§ 1.4.73 – L.R. 1 luglio 2002, n. 10.
Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:01/07/2002
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Elezioni degli organi provinciali.
Art. 2.  Commissario regionale.
Art. 3.  Sedi provvisorie.
Art. 4.  Capoluogo.
Art. 5.  Rapporti patrimoniali e finanziari.
Art. 6.  Collegi elettorali.
Art. 7.  Definizione dei collegi elettorali in sede di prima applicazione.
Art. 8.  Incompatibilità.
Art. 9.  Normativa sul riordino istituzionale.
Art. 10.  Composizione dei Consigli comunali.
Art. 11.  Indennità degli amministratori degli enti locali.
Art. 12.  Modificazione delle circoscrizioni provinciali.
Art. 13.  Istituzione di nuove province e fusione di province esistenti.


§ 1.4.73 – L.R. 1 luglio 2002, n. 10.

Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4.

(B.U. 9 luglio 2002, n. 20).

 

Art. 1. Elezioni degli organi provinciali.

     1. In attuazione del generale riassetto delle circoscrizioni provinciali nel territorio della Regione sarda, disciplinato dal Capo I della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, sia le province della Sardegna istituite dalla legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, d’ora in avanti denominate “nuove province”, sia quelle preesistenti sono delimitate così come previsto nello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 11 del 9 aprile 1999.

     2. Le elezioni degli organi delle nuove province hanno luogo nell’ordinario turno di elezioni amministrative dell’anno 2003. Conseguentemente scade di diritto il mandato degli organi delle province preesistenti di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari e si procede al loro rinnovo nella stessa data.

 

     Art. 2. Commissario regionale.

     1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 1997 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Sedi provvisorie.

     1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 1997 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Capoluogo.

     1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 1997 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Sono abrogati i commi 7 ed 8 dell’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 1997.

 

     Art. 5. Rapporti patrimoniali e finanziari.

     l. L’articolo 11 della legge regionale n. 4 del 1997 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Collegi elettorali.

     1. Nel Capo II della legge regionale n. 4 del 1997, dopo l’articolo 20 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Definizione dei collegi elettorali in sede di prima applicazione.

     l. In sede di prima applicazione, i commissari regionali di cui all’articolo 10 bis della legge regionale n. 4 del 1997 e la commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali provinciali di cui all’articolo 20 bis della medesima legge sono nominati entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le province preesistenti interessate.

     2. Qualora alla data del 31 gennaio 2003 gli organi competenti non abbiano concluso il procedimento per la revisione dei collegi elettorali, la competenza è trasferita al Presidente della Regione, che emana improrogabilmente entro i sette giorni successivi il relativo decreto.

 

     Art. 8. Incompatibilità. [1]

     1. Le funzioni di Presidente di Provincia sono incompatibili con qualsiasi carica istituzionale salvo i casi previsti dallo Statuto speciale per la Sardegna, nonché con qualsiasi incarico di consulenza o collaborazione con strutture istituzionali e strumentali della Regione.

 

     Art. 9. Normativa sul riordino istituzionale.

     1. La Giunta regionale, al fine di armonizzare i compiti e le funzioni degli enti intermedi territoriali e settoriali sentite le associazioni delle autonomie locali, propone al Consiglio entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge una apposita normativa di riordino istituzionale che disciplini le diverse funzioni del complessivo ordinamento autonomistico.

 

     Art. 10. Composizione dei Consigli comunali. [2]

     [1. Nei comuni della Sardegna il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

     a) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

     b) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

     c) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

     d) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

     e) da 12 membri negli altri comuni.

     2. Nei comuni capoluogo di provincia con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti il numero dei membri del consiglio comunale è pari a quello dei comuni appartenenti alla fascia demografica im­mediatamente superiore.]

 

     Art. 11. Indennità degli amministratori degli enti locali.

     l. Per gli amministratori degli enti locali della Sardegna la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato o della Regione, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, qualora istituita, ovvero sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli amministratori locali. Il decreto del Presidente della Regione è emanato e periodicamente aggiornato nel rispetto dei criteri indicati dal comma 8 dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e delle altre norme in materia recate dal medesimo decreto legislativo.

     2. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 1, nei comuni capoluogo delle nuove province non si applicano le norme che incrementano le indennità degli amministratori in relazione alla qualità di capoluogo del comune.

 

     Art. 12. Modificazione delle circoscrizioni provinciali.

     1. La denominazione del Capo II della legge regionale n. 4 del 1997 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. L’articolo 13 della legge regionale n 4 del 1997 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. In sede di prima applicazione, la procedura di modifica delle circoscrizioni provinciali di cui al presente articolo deve concludersi improrogabilmente entro i termini stabiliti dal comma 2 dell’articolo 7.

     4. Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale n. 4 del 1997 sono abrogati.

 

     Art. 13. Istituzione di nuove province e fusione di province esistenti.

     1. L’articolo 19 della legge regionale n. 4 del 1997 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 


[1] Articolo così modificato dll’art. 30 della L.R. 2 agosto 2005, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 22 febbraio 2012, n. 4.