Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 edilizia |
Data: | 13/04/1990 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Programmazione delle opere pubbliche (art. 3 L.R. 22.4.1987, n. 24). |
Art. 2. Forfettizzazione delle spese generali. |
Art. 3. Certificato di regolare esecuzione. |
Art. 4. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 7 giugno 1989, n. 29 sull'edilizia agevolata. |
Art. 5. Incremento massimale mutuo edilizia agevolata. |
Art. 6. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 sulle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. |
Art. 7. Assestamenti fondi regionali L.R. 30 dicembre 1985, n. 32. |
Art. 8. Modifiche alla L.R. 22 aprile 1987, n. 24. |
Art. 9. Servizio regionale per l'edilizia abitativa. |
Art. 10. Calcolo del canone di locazione. |
Art. 11. Massimale delle perizie suppletive. |
Art. 12. Copertura finanziaria. |
§ 4.2.26 - L.R. 13 aprile 1990, n. 6.
Disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale e modifiche alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 29 e alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 sull'edilizia agevolata.
Art. 1. Programmazione delle opere pubbliche (art. 3 L.R. 22.4.1987, n. 24).
1. In deroga al disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della
2. Il termine di sei mesi, di cui al primo comma dello stesso articolo 3 della
Art. 2. Forfettizzazione delle spese generali. [1]
1. La forfettizzazione delle spese generali disposta dall'art. 24 della
Art. 3. Certificato di regolare esecuzione.
1. Gli importi di cui all'articolo 11 ed al primo comma dell'articolo 12 della
2. Parimenti, l'importo di cui al secondo comma dell'articolo 12 della medesima legge regionale, è elevato a euro 1.000.000 [3].
Art. 4. Modifiche ed integrazioni della
1. Alla
2. [4].
3. [5].
4. [6].
5. [7].
6. [8].
7. [9].
8. [10].
9. [11].
Art. 5. Incremento massimale mutuo edilizia agevolata.
1. Agli interventi di edilizia agevolata-convenziona finanziati ai sensi della
2. Il massimale di mutuo di cui al precedente primo comma è altresì assicurato agli interventi di edilizia agevolata-convenzionata finanziati ai sensi del progetto biennale 1986-1987 della
3. Per le finalità di cui ai precedenti primo e secondo comma è autorizzato nel capitolo 08109 l'ulteriore limite di impegno di L. 3.000.000.000 dall'esercizio 1990 all'esercizio 2006.
4. Sullo stanziamento di cui al precedente terzo comma, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a trasferire dal capitolo 08109 al capitolo 08093, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, le occorrenze finanziarie destinate agli interventi di edilizia agevolata già finanziati ai sensi della
5. Il procedimento di cui al precedente comma è applicabile altresì all'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 29 della
6. Le quote del limite di impegno di cui al precedente terzo comma non utilizzabili per le finalità di cui ai precedenti primo e secondo comma sono destinate all'integrazione dei programmi di edilizia agevolata- convenzionata previsti dalla
Art. 6. Modifiche alla
1. [12].
2. [13].
Art. 7. Assestamenti fondi regionali
1. L'Assessore regionale dei lavori pubblici è autorizzato a disporre, nell'ambito della
2. L'assestamento finanziario di cui al precedente comma è effettuato sulla base dell'effettivo fabbisogno relativo alle erogazioni da disporre sui fondi stessi.
Art. 8. Modifiche alla
Art. 9. Servizio regionale per l'edilizia abitativa.
1. Il Servizio regionale per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 10 della
2. Ai settori del Servizio di cui al precedente comma sono attribuiti i seguenti compiti:
- settore dei piani dell'edilizia sovvenzionata e agevolata; anagrafe dell'utenza, coordinamento e controllo dell'attività degli Istituti autonomi per le case popolari;
- settore tecnico e degli interventi regionali sulla casa; affari già di competenza del Ministero dei lavori pubblici e residuali.
Art. 10. Calcolo del canone di locazione. [15]
Art. 11. Massimale delle perizie suppletive.
1. L'importo cumulato delle perizie suppletive e di variante a progetti esecutivi delle opere pubbliche, di cui all'articolo 1 della
2. Alle perizie suppletive e di variante, di cui al primo comma, autorizzate o finanziate con atto o provvedimento normale antecedente all'entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma [16].
Art. 12. Copertura finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 3.000.000.000 dall'anno 1990 all'anno 2006 e gravano sul capitolo 08109 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:
(omissis).
[1] Articolo così sostituito dall'art. 27 della
[2] Comma così modificato dall’art. 5 della
[3] Comma così modificato dall’art. 5 della
[4] Modifica l'art. 1, comma primo, lett. c), della
[5] Modifica l'art. 1, terzo e quarto comma, della
[6] Modifica l'art. 2, secondo comma, della
[7] Modifica l'art. 3, primo comma, della
[8] Sostituisce l'art. 3, terzo comma, della
[9] Integra l'art. 4, settimo comma, della
[10] Sostituisce l'art. 4, terzo comma, della
[11] Integra l'art. 6 della
[12] Modifica l'art. 23, secondo comma, della
[13] Aggiunge gli ultimi due commi all'art. 23 della
[14] Sostituisce l'art. 31 della
[15] Modifica l'art. 35, primo comma, punto 2), della
[16] Comma aggiunto dall'art. unico della