Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 organizzazione degli uffici e del personale |
Data: | 08/07/2002 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 3. Inquadramento di personale a termine. |
Art. 5. Applicazione della legge regionale n. 31 del 1998 al personale degli IACP. |
Art. 6. Risorse aggiuntive per la contrattazione 2000-2001. |
§ 1.3.149 - L.R. 8 luglio 2002, n. 11.
Norme varie in materia di personale regionale e modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
(B.U. 19 luglio 2002, n. 21).
Art. 1. Programmazione del fabbisogno di personale.
1. Prima del comma 1 dell’articolo 54 della
(Omissis).
Art. 2. Selezioni interne.
1. Le disposizioni del contratto collettivo regionale di lavoro 1998-2001 per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale e degli enti strumentali che disciplinano le selezioni interne per la progressione verticale trovano attuazione, una volta soltanto, nella fase di prima applicazione dello stesso contratto, relativamente ad un numero di posti non superiore al 50 per cento di quelli vacanti in ciascuna categoria e distintamente per il personale dell’Amministrazione escluso il Corpo forestale, per il personale del Corpo medesimo e per il personale degli enti, fatti salvi i concorsi pubblici banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. Inquadramento di personale a termine.
1. L’Amministrazione e gli enti regionali sono autorizzati ad inquadrare nei propri ruoli organici i soggetti impiegati, presso la stessa Amministrazione e gli enti, in lavori socialmente utili ai sensi del
2. L’Amministrazione regionale e gli enti sono altresì autorizzati ad inquadrare nei propri ruoli organici i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assunti in applicazione della
3. Gli inquadramenti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti nei limiti dei posti e risulteranno vacanti a conclusione delle selezioni interne previste dall’articolo 2 per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale e degli enti strumentali, secondo l’ordine di graduatorie formate sulla base della durata del servizio e con effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di approvazione delle graduatorie dei concorsi medesimi. Per soggetti di cui al comma 1 l’inquadramento ha luogo nel livello iniziale della categoria in cui sono comprese le attività per le quali ha avuto luogo la chiamata dall’ufficio del lavoro; per i dipendenti di cui al comma 2 nel livello economico iniziale delle categorie corrispondenti alle qualifiche per le quali erano state indette le selezioni o effettuato l’accertamento dell’idoneità.
4. I termini di cui alle leggi regionali 1° agosto 2000, n. 16, e 13 agosto 2001, n. 13, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, compresi quelli rimasti esclusi dall’applicazione del comma 3, sono prorogati sino all’inquadramento nel ruolo unico regionale.
5. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati per il 2002 in euro 1.860.000 e, per gli anni successivi, in euro 7.338.000, gravano sugli stanziamenti recati dalle UPB S02.045, S02.067 e S02.068 a copertura delle assunzioni previste nelle dotazioni organiche nel piano del triennio 2000-2002.
Art. 4. Modifiche alle norme sulla prima costituzione della dirigenza nell’Amministrazione e negli enti regionali.
1. All’articolo 77 della
a) nel comma 2 dopo le parole “dipendenti del ruolo unico dell’Amministrazione”, sono inserite le parole
(Omissis);
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
(Omissis);
c) nel comma 3 è soppressa la parola “effettivo”;
d) nei commi 5 e 9 le parole “75 per cento” sono sostituite dalle parole
(Omissis);
e) il comma 10 è abrogato.
Art. 5. Applicazione della
1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell’articolo 69 della legge regionale n. 31 deL 1998 è inserita la seguente:
(Omissis).
Art. 6. Risorse aggiuntive per la contrattazione 2000-2001.
1. Le risorse finanziarie per la contrattazione collettiva 2000-2001, definite ai sensi dell’articolo 62 della
2. Nella formulazione degli indirizzi per la contrattazione, ai sensi dell’articolo 63 della
3. Per la definizione delle misure perequative ai sensi dell’articolo 84 del contratto collettivo regionale di lavoro 1998-2001 per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale e degli enti strumentali, è autorizzata una ulteriore spesa di euro 539.000, a valere sulle risorse indicate nel comma 1.