Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.4 demanio e patrimonio |
Data: | 31/10/1952 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. Per provvedere a finalità di interesse regionale l'Amministrazione regionale, sentito il Comitato Tecnico regionale ai Lavori Pubblici è autorizzata |
Art. 2. I beni patrimoniali della Regione, rustici ed urbani, disponibili per la vendita. devono alienarsi secondo le modalità stabilite dal R.D.L. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del [...] |
Art. 3. La competenza, comunque demandata, dalle leggi in vigore ad organi ed uffici statali nella specifica materia, è attribuita ad organi ed uffici regionali preposti alla amministrazione del demani [...] |
Art. 4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carica al capitolo 105 del Bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi |
§ 5.4.1 - L.R. 31 ottobre 1952, n. 34.
Disposizioni relative ad acquisto ed alienazione di beni patrimoniali.
(B.U. 16 marzo 1953, n. 5).
Per provvedere a finalità di interesse regionale l'Amministrazione regionale, sentito il Comitato Tecnico regionale ai Lavori Pubblici è autorizzata:
a) all'acquisto di aree;
b) all'acquisto, alla costruzione ed alla sistemazione di fabbricati.
I beni patrimoniali della Regione, rustici ed urbani, disponibili per la vendita. devono alienarsi secondo le modalità stabilite dal
La trattativa privata, oltre che nei casi previsti dagli articoli 9 e 12 della
Limitatamente alle alienazioni a favore di Enti pubblici o privati, per esclusivi fini di beneficenza o di pubblico interesse, il prezzo può essere fissato in misura puramente figurativa.
La competenza, comunque demandata, dalle leggi in vigore ad organi ed uffici statali nella specifica materia, è attribuita ad organi ed uffici regionali preposti alla amministrazione del demani e del patrimonio regionale, alla Giunta regionale ed al suo Presidente.
Il parere del Consiglio di Stato, nei casi previsti dalle stesse leggi, è sostituito dal parere del Comitato Tecnico regionale di Finanza
Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carica al capitolo 105 del Bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.