
capitolo 10001 lire 7.567.000.000
capitolo 10002 lire 23.301.000.000
capitolo 10003 lire 64.544.000.000
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, agli enti di formazione professionale convenzionati che ne facciano richiesta, le somme relative ai contributi previdenziali versati all'INPS, per il periodo per il quale i dipendenti degli enti medesimi, iscritti all'albo del personale di cui alla
Art. 38. Fondo regionale per le società miste - Art. 6 della
1. Le disponibilità sussistenti nel conto della competenza e nel conto dei residui del capitolo 10136/03 sono versate alla contabilità speciale denominata: "Fondo sociale della Regione sarda" di cui alla
Art. 39. Finanziamenti alle Università e agli enti e organismi operanti nel settore culturale.
1. Nelle more dell'applicazione della
2. La Giunta regionale col disegno di legge di assestamento del bilancio 1998 identifica gli ulteriori stanziamenti, rispetto a quelli di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 1.997, che dovendo essere erogati a favore delle Università della Sardegna, devono confluire dagli stati di previsione della spesa dei singoli Assessorati al fondo globale. di cui all'articolo 3 della
3. A valere sullo stanziamento del capitolo 11063 del bilancio della Regione per l'anno 1998 una quota pari a lire 250.000.000 è attribuita al CRS4 perché venga destinata quale finanziamento per lire 150.000.000 all'Università di Cagliari e per lire 100.000.000 a quella di Sassari per aumentare il numero dei posti previsti dal bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca nelle Università per l'anno accademico 1998-1999.
4. Una quota pari a lire 2.900.000.000 e a lire 500.000.000 dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 11063 del bilancio della Regione per l'anno 1998 è destinata all'erogazione di un contributo aggiuntivo rispettivamente a favore del Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro per gli interventi previsti dall'articolo 47, comma 3, della
5. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'anno 1998, dall'articolo 50 della
[6. A valere sugli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 11105 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998/2000 è autorizzata la concessione di un contributo di lire 300.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, al Consorzio Sebastiano Satta di Nuoro per le spese di funzionamento.] [11]
Art. 40. Piano per le tecnologie didattiche.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano per le tecnologie didattiche per gli anni 1997/2000, in particolare i progetti "informatica nelle scuole" e "multimedialità in classe", anche in vista dell'introduzione delle norme organizzative sull'autonomia scolastica, è autorizzato, con fondi propri della Regione, a titolo di anticipazione sulle assegnazioni dello Stato, un finanziamento di lire 1.500.000.000 nell'anno 1998 a favore dei Provveditorati agli studi della Sardegna per l'acquisto di attrezzature informatiche e per la formazione dei docenti; ciò al fine di costituire, presso le scuole di ogni ordine e grado, le sedi scolastiche per funzione didattica, aggiornamento e ricerca, previste dalle richiamate norme sull'autonomia scolastica (cap. 11010).
2. Detto finanziamento, in caso di mancato o inferiore assegnazione dello Stato, resta a carico delle risorse regionali (cap. 36113).
Art. 41. Finanziamento dei posti gratuiti di studio presso convitti.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1998, la somma complessiva di lire 150.000.000, integrativa di quella statale, a favore dei Comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori, rispettivamente presso i conviti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari da ripartirsi tra i due conviti in ragione del numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico 1998/1999 (cap. 11032/01).
Art. 42. Modifiche all'articolo 30 della
1. La riserva di destinazione di cui al comma 1 dell'articolo 50 della
Art. 43. Programma ponte cultura e lingua sarda - Modifica della
Art. 44. Contributo al Comune di Tempio.
1. Una quota pari a lire 100.000.000 dello stanziamento recato dal capitolo 11061/03 del bilancio regionale per ciascuno degli anni 1999-2000 è destinato quale contributo al Comune di Tempio per l'organizzazione del carnevale.
Art. 45. Modifiche alla
Art. 46. Finanziamenti a favore di non udenti - Modifica della
Art. 47. Contributi a favore di non vedenti - Modifiche alla
Art. 48. Integrazione del fondo sanitario nazionale.
1. È autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento complessivo di lire 924.880.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capitoli 12104/01, 12133/02 e 12139/02/P).
2. A valere sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 12133/02 e 12139/02 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore delle Aziende sanitarie locali, nell'anno 1998, rispettivamente, le somme di lire 7.500.000.000 e di lire 7.500.000.000, per esigenze finanziarie connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l'assistenza psichiatrica.
Art. 49. Contributo alla Lega italiana contro i tumori.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1998, un contributo di lire 250.000.000 a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori, per il funzionamento ed i compiti istitutivi dell'ente (cap. 12213/01).
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito fra le Sezioni provinciali della Sardegna come appresso specificato:
a) Cagliari lire 87.500.000
b) Sassari lire 62.500.000
c) Nuoro lire 50.000.000
d) Oristano lire 50.000.000
Art. 50. Contributo all'Associazione Italiana contro la Sclerosi Multipla (AISM).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno 1998 un contributo di lire 180.000.000 a favore dell'AISM (Associazione Italiana contro la Sclerosi Multipla) per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ente (cap. 12213/02).
Art. 51. Centri di prima accoglienza per i tossicodipendenti.
1. È autorizzato nell'anno 1998 lo stanziamento di lire 460.000.000 per la concessione di contributi straordinari a favore dei Comuni per la realizzazione di Centri di prima accoglienza per i tossicodipendenti (cap. 12058/05).
2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, a termini dell'articolo 4, lett. i), della
Art. 52. Borse di studio per la scuola di specializzazione in medicina e medicina veterinaria Università di Sassari
1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 11 dell'articolo 32 della
2. Nell'ambito del programma annuale di finanziamento per borse di studio, di cui alla
Art. 53. Campi sosta.
1. Per le finalità previste dall'articolo 48 della
CAPO V
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 54. Remunerazione dei fondi di rotazione.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il tasso di remunerazione sulle giacenze dei fondi di rotazione e assimilati, compresi i conti accesi ai sensi della
Art. 55. Funzionari delegati.
[1. Non possono essere designati quali funzionari delegati, ai sensi dell'articolo 43 della
[2. Possono essere designati quali funzionari delegati i dirigenti e funzionari comunali e provinciali preposti alla gestione dei fondi assegnati dalla Regione, secondo le norme di contabilità della rispettiva amministrazione.] [17]
3. Sono condonate le sanzioni amministrative dovute dai soggetti di cui al comma 1, per mancata, o ritardata, presentazione dei rendiconti, purché i rendiconti siano stati presentati o vengano presentati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 56. Legittimazione processuale dei commissari liquidatori delle Aziende sanitarie locali.
1. Ai Direttori generali delle Aziende sanitarie locali, quali legali rappresentanti delle gestioni stralcio liquidatorie di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
2. Ai Direttori generali, quali legali rappresentanti delle suddette gestioni, compete la legittimazione attiva e passiva per i rapporti processuali relativi ai crediti e ai debiti delle gestioni liquidatorie delle soppresse Unità Sanitarie Locali.
Art. 57. Attuazione
1. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 50 della
Art. 58. Fondo accordi sindacali.
1. Gli stanziamenti da iscrivere al fondo di cui all'articolo 5 della
Art. 59. Comunità montana n. 8 - Giardino botanico montano "Badde Salighes".
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario alla Comunità montana n. 8 del Marghine - Planargia pari a complessive lire 2.600.000.000, di cui lire 1.300.000.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999, per l'acquisizione e il ripristino delle aree e degli immobili di interesse naturalistico per la realizzazione del Giardino botanico montano di "Badde Salighes" (cap. 03041).
Art. 60. Banca dati piccoli comuni.
1. Una quota pari a lire 100.000.000 dello stanziamento recato dal capitolo 04006 del bilancio regionale per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, è destinata quale contributo a favore dell'Associazione regionale dei Comuni della Sardegna (ANCI) per la realizzazione, d'intesa con la Consulta regionale dei piccoli comuni, della banca dati dell'osservatorio sulle problematiche degli enti locali di minore entità demografica.
Art. 61. Finanziamento alle province per funzioni ex CRAAI.
1. È autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 3.500.000.000 per l'erogazione di un contributo straordinario a favore delle province destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'assunzione di personale precario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di tutela e difesa dell'ambiente di cui alla
2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, finanze ed urbanistica, a termini dell'articolo 4, lett. i), della
3. È altresì autorizzato, nell'anno 1998, a favore delle stesse province l'ulteriore finanziamento straordinario di lire 3.000.000.000 per le finalità di cui all'articolo 78 della
Art. 62. Catasto generale degli scarichi.
1. È autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 2.300.000.000 per il completamento del progetto relativo al catasto generale degli scarichi nei corpi idrici superficiali, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della
2. Le Province possono affidare, con apposita convenzione, alla Progemisa le attività relative al completamento del catasto degli scarichi nei corpi idrici.
Art. 63. Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale.
1. È autorizzato per l'anno 1998 lo stanziamento di lire 460.000.000 quale contributo a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale per il rimborso delle spese dallo stesso sostenute per il personale distaccato presso l'ufficio speciale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai sensi dell'articolo 2 della
Art. 64. Elezioni nei Consorzi di bonifica.
1. I Consorzi di bonifica fusi ai sensi dell'articolo 30 della
2. Il primo consiglio dei delegati dei consorzi fusi è composto da un numero di membri elettivi non superiore a trenta.
3. Gli organi di amministrazione straordinaria provvedono alle conseguenti operazioni elettorali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nei confronti di quei consorzi la cui fusione è stata sospesa con provvedimento dell'organo giurisdizionale amministrativo. In questo caso l'organo di amministrazione straordinaria provvede alle operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio dei delegati per singolo consorzio entro lo stesso termine di cui al comma 3.
Art. 65. Fondo per l'edilizia abitativa. Determinazione importo mutuo.
1. L'ammontare del mutuo assistito da agevolazione per l'acquisto, il recupero e la costruzione della prima casa, ai sensi della
Art. 66. Tassa regionale sulle agenzie di viaggio e turismo - Modifica della
1. È soppressa, a decorrere dall'anno 1999, la tassa sulla concessione regionale per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo (cap. 11602).
2. Sono soppressi i commi 5 e 6 dell'articolo 5 della
3. Nel comma 7 dell'articolo 5 della
Art. 67. Proroga e sospensione dei termini.
1. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche nel corso dell'anno scolastico 1997/98 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.
2. È prorogata al 31 dicembre 1998 l'attuazione degli interventi già finanziati nell'anno 1997 per lo svolgimento delle attività istituzionali di enti e organismi con finalità didattiche e socio-culturali di cui all'articolo 60 della
3. [18].
4. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 28 della
5. I termini di cui all'articolo 14 della
6. [19].
Art. 68. Copertura finanziaria.
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1998-1999-2000 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 69. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
Tabelle
(Omissis)
[1] Sostituisce l'art. 1 della
[2] Istituisce l'art. 1 bis nella
[3] Sostituisce l'art. 22 della
[4] Modificano gli artt. 24 e 46 della
[5] Sostituisce l'art. 56 della
[6] Inserisce il comma 4 nell'art. 27 della
[7] Modifica il comma 1, art. 37, della
[8] Comma così modificato dall'art. 1 della
[9] Modificano l'art. 1 e sostituiscono l'art. 2 della
[10] Sostituisce il comma 3, art. 21, della
[11] Comma abrogato dall’art. 23 della
[12] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 12 della
[13] Modifica gli artt. 3 e 4 della
[14] Sostituisce l'art. 5 della
[15] Sostituisce l'art. 3 della
[16] Comma abrogato dall'art. 68 della
[17] Comma abrogato dall'art. 68 della
[18] Modifica il comma 5, art. 37, della
[19] Modifica l'art. 1 della