§ 3.1.123 - L.R. 26 gennaio 1995, n. 5.
Norme di riforma del servizio sanitario regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:26/01/1995
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Unità Sanitarie Locali).
Art. 2.  (Funzioni dell'azienda-USL).
Art. 3.  (Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria).
Art. 4.  (Conferenza dell'azienda-USL).
Art. 5.  (Conferenza di distretto).
Art. 6.  (Statuto e regolamento dell'azienda-USL).
Art. 7.  (Direttore generale dell'azienda-USL).
Art. 8.  (Collegio dei revisori).
Art. 9.  (Modalità di funzionamento del collegio dei revisori).
Art. 10.  (Consiglio dei sanitari).
Art. 11.  (Criteri di organizzazione degli uffici della azienda-USL).
Art. 12.  (Direzione generale).
Art. 13.  (Direttore Sanitario).
Art. 14.  (Direttore amministrativo).
Art. 15.  (Coordinatore dei servizi sociali).
Art. 16.  (Articolazione dell'azienda-USL in distretti sanitari).
Art. 17.  (Funzioni del distretto).
Art. 18.  (Struttura del distretto sanitario).
Art. 19.  (Piante organiche).
Art. 20.  (Assegnazione definitiva del personale dipendente).
Art. 21.  (Sostituzioni).
Art. 22.  (Modalità di assunzione del personale).
Art. 23.  (Regolamento del personale).
Art. 24.  (Patrimonio dell'azienda-USL).
Art. 25.  (Fusione tra Unità Sanitarie Locali).
Art. 26.  (Individuazione dei presidi ospedalieri da costituire in azienda).
Art. 27.  (Scorporo dei presidi ospedalieri).
Art. 28.  (Costituzione in azienda ospedaliera dei presidi scorporati).
Art. 29.  (Effetti dello scorporo).
Art. 30.  (Presidi ospedalieri delle aziende-USL).
Art. 31.  (Statuto e regolamento delle aziende ospedaliere).
Art. 32.  (Organi dell'azienda ospedaliera).
Art. 33.  (Consiglio dei sanitari).
Art. 34.  (Direttore sanitario e direttore amministrativo).
Art. 35.  (Dipartimenti ospedalieri).
Art. 36.  (Norme sulla direzione del dipartimento e delle sue articolazioni).
Art. 37.  (Personale delle aziende ospedaliere).
Art. 38.  (Patrimonio dell'azienda ospedaliera).
Art. 39.  (Soggetti della programmazione).
Art. 40.  (Piano sanitario regionale).
Art. 41.  (Formazione del piano sanitario regionale).
Art. 42.  (Commissione Regionale per la programmazione sanitaria).
Art. 43.  (Programma sanitario dell'azienda-USL).
Art. 44.  (Programma sanitario dell'azienda ospedaliera).
Art. 45.  (Spesa corrente: criteri di finanziamento delle aziende-USL).
Art. 46.  (Spesa corrente: criteri di finanziamento delle aziende ospedaliere).
Art. 47.  (Spese in conto capitale: criteri di finanziamento).
Art. 48.  (Accantonamenti).
Art. 49.  (Modalità di erogazione dei finanziamenti alle aziende-USL).
Art. 50.  (Modalità di erogazione dei finanziamenti alle aziende ospedaliere).
Art. 51.  (Divieto di indebitamento).
Art. 52.  (Disavanzo delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere).
Art. 53.  (Gestione economico-finanziaria dei presidi non scorporati).
Art. 54.  (Atti soggetti a controllo).
Art. 55.  (Procedimento per il controllo).
Art. 56.  (Esecutività degli atti non soggetti a controllo).
Art. 57.  (Competenza del collegio dei revisori).
Art. 58.  (Contenuto dei controlli).
Art. 59.  (Modalità delle attività di controllo).
Art. 60.  (Disposizioni transitorie in materia di nomina del direttore generale).
Art. 61.  (Assegnazione provvisoria del personale dipendente).
Art. 62.  (Modalità di approvazione del primo piano sanitario regionale).
Art. 63.  (Disposizioni transitorie in materia di ripartizione delle risorse tra aziende-USL e aziende ospedaliere).
Art. 64.  (Disposizioni transitorie in materia di contabilità).
Art. 65.  (Ripianamento dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali per gli anni 1992-1993-1994).
Art. 66.  (Riorganizzazione dei servizi e dei settori dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale).
Art. 67.  (Aggiornamento e qualificazione professionale).
Art. 68.  (Norme transitorie in materia di controllo ambientale).
Art. 69.  (Disposizioni transitorie in materia socio-assistenziale).
Art. 70.  (Norma finanziaria).
Art. 71.  (Abrogazioni).


§ 3.1.123 - L.R. 26 gennaio 1995, n. 5. [1]

Norme di riforma del servizio sanitario regionale.

 

TITOLO I

AZIENDE-USL

 

CAPO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Unità Sanitarie Locali).

     1. Ai sensi dell'articolo 1, lettere c) e d), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, la Regione persegue gli obbiettivi della promozione, del mantenimento e del recupero della salute fisica e psichica del cittadino, in condizioni di uniformità sul territorio regionale, attraverso apposite aziende denominate Unità Sanitarie Locali, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione.

     2. L’ambito territoriale delle aziende-USL, coincide con quello delle circoscrizioni provinciali, individuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2002 e dell’articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 2003, n. 10 (Ridelimitazione delle circoscrizioni provinciali) [2].

     3. Le aziende-USL possono assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L'Unità Sanitaria Locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie.

     4. Gli ambiti territoriali delle aziende-USL possono essere modificati

- in relazione sia a particolari condizioni geomorfologiche e demografiche, sia alla dislocazione nel territorio delle strutture e dei servizi sanitari

- con il piano sanitario regionale, tenendo conto delle proposte formulate dalla Conferenza dell'azienda-USL in sede di determinazione delle linee di indirizzo del programma sanitario dell'azienda stessa ai sensi dell'articolo 43, comma 4.

     5. Con il provvedimento di costituzione di cui al comma 2 si provvede, inoltre, all'individuazione della sede legale di ciascuna azienda-USL sulla base delle seguenti disposizioni. Le aziende-USL il cui ambito territoriale coincide con quello della provincia hanno sede legale nel capoluogo di provincia. Per le altre aziende-USL l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca in seduta congiunta, per una data compresa nei venti giorni successivi, presso la città con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo dato ISTAT, la conferenza dei sindaci dei Comuni ricompresi nella istituenda azienda-USL. Unitamente alla convocazione, invita la stessa conferenza dei sindaci a formulare una proposta di individuazione della sede legale dell'azienda-USL in cui sono destinati a confluire i Comuni interessati. Il Presidente dell'Assemblea è eletto a maggioranza. Immediatamente dopo l'elezione, il Presidente dispone per le formalità procedurali da seguire per la redazione del verbale delle operazioni relative al successivo voto. Le assemblee - o gli altri organi previsti dal citato articolo 4 - formulano a pena di decadenza le proprie proposte nei venti giorni successivi [3].

 

     Art. 2. (Funzioni dell'azienda-USL).

     1. L'azienda-USL provvede:

     a) all'educazione sanitaria;

     b) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

     c) alla protezione sanitaria materno-infantile; all'assistenza pediatrica ed alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

     d) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

     e) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

     f) alla formazione permanente del personale;

     g) alla medicina dello sport ed alla tutela sanitaria delle attività sportive;

     h) all'assistenza medico-generica, specialistica infermieristica ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;

     i) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

     l) alla riabilitazione;

     m) all'assistenza farmaceutica, all'informazione ed alla vigilanza sulle farmacie;

     n) all'igiene della produzione, lavorazione distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

     o) alla profilassi ed alla polizia veterinaria all'ispezione ed alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;

     p) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettante al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quello relativo ai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera z) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. L'azienda-USL esercita le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto della programmazione sanitaria regionale.

 

     Art. 3. (Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria).

     1. L'azienda-USL assicura al cittadino l'assistenza sanitaria di base, l'assistenza specialistica, l'assistenza farmaceutica, l'assistenza ospedaliera, di diagnostica strumentale e di laboratorio entro i livelli fissati dalla programmazione sanitaria statale e regionale.

     2. Le prestazioni di assistenza dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sono erogate dall'azienda-USL sulla base delle convenzioni previste dall'articolo 8, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

     3. Le prestazioni di assistenza specialistica - compresa quella riabilitativa - nonché le prestazioni di assistenza ospedaliera, di diagnostica strumentale e di laboratorio sono erogate dall'azienda-USL, sia in forma diretta, sia mediante il pagamento di un corrispettivo predeterminato al soggetto che ha erogato la prestazione. La scelta del soggetto erogatore della prestazione è facoltà dell'assistito, che la effettua tra i soggetti indicati dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

     4. Le prestazioni previste dal comma precedente sono assicurate al cittadino a condizione che risultino erogate su apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia dell'interessato.

     5. I corrispettivi di cui al precedente comma 3 sono determinati con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale in un apposito tariffario - redatto in armonia con il decreto del Ministro della sanità del 15 aprile 1994 - che fissa la remunerazione massima di ciascuna prestazione.

     6. Le prestazioni di assistenza farmaceutica sono erogate dall'azienda-USL sulla base delle convenzioni previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

 

     Art. 4. (Conferenza dell'azienda-USL).

     1. Al fine di garantire che nell'assolvimento dei compiti istituzionali le aziende-USL operino in coerenza con il bisogno socio sanitario delle comunità locali, presso ciascuna di esse è istituita la Conferenza dell'azienda-USL, composta da:

     a) il Presidente della Provincia nel cui ambito territoriale ricade l'azienda-USL, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

     b) i Presidenti delle Conferenze dei distretti di cui all'articolo 5.

     2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, la rappresentanza di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque componenti. Nel caso che nell'azienda-USL vi siano più di cinque distretti, i Presidenti delle relative Conferenze, riuniti in seduta comune, procedono all'elezione di tale rappresentanza.

     3. La Conferenza contribuisce alla formazione del programma sanitario dell'azienda-USL, dettandone le linee d'indirizzo con le modalità di cui all'articolo 43 in coerenza con i bisogni delle comunità locali e con le condizioni strutturali, organizzative e funzionali dei servizi.

     4. La Conferenza esamina, inoltre, gli atti di bilancio dell'azienda- USL preliminarmente alla loro formale adozione da parte del direttore generale, formulando osservazioni e proposte entro dieci giorni dalla data di ricezione degli atti. Decorso tale termine gli atti medesimi si intendono esenti da osservazioni e proposte di modifica. Nelle relazioni di accompagnamento degli atti di bilancio deve essere fatta menzione sia della mancata formulazione nei termini delle osservazioni e proposte, sia dei motivi del loro eventuale mancato accoglimento.

     5. La Conferenza può svolgere verifiche sull'andamento generale delle attività dell'azienda-USL, del cui esito informa il direttore generale, il collegio dei revisori e l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

     6. La Conferenza si riunisce obbligatoriamente entro il 30 aprile di ogni anno per la predisposizione delle linee d'indirizzo del programma sanitario dell'azienda-USL. Si riunisce, inoltre, obbligatoriamente per l'esame degli atti di bilancio dell'azienda, nonché su richiesta del direttore generale, o di almeno un terzo dei componenti la Conferenza medesima.

     7. Le ulteriori modalità di elezione, di convocazione e di funzionamento della Conferenza sono stabilite nello statuto dell'azienda- USL.

 

     Art. 5. (Conferenza di distretto).

     1. Presso ciascuno dei distretti dell'azienda-USL di cui all'articolo 16 è istituita la Conferenza di distretto.

     2. La Conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni compresi in ciascun distretto. Il Presidente è eletto a maggioranza tra i componenti la Conferenza stessa.

     3. La Conferenza verifica l'andamento delle attività di competenza del distretto e formula al direttore generale dell'azienda-USL osservazioni e proposte sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi e delle strutture di livello distrettuale.

     4. La Conferenza si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno, nonché su richiesta del direttore generale o di almeno un terzo dei suoi componenti.

     5. Le ulteriori modalità di elezione, di convocazione e di funzionamento della Conferenza sono stabilite nello statuto dell'azienda- USL.

     6. Il direttore generale convoca ciascuna Conferenza di distretto per la prima seduta entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'azienda-USL.

 

CAPO II

STRUTTURA DELL'AZIENDA-USL

 

     Art. 6. (Statuto e regolamento dell'azienda-USL).

     1. Le modalità di funzionamento degli organi dell'azienda-USL e l'organizzazione dei suoi uffici sono rispettivamente determinati con lo statuto e con il regolamento interno dell'ente.

     2. Al fine di assicurare l'uniformità delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni nelle varie aziende-USL, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, gli schemi tipo dello statuto e del regolamento interno dell'azienda-USL, redatti in conformità con le disposizioni di cui al presente Titolo I, Capo 11.

     3. Lo schema tipo del regolamento interno dell'azienda-USL deve conformarsi ai principi dell'articolo 2 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 con particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 1, 5 e 30 - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993 n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

     4. Lo statuto ed il regolamento interno dell'azienda-USL sono approvati, entro sessanta giorni dall'emanazione dello schema tipo, con provvedimento del direttore generale sentito il parere della Conferenza di cui all'articolo 4.

     5. Lo statuto ed il regolamento sono inviati al controllo preventivo di cui agli articoli 54 e 55 della presente legge.

 

     Art. 7. (Direttore generale dell'azienda-USL).

     1. Il direttore generale è l'organo dell'azienda-USL cui competono tutti i poteri dei amministrazione, nonché il potere di rappresentanza dell'ente ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

     2. Il direttore generale assicura l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione e verifica la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, avvalendosi del nucleo di valutazione di cui al comma 5 dell'articolo 12.

     3. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo, nonché - nel caso previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e per le materie di competenza - dal coordinatore dei servizi sociali.

     4. Il direttore generale dell'azienda-USL è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 3, commi 6, 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal Decreto Legge 27 agosto 1994 n. 512, convertito nella Legge 17 ottobre 1994 n. 590.

     5. Il provvedimento di nomina del direttore generale e soggetto a revoca con le modalità di cui al comma precedente nel caso che la gestione dell'azienda-USL sia caratterizzata da un disavanzo da qualificarsi grave ai sensi dell'articolo 52, o sia riscontrata la violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.

     6. Contestualmente con la revoca del direttore generale la Giunta regionale attiva le procedure per la sostituzione, e nomina - per un periodo non superiore ai sessanta giorni - un commissario straordinario. Il commissario è scelto tra il personale con qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale, delle aziende-USL o delle aziende ospedaliere.

     7. I casi di assenza e di impedimento del direttore sono regolati dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

 

     Art. 8. (Collegio dei revisori).

     1. Il collegio dei revisori è l'organo di controllo contabile e finanziario dell'azienda-USL, cui competono le funzioni di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

     2. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è così composto:

     a) un componente designato dal Ministro del Tesoro;

     b) un componente designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale;

     c) un componente designato dalla Conferenza dell'azienda-USL.

     3. Per le aziende-USL il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore ai duecento miliardi il collegio è integrato da altri due componenti, di cui uno designato dal Ministro del Tesoro ed uno designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

     4. I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, fatta eccezione per i membri designati dal Ministro del Tesoro.

     5. Il collegio è nominato dal direttore generale con le modalità previste dall'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'azienda-USL.

     6. Ai revisori designati dalla Giunta regionale e dalla Conferenza dell'azienda-USL si applicano le norme sulle cause di incompatibilità previste per il direttore generale. Sono inoltre incompatibili il coniuge, i parenti e gli affini del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo entro il quarto grado.

     7. Per i casi di mancanza di alcuno dei componenti il collegio si procede a norma dell'articolo 3, comma 13 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

     8. Nel caso di mancato od irregolare funzionamento del collegio l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale invita il direttore generale a dichiarare decaduto l'organo ed a procedere alla nomina del nuovo collegio nei successivi dieci giorni, decorsi i quali procede alla nomina di un commissario ad acta.

     9. L'indennità annua lorda spettante ai componenti il collegio è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell'azienda-USL. L'indennità è maggiorata del venti per cento per il presidente del collegio. A tutti i Componenti spettano inoltre i rimborsi e le indennità spettanti al personale dell'amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

     10. Sino alla formazione del registro dei revisori di cui al comma 4; revisori designati dalla Giunta regionale e dalla Conferenza dell'azienda- USL sono scelti tra:

     a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti di cui al R.D 24 luglio 1936 n. 1548;

     b) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri liberi professionisti che abbiano presentato nei termini la domanda di iscrizione al registro di cui al comma 4;

     c) i componenti i collegi dei revisori delle Unità Sanitarie Locali già istituite ai sensi della legge regionale n. 13 del 1981 che abbiano presentato nei termini domanda di iscrizione al registro di cui al comma 4.

     11. [4].

 

     Art. 9. (Modalità di funzionamento del collegio dei revisori).

     1. Le modalità di convocazione e le norme di funzionamento del collegio dei revisori sono determinate dallo statuto dell'azienda-USL nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

     2. Il presidente del collegio è eletto nella prima seduta a maggioranza dei componenti.

     3. Il collegio è convocato anche su richiesta motivata di un solo componente.

     4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     5. Degli atti di ispezione e di controllo compiuti dal singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni deve essere data comunicazione al collegio nella prima seduta utile.

     6. Il direttore generale convoca per la prima seduta il collegio dei revisori entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'organo.

 

     Art. 10. (Consiglio dei sanitari).

     1. Presso ciascuna azienda-USL è istituito il consiglio dei sanitari, quale organismo di consulenza tecnico-sanitaria del direttore generale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

     2. Nelle aziende-USL prive di presidi ospedalieri il consiglio dei sanitari è composto da:

     a) il direttore sanitario dell'azienda, con funzioni di presidente;

     b) due dirigenti sanitari del profilo professionale medico di 11 livello, di cui almeno uno dell'area di prevenzione e sanità pubblica;

     c) un dirigente sanitario del profilo professionale veterinario di II livello;

     d) due dirigenti sanitari del profilo professionale medico di I livello, di cui almeno uno dell'area di prevenzione e sanità pubblica;

     e) due dirigenti del ruolo sanitario di II livello appartenenti ad un profilo professionale diverso da quello medico;

     f) un dirigente del ruolo sanitario di I livello appartenente ad un profilo professionale diverso da quello medico;

     g) tre rappresentanti dei medici convenzionati con l'azienda-USL, di cui uno per i medici di medicina generale, uno per i pediatri di libera scelta ed uno per gli specialisti ambulatoriali;

     h) un operatore professionale di 1ª categoria collaboratore (infermiere professionale o equiparato);

     i) un operatore professionale di 1ª categoria coordinatore (caposala o equiparato);

     l) un operatore professionale di 1ª categoria collaboratore (tecnico di laboratorio, o di radiologia, o di anatomia patologica, o equiparato).

     3. Nelle aziende-USL dotate di presidi ospedalieri la composizione di cui al comma 2 è integrata da quattro dirigenti sanitari di II livello e da quattro dirigenti sanitari di I livello, appartenenti ai servizi ospedalieri, nonché dal responsabile della direzione sanitaria di ciascun presidio.

     4. I componenti il consiglio dei sanitari sono eletti in separate assemblee per le diverse categorie professionali, a maggioranza dei votanti. Hanno diritto di voto, per ciascun membro eleggibile, tutti i dipendenti dell'azienda-USL appartenenti allo stesso ruolo e profilo professionale.

     5. I componenti il consiglio di cui al comma 2, lettera g), sono eletti in separate assemblee per le diverse categorie, a maggioranza dei votanti.

     6. Le ulteriori modalità di elezione, nonché le norme di convocazione e funzionamento dell'organo sono determinate dallo statuto dell'azienda- USL, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

     7. Il consiglio dei sanitari esercita le funzioni ad esso attribuite dall'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

     8. Il termine per l'espressione dei pareri di competenza del consiglio dei sanitari ai sensi del citato articolo 3, comma 12, è di dieci giorni a decorrere dalla data di ricezione degli atti.

     9. Il consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente almeno una volta al mese, nonché su richiesta del direttore generale o di almeno un terzo dei suoi componenti.

     10. Alle riunioni del consiglio dei sanitari possono partecipare, senza diritto di voto, il direttore generale ed il direttore amministrativo dell'azienda.

     11. Il direttore generale indice le elezioni del consiglio dei sanitari entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell'azienda-USL.

     12. Il consiglio dei sanitari dura in carica tre anni.

 

     Art. 11. (Criteri di organizzazione degli uffici della azienda-USL).

     1. L'ordinamento degli uffici dell'azienda-USL è determinato dal regolamento interno dell'azienda con le modalità previste dal precedente articolo 6 nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo.

     2. L'azienda-USL svolge le proprie funzioni mediante servizi sanitari ed amministrativi organizzati in dipartimenti, salvo quanto disposto dal comma 4. I servizi, in relazione ad esigenze di funzionalità, sono articolati in settori omogenei d'intervento Per le medesime finalità i servizi possono essere accorpati secondo criteri di omogeneità delle funzioni.

     3. Le funzioni sanitarie dell'azienda-USL sono svolte attraverso il dipartimento di prevenzione ed il dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione. Nell'ambito di tali dipartimenti possono essere istituiti, rispettivamente, i seguenti servizi:

     a) Dipartimento di prevenzione

   1. servizio di igiene, sanità pubblica, epidemiologia, medicina scolastica, medicina sportiva, educazione sanitaria, medicina legale;

   2. servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

   3. servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione;

   4. servizio di igiene urbanistica, edilizia e degli ambienti confinati;

   5. servizio della sanità animale;

   6. servizio dell'igiene della produzione, trasformazione,

commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine

animale e loro derivati;

   7. servizio dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni

zootecniche.

     b) Dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione

   1. servizio di medicina di base, specialistica, riabilitazione;

   2. servizio di assistenza ospedaliera;

   3. servizio di assistenza farmaceutica;

   4. servizio della tutela materno-infantile, consultori familiari,

neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani,

riabilitazione dei disabili fisici;

   5. servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici;

   6. servizio delle tossico-dipendenze.

     4. Per esigenze funzionali il direttore generale su conforme parere del direttore sanitario per i dipartimenti sanitari - e del direttore amministrativo - per il dipartimento amministrativo - può istituire la figura del responsabile del dipartimento, con funzioni di coordinamento delle attività dei servizi e dei settori, attribuendo il relativo incarico

- non retribuito - ad un capo servizio o ad altro dirigente di II livello.

I responsabili dei dipartimenti sanitari rispondono al direttore sanitario.

Il responsabile del dipartimento amministrativo risponde al direttore

amministrativo.

     5. In ciascuna azienda-USL è istituito il servizio per le attività psico-sociali. Il servizio esercita le funzioni spettanti all'Unita Sanitaria Locale ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 4, ricercando l'integrazione ed il coordinamento con i servizi socio-assistenziali dei Comuni. Esso, inoltre, coordina le attività di natura socio-assistenziale connesse con le funzioni sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione dei dipartimenti sanitari, di cui all'articolo 30 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730 ed al D.P.C.M. 8 agosto 1985. Il servizio può, in relazione ad esigenze di funzionalità, essere articolato in settori omogenei d'intervento.

     6. Le funzioni amministrative dell'azienda-USL sono organizzate nel dipartimento delle attività tecniche ed amministrative. Fermo restando il disposto del precedente comma 2, il dipartimento può articolarsi nei seguenti servizi:

   1. servizio degli affari generali e legali;

   2. servizio del bilancio, contabilità, programmazione e gestione delle risorse;

   3. servizio degli acquisti, servizi tecnici, gestione patrimoniale;

   4. servizio del personale: amministrazione, formazione, aggiornamento,

organizzazione e metodi.

     7. I dipartimenti sanitari ed il servizio per le attività psico- sociali - salvo, per quest'ultimo, il caso previsto dal successivo articolo 15 - dipendono dal direttore sanitario. Il dipartimento amministrativo dipende dal direttore amministrativo.

     8. I servizi, compreso quello per le attività psico-sociali, sono retti da un dirigente di secondo livello della disciplina di riferimento delle funzioni.

     9. Gli incarichi di coordinatore dei dipartimenti sanitari e di quello amministrativo, di capo servizio e di capo settore sono conferiti dal direttore generale su proposta, rispettivamente, del direttore sanitario nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 5, e del direttore amministrativo nel caso di cui al precedente comma 6, nel rispetto dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni.

     10. L'azienda-USL esercita le funzioni istituzionali articolando i propri uffici nel territorio in distretti secondo le disposizioni di cui al titolo 1, capo III, della presente legge.

 

     Art. 12. (Direzione generale).

     1. Per l'esercizio delle proprie funzioni il direttore generale si avvale di un apposito ufficio di direzione generale.

     2. L'ufficio di direzione generale svolge le seguenti funzioni:

     a) segreteria;

     b) controlli di gestione;

     c) sviluppo aziendale;

     d) sistema informativo;

     e) relazioni esterne.

     3. L'esercizio delle funzioni dell'ufficio di direzione è assicurato da personale dipendente dell'azienda-USL, nominato dal direttore generale, salvo quanto disposto dai commi 4 e 6.

     4. L'ufficio è retto da un responsabile, nominato dal direttore generale dell'azienda. Il direttore generale può conferire l'incarico ad un'unità di personale assunta con contratto di diritto privato a tempo determinato, dotata di provata competenza e professionalità in materia di gestione aziendale. Può, inoltre, conferire l'incarico ad un dirigente del ruolo, amministrativo dell'azienda-USL. In entrambi i casi l'incarico ha durata pari a quella del direttore generale che lo ha conferito.

     5. Per i controlli di gestione e per lo sviluppo aziendale di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è istituito nell'ambito dell'ufficio di direzione generale il nucleo di valutazione previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

     6. Verificata l'obbiettiva carenza tra il personale dipendente delle necessarie professionalità il direttore generale dell'azienda può conferire incarichi a soggetti di provata competenza relativi a tematiche specifiche inerenti le funzioni della direzione generale, determinando preventivamente durata, oggetto e compenso della collaborazione. L'incarico non può comunque avere durata superiore ad un anno, fatta salva - in casi eccezionali - la facoltà di proroga per non più di due volte.

 

     Art. 13. (Direttore Sanitario).

     1. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari della azienda-USL a fini organizzativi ed igienico-sanitari ed esprime parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di sua competenza.

     2. Il direttore sanitario è nominato, con provvedimento motivato, dal direttore generale. Costituiscono requisiti per la nomina:

     a) titolo di laurea in medicina e chirurgia;

     b) possesso dell'idoneità nazionale di cui all'articolo 17, comma 11 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;

     c) età non superiore ai sessantacinque anni;

     d) qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria prestata per almeno cinque anni in strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione;

     e) inesistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 3, commi 9 e 11 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

     3. La carica di direttore sanitario è causa di ineleggibilità nei casi previsti dall'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

     4. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario è regolato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

     5. Il direttore sanitario può essere sospeso o dichiarato decaduto dai direttore generale per gravi motivi o nel caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento o di imparzialità dell'amministrazione.

     6. Il direttore generale puo delegare il direttore sanitario per il compimento di atti in nome e per suo conto.

     7. La delega deve essere conferita con provvedimento formale per attività specifiche e non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Deve inoltre avere un termine finale.

     8. In caso di assenza o di impedimento le funzioni del direttore sanitario sono svolte, su delega del direttore generale, da un dirigente di secondo livello della direzione sanitaria, o - in mancanza - da un dirigente di primo livello dello stesso ufficio.

     9. Qualora l'assenza o l'impedimento si protraggano continuativamente per oltre sei mesi si procede, con provvedimento del direttore generale, alla sostituzione del direttore sanitario.

 

     Art. 14. (Direttore amministrativo).

     1. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'azienda-USL ed esprime parere obbligatorio al direttore generale per le materie di sua competenza.

     2. Il direttore amministrativo è nominato, con provvedimento motivato, dal direttore generale. Costituiscono requisiti per la nomina:

     a) titolo di laurea in discipline giuridiche o economiche;

     b) età non superiore ai sessantacinque anni;

     c) qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa prestata per almeno cinque anni in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

     3. Al direttore amministrativo si applica l'articolo 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della presente legge.

     4. In caso di assenza o di impedimento le funzioni del direttore amministrativo sono svolte, su delega del direttore generale, da un dirigente di secondo livello - o, in mancanza, da un dirigente di primo livello - della direzione amministrativa.

 

     Art. 15. (Coordinatore dei servizi sociali).

     1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n; 502 del 1992 e successive modificazioni, nel caso di delega dai Comuni all'Unità Sanitaria Locale della gestione di servizi ed attività socio- assistenziali, può essere nominato, con provvedimento motivato del direttore generale dell'azienda-USL, il coordinatore dei servizi socio- assistenziali.

     2. Il coordinatore dei servizi socio-assistenziali, avvalendosi del servizio per le attività psico-sociali dell'azienda, assicura l'integrazione ed il coordinamento tra le attività socio-assistenziali dell'azienda-USL, e le attività socio-assistenziali delegate dal Comune.

     3. Sono requisiti per la nomina:

     a) titolo di laurea in psicologia o sociologia, o diploma post lauream in psicologia;

     b) età non superiore ai sessantacinque anni;

     c) qualificata attività di direzione in materia di servizi socio- assistenziali prestata per almeno cinque anni in enti e strutture sanitarie o socio-assistenziali pubbliche o private, di media e grande dimensione;

     d) inesistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 3, commi 9 e 11, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

     4. Al requisito di cui al comma 3, lettera c), è equiparata la direzione con qualifica dirigenziale dei servizi socio-assistenziali degli enti pubblici territoriali.

     5. La carica di coordinatore dei servizi sociali è causa di ineleggibilità nei casi previsti dall'articolo 3, comma 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

     6. Il rapporto di lavoro del coordinatore dei servizi sociali è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

 

CAPO III

DISTRETTI SANITARI

 

     Art. 16. (Articolazione dell'azienda-USL in distretti sanitari).

     1. Al fine di assicurare una risposta coordinata e continuativa al bisogno socio-sanitario delle comunità locali, l'azienda-USL decentra le proprie funzioni nel territorio articolando l'organizzazione centrale in distretti, salvo quanto disposto dal comma 8.

     2. Il distretto costituisce un articolazione organizzativa e funzionale dell'azienda-USL, preposta alle funzioni di interesse locale previste dal successivo articolo 17, che esercita secondo le direttive dell'organizzazione centrale.

     3. Per l'esercizio delle proprie funzioni il distretto si avvale di una specifica dotazione di personale, la cui consistenza numerica e qualitativa è determinata dal direttore generale dell'azienda-USL, sulla base degli standard individuati dal piano sanitario regionale, con le procedure di cui al successivo articolo 19.

     4. L organizzazione interna del distretto è determinata dal regolamento interno dell'azienda nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo.

     5. In sede di prima attuazione della presente legge l'ambito territoriale dei distretti coincide con quello delle Unità Sanitarie Locali già istituite ai sensi della legge regionale n. 13 del 1981. I Comuni indicati dall'articolo 1, comma 2, lettera h), fanno parte del distretto sanitario che coincide con l'ambito territoriale della preesistente U.S.L. n. 22. I restanti Comuni della preesistente U.S.L. n. 18, confluiti nell'azienda-USL n. 7, fanno parte del distretto sanitario che coincide con l'ambito territoriale della preesistente U.S.L. n. 19.

     6. Gli ambiti territoriali determinati ai sensi del comma precedente possono essere successivamente modificati con il piano sanitario regionale, su proposta del direttore generale dell'azienda-USL, sentite le conferenze distrettuali interessate, con le procedure di cui ai successivi articoli 40, 41 e 43.

     7. Per ciascun distretto è istituita nel bilancio dell'azienda-USL una contabilità separata. Il distretto è dotato di autonomia finanziaria nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale sulla gestione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'azienda-USL di cui all'articolo 64, comma 1.

     8. Sono riservate alla competenza dell'organizzazione centrale dell'azienda-USL le attività concernenti:

     a) la gestione dei presidi ospedalieri non scorporati;

     b) la gestione dei rapporti con le strutture pubbliche e private per l'erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera:

     c) gli accertamenti sanitari connessi con il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge regionale 23 luglio 1991 n. 26, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 17. (Funzioni del distretto).

     1. Il distretto esercita le funzioni di interesse locale concernenti l'osservazione l'analisi epidemiologica, l'assistenza sanitaria di base, l'assistenza farmaceutica, l'igiene e la medicina preventiva, la profilassi delle malattie infettive, la medicina scolastica, la medicina sportiva, la medicina legale, l'assistenza specialistica territoriale, la medicina riabilitativa, l'assistenza psichiatrica e psico-sociale territoriale, la medicina veterinaria, l'assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare. Esso, inoltre, esercita le funzioni socio-assistenziali di interesse locale di competenza dell'azienda-USL ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, ricercando il coordinamento e l'integrazione con le attività socio-assistenziali del Comune.

     2. Nell'esercizio delle funzioni il distretto provvede all'erogazione delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione sia mediante erogazione diretta, sia organizzando l'accesso dei cittadini ad altri presidi e strutture.

     3. Nell'esercizio delle funzioni il distretto organizza le attività proprie del livello secondo le direttive dei dipartimenti

dell'organizzazione centrale dell'azienda-USL.

     4. Il distretto provvede alle attività amministrative connesse con l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1, quali gli accertamenti e le certificazioni previsti da leggi e regolamenti, la scelta e la revoca del medico di fiducia e del pediatra di base, le esenzioni dal pagamento dei farmaci. Può, inoltre, provvedere ad attività amministrative connesse con l'accesso a prestazioni e servizi di livello superiore, quali le prenotazioni ospedaliere, secondo le direttive dell'organizzazione centrale, salvo il disposto dell'articolo 16, comma 8, della presente legge.

     5. In armonia con le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, presso ciascun distretto è attivato uno sportello per l'informazione dell'utenza.

 

     Art. 18. (Struttura del distretto sanitario).

     1. Alla direzione del distretto sanitario sono preposti un responsabile delle funzioni sanitarie ed un responsabile delle funzioni amministrative, nominati dal direttore generale dell'azienda-USL, su proposta, rispettivamente, del direttore sanitario e del direttore amministrativo.

     2. Il responsabile delle funzioni sanitarie è un dirigente del ruolo sanitario della disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica o della disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base, di norma di secondo livello.

     3. Il responsabile delle funzioni amministrative è un dirigente del ruolo amministrativo, di norma di secondo livello. Rientrano nella competenza del responsabile delle funzioni amministrative:

     a) la gestione delle risorse assegnate al distretto;

     b) il personale;

     c) la gestione economale;

     d) il sistema informativo;

     e) i controlli di qualità.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

 

     Art. 19. (Piante organiche).

     1. La definizione delle piante organiche delle aziende-USL è effettuata secondo le disposizioni seguenti.

     2. Entro novanta giorni dalla data di insediamento il direttore generale dell'azienda-USL procede:

     a) alla rilevazione di tutto il personale di ruolo e non di ruolo distinto per sedi di servizio, nonché per ruoli, profili professionali e posizioni funzionali, e - ove presenti - per discipline, evidenziando altresì le posizioni di comando e di distacco;

     b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione delle piante organiche che tenga conto del nuovo assetto degli uffici dell'azienda-USL e delle sue articolazioni territoriali, nonché dei principi del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, e delle disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo aver informato - ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 - le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     3. Le proposte di definizione delle nuove piante organiche dei direttori generali delle aziende-USL sono approvate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione degli atti.

     4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono revocati di diritto tutti i concorsi in fase di svolgimento per la copertura di posti nelle posizioni funzionali di undicesimo e di decimo livello, salvo quanto disposto dal comma 5.

     5. Possono essere portati a compimento i concorsi in fase di svolgimento concernenti la copertura di posti vacanti, purché riferiti alle piante organiche ridefinite ai sensi dei commi precedenti, e nel rispetto dell'articolo 18, comma 2 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, previa autorizzazione dell'Assessore dell'igiene, sanità ed assistenza sociale, in costanza di motivate ragioni di urgenza e necessità.

     6. Fino all'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, ai concorsi continua ad applicarsi la disciplina di cui alla Legge 20 maggio 1985, n. 207, e al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 20. (Assegnazione definitiva del personale dipendente).

     1. Entro sessanta giorni dali'approvazione delle nuove piante organiche il direttore dell'azienda-USL predispone un progetto di assegnazione definitiva del personale che, alla data di costituzione dell'azienda, risultava in servizio presso le Unità Sanitarie Locali in essa confluite.

     2. Per le aziende-USL nel cui ambito territoriale ricade un presidio ospedaliero costituito in azienda, il progetto di assegnazione del personale in servizio è effettuato d'intesa tra i direttori generali delle aziende interessate.

     3. L'assegnazione definitiva del personale è disposta con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale entro trenta giorni dalla data di ricezione degli atti di cui al comma 1.

     4. L'assegnazione del personale è effettuata sulla base delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1990, n. 384, e degli articoli 4, 7, 30 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, tenendo conto della qualifica posseduta e della sede di servizio del dipendente al 15 dicembre 1994, della necessità di garantire alle strutture personale adeguato alle funzioni da svolgere e, a parità di condizioni, dell'opzione esercitata dal dipendente stesso.

     5. I dipendenti dei diversi ruoli, profili professionali e posizioni funzionali che, a seguito dell'approvazione delle nuove piante organiche, risultino in esubero, sono assoggettati a mobilità per trasferimento a domanda o d'ufficio nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. La mobilità sarà attuata prioritariamente nell'ambito delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere.

 

     Art. 21. (Sostituzioni).

     1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 7, per il direttore generale, dall'articolo 13, comma 8, per il direttore sanitario e dall'articolo 14, comma 4, per il direttore amministrativo, in caso di assenza o di impedimento del titolare di un incarico dirigenziale, le relative funzioni sono svolte - su provvedimento di incarico del direttore generale - da un dirigente di pari livello della stessa disciplina o, in mancanza, da un dirigente di livello immediatamente inferiore.

     2. Qualora l'assenza o l'impedimento si protraggano continuativamente per oltre sei mesi, si procede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.

     3. Nel caso di vacanza di un ufficio dirigenziale il direttore generale può, per assicurare la continuità operativa dei servizi, procedere alla nomina temporanea di un dirigente di pari livello della disciplina di riferimento delle funzioni che non abbia altro incarico nell'ambito dell'azienda, o - in caso di carenza - di un dirigente di livello immediatamente inferiore della stessa disciplina.

     L'incarico deve essere limitato al tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di legge per la copertura del posto vacante. L'atto di nomina deve essere contestuale all'avvio di tali procedure.

     4. Al personale incaricato ai sensi dei commi precedenti spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il titolare dell'ufficio dirigenziale.

     5. L'incarico temporaneo disposto ai sensi dei commi precedenti non costituisce titolo per l'inquadramento nella posizione funzionale di livello superiore.

     6. Per il periodo dell'incarico il dipendente ha diritto all'aspettativa dal posto ricoperto.

 

     Art. 22. (Modalità di assunzione del personale).

     1. Dalla data di approvazione delle piante organiche di cui all'articolo 19, comma 3, le aziende-USL possono procedere autonomamente alle assunzioni del personale compatibilmente con le disponibilità economiche e nel rispetto della normativa vigente in materia.

 

     Art. 23. (Regolamento del personale).

     1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, informati i sindacati maggiormente rappresentativi, è approvato lo schema-tipo di regolamento del personale delle aziende-USL, redatto in conformità con le disposizioni vigenti in materia di stato giuridico del personale appartenente al servizio sanitario nazionale.

     2. Nei centoventi giorni successivi, il direttore generale dell'azienda-USL, informate le organizzazioni sindacali ai sensi del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, emana il regolamento del personale dell'azienda.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO

 

     Art. 24. (Patrimonio dell'azienda-USL).

     1. L'azienda-USL ha un proprio patrimonio; destinato al raggiungimento delle finalità istituzionali, costituito da:

     a) i beni mobili ed immobili di proprietà dell'azienda-USL ai sensi del successivo comma 3 e dell'articolo 25;

     b) i beni mobili ed immobili acquistati a titolo di donazione, eredità, legato.

     2. Per le finalità istituzionali l'azienda si avvale, inoltre:

     a) della quota del fondo sanitario di parte corrente e dei contributi sanitari di cui all'articolo 11 commi 15 e 17, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e della quota delle risorse integrative assegnate dalla Regione ai sensi dell'articolo 45 della presente legge;

     b) della quota di fondo sanitario in conto capitale e della quota di risorse integrative assegnate dalla Regione ai sensi dell'articolo 47 della presente legge;

     c) delle rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda o da contratti e convenzioni;

     d) delle somme percepite a titolo di donazione, eredità, legato;

     e) di ogni altra entrata pervenuta.

     3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, tutti i beni mobili e immobili, compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del decreto citato facevano parte del patrimonio dei Comuni e delle Province con vincolo di destinazione alle Unità Sanitarie Locali, sono trasferiti al patrimonio delle aziende-USL. Sono inoltre trasferiti al patrimonio delle aziende-USL i beni di cui all'articolo 65 comma 1, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, come sostituito dall'articolo 2l del decreto legge 12 settembre 1993 n. 463, convertito con modificazioni nella Legge 11 novembre 1993 n. 638.

 

     Art. 25. (Fusione tra Unità Sanitarie Locali).

     1. Al fine di individuare il patrimonio delle costituente aziende-USL, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 2, gli amministratori straordinari delle Unità Sanitarie Locali già istituite ai sensi della legge regionale n. 13 del 1981 predispongono un progetto di fusione dal quale deve risultare la situazione patrimoniale delle Unità Sanitarie Locali alla data del 31 dicembre 1994.

     2. La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio ed in armonia con le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo V, sezione IX del Codice Civile, in quanto applicabili. Deve inoltre indicare in separata evidenza lo stato patrimoniale riferito a ciascun presidio ospedaliero ricadente nel territorio dell'Unità Sanitaria Locale.

     3. I progetti di fusione delle Unità Sanitarie Locali sono approvati con l'atto di costituzione dell'azienda-USL subentrante, di cui costituiscono parte integrante.

     4. A seguito della costituzione dell'azienda-USL, quest'ultima assume tutti i diritti e tutti gli obblighi delle Unità Sanitarie Locali già istituite ai sensi della legge regionale n. 13 del 1981 in essa confluite.

     5. Il progetto di fusione dell'Unità Sanitaria Locale n. 18 deve indicare in separata evidenza il valore del patrimonio netto e la descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire alla costituenda azienda-USL n. 8 con riferimento ai Comuni previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h). Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso rimane in capo all'Unità Sanitaria Locale n. 18 e confluisce ai sensi del precedente comma 4 nel patrimonio dell'azienda-USL ad essa subentrante. Se la destinazione di un elemento del passivo non è desumibile dal progetto, di esso rispondono in solido l'azienda-USL che subentra all'Unità Sanitaria Locale n. 18 e l'azienda-USL in cui confluiscono; Comuni - già facenti parte della stessa Unità Sanitaria Locale n. 18 - indicati dal precedente articolo 1, comma 2, lettera h).

 

TITOLO II

AZIENDE OSPEDALIERE

CAPO I

NORME GENERALI

 

     Art. 26. (Individuazione dei presidi ospedalieri da costituire in azienda).

     1. I presidi ospedalieri erigibili in azienda ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 502- del 1992 sono individuati dal piano sanitario regionale in armonia con le determinazioni in esso contenute sulla ristrutturazione della rete dei servizi ospedalieri di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge 23 ottobre 1985 n. 595,ed all'articolo 4, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché- per quanto concerne i presidi sede di dipartimento di emergenza - sulla base del provvedimento regionale istitutivo del sistema di emergenza sanitaria.

     2. I rapporti tra i policlinici universitari di Cagliari e Sassari, costituiti in azienda ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e la Regione sono definiti dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto legislativo. In deroga al disposto dell'articolo 40, comma 1, lettera g), in sede di prima attuazione della presente legge, i criteri generali per la stipulazione dei suddetti protocolli possono essere dettati con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

     3. Il presidio ospedaliero «G. Brotzu» è costituito in azienda ospedaliera di rilievo nazionale con le procedure di cui agli articoli 27 e 28.

 

     Art. 27. (Scorporo dei presidi ospedalieri).

     1. Al fine di individuare la parte del patrimonio dell'azienda-USL spettante alla costituenda azienda ospedaliera, entro sessanta giorni dall'approvazione del provvedimento di individuazione del presidio ospedaliero di cui all'articolo 26, il direttore generale dell'azienda-USL redige d'intesa con gli organi di direzione del presidio un progetto di scorporo. Tale progetto, redatto in osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, deve contenere l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire all'azienda ospedaliera e l'indicazione del valore effettivo del patrimonio netto trasferito.

     2. Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso rimane in capo all'azienda-USL. Degli elementi del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto rispondono in solido l'azienda-USL e l'azienda ospedaliera.

     3. Il progetto di scorporo è approvato con l'atto di costituzione dell'azienda ospedaliera, di cui costituisce parte integrante.

     4. Lo scorporo dei presidi ospedalieri da conferire ai policlinici universitari costituiti in azienda è regolato dal protocollo d'intesa di cui al precedente articolo 26, comma 2.

 

     Art. 28. (Costituzione in azienda ospedaliera dei presidi scorporati).

     1. I presidi ospedalieri individuati ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 3, della presente legge sono costituiti in azienda entro trenta giorni dalla data di ricezione dei relativi progetti di scorporo con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

     2. Nel medesimo termine si procede alla nomina del direttore generale dell'azienda ospedaliera, con le procedure indicate dall'articolo 7, comma 4, della presente legge.

     3. La costituzione in azienda dei policlinici universitari è regolata dall'articolo 4, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

     4. Nelle more dell'approvazione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 26, comma 2, le Università di Cagliari e di Sassari continueranno ad assicurare il funzionamento dei presidi gestiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel medesimo termine, il funzionamento dei presidi già gestiti dalle preesistenti Unità Sanitarie Locali per i quali il piano sanitario regionale preveda il conferimento ai sensi dell'articolo 26, comma 2, è assicurato dall'azienda-USL nel cui ambito territoriale ricadono.

     5. Il protocollo d'intesa previsto dall'articolo 26, comma 2, disciplina l'assegnazione del personale dipendente dalle Unità Sanitarie Locali, già istituite ai sensi della legge regionale n. 13 del 1981, operante presso le cliniche, gli istituti ed i dipartimenti che confluiscono nelle aziende policlinico.

 

     Art. 29. (Effetti dello scorporo).

     1. A seguito dello scorporo dall'azienda-USL del presidio ospedaliero e della costituzione in azienda del presidio stesso, ciascuna azienda è solidalmente responsabile, nei limiti del patrimonio netto ad essa rimasto o trasferito, dei debiti dell'azienda scissa non soddisfatti dall'azienda cui fanno carico.

 

     Art. 30. (Presidi ospedalieri delle aziende-USL).

     1. Gli ospedali che non sono costituiti in azienda sono strutture dell'azienda-USL nel cui ambito territoriale ricadono.

     2. I presidi ospedalieri delle aziende-USL hanno autonomia economico- finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'azienda.

     3. I presidi ospedalieri delle aziende-USL sono diretti, per le funzioni igienico-sanitarie, da un medico dirigente in possesso dell'idoneità nazionale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e, per le funzioni amministrative, da un dirigente del ruolo amministrativo. I direttori del presidio sono nominati dal direttore generale, sentiti rispettivamente il direttore sanitario ed il direttore amministrativo dell'azienda medesima.

     4. I presidi ospedalieri dell'azienda-USL sono organizzati in dipartimenti secondo le disposizioni degli articoli 35, 36.

 

CAPO II

STRUTTURA DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

 

     Art. 31. (Statuto e regolamento delle aziende ospedaliere).

     1. Le modalità di funzionamento degli organi dell'azienda ospedaliera e l'organizzazione interna dei suoi servizi ed uffici sono rispettivamente determinate con lo statuto e con il regolamento interno dell'ente.

     2. Al fine di assicurare l'uniformità di organizzazione e di esercizio delle funzioni delle aziende ospedaliere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, gli schemi tipo dello statuto e del regolamento interno delle aziende, redatti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo.

     3. Gli uffici amministrativi dell'azienda ospedaliera sono organizzati dal regolamento interno nel rispetto dei principi dell'articolo 2 della Legge n. 421 del 1992 e del decreto legislativo n 29 del 1993 e successive modificazioni, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 1, 5, 30 dello stesso decreto.

     4. I servizi sanitari sono organizzati in dipartimenti secondo le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 della presente legge.

 

     Art. 32. (Organi dell'azienda ospedaliera).

     1. Sono organi dell'azienda ospedaliera il direttore generale ed il collegio dei revisori. Ad essi si applicano, rispettivamente, l'articolo 7 e gli articoli 8, 9 e 57 della presente legge.

     2. Per l'esercizio delle funzioni il direttore generale si avvale dell'ufficio di cui all'articolo 12 della presente legge.

 

     Art. 33. (Consiglio dei sanitari).

     1. Il consiglio dei sanitari dell'azienda ospedaliera è così composto:

     a) il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera, con funzioni di presidente;

     b) i responsabili dei dipartimenti;

     c) tre dirigenti sanitari di cui almeno uno di secondo livello;

     d) tre dirigenti di un ruolo sanitario non medico, di cui almeno uno di secondo livello;

     e) un operatore professionale di 1ª categoria collaboratore (infermiere professionale o equiparato);

     f) un operatore professionale di 1ª categoria coordinatore (caposala o equiparato);

     g) un operatore professionale di 1ª categoria collaboratore (tecnico di laboratorio, o di radiologia, o di anatomia patologica, o equiparato).

     2. Al consiglio dei sanitari dell'azienda ospedaliera si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della presente legge, ad esclusione dei commi 2 e 5.

     3. Nel caso di aziende composte da più stabilimenti ospedalieri il consiglio è integrato dai responsabili della direzione sanitaria di ciascuno di essi.

     4. Sino all'istituzione dei dipartimenti i componenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono sostituiti da cinque dirigenti sanitari di secondo livello, eletti con le modalità previste per gli altri componenti dall'articolo 10, comma 4.

 

     Art. 34. (Direttore sanitario e direttore amministrativo).

     1. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera è coadiuvato dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo.

     2. Al direttore sanitario si applicano le disposizioni dell'articolo 13.

     3. Al direttore amministrativo si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

     4. Nel caso che l'azienda sia costituita da più stabilimenti ospedalieri, il direttore generale può, a fini igienico-organizzativi, delegare per ciascuno di essi, su conforme parere del direttore sanitario dell'azienda ospedaliera, un dirigente sanitario di secondo livello - o, in caso di carenza di primo livello - della disciplina di riferimento delle funzioni, quale responsabile della direzione sanitaria.

 

     Art. 35. (Dipartimenti ospedalieri).

     1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 10 del decreto legislativo n 502 del 1992 e successive modificazioni, i servizi sanitari dell'azienda ospedaliera sono organizzati in dipartimenti.

     2. In ciascun dipartimento confluiscono le divisioni, le sezioni ed i servizi attualmente esistenti che siano affini o complementari, compresi i moduli organizzativi di cui agli articoli 47 e 116 del D.P.R. 23 novembre 1990, n. 384.

     3. Con l'istituzione del dipartimento, le funzioni svolte dalle divisioni, dalle sezioni, dai servizi e dai moduli di cui al comma 2 sono riorganizzate articolando ciascun dipartimento in reparti e servizi, e ciascun reparto o servizio in moduli, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 30 e 31 comma 1, lettera a), del decreto legislativo n 29 del 1993.

     4. I criteri generali per l'individuazione dei dipartimenti delle aziende ospedaliere e degli ospedali non scorporati, nonché quelli concernenti l'individuazione dei relativi standard funzionali strutturali e di personale sono determinati dal piano sanitario regionale in armonia con l'articolo 10 comma 2, della Legge 23 ottobre 1985, n. 595 e con l'articolo 4, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, nel quadro delle determinazioni sulla ristrutturazione della rete dei servizi ospedalieri.

     5. L'istituzione dei dipartimenti di ciascuna azienda ospedaliera è disposta con deliberazione del direttore generale, su proposta del direttore sanitario, sentito il consiglio dei sanitari, in attuazione delle determinazioni contenute nel piano sanitario regionale. Con la medesima deliberazione si procede all'individuazione dei reparti, dei servizi e dei moduli in cui si articola ogni dipartimento, ed alla determinazione della tipologia, delle dimensioni, delle dotazioni tecnologiche e strumentali dei singoli reparti o moduli.

     6. La gestione del dipartimento è informata a criteri di collegialità. A tal fine il direttore del dipartimento si avvale dell'apporto dei direttori dei reparti, dei servizi e dei moduli, secondo le disposizioni del regolamento interno dell'azienda.

     7. Presso ogni dipartimento può essere attivato un ufficio di cassa economale, funzionalmente dipendente dal direttore del dipartimento, con il compito di provvedere alle minute spese connesse con la gestione dei servizi. Il regolamento interno dell'azienda ospedaliera organizza l'ufficio in analogia con l'articolo 40 della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19.

 

     Art. 36. (Norme sulla direzione del dipartimento e delle sue articolazioni).

     1. Il dipartimento è retto da un dirigente sanitario di secondo livello dell'azienda ospedaliera in possesso dell'idoneità nazionale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, al quale il direttore generale conferisce l'incarico di direzione con le modalità previste dall'articolo 15, comma 3, dello stesso decreto.

     2. Ciascun reparto o servizio è retto da un dirigente sanitario di secondo livello in possesso dell'idoneità specifica nella disciplina praticata nel reparto. Ciascun modulo è retto da un dirigente sanitario di primo livello della disciplina praticata nel modulo. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.

     3. L'incarico di direttore di reparto o di servizio è conferito con le modalità di cui al precedente comma 1. L'incarico di responsabile di modulo è conferito dal direttore generale, sulla base delle proposte formulate dal direttore sanitario e dal direttore di reparto o di servizio, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni.

     4. La durata degli incarichi di direttore di dipartimento, di direttore di reparto o di servizio e di responsabile di modulo, nonché le modalità per il rinnovo sono disciplinate dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Le funzioni del direttore di dipartimento, del direttore di reparto o servizio e del responsabile di modulo sono individuate dal regolamento del personale in armonia con l'articolo 15, comma 2, dello stesso decreto.

     5. Al direttore di dipartimento, al direttore di reparto o servizio ed al responsabile di modulo si applicano le disposizioni dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

     6. In sede di prima applicazione della presente legge al personale appartenente a posizioni funzionali apicali sarà attribuita la direzione di un reparto o di un servizio. Il personale suddetto ha diritto di opzione tra i dipartimenti ed i reparti o servizi, compatibilmente, per i due ultimi, con il requisito del possesso dell'idoneità specifica praticata nel reparto o servizio. Nel caso vi siano più opzioni per lo stesso dipartimento o per lo stesso reparto o servizio, si procede, ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 502 del 1992 e successive modificazioni.

     7. In sede di prima applicazione della presente legge, compatibilmente con la riorganizzazione attuata ai sensi dell'articolo 35 comma 3, agli attuali responsabili dei moduli istituiti ai sensi degli articoli 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 sono attribuiti gli incarichi di direzione dei moduli funzionali di cui al citato articolo 35, comma 3.

 

     Art. 37. (Personale delle aziende ospedaliere).

     1. Al personale delle aziende ospedaliere si applicano le disposizioni di cui al titolo 1, capo IV della presente legge.

 

     Art. 38. (Patrimonio dell'azienda ospedaliera).

     1. L'azienda ospedaliera ha un proprio patrimonio, destinato al raggiungimento delle finalità istituzionali, costituito da:

     a) i beni mobili ed immobili di proprietà dell'azienda ospedaliera, così come individuati dall'articolo 27;

     b) i beni mobili ed immobili acquistati a titolo di donazione, eredità, legato.

     2. Per le finalità istituzionali l'ente dispone, inoltre:

     a) della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente e dei contributi sanitari di cui all'articolo 11, commi 15 e 17, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e della eventuale quota di risorse integrative assegnate dalla Regione ai sensi dell'articolo 45 della presente legge;

     b) della quota di fondo sanitario in conto capitale e della quota di risorse integrative assegnate dalla Regione, ai sensi dell'articolo 46 della presente legge;

     c) degli introiti derivanti dal pagamento delle prestazioni ai sensi dell'articolo 3 della presente Legge;

     d) degli introiti derivanti dalle attività libero-professionali di cui all'articolo 4, comma 10 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;

     e) delle rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda o da contratti e convenzioni;

     f) delle somme percepite a titolo di donazione, eredità, legato;

     g) di ogni altra entrata pervenuta.

 

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE

E DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE AZIENDE-USL

E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

CAPO I

PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE

 

     Art. 39. (Soggetti della programmazione).

     1. La Regione esercita le funzioni di programmazione sanitaria ad essa attribuite ai sensi della Legge n. 833 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni, in armonia con i contenuti e gli obbiettivi del piano sanitario nazionale ed in coerenza con il programma pluriennale regionale.

     2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, le Province ed i Comuni partecipano alla programmazione sanitaria regionale con le modalità indicate dall'articolo 43, commi 4 e 5 della presente legge, ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario dei rispettivi ambiti territoriali.

     3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, le Università contribuiscono all'elaborazione dei piano sanitario regionale con particolare riguardo alla determinazione dell'apporto delle Facoltà di Medicina alle attività assistenziali del servizio sanitario ed alla dislocazione e tipologia delle strutture sanitarie, con le modalità previste dall'articolo 41, comma 3 della presente legge.

     4. Le aziende-USL e le aziende ospedaliere concorrono all'elaborazione del piano sanitario regionale attraverso le proposte contenute nel proprio programma sanitario.

 

     Art. 40. (Piano sanitario regionale).

     1. Il piano sanitario regionale individua gli obbiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione del servizio sanitario regionale, nonché i criteri e gli indirizzi generali per la loro attuazione, in coerenza con l'entità delle risorse ad esso destinate e nel rispetto del piano sanitario nazionale. Il piano si articola in azioni programmatiche e progetti obbiettivo - così come definiti dall'articolo 2, commi 3 e 5, della Legge 23 ottobre 1985 n. 595 - e contiene, in particolare:

     a) gli obbiettivi e le priorità di carattere generale;

     b) gli obbiettivi specifici da perseguire attraverso progetti obbiettivo;

     c) i risultati attesi nel periodo di vigenza del piano dalle azioni programmatiche;

     d) i criteri di organizzazione dei servizi e dei presidi;

     e) i livelli minimi di assistenza sanitaria garantiti in condizione di uniformità sul territorio regionale e gli eventuali, ulteriori livelli;

     f) il fabbisogno di attività convenzionate necessarie per garantire i livelli obbligatori uniformi di assistenza;

     g) gli indirizzi generali per la stipulazione dei protocolli d'intesa con le Università previsti dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;

     h) i criteri generali concernenti il bacino di utenza, la localizzazione, gli standard strutturali e di personale dei distretti sanitari;

     i) le risorse di parte corrente ed in conto capitale destinate nel triennio all'attuazione del piano;

     l) gli indirizzi generali per la ripartizione delle risorse tra le aziende-USL e le aziende ospedaliere;

     m) le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL e l'istituto zooprofilattico sperimentale di cui alla legge regionale 22 gennaio 1986 n. 15, per il coordinamento delle attività di sanità pubblica;

     n) gli indirizzi generali per l'integrazione dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali;

     o) gli indirizzi generali per la stipulazione delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 13 della legge regionale 13 settembre 1993 n. 39;

     p) gli indirizzi per la formazione e l'aggiornamento del personale delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere;

     q) gli indicatori concernenti l'attività diretta alla

personalizzazione ed all'umanizzazione dell'assistenza sanitaria, nonché lo stato di attuazione della legge regionale 3 febbraio 1993 n. 9;

     r) gli strumenti e le metodologie per la valutazione dell'attuazione del piano.

     2. Il piano sanitario regionale ha durata triennale.

     3. Il piano sanitario regionale, predisposto con le modalità di cui all'articolo 41, è approvato con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale.

     4. Con il medesimo procedimento il piano è aggiornato annualmente al fine di adeguarlo alle nuove, eventuali esigenze e di ricostituirne l'arco temporale in relazione alla programmazione sanitaria nazionale. Con l'atto di adeguamento si procede, inoltre, alla ripartizione delle risorse tra le aziende-USL e le aziende ospedaliere.

     5. L'atto di adeguamento del piano è presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30 settembre di ogni anno ed è approvato dal Consiglio stesso contestualmente all'approvazione del bilancio regionale annuale di previsione.

 

     Art. 41. (Formazione del piano sanitario regionale).

     1. Il progetto di piano sanitario regionale è deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

     2. Per la predisposizione della proposta di piano l'Assessore si avvale della consulenza tecnica della commissione regionale per la programmazione sanitaria di cui all'articolo 42.

     3. Ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, la proposta di piano è elaborata di concerto con l'Università per quanto concerne:

     a) gli indirizzi generali per la stipulazione dei protocolli d'intesa Regione-Università in merito all'apporto delle Facoltà di Medicina alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale;

     b) gli indirizzi generali per la stipulazione dei protocolli d'intesa Regione-Università in merito alla formazione degli specializzandi ed all'accesso ai ruoli dirigenziali del servizio sanitario regionale, per la parte di competenza dell'Università;

     c) gli indirizzi generali per la stipulazione dei protocolli d'intesa in merito alla formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione, per la parte di competenza dell'Università.

     4. Sulla proposta elaborata ai sensi dei commi precedenti la Giunta regionale, su apposita convocazione, sente l'Assemblea generale del volontariato di cui all'articolo 19 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39.

 

     Art. 42. (Commissione Regionale per la programmazione sanitaria). [5]

 

     Art. 43. (Programma sanitario dell'azienda-USL).

     1. L'azienda-USL partecipi alla programmazione sanitaria della Regione mediante la predisposizione del programma sanitario annuale.

     2. Il programma sanitario dell'azienda-USL individua le attività e le iniziative più idonee alla realizzazione a livello locale degli obbiettivi del piano sanitario regionale, sulla base dello stato di salute della popolazione e delle condizioni strutturali, organizzative e funzionali dei servizi. In particolare esso contiene:

     a) l'individuazione delle aree d'intervento sanitario ritenute d'interesse prioritario;

     b) l'indicazione, per ciascuna iniziativa, della dotazione qualitativa e quantitativa di personale, delle dotazioni tecnologiche e strumentali e delle opere di edilizia sanitaria ritenute necessarie;

     c) l'indicazione, per ciascuna iniziativa, dei costi presumibili, distinti in spese di parte corrente e spese in conto capitale.

     3. Il programma sanitario contiene, inoltre, le proposte di adeguamento del piano sanitario regionale ritenute necessarie per l'attuazione delle iniziative dell'azienda-USL, con particolare riferimento a:

     a) l'entità del finanziamento a favore dell'azienda-USL;

     b) le priorità qualitative e quantitative nel riordino delle piante organiche;

     c) la realizzazione di opere di edilizia sanitaria;

     d) l'adeguamento e lo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e strumentali.

     4. Entro il 30 aprile di ogni anno la Conferenza dell'azienda-USL di cui all'articolo 4 individua le linee di indirizzo del programma sanitario e le trasmette al direttore generale.

     5. I distretti sanitari contribuiscono alla formazione del programma sanitario dell'azienda-USL attraverso la formulazione di osservazioni e proposte relative al proprio ambito territoriale. A tal fine il direttore generale invia il programma alle Conferenze distrettuali di cui all'articolo 5 prima della loro formale adozione, invitandole ad esprimersi entro e non oltre i successivi venti giorni. Decorso il termine l'atto si intende esente da osservazioni e proposte.

     6. Il programma sanitari dell'azienda-USL è approvato con deliberazione del direttore generale entro il 30 giugno di ogni anno.

     7. Entro il 15 settembre di ogni anno la Giunta regionale approva il programma sanitario dell'azienda-USL e valuta le proposte di modifica del piano sanitario regionale contenute nel programma, introducendole, se ne condivide la fondatezza, nella proposta di adeguamento annuale del piano.

 

     Art. 44. (Programma sanitario dell'azienda ospedaliera).

     1. Il programma sanitario dell'azienda ospedaliera individua le attività e le iniziative più idonee alla realizzazione a livello locale degli obbiettivi del piano sanitario regionale con riferimento alla tipologia organizzativa e funzionale di appartenenza del presidio ospedaliero. In particolare esso contiene:

     a) l'individuazione delle iniziative ritenute d'interesse prioritario, da intraprendere nell'anno di riferimento;

     b) l'indicazione, per ciascuna iniziativa, della dotazione qualitativa e quantitativa di personale, delle dotazioni tecnologiche e strumentali e delle opere di edilizia sanitaria ritenute necessarie;

     c) l'indicazione, per ciascuna iniziativa, dei costi presumibili, distinti in spese di parte corrente e spese in conto capitale;

     d) l'indicazione del presumibile ammontare delle risorse derivanti all'azienda ospedaliera ai sensi dell'articolo 4, comma 7, lettere b) e d) del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

     2. Il programma sanitario contiene, inoltre, le proposte di adeguamento del piano sanitario regionale ritenute necessarie per l'attuazione delle iniziative dell'azienda ospedaliera, con particolare riferimento a:

     a) l'entità del finanziamento a favore dell'azienda ospedaliera;

     b) le priorità qualitative e quantitative nel riordino delle piante organiche;

     c) la realizzazione di opere di edilizia sanitaria;

     d) l'adeguamento e lo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e strumentali.

     3. Il programma sanitario dell'azienda ospedaliera è approvato con deliberazione del direttore generale entro il 30 giugno di ogni anno, sentito il consiglio dei sanitari. L'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni e delle proposte del consiglio dei sanitari deve essere motivato. Delle osservazioni e delle proposte del consiglio dei sanitari e dei motivi del loro eventuale mancato accoglimento deve essere fatta menzione nella relazione illustrativa al programma sanitario.

     4. Entro il 15 settembre di ogni anno la Giunta regionale approva il programma sanitario dell'azienda ospedaliera e valuta le proposte di modifica del piano sanitario regionale contenute nel programma, introducendole, se ne condivide la fondatezza, nella proposta di adeguamento annuale del piano.

 

CAPO II

FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE-USL E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

 

     Art. 45. (Spesa corrente: criteri di finanziamento delle aziende-USL).

     1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera d) del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, le risorse derivanti dal fondo sanitario nazionale e dai contributi sanitari previsti dall'articolo 11, commi 15 e 17 del medesimo decreto, nonché le risorse aggiuntive stanziate dalla Regione sono ripartite tra le aziende-USL, al netto della quota spettante alle aziende ospedaliere ed ai presidi ospedalieri non scorporati, sulla base di quote capitarie di finanziamento, riferite ai livelli di assistenza di cui all'articolo 1 dello stesso decreto, con il provvedimento di adeguamento annuale del piano sanitario regionale, di cui all articolo 40, comma 5, della presente legge.

     2. Le quote capitarie di finanziamento sono determinate tenendo conto:

     a) della popolazione residente in ciascuna azienda-USL;

     b) della spesa per le prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 8, comini 5 e 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, regolarmente contabilizzata;

     c) della consistenza e dello stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali;

     d) delle risultanze dei controlli di gestione.

 

     Art. 46. (Spesa corrente: criteri di finanziamento delle aziende ospedaliere).

     1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, l'entità del finanziamento di parte corrente delle aziende ospedaliere è determinata nella misura dell'ottanta per cento dei costi complessivi delle prestazioni erogate dall'azienda, nell'anno precedente, rilevabili sulla base della contabilità.

     2. Le spese di gestione dell'azienda ospedaliera non coperte ai sensi del comma 1 sono finanziate attraverso:

     a) le quote di partecipazione diretta alla spesa da parte dei cittadini eventualmente dovute ai sensi della legislazione statale e regionale;

     b) gli introiti derivanti dalle attività libero-professionali e dai servizi a pagamento;

     c) le rendite derivanti da lasciti e donazioni, nonché dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda e da eventuali altre risorse acquisite sotto qualunque forma;

     d) gli introiti derivanti dal pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, tenuto conto della quota già finanziata ai sensi del comma precedente.

 

     Art. 47. (Spese in conto capitale: criteri di finanziamento).

     1. Le risorse in conto capitale derivanti dal fondo sanitario nazionale e le risorse aggiuntive stanziate dalla Regione sono ripartite tra le aziende-USL e le aziende ospedaliere con gli atti di programmazione di cui all'articolo 40 ed in coerenza con gli obbiettivi in essi stabiliti, tenuto conto:

     a) della consistenza e dello stato di conservazione degli immobili, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali;

     b) della necessità del riequilibro territoriale nella dislocazione delle strutture, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.

 

     Art. 48. (Accantonamenti).

     1. Con l'atto annuale di aggiornamento del piano sanitario regionale di cui all'articolo 40, comma 5, può essere disposto l'accantonamento di:

     a) una quota non superiore al dieci per cento delle risorse, da utilizzarsi per eventi imprevisti o per correggere squilibri territoriali;

     b) una quota non superiore all'uno per cento da destinare al finanziamento di attività di ricerca di particolare interesse per la Regione, od al finanziamento di attività di formazione aggiornamento e riqualificazione del personale del servizio sanitario regionale.

     2. Ulteriori accantonamenti possono essere disposti per la copertura di spese legate a prestazioni erogate direttamente dalla Regione.

 

     Art. 49. (Modalità di erogazione dei finanziamenti alle aziende-USL).

     1. Il finanziamento spettante a ciascuna azienda-USL ai sensi dell'articolo 45 è erogato sotto forma di anticipazione in ragione del 7,50 per cento mensile.

     2. Bimestralmente la Regione provvede, in nome e per conto dell'azienda-USL, a soddisfare i crediti per le prestazioni erogate in favore dei cittadini dell'azienda medesima, maturati dalle altre aziende- USL e dalle aziende ospedaliere ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

     3. Le somme corrisposte ai sensi del comma 2 sono detratte dalla quota spettante all'azienda-USL in occasione della ripartizione dei finanziamenti.

     4. Con le stesse modalità di cui ai commi 2 e 3 la Regione provvede al rimborso all'azienda-USL delle prestazioni rese dagli ospedali non scorporati nei confronti degli assistiti dell'azienda stessa. Il costo di tali prestazioni è determinato sulla base del tariffario di cui all'articolo 3, comma 5, della presente legge.

 

     Art. 50. (Modalità di erogazione dei finanziamenti alle aziende ospedaliere).

     1. Il finanziamento spettante all'azienda ospedaliera ai sensi dell'articolo 46, comma 1, è erogato in anticipazioni mensili pari al novanta per cento di un dodicesimo.

     2. Bimestralmente la Regione provvede al rimborso delle prestazioni fatturate da ciascuna azienda ospedaliera sulla base delle tariffe definite ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Il rimborso è effettuato al netto delle anticipazioni già erogate ai sensi del comma 1 per il corrispondente periodo.

     3. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni il recupero delle anticipazioni mensili di cui al comma 2 ha inizio a decorrere dalla seconda bimestralità presentata dall'azienda per il rimborso delle prestazioni effettuate.

 

CAPO III

NORME SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

 

     Art. 51. (Divieto di indebitamento).

     1. E' fatto divieto alle aziende-USL di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

 

     Art. 52. (Disavanzo delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 5 della presente legge, il disavanzo e qualificato grave quando esso superi del cinque per cento il valore della spesa corrente del bilancio di previsione dell'azienda.

     2. Contestualmente con il provvedimento di revoca del direttore generale la Regione determina, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, le modalità del ripiano.

     3. Se il disavanzo è pari o inferiore al cinque per cento nei bilanci annuali e pluriennali dell'azienda il direttore generale è tenuto ad indicare dettagliatamente le modalità del ripiano, indicandone le fonti di finanziamento.

     4. Per i primi due esercizi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto disposto dal comma 1, il disavanzo è qualificato grave quando esso superi del dieci per cento il valore della spesa corrente del bilancio di previsione dell'azienda.

 

     Art. 53. (Gestione economico-finanziaria dei presidi non scorporati).

     1. La quota di finanziamento spettante a ciascun presidio ospedaliero non scorporato è determinata dal direttore generale dell'azienda-USL a valere sulla quota capitaria assegnata per la funzione ospedaliera con l'atto di aggiornamento di cui all'articolo 40, comma 5, limitatamente ai costi complessivi delle prestazioni erogate dal presidio stesso.

     2. L'erogazione del finanziamento è effettuata dalla Regione con le procedure indicate dall'articolo 50.

 

TITOLO IV

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO SUGLI ATTI E DI VIGILANZA

E CONTROLLO SULLE ATTIVITA' DELLE AZIENDE-USL

E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

CAPO I

CONTROLLO SUGLI ATTI

 

     Art. 54. (Atti soggetti a controllo).

     1. Il controllo sugli atti delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4 comma 8, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, è di competenza dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, che lo esercita sulla base delle disposizioni seguenti.

     2. Sono soggetti a controllo preventivo di merito e di legittimità i seguenti atti delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere:

     a) i regolamenti di cui agli articoli 6, 23, 31;

     b) il bilancio annuale di previsione. il bilancio pluriennale e le relative variazioni;

     c) il bilancio consuntivo;

     d) gli atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, il trattamento giuridico ed economico del personale, la consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19 e dall'articolo 20, comma 3;

     e) la contrazione di mutui ed il ricorso alle altre forme di indebitamento previste dall'articolo 51;

     f) gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;

     g) i contratti di valore superiore ai mille milioni di lire;

     h) gli atti ed i contratti che importino impegni di spesa su base pluriennale di importo complessivo ai mille milioni di lire.

     3. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli statuti delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere.

     4. Il controllo di legittimità consiste nell'accertamento della conformità dell'atto alle norme legislative e regolamentari.

     5. Il controllo di merito consiste nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi della programmazione sanitaria regionale, con le regole di buona amministrazione e con le direttive della Giunta regionale nella materia oggetto dell'atto.

 

     Art. 55. (Procedimento per il controllo).

     1. Gli atti soggetti a controllo sono pubblicati nell'albo dell'azienda e trasmessi all'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, a pena di decadenza, entro dieci giorni utili dalla loro adozione.

     2. Nei trenta giorni utili successivi l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, con decreto motivato, approva l'atto o lo annulla in tutto od in parte. Decorso tale termine l'atto diviene comunque esecutivo, salvo quanto disposto dal comma 3.

     3. L’Assessore può, per una sola volta, richiedere all’Azienda chiarimenti o ulteriori elementi di conoscenza; in tal caso il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso. L’atto sospeso è da considerarsi annullato qualora l’Azienda non fornisca, con atto formale ed entro 20 giorni dal ricevimento del decreto di sospensione, gli elementi richiesti. L’Assessore adotta il provvedimento di approvazione o di annullamento dell’atto sospeso nei venti giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti richiesti. Inoltre, il termine per la riproposizione degli atti di programmazione di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 54, annullati o revocati, viene fissato in trenta giorni dalla data del provvedimento che ne determina l’inefficacia [6].

     4. Il termine previsto dal comma 2 è elevato a quaranta giorni per gli atti di cui all'articolo 54, comma 2, lettere b), c) e d).

     5. I termini per l'esercizio del controllo preventivo sono sospesi dal 10 al 24 agosto e dal 21 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

 

     Art. 56. (Esecutività degli atti non soggetti a controllo).

     1. Gli atti delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere non soggetti al controllo preventivo di cui all'articolo 54 sono esecutivi dal giorno della pubblicazione.

     2. La pubblicazione è effettuata entro 10 giorni dalla deliberazione dell'atto.

 

     Art. 57. (Competenza del collegio dei revisori).

     1. Il collegio dei revisori vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'azienda. A tal fine:

     a) accerta, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e verifica la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna;

     b) esprime un parere preventivo sui progetti di bilancio pluriennale di previsione e di budget di esercizio, nonché sulle revisioni di quest'ultimo;

     c) redige proprie relazioni sul bilancio pluriennale e sul budget di esercizio;

     d) esprime un parere preventivo sul bilancio di esercizio;

     e) redige la relazione al bilancio di esercizio [7].

     1 bis. I progetti degli atti sottoposti al parere preventivo sono trasmessi al collegio dal direttore generale, corredati dell'idonea documentazione, tempestivamente e comunque non oltre i venti giorni antecedenti al termine di legge per l'approvazione dell'atto. Il collegio formula il parere nei successivi dieci giorni [8].

     1 ter. Le relazioni sul bilancio pluriennale, sul budget di esercizio e sul bilancio di esercizio sono trasmesse al direttore generale dell'azienda nello stesso termine previsto per l'espressione del parere sull'atto [9].

     1 quater. Nella relazione sul bilancio di esercizio il collegio esamina e valuta:

     a) l'andamento della gestione nel suo complesso ed i risultati conseguiti nell'esercizio, anche in rapporto al grado di realizzazione del budget;

     b) l'affidabilità, la compiutezza e la corrispondenza tra i dati di bilancio e le scritture contabili;

     c) la coerenza e la corrispondenza del bilancio di esercizio alle norme del Titolo II, Capo II della legge regionale sulla programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende sanitarie regionali [10].

     1 quinquies. Le relazioni del collegio dei revisori sono trasmesse all'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale entro dieci giorni dalla data di approvazione da parte del collegio stesso [11].

     2. Il collegio dei revisori, se riscontra gravi irregolarità nella gestione dell'azienda, ne dà tempestiva comunicazione all'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

 

CAPO II

CONTROLLI DI GESTIONE E DI QUALITA'

 

     Art. 58. (Contenuto dei controlli).

     1. Ai sensi dell'articolo 5, commi 4, lettera d), e 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, la Regione assicura il controllo di gestione sulle attività delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere.

     2. Il controllo di gestione consiste nella valutazione comparativa dei costi, dei tempi e dei rendimenti delle aziende, effettuata sulla base di indici significativi dell'efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento dei fini istituzionali.

     3. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, la Regione sottopone al controllo di qualità le prestazioni erogate dalle aziende e dagli altri soggetti pubblici e privati indicati dall'articolo 8, comma 5, dello stesso decreto.

     4. Il controllo di qualità consiste nella valutazione della qualità delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, effettuata sulla base degli indicatori di efficienza e qualità di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

     5. Rientrano tra gli atti finalizzati al controllo di qualità:

     a) la verifica, anche a campione. delle richieste di pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;

     b) la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di requisiti minimi e di classificazione delle strutture erogatrici ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dello stesso decreto.

 

     Art. 59. (Modalità delle attività di controllo).

     1. Ai controlli di gestione e di qualità di cui all'articolo 58 provvede l'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

     2. L'Assessorato ha accesso ai documenti amministrativi delle aziende- USL e delle aziende ospedaliere e può richiedere oralmente o per iscritto ogni necessaria informazione.

     3. Nell'ipotesi in cui l'Assessorato accerti irregolarità ed incongruenze può disporre ispezioni dirette. Delle risultanze di tali ispezioni deve essere data immediata comunicazione all'Assessore competente.

     4. L'Assessorato informa periodicamente i direttori generali ed i collegi dei revisori delle aziende dei risultati dei controlli di gestione.

     [5. La Giunta regionale presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, le proposte di modifica del regolamento sull'articolazione dei servizi e dei settori dell'Assessorato all'igiene, sanità e assistenza sociale necessarie ai fini dell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite in materia di controlli di gestione e di qualità [12].]

 

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 60. (Disposizioni transitorie in materia di nomina del direttore generale).

     1. I direttori generali delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Nelle more pel procedimento per la nomina dei direttori generali, si provvede, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, alla nomina di un commissario straordinario per ciascuna delle aziende, che esercita tutti i poteri spettanti al direttore generale.

     3. I commissari straordinari sono scelti tra il personale con qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale, delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere, nonché tra gli attuali amministratori straordinari delle Unità Sanitarie Locali.

     4. Al commissario straordinario dell'azienda-USL si applicano le disposizioni vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico degli amministratori straordinari delle Unità Sanitarie Locali.

 

     Art. 61. (Assegnazione provvisoria del personale dipendente).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge si procede con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, su proposta dei direttori generali, all'assegnazione temporanea del personale delle Unità Sanitarie Locali, già istituite ai sensi della legge regionale n. 13 del 1981, alle aziende-USL ed alle aziende ospedaliere.

     2. Ciascuna unità di personale dipendente è provvisoriamente assegnata all'azienda che subentra nella gestione della struttura o del servizio presso il quale il dipendente presta la propria attività alla data del 15 dicembre 1994.

     3. Per le aziende-USL nel cui ambito territoriale ricade un presidio ospedaliero costituito in azienda ai sensi dell'articolo 26, la proposta di assegnazione temporanea è definita d'intesa tra il direttore generale dell'azienda-USL e gli organi di direzione del presidio ospedaliero.

     4. Per il personale operante nei servizi a direzione centralizzata dell'Unità Sanitaria Locale il cui territorio, presidio o struttura sono ripartiti tra più aziende, l'assegnazione sarà disposta tenendo conto della precedente sede di servizio e della necessità di garantire a tali aziende personale adeguato alle funzioni da svolgere.

     5. Sino alla ridefinizione dei rapporti convenzionali con l'Università ed alla costituzione in azienda dei policlinici universitari, il personale dipendente dalle Unità Sanitarie Locali già istituite ai sensi della legge Regionale n. 13 del 1981 operante presso le cliniche, gli istituti ed i dipartimenti universitari è assegnato alle sedi di servizio ricoperte alla data del 15 dicembre 1994.

 

     Art. 62. (Modalità di approvazione del primo piano sanitario regionale).

     1. Entro il 31 marzo 1995 la Giunta regionale presenta al Consiglio, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 40 della presente legge, la proposta di piano sanitario regionale.

     2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 41, commi 2 e 4, sono fatti salvi gli atti istruttori già compiuti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali atti sono integrati sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, per quanto concerne il contenuto del piano sanitario, ed all'articolo 41, comma 3, per quanto concerne i protocolli d'intesa Regione-Università.

     3. Il primo piano sanitario regionale deve inoltre contenere indicazioni e direttive alle aziende-USL ed alle aziende ospedaliere per la predisposizione dei primi programmi sanitari.

 

     Art. 63. (Disposizioni transitorie in materia di ripartizione delle risorse tra aziende-USL e aziende ospedaliere).

     1. Per il 1995 la determinazione delle risorse spettanti a ciascuna azienda-USL è effettuata sulla base dell'ultimo bilancio preventivo approvato da ciascuna delle Unità Sanitarie Locali confluite nell'azienda stessa, al netto della spesa riferibile ai presidi ospedalieri ed ai reparti clinicizzati eventualmente costituiti in aziende ospedaliere. Per le aziende-USL n. 6 e n. 8 si terrà altresì conto rispettivamente in decurtazione ed in incremento della spesa sanitaria riferibile alla popolazione residente nei Comuni elencati all'articolo 1, comma 2, lettera h).

     2. Per la spesa di parte corrente, i Commissari straordinari di ciascuna Unità Sanitaria Locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano contestualmente al progetto di fusione di cui al precedente articolo 25, l'analisi per funzioni della spesa di parte corrente iscritta in bilancio, evidenziando la spesa riferibile a ciascun presidio ospedaliero ed a ciascun reparto clinicizzato.

     3. La determinazione delle risorse spettanti a ciascuna azienda ospedaliera è effettuata sulla base della spesa riferibile a ciascuno dei presidi ospedalieri confluiti nell'azienda.

     4. Per i policlinici universitari la determinazione delle risorse è effettuata sulla base della spesa individuata in sede di stipulazione del protocollo d'intesa di cui al precedente articolo 26, comma 2, riferita a ciascuna struttura destinata a confluire nell'azienda - compresa quella dei reparti clinicizzati - e rilevata ai sensi del precedente comma 2.

 

     Art. 64. (Disposizioni transitorie in materia di contabilità).

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione emana con provvedimento legislativo le norme sulla gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 e dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

     2. Sino all'approvazione della legge regionale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge regionale n. 19 del 1981.

 

     Art. 65. (Ripianamento dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali per gli anni 1992-1993-1994).

     1. La Regione concorre al ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali relativi agli anni 1992, 1993 e 1994, attribuendo il relativo finanziamento alle aziende-USL istituite ai sensi della presente legge.

     2. Con tali somme le aziende-USL provvedono al pagamento dei debiti in cui sono succedute ai sensi dell'articolo 25. Provvedono inoltre al pagamento dei debiti in cui sono succedute le aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 27 e 29.

     3. Le aziende-USL iscrivono le somme percepite ai sensi del comma 1 e le spese da sostenersi ai sensi del comma 2 in apposite categorie d'entrata e di spesa del proprio bilancio.

 

     Art. 66. (Riorganizzazione dei servizi e dei settori dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale). [13]

     [1. Al fine di assicurare l'esercizio delle ulteriori funzioni di competenza della Regione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché in materia di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della Legge n. 412 del 1991 e del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, la Giunta regionale, su proposta del Presidente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta le proposte di modifica del regolamento sull'articolazione dei servizi e dei settori dell'amministrazione regionale che si rendono necessarie per il potenziamento delle strutture dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale.]

 

     Art. 67. (Aggiornamento e qualificazione professionale).

     1. Nelle more dell'adozione degli atti previsti dall'articolo 48, comma 1, lettera b), l'Amministrazione regionale destina con priorità risorse adeguate per promuovere e realizzare un articolato programma straordinario di aggiornamento e riqualificazione professionale del personale che opera nel servizio sanitario regionale.

     2. Il programma, da realizzarsi anche tramite il ricorso ad enti ed istituzioni particolarmente qualificati nella materia, è destinato ai soggetti che, ai vari livelli di responsabilità, risultano interessati dal processo innovativo derivante dall'applicazione della legislazione vigente in materia di contabilità analitica, di gestione aziendalistica e di controllo dei risultati.

     3. Il programma, opportunamente adeguato nei contenuti, dovrà costituire, per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, attività ordinaria di aggiornamento permanente del personale interessato.

 

     Art. 68. (Norme transitorie in materia di controllo ambientale).

     1 . Sino all'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'Agenzia prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella Legge 21 gennaio 1994, n. 61, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto, le Province si avvalgono dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle aziende-USL per l'esercizio delle funzioni amministrative di autorizzazione e controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177, già di competenza delle Unità Sanitarie Locali.

 

     Art. 69. (Disposizioni transitorie in materia socio-assistenziale).

     1. Per l'anno 1995, in attesa dell'entrata in vigore del secondo Piano triennale per i servizi socio-assistenziali, il fondo di cui alla lettera c), dell'articolo 1, della legge regionale 1º giugno 1993, n. 25, e ripartito tra i Comuni della Sardegna con i criteri stabiliti dall'articolo 4 della sopra richiamata legge regionale.

 

     Art. 70. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese per l'applicazione della presente legge si fa fronte con le somme trasferite dallo Stato alla Regione a valere sul fondo sanitario nazionale e sui contributi sanitari di cui all'articolo 11, commi 15 e 17, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nonché con le risorse aggiuntive stanziate dalla Regione.

     2. Alla determinazione degli stanziamenti relativi all'integrazione regionale si provvede con la legge finanziaria della Regione.

     3. Nelle denominazioni dei capitoli 12104, 12133/02 e 12139/02 del bilancio regionale pluriennale 1995-1997 le parole «Unità Sanitarie Locali» sono sostituite dalle parole «aziende-USL aziende ospedaliere».

     4. Nello stesso bilancio 1995-1997 è istituito il seguente capitolo: Cap. 12103/01 - (Nuova istituzione)- 1.1.1.5.7.2.08.08 (10.00) Somme da ripartire alle aziende-USL per il concorso nel ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali per gli anni 1992, 1993 e 1994 (art. 65 della presente legge)

     5. Alla determinazione della spesa di cui all'articolo 65 si provvede con successiva legge regionale.

     6. Lo stanziamento del capitolo 02102 del bilancio della Regione per l'anno 1995 tiene conto dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 42, comma 7, valutato in lire 50.000.000 annui.

 

     Art. 71. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate la legge regionale 16 marzo 1981 n. 13, la legge regionale 23 agosto 1985 n. 22, la legge regionale 27 agosto 1986 n. 55 e la legge regionale 1º aprile 1987 n. 11.


[1] Abrogata dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[2] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[3] Comma così sostituito dall'art. 58 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6.

[4] Comma abrogato dall’art. 27 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[5] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[6] Comma così sostituito dall’art. 27 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[7] I presenti commi così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 47 della L.R. 24 marzo 1997, n. 10.

[8] I presenti commi così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 47 della L.R. 24 marzo 1997, n. 10.

[9] I presenti commi così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 47 della L.R. 24 marzo 1997, n. 10.

[10] I presenti commi così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 47 della L.R. 24 marzo 1997, n. 10.

[11] I presenti commi così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 47 della L.R. 24 marzo 1997, n. 10.

[12] Comma abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data indicata dallo stesso art. 80.

[13] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data indicata dallo stesso art. 80.