§ 5.4.1 - L.R. 31 ottobre 1952, n. 34.
Disposizioni relative ad acquisto ed alienazione di beni patrimoniali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 demanio e patrimonio
Data:31/10/1952
Numero:34


Sommario
Art. 1.      Per provvedere a finalità di interesse regionale l'Amministrazione regionale, sentito il Comitato Tecnico regionale ai Lavori Pubblici è autorizzata
Art. 2.      I beni patrimoniali della Regione, rustici ed urbani, disponibili per la vendita. devono alienarsi secondo le modalità stabilite dal R.D.L. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del [...]
Art. 3.      La competenza, comunque demandata, dalle leggi in vigore ad organi ed uffici statali nella specifica materia, è attribuita ad organi ed uffici regionali preposti alla amministrazione del demani [...]
Art. 4.      Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carica al capitolo 105 del Bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi


§ 5.4.1 - L.R. 31 ottobre 1952, n. 34.

Disposizioni relative ad acquisto ed alienazione di beni patrimoniali.

(B.U. 16 marzo 1953, n. 5).

 

Art. 1.

     Per provvedere a finalità di interesse regionale l'Amministrazione regionale, sentito il Comitato Tecnico regionale ai Lavori Pubblici è autorizzata:

     a) all'acquisto di aree;

     b) all'acquisto, alla costruzione ed alla sistemazione di fabbricati.

 

     Art. 2.

     I beni patrimoniali della Regione, rustici ed urbani, disponibili per la vendita. devono alienarsi secondo le modalità stabilite dal R.D.L. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dalla Legge 24 Dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

     La trattativa privata, oltre che nei casi previsti dagli articoli 9 e 12 della Legge 24 dicembre 1908, n. 783, può essere disposta su conforme deliberazione della Giunta regionale, ogni qualvolta ricorrano particolari ragioni di interesse generale o necessità di incrementare determinati settori di attività.

     Limitatamente alle alienazioni a favore di Enti pubblici o privati, per esclusivi fini di beneficenza o di pubblico interesse, il prezzo può essere fissato in misura puramente figurativa.

 

     Art. 3.

     La competenza, comunque demandata, dalle leggi in vigore ad organi ed uffici statali nella specifica materia, è attribuita ad organi ed uffici regionali preposti alla amministrazione del demani e del patrimonio regionale, alla Giunta regionale ed al suo Presidente.

     Il parere del Consiglio di Stato, nei casi previsti dalle stesse leggi, è sostituito dal parere del Comitato Tecnico regionale di Finanza

 

     Art. 4.

     Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carica al capitolo 105 del Bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.