§ 2.12.23 - L.R. 24 ottobre 1988, n. 33.
Politica attiva del lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.12 lavoro e previdenza sociale
Data:24/10/1988
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Definizione degli interventi).
Art. 3.  (Interventi a favore di fasce socialmente deboli o marginali o a rischio di emarginazione).
Art. 4.  (Azioni positive e strumenti per le pari opportunità).
Art. 5.  (Piano triennale).
Art. 6.  (Contenuto del piano triennale).
Art. 16.  (Cooperative di solidarietà sociale).
Art. 17.  (Misura e durata dei contributi).
Art. 18.  (Contributi a favore di enti locali).
Art. 19.  (Animazione economica).
Art. 20.  (Requisiti di legittimazione).
Art. 21.  (Istruzione delle domande ed erogazione dei contributi).
Art. 22.  (Revoca dei contributi).
Art. 23.  (Ricorsi).
Art. 24.  (Controlli).
Art. 25.  (Agenzia regionale del lavoro).
Art. 26.  (Funzioni).
Art. 27.  (Regolamento interno).
Art. 28.  (Organi).
Art. 29.  (Composizione del Comitato del lavoro).
Art. 30.  (Nomina e durata).
Art. 31.  (Modalità di funzionamento).
Art. 32.  (Compiti).
Art. 33.  (Ufficio di presidenza del Comitato del lavoro).
Art. 34.  (Valutazione tecnica).
Art. 35.  (Il collegio dei revisori).
Art. 36.  (Compensi).
Art. 37.  (Ordinamento degli uffici).
Art. 38.  (Direttore dell'Agenzia).
Art. 39.  (Settore operativo e contabile).
Art. 40.  (Osservatorio del mercato del lavoro).
Art. 41.  (Settore operativo studi e ricerche).
Art. 42.  (Servizio ispettivo).
Art. 43.  (Personale dell'Agenzia).
Art. 44.  (Trasmissione delle deliberazioni).
Art. 45.  (Disposizioni per la prima applicazione della legge).
Art. 46.  (Fondo per l'attuazione degli interventi).
Art. 47.  (Norma finanziaria).
Art. 48.  (Abrogazione di norme).
Art. 49.  (Urgenza).


§ 2.12.23 - L.R. 24 ottobre 1988, n. 33. [1]

Politica attiva del lavoro.

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione degli artt. 1, 3, 4 e 35 della Costituzione e nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 3, lett. b), dello Statuto speciale, promuove interventi di politica attiva del lavoro finalizzati al pieno esercizio del diritto al lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale di tutti i cittadini.

     2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzati in armonia con gli indirizzi della politica regionale di sviluppo economico.

     3. Nell'elaborazione e nell'attuazione degli interventi di politica attiva del lavoro la Regione si avvale della collaborazione delle forze sociali, imprenditoriali e sindacali.

 

     Art. 2. (Definizione degli interventi).

     1. Ai sensi della presente legge costituiscono strumenti di politica attiva del lavoro:

     a) l'osservazione delle dinamiche del mercato del lavoro, la formazione, l'orientamento e la qualificazione professionale;

     b) gli interventi a salvaguardia dell'occupazione;

     c) l'incentivazione della cooperazione;

     d) il sostegno di processi di mobilità.

 

     Art. 3. (Interventi a favore di fasce socialmente deboli o marginali o a rischio di emarginazione).

     1. Nel quadro delle politiche attive del lavoro la Regione promuove la progettazione e la realizzazione di misure volte a facilitare l'accesso al lavoro delle fasce socialmente deboli, o marginali od a rischio di emarginazione, con particolare riguardo all'incentivazione della cooperazione e dell'imprenditorialità.

     2. Le misure di cui al precedente comma sono specificamente destinate:

     a) ai giovani tra i 18 ed i 32 anni;

     b) ai soggetti tra i 33 e 40 anni disoccupati da almeno un anno;

     c) ai lavoratori in cassa integrazione guadagni, in disoccupazione speciale o in lista di mobilità;

     d) ai lavoratori dipendenti da aziende in crisi od interessate da progetti di ristrutturazione ai sensi della vigente legislazione;

     e) alle donne;

     f) ai soggetti portatori di handicap o comunque di ridotta capacità lavorativa;

     g) agli emigrati di ritorno;

     h) ai soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate [2].

 

     Art. 4. (Azioni positive e strumenti per le pari opportunità).

     1. Al fine di concorrere alla piena attuazione dei principi di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, la Regione promuove la progettazione di azioni positive dirette a:

     a) eliminare le disparità di cui le donne sono oggetto nella formazione professionale e nella vita lavorativa;

     b) sviluppare l'occupazione mista;

     c) incoraggiare la partecipazione delle donne alle varie attività nei settori della vita lavorativa a tutti i livelli nei quali sono sottorappresentate.

 

     Art. 5. (Piano triennale).

     1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati dalla presente legge la Regione adotta un piano triennale d'interventi.

     2. Il piano elaborato dall'agenzia di cui al successivo articolo 25, è approvato dalla Giunta regionale contestualmente al disegno di legge di bilancio ed al disegno di legge finanziaria [3].

     2 bis. Il piano approvato è inviato alle commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e di programmazione economica che devono esprimere il loro parere, in seduta congiunta, durante il periodo di tempo destinato all'esame delle leggi di cui al precedente comma; decorso tale termine il piano stesso viene avviato all'attuazione [4].

     2. ter. In caso di osservazioni formulate nel termine anzidetto, il piano, in relazione ad esse, è nuovamente sottoposto all'esame della Giunta regionale per le definitive determinazioni [5].

     3. Con le medesime procedure il piano è aggiornato e verificato ogni anno, al fine di adeguarlo alle nuove, eventuali esigenze e di ricostituirne l'estensione temporale. In sede di prima applicazione il piano è proposto anche separatamente dai disegni di legge di cui al comma precedente.

 

     Art. 6. (Contenuto del piano triennale).

     1. Il piano, corredato da una relazione sullo stato dell'occupazione nei vari settori dell'economia, sui flussi e sui fabbisogni qualitativi e quantitativi, nonché sulle previsioni occupazionali, contiene:

     a) le priorità in relazione ai vari settori di intervento e alle diverse aree territoriali;

     b) la tipologia, le modalità di attuazione e gli strumenti di verifica per ciascun tipo di intervento;

     c) l'entità del finanziamento complessivo e la sua ripartizione per settori d'intervento e per anno di riferimento;

     d) le modalità di erogazione dei finanziamenti;

     e) la misura dei contributi da erogare agli enti locali e le condizioni di cumulabilità degli stessi con forme d'incentivazione altrove disciplinate.

 

TITOLO II

MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

 

CAPO I

INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

 

     Artt. 7. - 12. [6]

 

CAPO II

INCENTIVI ALLE COOPERATIVE E ALLE SOCIETA' GIOVANILI

 

     Artt. 13. - 15. [7]

 

     Art. 16. (Cooperative di solidarietà sociale). [8]

 

     Art. 17. (Misura e durata dei contributi).

     1. I contributi in conto occupazione di cui al precedente art. 16 sono concessi per ogni socio lavoratore nella misura massima del 50 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria e per una durata non eccedente i 24 mesi.

     2. Per i soci appartenenti alle categorie di cui al secondo comma del medesimo art. 16 il contributo può essere elevato sino ad una misura non superiore all'80 per cento.

     3. I contributi in conto capitale sono concessi nella misura massima del 60 per cento delle spese ammesse.

     4. I contributi sono cumulabili con altri incentivi previsti da leggi nazionali o da provvedimenti comunitari, fermo restando che il totale dei contributi per investimenti non può superare l'80 per cento delle spese ammesse e quelle per ogni socio lavoratore l'80 per cento della retribuzione determinata ai sensi del precedente primo comma.

 

CAPO III

ALTRI INTERVENTI

 

     Art. 18. (Contributi a favore di enti locali).

     1. Mediante appositi progetti possono essere concessi contributi agli enti locali territoriali al fine di sostenere iniziative volte al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

     2. Tali contributi sono concessi:

     a) per la realizzazione di attività e di servizi funzionali al loro sviluppo da affidare ai soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge. Le iniziative devono essere finalizzate alla promozione di attività lavorative stabili;

     b) [9].

     2 bis. I progetti dei Comuni e delle Comunità montane finanziati con i contributi di cui alla lettera a) del comma 2 devono essere eseguiti prioritariamente da società giovanili e cooperative di lavoratori costituite nell'ambito territoriale degli stessi Enti [10].

     3. I progetti sono redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del precedente art. 6, lett. e).

 

     Art. 19. (Animazione economica).

     1. Ai fini della migliore utilizzazione degli strumenti previsti dalla presente legge e da analoghi provvedimenti nazionali e regionali, l'Agenzia, di cui al successivo art. 25, predispone l'erogazione di servizi finalizzati:

     a) all'informazione necessaria alla utilizzazione degli strumenti legislativi ed amministrativi che agevolano la difesa e l'incremento dell'occupazione;

     b) alla diffusione dei risultati derivanti dall'osservazione del mercato del lavoro;

     c) alla promozione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, stimolando nuove occasioni di lavoro dipendente o autonomo;

     d) all'assistenza tecnica ed operativa volta ad agevolare la predisposizione dei progetti necessari per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici previsti da leggi nazionali o regionali.

     2. I servizi di cui al precedente comma sono erogati a favore dei destinatari della presente legge.

 

     Art. 20. (Requisiti di legittimazione).

     1. Per lo svolgimento in Sardegna delle attività connesse alla presente legge, possono beneficiare degli incentivi di cui agli articoli precedenti:

     a) i soggetti residenti in Sardegna da almeno cinque anni;

     b) gli emigrati di ritorno;

     c) il coniuge ed i figli di lavoratori sardi emigrati.

 

     Art. 21. (Istruzione delle domande ed erogazione dei contributi).

     1. L'istruzione delle domande e l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge sono curate dall'Agenzia del lavoro secondo le norme seguenti.

     2. Le domande per la concessione dei contributi, redatte secondo lo schema tipo a tale fine deliberato dal Comitato di lavoro dell'Agenzia entro trenta giorni dal suo insediamento, devono essere presentate all'Agenzia del lavoro.

     2 bis. I fatti, gli stati o qualità personali rilevanti ai fini della concessione dei contributi, che siano a diretta conoscenza degli interessati e siano documentabili con atti dai medesimi posseduti in originale, sono certificati, contestualmente alla presentazione delle domande, con dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con modalità dalla medesima previste [11].

     2 ter. E' fatto obbligo ai richiedenti e beneficiari dei contributi di comunicare con immediatezza, con la stessa modalità di cui al precedente comma, tutte le eventuali variazioni rilevanti ai fini della concessione dei contributi medesimi o del loro ammontare [12].

     2 quater. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione dei benefici di cui alla presente legge è accertata, prima della concessione del contributo e durante il godimento, sulla base della documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed in aggiornamento della stessa ai sensi dei precedenti commi 2, 2 bis e 2 ter del presente articolo [13].

     2 quinquies. Prima dell'erogazione del contributo è acquisita dalla regione - Agenzia regionale del lavoro - copia della documentazione certificante i fatti, stati o qualità personali che abbiano formato oggetto delle dichiarazioni rese ai sensi della legge n. 15 del 1968 di cui ai precedenti commi 2 bis e 2 ter del presente articolo [14].

     2 sexies. Nelle more dell'acquisizione dei documenti di cui ai commi 2 quater e 2 quinquies e delle verifiche sui medesimi documenti nonché sugli elementi di cui ai commi 2 bis e 2 ter, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare il contributo a condizione che il beneficiario garantisca l'Amministrazione stessa mediante fidejussione primaria della durata di un anno, rinnovabile tacitamente per un altro anno, rilasciata da un Istituto di credito o da una compagnia di assicurazione. In tale caso la misura del contributo è elevata forfettariamente dell'1 per cento. L'importo della garanzia da rilasciarsi a favore della Regione è pari al contributo da erogarsi, aumentato del 40 per cento a titolo di maggiori spese derivanti dagli interessi e dalle spese accessorie conseguenti alla eventuale mancata restituzione del contributo [15].

     2 septies. Ove dalla successiva verifica della predetta documentazione, ovvero dall'esperimento dei controlli di cui al successivo articolo 24, venga accertata la insussistenza totale o parziale dei requisiti di legge, la concessione del contributo stesso viene in proporzione revocata e conseguentemente recuperato il contributo indebitamente percepito, maggiorato degli interessi calcolati sulla base del vigente tasso di sconto aumentato di quattro punti [16].

     2. «opties». La fideiussione primaria di cui al comma 2 sexies non può essere rinnovata per più di un anno [17].

     3. Entro trenta giorni dalla data di presentazione il settore operativo dell'Agenzia provvede all'istruttoria amministrativa della domanda di contributo.

     4. Nei trenta giorni seguenti il Comitato tecnico di valutazione dell'Agenzia procede all'istruttoria tecnica.

     5. I contributi in conto occupazione di cui agli artt. 7, 13, 16, nonché i contributi agli enti locali di cui all'art. 18 sono erogati anticipatamente con cadenza semestrale.

     6. I contributi in conto capitale previsti dall'art. 17 sono erogati per il 50 per cento all'atto della concessione, per il 30 per cento alla realizzazione della metà dell'opera e per il 20 per cento a completamento dell'investimento.

 

     Art. 22. (Revoca dei contributi).

     1. Il venir meno, in costanza di erogazione dei contributi, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità stabilite dalla presente legge è causa di revoca dell'atto di concessione con provvedimento motivato.

 

     Art. 23. (Ricorsi).

     1. Contro i provvedimenti di diniego o di revoca della concessione dei contributi previsti dal presente titolo è dato ricorso al Presidente della Giunta regionale.

     2. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di scadenza dei termini previsti per l'emanazione dei provvedimenti.

     3. Sul ricorso Ia Giunta regionale si pronuncia entro 60 giorni dalla data di presentazione. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

 

     Art. 24. (Controlli). [18]

     1. Possono essere effettuate, dall'Agenzia del lavoro, anche a campione, a seguito di sorteggio, visite di verifica, anche con la collaborazione degli Uffici ispettivi periferici del Ministero del Lavoro, dirette ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge.

 

TITOLO III [19]

COSTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO

 

     Art. 25. (Agenzia regionale del lavoro). [20]

     [E' istituita presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, l'Agenzia regionale del lavoro quale strumento di attuazione delle politiche del lavoro, dotata di autonomia funzionale e organizzativa.

     2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Agenzia opera secondo criteri di coordinamento con gli enti e gli organi statali e regionali competenti in materia di lavoro e formazione professionale.

     3. L'Agenzia è inoltre deputata a svolgere le funzioni che il Ministro del lavoro intenda attribuire in attuazione dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.]

 

     Art. 26. (Funzioni). [21]

     [1. L'Agenzia, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive statali e regionali in materia di politica attiva del lavoro, svolge le seguenti funzioni:

     a) incentivazione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;

     b) promozione di iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

     c) agevolazione all'impiego dei soggetti più deboli del mercato del lavoro;

     d) proposizione alla Giunta regionale ed alla Commissione regionale per l'impiego di programmi di politica attiva del lavoro.

     2. L'Agenzia inoltre svolge le funzioni di osservazione del mercato del lavoro previste dall'art. 8 della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, e collabora con l'organo istituito presso il Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

     3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti, l'Agenzia:

     a) propone il piano triennale di cui all'art. 5 della presente legge e ne dà attuazione secondo le direttive della Giunta regionale;

     b) presenta annualmente all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sulla base delle rilevazioni effettuate dall'Osservatorio del lavoro, una relazione contenente proposte ed indicazioni per la redazione del piano annuale di formazione professionale;

     c) fornisce alla Commissione regionale per l'impiego gli elementi tecnici di giudizio per l'espressione del parere sul piano di cui alla lettera precedente;

     d) assolve a tutti gli altri compiti attinenti alla politica attiva del lavoro ad essa demandati dalla Giunta regionale e dal Ministro del lavoro.]

 

     Art. 27. (Regolamento interno). [22]

     [1. Il Regolamento interno dell'Agenzia è predisposto a maggioranza assoluta dei componenti il Comitato del lavoro ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Il Regolamento interno stabilisce tra l'altro:

     a) i casi di revoca, decadenza e sostituzione dei componenti il Comitato di Lavoro;

     b) le modalità di convocazione, di adunanza e di votazione relative all'attività del Comitato del lavoro, dell'Ufficio di Presidenza e del Comitato tecnico di valutazione;

     c) quanto altro previsto dalla presente legge sulle organizzazione dell'Agenzia.]

 

     Art. 28. (Organi). [23]

     [1. Sono organi dell'Agenzia:

     a) il Comitato del lavoro;

     b) l'Ufficio di presidenza del Comitato del lavoro;

     c) il direttore.]

 

     Art. 29. (Composizione del Comitato del lavoro). [24]

     [1. Il Comitato del lavoro dell'Agenzia è composto da:

     a) l'Assessore regionale del lavoro e della formazione professionale o un funzionario della carriera direttiva del medesimo Assessorato, da lui delegato, in qualità di presidente;

     b) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

     c) tre rappresentanti designati dalle associazioni dei datori di lavoro pubblici e privati, maggiormente rappresentative a livello regionale;

     d) un rappresentante designato dalle associazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

     e) un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale;

     f) un rappresentante designato dalle associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale;

     g) un rappresentante designato dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

     h) [25];

     i) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

     l) [26];

     m) il direttore del Centro di programmazione;

     n) il consigliere di parità nominato presso la Commissione regionale per l'impiego;

     o) il direttore dell'Agenzia.]

 

     Art. 30. (Nomina e durata). [27]

     [1. Il Comitato del lavoro è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, e dura in carica quattro anni.

     2. In caso di dimissioni o di cessazione per qualunque motivo i nuovi componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     3. La mancata o ritardata designazione da parte delle organizzazioni di cui al precedente art. 29 di alcuno dei componenti il Comitato non pregiudica la costituzione dell'organo, a condizione che sia stata nominata la metà più uno dei componenti medesimi.]

 

     Art. 31. (Modalità di funzionamento). [28]

     [1. Il Comitato del lavoro si riunisce in seduta ordinaria ogni due mesi. Può essere convocato in seduta straordinaria quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

     2. Funge da segretario un funzionario dell'Agenzia designato dal direttore.

     3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà de componenti in prima convocazione e di almeno un terzo degli stessi in seconda convocazione [29].

     3 bis. Le deliberazioni del Comitato concernenti il regolamento interno e le sue modifiche, sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti [30].

     3 ter. Sugli altri argomenti le deliberazioni del Comitato sono adottate con la maggioranza dei presenti che, nelle sedute di prima convocazione, debbono essere in numero pari almeno alla metà dei componenti ed in seconda convocazione ad almeno un terzo dei componenti [31].

     3 quater. In caso di parità prevale il voto del Presidente [32].

     3 quinquies. Il Comitato del lavoro, in seconda convocazione, delibera in tutte le materie, ad eccezione delle seguenti:

     a) il regolamento interno e le sue modifiche;

     b) il progetto di piano triennale e di specificazione annuale degli interventi di cui al precedente articolo c) i bilanci di previsione annuali, pluriennali e consuntivi del fondo di cui al successivo articolo 46;

     d) la nomina del Direttore dell'Agenzia [33].

     3 sexies. Tra le date fissate per le sedute del Comitato, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, debbono intercorrere almeno ventiquattro ore [34].

     4. Previo parere favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti possono essere ammessi a partecipare alle sedute del Comitato del lavoro, senza diritto di voto, esperti esterni, ovvero altri rappresentanti di categorie interessate, limitatamente agli argomenti dell'ordine del giorno per i quali è stata richiesta la loro presenza.]

 

     Art. 32. (Compiti). [35]

     [1. Il Comitato del lavoro propone all'Assessore del lavoro, per le ulteriori determinazioni della Giunta regionale:

     a) il regolamento interno e le sue modifiche;

     b) il progetto di piano triennale e di specificazione annuale degli interventi di cui al precedente articolo 5;

     c) i bilanci di previsione annuali, pluriennali e consuntivi del fondo di cui al successivo articolo 46;

     d) la nomina del Direttore dell'Agenzia.

     2. Il Comitato del lavoro delibera su tutti gli altri argomenti di competenza dell'Agenzia che non attengano a materie espressamente riservate, dalla legge, alla Giunta regionale.]

 

     Art. 33. (Ufficio di presidenza del Comitato del lavoro). [36]

     [1. L'Ufficio di presidenza è composto:

     a) dal presidente del Comitato del lavoro che lo presiede;

     b) da due vice presidenti eletti dal Comitato del lavoro con voto limitato ad uno;

     c) da tre membri eletti dal Comitato del lavoro con voto limitato a due.

     2. L'Ufficio di presidenza è convocato dal presidente. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     3. L'Ufficio di presidenza predispone l'ordine del giorno dei lavori del Comitato e adotta i provvedimenti che siano delegati dal Comitato stesso.

     4. Nei casi di necessità ed urgenza e qualora non sia possibile convocare il Comitato, l'Ufficio di presidenza adotta i provvedimenti di competenza del Comitato stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima seduta del Comitato.]

 

     Art. 34. (Valutazione tecnica). [37]

     [1. La valutazione tecnica in ordine agli interventi finanziati è svolta da un gruppo di lavoro costituito con decreto dell’Assessore competente, composto da cinque funzionari dipendenti dell’Agenzia regionale del lavoro e dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale e cooperazione sociale.]

 

     Art. 35. (Il collegio dei revisori). [38]

     [1. Il controllo sulla gestione del fondo di cui al successivo art. 46 è affidato ad un collegio dei revisori dei conti così composto:

     - da un magistrato della sezione regionale della Corte dei conti per la Sardegna - Presidente;

     - da un funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro e da un funzionario dell'Assessorato regionale della programmazione e bilancio componenti.

     Per ognuno dei suddetti tre componenti è designato un supplente.

     2. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale medesima e dura in carica per quattro anni.

     3. I membri del collegio possono partecipare alle sedute del Comitato senza diritto di voto.]

 

     Art. 36. (Compensi). [39]

     [1. Ai componenti il Comitato del lavoro il collegio dei revisori dei conti e l'Ufficio di presidenza spettano le indennità previste per gli enti del primo gruppo dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n. 16o, nonché i rimborsi previsti per gli amministratori di enti regionali.]

 

     Art. 37. (Ordinamento degli uffici). [40]

     [1. L'Agenzia per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali si articola nei seguenti settori operativi:

     a) amministrativo e contabile;

     b) osservatorio del lavoro;

     c) studi e ricerche;

     d) ispettivo.

     2. Ad ogni settore è preposto un responsabile.]

 

     Art. 38. (Direttore dell'Agenzia). [41]

     [1. Per lo svolgimento dei compiti di organizzazione interna, di attuazione delle risoluzioni conclusive del Comitato e dei deliberati della Giunta regionale, ai sensi del precedente art. 32, è preposto un direttore dell'Agenzia. In relazione ai suddetti compiti il direttore adotta i necessari provvedimenti formali.

     2. Il direttore dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale medesima con le modalità di cui al precedente art. 32.

     3. Il direttore è scelto tra il personale della Pubblica Amministrazione o personale estraneo alla medesima, in possesso di elevata professionalità e pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro e/o pluriennale comprovata esperienza nella direzione di strutture organizzative complesse [42].

     4. L'incarico è conferito per un triennio ed è rinnovabile nel modo previsto nel secondo comma del presente articolo.

     5. Se estraneo alla pubblica amministrazione, il direttore è assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.]

 

     Art. 39. (Settore operativo e contabile). [43]

     [1. Il settore operativo e contabile ha il compito di curare tutti gli affari di carattere amministrativo e contabile dell'Agenzia.]

 

     Art. 40. (Osservatorio del mercato del lavoro). [44]

     [1. L'osservatorio del mercato del lavoro ha il compito di:

     a) rilevare, elaborare ed aggregare i dati relativi alle unità produttive, agli occupati, disoccupati, all'andamento demografico ed ai flussi di manodopera che si verificano nella Regione sia nel settore privato che in quello pubblico;

     b) compiere analisi sull'organizzazione del lavoro e sull'evoluzione delle professionalità anche ai fini della predisposizione della relazione di cui alla lett. b) del terzo comma dell'art. 26;

     c) compiere indagini, studi e ricerche sui problemi connessi alla politica del lavoro, alla occupazione ed alla formazione professionale;

     d) svolgere ogni altro compito ritenuto utile per l'osservazione del mercato del lavoro.

     2. L'attività dell'osservatorio si conforma ai principi stabiliti nelle convenzioni stipulate tra la Regione autonoma della Sardegna ed il Ministero del lavoro, ed è attuata in collaborazione con tutti gli organismi statali e regionali che operano nello stesso campo, nel rispetto del principio generale di riservatezza.]

 

     Art. 41. (Settore operativo studi e ricerche). [45]

     [1. Il settore operativo studi e ricerche cura l'elaborazione del piano triennale e dei programmi di attività dell'Agenzia. Svolge attività di ricerca in tutte le materie attinenti alle politiche attive del lavoro avvalendosi, ove necessario, di consulenze ed incarichi.

     2. Il settore operativo svolge inoltre tutte le iniziative di ricerca necessarie per il funzionamento degli altri servizi.]

 

     Art. 42. (Servizio ispettivo). [46]

     [1. Il servizio ispettivo ha il compito di accertare, secondo le modalità che saranno definite dal regolamento interno dell'Agenzia, la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, prima e durante il godimento degli stessi.]

 

     Art. 43. (Personale dell'Agenzia). [47]

     [1. Per il suo funzionamento l'Agenzia regionale del lavoro, si avvale:

     a) di personale apparente al ruolo unico regionale, ai ruoli speciali e degli enti strumentali della Regione, temporaneamente

assegnati all'agenzia, su richiesta del direttore che indica altresì i profili professionali del personale da utilizzare nell'ambito dei settori produttivi dell'Azienda stessa [48].

     b) di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato, anche a part-time, secondo uno schema di contratto approvato dal Comitato del lavoro [49];

     c) di consulenze ed incarichi professionali affidati, anche mediante convenzione, ad enti pubblici e privati, a cooperative ed a singoli esperti [50].

     2. Al personale assegnato temporaneamente si applicano le norme sullo stato giuridico del ruolo di appartenenza.]

 

     Art. 44. (Trasmissione delle deliberazioni). [51]

     [1. L'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, comunica in copia, entro 30 giorni, alla competente Commissione consiliare, le deliberazioni del Comitato del lavoro relative alle assunzioni, consulenze ed incarichi professionali di cui al precedente articolo 43.]

 

TITOLO IV

FORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 45. (Disposizioni per la prima applicazione della legge).

     1. I componenti del Comitato del lavoro dell'Agenzia sono nominati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Al fine di favorire l'avvio delle politiche attive del lavoro l'Agenzia predispone, in deroga a quanto stabilito dall'art. 5, un piano stralcio per il 1989 entro il 1º novembre 1988.

     3. In attesa della piena operatività delle misure previste dalla presente legge, è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 26.500.000.000, limitatamente all'anno 1988, per il finanziamento degli interventi nel settore della produzione dei beni e servizi previsti dall'art. 10 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 46. (Fondo per l'attuazione degli interventi).

     1. Per l'attuazione degli interventi da attuare tramite l'Agenzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire apposita contabilità speciale denominata «Fondo per l'attuazione degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro».

     2. Alla contabilità di cui al precedente comma affluiscono gli specifici stanziamenti iscritti nel bilancio della Regione.

     3. I rapporti con gli istituti tesorieri, derivanti dall'istituzione della predetta contabilità speciale, sono regolati con una convenzione stipulata ai termini della normativa vigente.

     4. Gli interessi attivi maturati sul conto acceso per l'istituzione della contabilità speciale sono fatti affluire, annualmente, al bilancio regionale.

 

     Art. 47. (Norma finanziaria).

     1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 26.700.000.000 per l'anno 1988 ed in lire 34.870.000.000 per gli anni successivi.

     2 Nel bilancio della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 48. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogati, a decorrere dal 1º gennaio 1989, gli artt. 11 - già sostituito dall'art. 90 della l.r. 27 giugno 1986, n. 44 - 16, 17, 18 e 19 della l.r. 7 giugno 1984, n. 28, concernente: «Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione».

 

     Art. 49. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] L'art. 7, comma 1, della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1. riconduce al sistema contabile ordinario la contabilità speciale del Fondo per l'attuazione degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro, di cui all'art. 46 della presente legge.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[3] I commi 2, 2 bis e 2 ter così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 64, comma 1, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[4] I commi 2, 2 bis e 2 ter così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 64, comma 1, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[5] I commi 2, 2 bis e 2 ter così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 64, comma 1, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[6] Articoli abrogati dall'art. 9 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 36.

[7] Articoli abrogati dall'art. 9 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 36.

[8] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 22 aprile 1997, n. 16.

[9] Lettera abrogata dall'art. 3, comma 4, della L.R. 20 gennaio 1997, n. 7.

[10] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[11] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[12] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[13] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[14] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[15] Comma aggiunto dall'art. 15, comma 2, della L.R. 1 ottobre 1993, n. 50 e successivamente così sostituito dall'art. 82, comma 2, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6.

[16] Comma aggiunto dall'art. 15, comma 2, della L.R. 1 ottobre 1993, n. 50.

[17] Comma aggiunto dall'art. 46, comma 2, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[19] Titolo abrogato dall’art. 48 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[20] Articolo abrogato dall’art. 48 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, che ha abrogato l’intero Titolo III, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[21] Articolo abrogato dall’art. 48 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, che ha abrogato l’intero Titolo III, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[22] Articolo abrogato dall’art. 48 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, che ha abrogato l’intero Titolo III, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[23] Articolo abrogato dall’art. 48 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, che ha abrogato l’intero Titolo III, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[24] Articolo abrogato dall’art. 48 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, che ha abrogato l’intero Titolo III, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[25] Lettera abrogata dall'art. 35, comma 1, della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[26] Lettera abrogata dall'art. 64, comma 3, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[27] Articolo abrogato dall’art. 48 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, che ha abrogato l’intero Titolo III, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[28] Articolo abrogato dall’art. 48 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, che ha abrogato l’intero Titolo III, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[29] I commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies così sostituiscono l'originario terzo comma per effetto dell'art. 8 della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[30] I commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies così sostituiscono l'originario terzo comma per effetto dell'art. 8 della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[31] I commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies così sostituiscono l'originario terzo comma per effetto dell'art. 8 della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[32] I commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies così sostituiscono l'originario terzo comma per effetto dell'art. 8 della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[33] I commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies così sostituiscono l'originario terzo comma per effetto dell'art. 8 della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[34] I commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies così sostituiscono l'originario terzo comma per effetto dell'art. 8 della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[35] Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 giugno 1993, n. 27 e abrogato dall’art. 48 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, che ha abrogato l’intero Titolo III, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata..

[36] Articolo abrogato dall’art. 48 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, che ha abrogato l’intero Titolo III, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[37] Articolo modificato dall'art. 10 della L.R. 30 giugno 1993, n. 27, sostituito dall’art. 9 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7 e abrogato dall’art. 48 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, che ha abrogato l’intero Titolo III, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata..

[38] Articolo abrogato dall’art. 48 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, che ha abrogato l’intero Titolo III, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[39] Articolo abrogato dall’art. 48 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, che ha abrogato l’intero Titolo III, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[40] Articolo abrogato dall’art. 48 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, che ha abrogato l’intero Titolo III, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[41] Articolo abrogato dall’art. 48 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, che ha abrogato l’intero Titolo III, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[42] Comma così sostituito dall'art. 35, comma 2, della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2. L'art. 35, comma 2, è stato successivamente abrogato dall'art. 1 della L.R. 30 marzo 1994, n. 13.

[43] Articolo abrogato dall’art. 48 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, che ha abrogato l’intero Titolo III, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[44] Articolo abrogato dall’art. 48 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, che ha abrogato l’intero Titolo III, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[45] Articolo abrogato dall’art. 48 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, che ha abrogato l’intero Titolo III, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[46] Articolo abrogato dall’art. 48 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, che ha abrogato l’intero Titolo III, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[47] Articolo abrogato dall’art. 48 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, che ha abrogato l’intero Titolo III, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[48] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[49] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[50] Lettera così sostituita dall'art. 64, comma 4, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[51] Articolo sostituito dall'art. 64 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e dall'art. 12 della L.R. 30 giugno 1993, n. 27, ora abrogato dall’art. 48 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, che ha abrogato l’intero Titolo III, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.