Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 15/02/1996 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Autorizzazione alla contrazione di mutui). |
Art. 2. (Norme sulla tesoreria regionale). |
Art. 3. (Fondi speciali). |
Art. 4. (Determinazione di spese). |
Art. 5. (Programma di opere di competenza regionale). |
Art. 6. (Proroga dei termini per l'utilizzo dei fondi di cui alle leggi regionali n. 45 del 1976 e n. 24 del 1987). |
Art. 7. (Mutui agli enti locali ed edilizia economica e popolare - Rideterminazione dei limiti di impegno). |
Art. 8. (Sistema portuale). |
Art. 9. (Programma di opere acquedottistiche e fognarie di enti locali). |
Art. 10. (Interventi nel settore idrico). |
Art. 11. (Emergenza idrica). |
Art. 12. (Contributi straordinari all'Ente Autonomo del Flumendosa). |
Art. 13. (Contributo al Comune di Bosa). |
Art. 14. (Interventi vari in agricoltura). |
Art. 15. (Regolamento 2081/93 - Programma operativo plurifondo Misura FEOGA). |
Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 - Riordino dei Consorzi di bonifica). |
Art. 17. (Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica della Piana di Terralba e Arborea). |
Art. 18. (Recupero dei fondi di rotazione). |
Art. 19. (Interventi a favore dell'industria alberghiera delle imprese artigiane e commerciali). |
Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 24 settembre 1993, n. 40 - Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera). |
Art. 21. (Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi - Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51 |
Art. 22. (Rimborsi alle Camere di commercio per la funzionalità delle Commissioni Provinciali dell'Artigianato). |
Art. 23. (Rifinanziamento ex lege 24 giugno 1974, n. 268. Infrastrutture industriali). |
Art. 24. (Contributi in conto occupazione - Art. 11. - Legge 24 giugno 1974, n. 268). |
Art. 25. (Concorso sugli interessi per i prestiti alle piccole e medie imprese). |
Art. 26. (Fondo regionale di anticipazione e di consolidamento finanziario - Legge regionale n. 44 del 1989). |
Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23 - Costituzione presso il Credito industriale sardo di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde). |
Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21 - Interventi urgenti a sostegno degli investimenti nell'industria - e alla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 - Nuove incentivazioni per le [...] |
Art. 29. (Aree destinate all'insediamento di aziende artigiane). |
Art. 30. (Fondo per l'applicazione nel territorio regionale della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale). |
Art. 31. (Osservatorio industriale). |
Art. 32. (Aziende di trasporto). |
Art. 33. (Contributo straordinario alle aziende pubbliche di trasporto urbano). |
Art. 34. (Potenziamento dei trasporti aerei di terzo livello). |
Art. 35. (Contributo straordinario alle società di gestione degli aeroporti isolani). |
Art. 36. (Modifiche e abrogazioni alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20 - Provvidenze a favore delle imprese di navigazione). |
Art. 37. (Interventi per l'attuazione dell'accordo di programma Regione - Ferrovie dello Stato). |
Art. 38. (Attuazione degli accordi di programma Governo - Regione - Ferrovie dello Stato per lo sviluppo del porto industriale di Cagliari). |
Art. 39. (Accordo di programma Centro intermodale di Olbia). |
Art. 40. (Programma di formazione professionale). |
Art. 41. (Integrazione e modifiche alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 - Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione). |
Art. 42. (Deroghe all'articolo 10 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 - Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione). |
Art. 43. (Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 - Borse di studio per il mantenimento dell'abilitazione aeronautica). |
Art. 44. (Progetti speciali finalizzati all'occupazione). |
Art. 45. (Progetti comunali finalizzati all'occupazione). |
Art. 46. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 - Politica attiva del lavoro). |
Art. 47. (Proroga dei termini per l'impiego delle risorse in materia di pubblica istruzione). |
Art. 48. (Edilizia universitaria). |
Art. 49. (Ricerca scientifica e parco tecnologico). |
Art. 50. (Contributo al consorzio per l'Università di Oristano). |
Art. 51. (Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 - Università della terza età). |
Art. 52. (Contributo straordinario all'ESMAS). |
Art. 53. (Finanziamento dei posti gratuiti di studio presso convitti). |
Art. 54. (Legge regionale 26 novembre 1985, n. 29 - Contributo all'Associazione «Lao Silesu» per il Premio Iglesias). |
Art. 55. (Completamento di musei di enti locali). |
Art. 56. (Organismi operanti nel settore dello spettacolo - Interpretazione autentica dall'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30). |
Art. 57. (Attività teatrali e musicali). |
Art. 58. (Modifiche alle leggi regionali n. 17 del 1950 e n. 7 del 1955). |
Art. 59. (Spese per la promozione dell'immagine della Sardegna attraverso attività e manifestazioni sportive). |
Art. 60. (Premi per manifestazioni sportive). |
Art. 61. (Integrazione del fondo sanitario nazionale). |
Art. 62. (Modalità d'erogazione dei finanziamenti in conto capitale alle aziende UU.SS.LL. ed ospedaliere). |
Art. 63. (Ripiano disavanzi UU.SS.LL.). |
Art. 64. (Contributo alle Aziende UU.SS.LL. per la definizione dei rapporti ex Ente Crespellani). |
Art. 65. (Campagna pubblicitaria per la prevenzione della malattie cardiovascolari). |
Art. 66. (Interventi di edilizia sanitaria e di rinnovo tecnologico di cui all'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67). |
Art. 67. (Servizi socio-assistenziali). |
Art. 68. (Contributi ai comuni per rette di ricovero in strutture socio-assistenziali). |
Art. 69. (Contributi ai comuni per operatori sociali). |
Art. 70. (Contributo al Comune di Thiesi). |
Art. 71. (Disciplina dell'attività di volontariato). |
Art. 72. (Piano Urbanistico Provinciale). |
Art. 73. (Piani urbanistici comunali). |
Art. 74. (Fondo perequativo per lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi comunali Art. 52 - L.R. 29 gennaio 1994, n. 2). |
Art. 75. (Concorso sugli interessi sui mutui contratti da Consorzi di Comuni e da Consorzi industriali). |
Art. 76. (Gestione dei servizi di pubblica utilità del Comune di Pula). |
Art. 77. (Smaltimento rifiuti). |
Art. 78. (Legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 - Interventi regionali in materia di protezione civile). |
Art. 79. (Progetto SINA). |
Art. 80. (Fiere). |
Art. 81. (Modifiche alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 26. Esami d'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale d'interesse turistico). |
Art. 82. (Contributi ai comuni inclusi nei parchi per turismo scolastico). |
Art. 83. (Interventi nel Sulcis-Iglesiente). |
Art. 84. (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 29 gennaio 1944, n. 2 - Sanzioni per mancato pagamento delle tariffe). |
Art. 85. (Agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano). |
Art. 86. (Fondo integrativo del trattamento di quiescenza del personale dell'Amministrazione regionale). |
Art. 87. (Fondo accordi sindacali). |
Art. 88. (Lavori, servizi e provviste in economia - Semplificazione delle procedure). |
Art. 89. (Abrogazione della legge regionale n. 22 del 1989). |
Art. 90. (Modifica alla legge regionale 28 settembre 1990, n. 43 riguardante finanziamenti a favore di settori vari). |
Art. 90 bis. (Copertura finanziaria). |
Art. 91. (Entrata in vigore). |
§ 5.2.103 – L.R. 15 febbraio 1996, n. 9.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996).
(B.U. 17 febbraio 1996, n. 6 – S.O. n. 1).
CAPO I
DISPOSIZIONI Dl CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. (Autorizzazione alla contrazione di mutui).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della
a) lire 1.710.000.000.000, nell'anno 1996, di cui:
1) lire 1.115.000.000.000 per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 1, comma 1, lett. c), della
2) lire 595.000.000.000, per la copertura del disavanzo finanziario complessivo presunto alla chiusura dell'esercizio 1994;
b) lire 70.000.000.000 nell'anno 1996, quale quota già prevista dall'articolo 1, comma 2, della
c) lire 936.000.000.000 nell'anno 1996, da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente ed alla concessione di incentivi alle imprese.
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della
3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, lettera a), non può decorrere da data anteriore al 1º luglio 1996; quello di cui alla lettera b), da data anteriore al 1º gennaio 1997 per i mutui autorizzati nell'anno 1996 e da data anteriore al 1º gennaio 1998 per quello autorizzato nell'anno 1997; l'ammortamento dei mutui di cui alla lettera c) da data anteriore al 1º gennaio 1997.
4. I mutui possono essere stipulati, per la durata massima dell'ammortamento di quindici anni, ad un tasso di interesse fisso o variabile non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione, comprensivo di diritti e commissioni.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata dei mutui medesimi, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
6. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
7. Gli oneri relativi alla stipulazione ed all'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono determinati nei seguenti importi:
1996 lire 171.738.000.000 |
1997 lire 475.764.000.000 |
dal 1998 al 2010 lire 493.803.000.000 |
2011 lire 350.621.000.000 |
2012 lire 19.539.000.000. |
8. L'autorizzazione a contrarre i mutui relativi all'anno 1996 cessa con il 31 dicembre dello stesso anno; di conseguenza le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali dell'esercizio 1996; l'autorizzazione può essere rinnovata nell'anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall'articolo 37 della
Art. 2. (Norme sulla tesoreria regionale).
1. In presenza di effettive esigenze di cassa l'Amministrazione regionale è autorizzata a richiedere agli istituti tesorieri scoperti di conto corrente da regolare alle condizioni previste nella vigente convenzione per la gestione del servizio di tesoreria.
2. A tal fine è autorizzata, nell'anno 1996, la spesa di lire 5.000.000.000; alla spesa per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (Cap. 03149).
Art. 3. (Fondi speciali).
1. Nelle tabelle A) e B), allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 1996, 1997 e 1998.
2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - Cap. 03016)
- anno 1996 lire 2.750.000.000
- anno 1997 lire 230.250.000.000
- anno 1998 lire 234.750 000.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - Cap. 03017)
- anno 1996 lire 222.000.000.000
- anno 1997 lire 199.800.000.000
- anno 1998 lire 320.800.000.000
Art. 4. (Determinazione di spese).
1. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della
2. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della
3. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera e), della
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art. 5. (Programma di opere di competenza regionale).
1. Per la prosecuzione del programma pluriennale di opere di competenza regionale di cui all'articolo 7, della
1996 lire 2.000.000.000
1997 lire 10.000.000.000
1998 lire 19.000.000.000
Art. 6. (Proroga dei termini per l'utilizzo dei fondi di cui alle leggi regionali n. 45 del 1976 e n. 24 del 1987).
1. Il termine entro il quale gli enti locali interessati sono obbligati ad impegnare i fondi relativi all'attuazione del sesto programma triennale [1991 - 1993] di opere pubbliche, di cui al capo I della
2. Trascorso inutilmente tale termine, i fondi assegnati per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, se non formalmente impegnati ancorché programmati nella destinazione, diventano indisponibili per gli enti destinatari e l'Amministrazione regionale provvede al loro recupero.
3. Il termine di impegnabilità dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 10 della
4. Restano salvi i termini più vantaggiosi posti dalla vigente normativa in merito alle deleghe regionali.
5. Le somme non formalmente impegnate entro il suddetto termine devono essere restituite, per la quota già accreditata ai relativi bilanci o, comunque, per la parte residuale, nel caso di impegno parziale, all'Amministrazione regionale, a cura degli enti medesimi, entro e non oltre il 31 luglio 1996.
Art. 7. (Mutui agli enti locali ed edilizia economica e popolare - Rideterminazione dei limiti di impegno).
1. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 15 della
2. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 8 della
Art. 8. (Sistema portuale).
1. Per l'attuazione di un programma di opere dirette alla ristrutturazione dei porti isolani, ivi comprese le aree di pertinenza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 26.000.000.000 in ragione di lire 9.500.000.000 per l'anno 1996, lire 10.000.000.000 per l'anno 1997 e lire 6.500.000.000 per l'anno 1998 ripartita come segue:
Cap. 03034/01
1996 lire 9.500.000.000 |
1997 lire 5.000.000.000 |
1998 lire --- |
Cap. 08182 |
1996 lire --- |
1997 lire 5.000.000.000 |
1998 lire 6.500.000.000 [1]. |
2. Per la prosecuzione degli interventi a favore delle strutture portuali destinate al turismo nautico previsti dall'articolo 12 della
3. Gli stanziamenti di cui ai commi precedenti ad esclusione di quelli ripartiti a favore del capitolo 08182 sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2; della
a) quello di cui al comma 1, al titolo di spesa 9.3.01/I del programma di intervento per l'anno 1985 approvato dal CIPE in data 20 marzo 1986;
b) quello di cui al comma 2, unitamente a quelli iscritti al medesimo capitolo per gli esercizi finanziari 1996 e 1997, al titolo di spesa 10.3.01/I, lett. b) del programma di intervento per gli anni 1986/1987, approvato dal CIPE in data 21 gennaio 1988. [2]
4. Il programma di cui al presente articolo è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della
Art. 9. (Programma di opere acquedottistiche e fognarie di enti locali).
1. Per l'attuazione di un programma di interesse degli enti locali relativo al completamento funzionale di opere acquedottistiche e fognarie è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000.000.000, in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1996 e 1997 (Cap. 08035/03); il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della
Art. 10. (Interventi nel settore idrico).
1. Per la predisposizione del piano di razionalizzazione dei processi di gestione e manutenzione delle grandi infrastrutture idrauliche multisettoriali, per l'aggiornamento del Piano Acque e del Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti e per il completamento degli studi di fattibilità e dei progetti da realizzare nel medio termine relativamente alle opere di invaso, trasporto e distribuzione della risorsa idrica, è autorizzata la complessiva spesa di lire 18.000.000.000, in ragione di lire 5.000.000.000 per il 1996, di lire 5.000.000.000 per il 1997, di lire 4.500.000.000 per il 1998 e di lire 3.500.000.000 per il 1999 (Cap. 08036).
2. Il relativo programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, ai sensi dell'articolo 4, lettera i) della
Art. 11. (Emergenza idrica).
1. Al fine di agevolare ed accelerare l'esercizio della funzione del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna
l'Amministrazione regionale è autorizzata anticipare, nei limiti delle disponibilità del fondo previsto dal comma 2, le somme necessarie ad assicurare il tempestivo intervento di strutture regionali cui sia richiesta l'acquisizione di beni o di servizi necessari all'espletamento della funzione stessa ed i cui oneri ricadano sulla contabilità speciale di tesoreria di cui all'articolo 6 dell'
2. A tale scopo è istituito un fondo di lire 600.000.000 (Cap. 01101) da ripartire tra i competenti capitoli di spesa; lo stesso è ricostituito dai rimborsi effettuati a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 1 (Cap. 36219).
3. Ai trasferimenti dal fondo, di cui al comma 2 ed alla ricostituzione dello stesso si provvede con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale.
4. La Ragioneria generale è proposta alla tenuta della relativa contabilità e cura i connessi adempimenti giuridico-contabili.
5. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della
Art. 12. (Contributi straordinari all'Ente Autonomo del Flumendosa).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1996, all'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF), un contributo straordinario di lire 6.100.000.000, di cui lire 3.500.000.000 par l'abbattimento dei prezzi di cessione dell'acqua alle utenze e lire 2.600.000.000 per il ripiano del disavanzo del settore idroelettrico (Cap. 08226).
2. Ad integrazione delle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 51 della
Art. 13. (Contributo al Comune di Bosa).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1996, un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 al Comune di Bosa per la realizzazione di un ponte pedonale sul fiume Temo, all'altezza della via Gioberti (Cap. 08069/12).
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA Dl ATTIVITA' ECONOMICHE
Art. 14. (Interventi vari in agricoltura).
1. Il limite di impegno di lire 7.140.000 000, istituito dal comma 2 dell'articolo 38 della
2. Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui per opere di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 8 della
3. Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui per l'acquisto di terreni previsti dalla
4. Al fine della prosecuzione dei collaudi funzionali previsti dall'articolo 33 della
Art. 15. (Regolamento 2081/93 - Programma operativo plurifondo Misura FEOGA). [3]
Art. 16. (Modifiche alla
1. [4].
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 è autorizzata l'erogazione di contributi straordinari ai Consorzi di bonifica; la relativa spesa è determinata, nell'anno 1996, in lire 9.000.000.000 (Cap. 06265).
3. Alla ripartizione del predetto stanziamento si provvede ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della
Art. 17. (Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica della Piana di Terralba e Arborea).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1996, al Consorzio di bonifica della Piana di Terralba e Arborea, un contributo straordinario di lire 3.000.000.000 per l'abbattimento dei costi di esercizio relativo agli anni 1992, 1993 e 1994 (Cap. 06251/01).
Art. 18. (Recupero dei fondi di rotazione).
1. E' disposto, nell'anno 1996, il versamento al bilancio regionale della somma di lire 5.000.000.000 dal fondo per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 27 della
2. E' disposto altresì, nell'anno 1996, il versamento al bilancio regionale della somma di lire 5.050 000.000 dal fondo per la prevenzione degli incendi di cui all'articolo 68 della
3. I benefici recati dalla
4. L'articolo 15 della
Art. 19. (Interventi a favore dell'industria alberghiera delle imprese artigiane e commerciali).
1. Il limite d'impegno disposto dall'articolo 26, comma 1, lettera c), della
lire 3.000.000.000 con annualità dal 1997 al 2012
lire 3.000.000.000 con annualità dal 1998 al 2013.
2. Le annualità del limite d'impegno di lire 12.500.000.000, autorizzato dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 18 della
Art. 20. (Modifiche alla
1. [5].
2. [6].
I termini di presentazione della domanda sono prorogati di ulteriori 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente modifica.
Art. 21. (Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi - Modifiche alla
- Provvidenze a favore dell'artigianato sardo).
1. [7].
2. [8].
Art. 22. (Rimborsi alle Camere di commercio per la funzionalità delle Commissioni Provinciali dell'Artigianato).
1. E' autorizzata, nell'anno 1996, la spesa di lire 2.000.000.000 a favore delle Camere di commercio, per gli oneri sostenuti fino al 31 dicembre 1989 per il funzionamento delle Commissioni provinciali dell'artigianato (Cap. 07039/01).
2. Tale somma è suddivisa tra le Camere di commercio in proporzione alle imprese artigiane iscritte nei rispettivi Albi provinciali alla data del 31 dicembre 1989 secondo i dati Cerved, come segue:
Camera di commercio di Cagliari lire 738.720.000;
Camera di commercio di Nuoro lire 418.080.000;
Camera di commercio di Oristano lire 201.650.000;
Camera di commercio di Sassari lire 641.550.000.
Art. 23. (Rifinanziamento ex lege 24 giugno 1974, n. 268. Infrastrutture industriali).
1. Gli stanziamenti autorizzati dall'articolo 31 della
2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono trasferiti dal bilancio regionale alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della
Art. 24. (Contributi in conto occupazione - Art. 11. -
1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 della
Art. 25. (Concorso sugli interessi per i prestiti alle piccole e medie imprese).
1. Il limite d'impegno di lire 20.000.000 000 autorizzato dalla
2. Il limite di impegno di lire 10.000.000 000 autorizzato dal comma 2, lett. a), del medesimo articolo 32 è soppresso.
3. Per le finalità di cui alla
Art. 26. (Fondo regionale di anticipazione e di consolidamento finanziario -
1. E' disposto il versamento alle entrate del bilancio regionale della somma di lire 15.000.000 000 dal fondo per il consolidamento finanziario costituito presso la Banca CIS S.p.A ai sensi dell'articolo 3, della
2. E' altresì disposto il versamento alle entrate del bilancio regionale della somma di lire 15.000.000.000 dal fondo per la concessione di anticipazioni a favore delle piccole e medie imprese industriali costituito presso la Banca CIS S.p.A., ai sensi dell'articolo 5 della
Art. 27. (Modifiche alla
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
2. La relativa convenzione è stipulata a' termini dell'articolo 99 della
3. Gli interventi di cui alla predetta legie regionale n. 23 del 1957, e successive modifiche ed integrazioni, sono destinati alle piccole e medie imprese così come definite dalla vigente normativa, e sono concedibili entro un importo massimo di lire 1.500.000.000.
4. Le direttive d'attuazione sono approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria a' termini dell'articolo 6 della
Art. 28. (Modifiche alla
1. Ai fini della concessione dei benefici di cui alla
2. Gli interventi a favore delle imprese industriali, previsti dalla
3. Gli interventi per contributi in conto interessi previsti dalla
Art. 29. (Aree destinate all'insediamento di aziende artigiane).
1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000.000.000, in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997, 1998 per la concessione di contributi ai comuni, con priorità per i programmi proposti da più comuni, finalizzati al completamento, reperimento ed infrastrutturazione di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; tali aree non devono essere ricomprese in agglomerati delle aree di sviluppo industriale, dei nuclei di industrializzazione e delle zone industriali di interesse regionale (Cap. 09052).
2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i), della
3. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della
Art. 30. (Fondo per l'applicazione nel territorio regionale della
1. L'Amministrazione regionale, per l'applicazione nel territorio regionale della
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 (Cap. 09042).
Art. 31. (Osservatorio industriale).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1996, a favore dell'Osservatorio industriale, per il perseguimento delle finalità istituzionali, un contributo straordinario di lire 1.500.000.000, previa presentazione del programma annuale di attività da approvarsi da parte della Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lett. i), della
Art. 32. (Aziende di trasporto).
1. E' autorizzato, nell'anno 1996, lo stanziamento di lire 107.000.000.000, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, con fondi propri della Regione, dei contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio previsti dalla
2. E' autorizzato, nell'anno 1996, lo stanziamento di lire 20.000.000.000, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche o private, con fondi propri della Regione, di contributi per investimenti previsti dalla
Art. 33. (Contributo straordinario alle aziende pubbliche di trasporto urbano).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma di lire 10.000.000.000 per l'anno 1996 e di lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998, alle aziende pubbliche di trasporto urbano, quale contributo straordinario comprensivo della compensazione dei minori introiti originati da agevolazioni tariffarie disposte con decreti regionali, per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativo al periodo 1991/1995 (Cap. 13028).
2. Per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995 il contributo assegnato, ai sensi del comma 1, a ciascuna delle aziende pubbliche di trasporto urbano è determinato in misura pari alla differenza tra il ricavo che si sarebbe dovuto conseguire per il rispetto del rapporto ricavi/costi fissato dal Decreto del Ministro dei Trasporti 31 dicembre 1986 calcolato sulla base del costo aziendale rideterminato ai sensi del comma 3, e il ricavo dal traffico effettivamente conseguito.
3. Ai fini della erogazione del contributo di cui al comma 2, le aziende devono rideterminare i disavanzi in conformità ai criteri adottati per l'applicazione del
4. Il contributo di cui al presente articolo non puo in nessun caso essere superiore all'entità del disavanzo rideterminato ai sensi del comma 3.
Art. 34. (Potenziamento dei trasporti aerei di terzo livello). [9]
[1. Al fine di potenziare e razionalizzare i collegamenti aerei, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare contratti con le imprese che esercitano il trasporto aereo per far fronte agli obblighi di servizio, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia.
2. Il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della
3. La spesa per l'attuazione del presente articolo è determinata in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998 (cap. 13055) [10].]
Art. 35. (Contributo straordinario alle società di gestione degli aeroporti isolani).
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31 della
2. Il programma aggiuntivo di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della
Art. 36. (Modifiche e abrogazioni alla
1. Il fondo previsto dalla
2. Al fine di rendere compatibile la
3. Le operazioni finanziarie agevolabili devono privilegiare gli interventi che si prefiggano l'introduzione di mezzi di trasporto innovativi e tecnologicamente avanzati e non possono superare il 70 per cento della spesa prevista e, in ogni caso, il limite di lire 40.000.000.000, ne avere una durata massima superiore ai dodici anni.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della
5. Il fondo previsto dalla
6. Sulle domande per la concessione del contributo in conto interessi delibera un Comitato composto da:
a) il Presidente dell'istituto cui è stata presentata la domanda, che lo presiede;
b) il direttore generale dello stesso Istituto o un suo delegato;
c) tre funzionari dell'Amministrazione regionale designati ai sensi dell'articolo 144 della
7. Per l'attuazione degli interventi, l'Assessore regionale del bilancio, programmazione, credito e assetto del territorio è autorizzato a stipulare, d'intesa con l'Assessore regionale dei trasporti, apposita convenzione con la Banca CIS S.p.A. e con la SFIRS.
Art. 37. (Interventi per l'attuazione dell'accordo di programma Regione - Ferrovie dello Stato).
1. E' autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000, in ragione di lire 1.000.000.000 per l'anno 1996 e di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998, per l'attuazione dell'accordo di programma tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Ferrovie dello Stato per la costituzione, sentite le Ferrovie dello Stato, di (Cap. 13058):
a) una «Società per azioni per la logistica ed il trasporto merci» al fine di garantire, incentivare, ottimizzare ed economicizzare il trasporto da e per la Sardegna;
b) una o più società di gestione dei Centri intermodali di Olbia, Porto Torres e del Centro merci polifunzionale di Chilivani e dell'Interporto di Cagliari.
2. Il programma di interventi di cui al comma 1, è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della
Art. 38. (Attuazione degli accordi di programma Governo - Regione - Ferrovie dello Stato per lo sviluppo del porto industriale di Cagliari).
1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000.000.000, in ragione di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, per l'attività promozionale, per lo studio e l'analisi dei modelli ottimali di gestione dei maggiori terminal di transhipment, nonché per la valutazione, all'interno del sistema portuale sardo, delle interconnessioni operative e gestionali del porto industriale di Cagliari con i maggiori porti sardi, al fine dell'attuazione dell'accordo di programma per lo sviluppo del porto industriale di Cagliari (Cap. 13057).
2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della
Art. 39. (Accordo di programma Centro intermodale di Olbia).
1. Al fine di attuare il trasferimento delle attività merci, attualmente svolte nello scalo di Olbia nel realizzando Centro intermodale, l'Assessorato regionale dei trasporti è autorizzato a predisporre, sentite le Ferrovie dello Stato, l'adeguamento dei progetti di massima ed esecutivi del Centro intermodale affinché lo sviluppo dell'intermodalità comporti una riduzione dei costi di esercizio al fine di ottimizzare i servizi e nel contempo ridurre in misura incisiva i condizionamenti alla viabilità nel centro urbano di Olbia.
2. Il programma di interventi di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della
3. La spesa per l'attuazione del presente articolo è valutata per l'anno 1996 in lire 800.000.000 (Cap. 13056).
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI
Art. 40. (Programma di formazione professionale).
1. E' sospesa l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della
2. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1996 è determinata in lire 50.000.000.000 (Cap. 10001).
3. Il limite massimo retributivo per le convezioni previsto dall'articolo 9, comma 1, della
4. La spesa di cui all'articolo 4 della
Cap. 10001 lire 1.854.000.000
Cap. 10002 lire 18.349.000.000
Cap. 10002/01 lire 9.000.000.000
Cap. 10003 lire 85.797.000.000
5. Una quota pari a lire 3.000.000.000 dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 10001 per l'anno 1996, può essere utilizzata per la realizzazione di corsi di formazione professionale indirizzati ai vari settori oggetto di progetti speciali, ai sensi dell'articolo 26 della
Art. 41. (Integrazione e modifiche alla
1. [11].
2. [12].
3. La spesa per l'attuazione del comma 2 è valutata per l'anno 1996 in lire 24.000.000.000, dei quali lire 14.000.000.000 per gli interventi previsti dal comma 8 bis e lire 10.000.000.000 per gli interventi previsti dal comma 8 ter dell'articolo 20 della predetta
Art. 42. (Deroghe all'articolo 10 bis della
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 10 bis della
2. Le spese per l'applicazione del presente articolo sono quantificate in lire 8.500.000.000 per l'anno 1996 (Cap. 10138).
Art. 43. (
1. A valere sullo stanziamento iscritto in conto del capitolo 11139 sono concesse le borse di studio, di cui all'articolo 21 della
Art. 44. (Progetti speciali finalizzati all'occupazione).
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalle azioni 6A, 7A/1 e 7A/4 del programma approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989 relativo ai progetti speciali finalizzati a favorire l'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della
2. I termini di cui al comma 2, dell'articolo 81 della
Art. 45. (Progetti comunali finalizzati all'occupazione).
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dal comma 2 dell'articolo 37 della
2. Una quota dello stanziamento previsto nel comma 1, per l'anno 1996, pari a lire 5.900.000.000. è ripartita tra i Comuni interessati ai progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della
Art. 46. (Modifiche e integrazioni alla
1. [13].
2. [14].
3. La disposizione di cui all'articolo 8, lettere a) e b), della
Art. 47. (Proroga dei termini per l'impiego delle risorse in materia di pubblica istruzione).
1. Il contributo previsto dal capitolo 11070 del bilancio della Regione per l'anno 1995 può essere utilizzato dall'Università di Cagliari anche per gli interventi che verranno effettuati nell'anno 1996.
2. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche durante il corso dell'anno scolastico 1995-1996 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.
3. Gli stanziamenti previsti dall'articolo 60 della
Art. 48. (Edilizia universitaria).
1. Per l'erogazione dei contributi per gli interventi di edilizia universitaria di cui all'articolo 49, comma 1, della
Art. 49. (Ricerca scientifica e parco tecnologico).
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal paragrafo 3.10 - sostegno della ricerca scientifica e tecnologica: programmi di ricerca e parco scientifico e tecnologico - del programma di intervento per gli anni 1988, 1989 e 1990 di cui alla
2. Detti stanziamenti sono iscritti in conto del capitolo 03034/01 per essere trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della
3. Il programma di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della
Art. 50. (Contributo al consorzio per l'Università di Oristano).
1. Una quota dello stanziamento del capitolo 11089/03, pari a lire 1.000.000.000 per l'anno 1996 e lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998 è destinata al Consorzio per l'Università degli studi di Oristano quale contributo regionale per le spese di costituzione e di funzionamento.
Art. 51. (Modifiche alla
1. [15].
2. La spesa per l'attuazione del comma 1 è valutata in lire 100.000.000 annue (Cap. 11089/04).
Art. 52. (Contributo straordinario all'ESMAS).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno 1996 un contributo straordinario fino a lire 6.000.000.000 all'Ente per le Scuole Materne della Sardegna (ESMAS) per il ripiano delle passività pregresse (Cap. 11029).
Art. 53. (Finanziamento dei posti gratuiti di studio presso convitti).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1996, ai Comuni di Cagliari e Sassari la somma di lire 200.000.000, integrativa di quella statale, per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori, rispettivamente presso i convitti nazionali «Vittorio Emanuele» di Cagliari e «Canopoleno» di Sassari, in ragione del numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico 1996/1997 (Cap. 11032/01).
Art. 54. (
1. Il contributo previsto dalla
2. L'erogazione di detto contributo è disposta con provvedimento dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport subordinatamente alla presentazione, da parte del comitato organizzatore del Premio Iglesias, del programma annuale e del rendiconto delle spese effettuate a valere sul contributo assegnato nell'anno precedente.
Art. 55. (Completamento di musei di enti locali). [16]
[1. Le autorizzazioni di spesa disposte dal comma 2 dell'articolo 51 della
Art. 56. (Organismi operanti nel settore dello spettacolo - Interpretazione autentica dall'articolo 4 della
1. Le provvidenze previste dall'articolo 4 della
Art. 57. (Attività teatrali e musicali).
1. I finanziamenti concessi in conto del capitolo 11102/03 dei bilanci per gli anni 1993 e 1994 possono essere utilizzati dagli enti beneficiari nei due anni successivi a quello del finanziamento.
Art. 58. (Modifiche alle leggi regionali n. 17 del 1950 e n. 7 del 1955).
1. Gli stanziamenti previsti dalle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17 (Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive) e 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni propaganda ed opere turistiche), e impegnati nell'anno 1995, possono essere utilizzati dai beneficiari anche nell'anno 1996.
Art. 59. (Spese per la promozione dell'immagine della Sardegna attraverso attività e manifestazioni sportive).
1. Nell'ambito delle spese per la promozione dell'immagine della Sardegna attraverso attività e manifestazioni sportive l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per l'organizzazione del giro ciclistico della Sardegna 1996 per ciclisti professionisti, in misura non superiore a lire 700.000.000 (Cap. 01090).
2. Il contributo è commisurato alle spese effettivamente sostenute e documentate fino al limite massimo stabilito al comma 1.
Art. 60. (Premi per manifestazioni sportive).
1. E' autorizzata la spesa annua di lire 50.000.000 per la corresponsione, attraverso gli organismi organizzativi, di premi non aventi contenuto economico a sportivi dilettanti in occasione di manifestazioni che si svolgono nel territorio regionale (Cap. 11148).
Art. 61. (Integrazione del fondo sanitario nazionale).
1. E' autorizzato, nell'anno 1996, lo stanziamento complessivo di lire 771.800.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (Capp. 12104/01, 12133/02 e 12139/02).
2. A valere sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 12133/02 e 12139/02 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore delle aziende-USL, nel corso dell'anno 1996, rispettivamente, le somme di lire 2.500.000.000 e 13.000.000.000, per esigenze finanziarie connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l'assistenza psichiatrica.
Art. 62. (Modalità d'erogazione dei finanziamenti in conto capitale alle aziende UU.SS.LL. ed ospedaliere).
1. Sui fondi assegnati alle aziende UU.SS.LL. ed alle aziende ospedaliere a valere sulle disponibilità dei capitoli 12135 e 12139/02 del bilancio regionale possono essere concesse anticipazioni sino alla misura del 100 per cento delle somme attribuite.
2. Nei confronti delle Aziende U.S.L. analoghe anticipazioni possono essere concesse anche a valere sulle assegnazioni di fondi disposte per lo stesso titolo e negli esercizi 1992, 1993, 1994 e 1995 in favore delle cessate UU.SS.LL. in ciascuna di esse confluite ai sensi della
3. Sulle anticipazioni ottenute ai sensi dei precedenti commi le aziende UU.SS.LL. e le aziende ospedaliere presentano, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di erogazione, il rendiconto degli interventi realizzati e delle spese sostenute.
4. In caso di mancata presentazione del rendiconto di cui al comma 3, nei confronti dell'azienda inadempiente può determinarsi l'esclusione della stessa dal riparto dei fondi destinati, nei successivi esercizi, al finanziamento delle spese in conto capitale.
5. Le somme anticipate ai sensi del comma 1 e non utilizzate entro il secondo esercizio successivo a quello di attribuzione del relativo finanziamento vengono riversate dall'azienda interessata all'entrata del bilancio regionale, dandone notizia all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale (cap. 34001) [18].
5 bis. L'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, su richiesta delle Aziende UU.SS.LL ed ospedaliere, qualora ricorrano giustificati motivi, può autorizzarne l'utilizzo oltre la data di cui al comma 5 [19].
5 ter. Con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, si provvede ad iscrivere le somme riversate nel capitolo 12139/02 per essere destinate a Finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL ed ospedaliere [20].
Art. 63. (Ripiano disavanzi UU.SS.LL.).
1. Con riferimento agli articoli 1 e 3, comma 3, del
2. L'onere relativo alle rate di preammortamento ed ammortamento dei mutui di cui al comma 1, comprensive dei corrispettivi oneri fiscali, valutate in lire 20.103.000.000 per l'anno 1996, in lire 23.338.000.000 dall'anno 1997 all'anno 2010 ed in lire 11.670.000.000 per l'anno 2011, grava sui capitoli 03148, 03148/01 e 03148/02 del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 64. (Contributo alle Aziende UU.SS.LL. per la definizione dei rapporti ex Ente Crespellani).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma fino a lire 3.000.000.000 a favore delle competenti aziende UU.SS.LL. per la definizione dei rapporti contrattuali conseguenti alla realizzazione delle strutture ospedaliere di Muravera e di Sorgono, già di competenza dell'Ente Crespellani (Cap. 08071).
2. La ripartizione dello stanziamento viene effettuata dalla Giunta regionale, a' termini dell'articolo 6, lettera a), della
Art. 65. (Campagna pubblicitaria per la prevenzione della malattie cardiovascolari).
1. A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 01090, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1996 e 1997, per la realizzazione di una campagna per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Art. 66. (Interventi di edilizia sanitaria e di rinnovo tecnologico di cui all'art. 20 della
1. Ai fini dell'attuazione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti di cui all'articolo 20 della
2. Per il finanziamento delle quote del 5 per cento della spesa relativa agli interventi considerati nel programma di cui al precedente comma, cui deve far fronte la Regione, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio provvede, con la procedura di cui al comma 1, al trasferimento dei corrispettivi importi dal capitolo 12139/02 ai citati capitoli 08070 e 12172/01.
3. Le spese per l'esecuzione degli studi di fattibilità e ogni altra attività propedeutica necessari per la predisposizione del programma di interventi fanno carico al capitolo 12139/02.
4. Le opere pubbliche ricomprese nel programma di cui al presente articolo, nonché quelle realizzabili in attuazione della
Art. 67. (Servizi socio-assistenziali).
1. Per l'anno 1996, in attesa dell'entrata in vigore del secondo piano triennale per i servizi socio-assistenziali, il fondo di cui alla lettera c), dell'articolo 1, della
Art. 68. (Contributi ai comuni per rette di ricovero in strutture socio-assistenziali).
1. Per le finalità di cui all'articolo 56 della
Art. 69. (Contributi ai comuni per operatori sociali).
1. I comuni che nell'anno 1992 non abbiano beneficiato dei contributi di cui all'articolo 55 della
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.000.000.000, fa carico allo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12001/01 e a partire dall'anno 1997 confluisce nel fondo di cui alla lettera c), dell'articolo 1 della
Art. 70. (Contributo al Comune di Thiesi).
1. A valere sullo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12001/01 una quota pari a lire 300.000.000 è destinata quale contributo straordinario a favore del comune di Thiesi, per far fronte agli oneri derivanti allo stesso comune dall'assegnazione del personale e dei compiti della soppressa IPAB «Casa di riposo per anziani».
Art. 71. (Disciplina dell'attività di volontariato).
1. Lo stanziamento di cui al capitolo 01069 può essere utilizzato anche per lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio regionale del volontariato previsto dall'articolo 20 della
CAPO V
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 72. (Piano Urbanistico Provinciale).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, con decreto dell'Assessore competente in materia di urbanistica, alle Amministrazioni provinciali un contributo complessivo pari a lire 10.000.000.000, in ragione di lire 3.500.000.000 per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 3.000.000.000 per l'anno 1998, da ripartire con riferimento alle aree- programma ricadenti nelle singole Province. Le Province utilizzano il contributo per la predisposizione del Piano Urbanistico Provinciale, avente valenza di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della
Art. 73. (Piani urbanistici comunali).
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai comuni nel triennio 1996-1998 contributi per la redazione dei Piani urbanistici comunali nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. La spesa per l'attuazione del comma 2 è determinata in complessive lire 9.000.000.000, in ragione di lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni 1996 1997 e 1998 (Cap. 04159/09); il relativo programma é approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della
Art. 74. (Fondo perequativo per lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi comunali Art. 52 -
Art. 75. (Concorso sugli interessi sui mutui contratti da Consorzi di Comuni e da Consorzi industriali).
1. I limiti d'impegno disposti dall'articolo 66 della
- lire 2.100.000.000 con annualità dal 1996 al 2010.
Art. 76. (Gestione dei servizi di pubblica utilità del Comune di Pula).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Pula il contributo di lire 293.000.000, assegnato con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 812 del 28 settembre 1990, per la gestione dei servizi di pubblica utilità e per il pagamento di rate di ammortamento di mutui (Cap. 04162/10).
Art. 77. (Smaltimento rifiuti).
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 18 della
anno 1996 lire 16.000.000.000
anno 1998 lire 5.000.000.000.
2. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della
Art. 78. (
1. Nelle more della predisposizione del Piano pluriennale della protezione civile, previsto dal comma 7 bis dell'articolo 3 della
Art. 79. (Progetto SINA).
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dai comma 2 dell'articolo 71 della
1996 lire 600.000.000
1997 lire 1.600.000.000
1998 lire 1.600.000.000
Art. 80. (Fiere).
1. E' autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000, per l'anno 1996, per l'attuazione di un programma di completamento e sistemazione di aree e strutture fieristiche [07057].
2. Il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della
Art. 81. (Modifiche alla
Art. 82. (Contributi ai comuni inclusi nei parchi per turismo scolastico).
1. E' autorizzata la spesa di lire 300.000.000 per la concessione di contributi ai comuni il cui territorio sia incluso nell'area di parchi istituiti o da istituire sulla base delle leggi vigenti, al fine di favorire iniziative legate al turismo scolastico verso le aree parco del territorio nazionale (Cap. 07001/01).
2. I contributi sono erogati a favore dei comuni sulla base di un programma predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della
Art. 83. (Interventi nel Sulcis-Iglesiente).
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dal comma 6 dell'articolo 72 della
1996 lire 500.000.000
1997 lire 150.000.000
1998 lire 150.000.000
Art. 84. (Modifiche all'articolo 29 della
1. L'ammontare della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 della
Art. 85. (Agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano). [24]
Art. 86. (Fondo integrativo del trattamento di quiescenza del personale dell'Amministrazione regionale).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla
Art. 87. (Fondo accordi sindacali).
1. Gli stanziamenti da iscrivere al fondo di cui all'articolo 5 della
Art. 88. (Lavori, servizi e provviste in economia - Semplificazione delle procedure). [25]
Art. 89. (Abrogazione della
1. La
Art. 90. (Modifica alla
Art. 90 bis. (Copertura finanziaria). [27]
1. Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni di entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1996 - 1997 - 1998.
Art. 91. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
TABELLE
(Omissis)
[1] Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, della
[2] Comma così modificato dall'art. 8, comma 2, della
[3] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 9, della
[4] Integra l'art. 5 della
[5] Sostituisce l'art. 14, comma 2, della
[6] Sostituisce l'art. 14, comma 4, della
[7] Sostituisce l'art. 12, comma 1, della
[8] Integra l'art. 9 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 47 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 53 della
[11] Aggiunge l'art. 9 bis alla
[12] Integra l'art. 20 della
[13] Sostituisce l'art. 7, comma 3 bis, della
[14] Integra l'art. 21 della
[15] Aggiunge l'art. 5 bis alla
[16] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[17] Comma così sostituito dall'art. 49 della
[18] Comma così sostituito dall'art. 42 della
[19] Comma inserito dall'art. 42 della
[20] Comma inserito dall'art. 42 della
[21] Comma così sostituito dall'art. 50 della
[22] Modifica l'art. 52, comma 2, della
[23] Abroga l'art. 5, comma 2, quarto alinea, della
[24] Articolo abrogato dall'art. 41, comma 4, della
[25] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[26] Modifica l'art. 16, comma 7, della
[27] Articolo aggiunto dall'art. 1 della