Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 enti locali, enti regionali |
Data: | 15/05/1995 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Ambito di applicazione). |
Art. 2. (Poteri di indirizzo, direttiva e verifica). |
Art. 3. (Atti sottoposti a controllo preventivo). |
Art. 4. (Procedura del controllo). |
Art. 5. (Pareri di legittimità). |
Art. 6. (Revisione economico-finanziaria). |
Art. 7. (Poteri di vigilanza). |
Art. 8. (Prima applicazione della nuova disciplina sul controllo preventivo). |
Art. 9. (Abrogazioni). |
§ 1.4.60 - L.R. 15 maggio 1995, n. 14.
Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali.
(B.U. 16 maggio 1995, n. 17).
Art. 1. (Ambito di applicazione).
1. La presente legge disciplina l'attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti elencati nell'allegata Tabella A.
Art. 2. (Poteri di indirizzo, direttiva e verifica).
1. La Giunta regionale impartisce agli enti le opportune direttive, nel rispetto degli indirizzi generali definiti negli atti di programmazione regionale.
2. Gli Assessori regionali competenti per materia verificano la conformità dell'attività degli enti alle direttive impartite dalla Giunta, valutando la congruità dei risultati raggiunti, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, e ne riferiscono alla Giunta regionale, proponendo le eventuali modifiche delle direttive.
3. Dei risultati delle verifiche e delle conseguenti misure eventualmente adottate si dà conto in una relazione documentata sull'attività degli enti, che la Giunta trasmette al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
4. La relazione evidenzia, per ciascun ente e in riferimento ai diversi settori di intervento e agli indirizzi definiti negli atti di programmazione, le direttive impartite, i programmi operativi definiti i risultati raggiunti e l'andamento economico-finanziario della gestione.
5. La relazione, corredata delle risoluzioni eventualmente approvate dalle Commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto dell'attività degli enti, è esaminata dal Consiglio regionale in un'apposita sessione, da tenersi entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 3. (Atti sottoposti a controllo preventivo).
1. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le direttive impartite dalla Giunta regionale, gli atti degli enti rientranti nelle seguenti categorie:
a) programmi di attività;
b) bilanci di previsione e relative variazioni e bilanci consuntivi;
c) regolamenti interni;
d) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e contratti di valore superiore a 500 milioni di lire;
e) regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
f) deliberazioni concernenti la costituzione di società e di altre norme associate e la partecipazione ad esse [1].
1 bis. Le variazioni compensative tra capitoli della medesima Unità Previsionale di Base, le variazioni per le integrazioni di cassa e i prelevamenti dai fondi di riserva sono effettuati con determinazione del direttore generale; tali determinazioni sono inviate, per conoscenza, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, ai Consigli di amministrazione, ovvero al Commissario straordinario, agli Assessori regionali competenti per materia e all’Assessore regionale competente in materia di bilancio [2].
2. La Giunta regionale può altresì disporre che siano sottoposti a controllo preventivo, per periodi determinati e per i soli profili di legittimità, ulteriori atti, individuati per categorie ed enti, in relazione alla loro rilevanza finanziaria o su motivata segnalazione degli organi di vigilanza e di controllo.
Art. 4. (Procedura del controllo).
1. Gli atti soggetti a controllo sono inviati, entro dieci giorni dalla loro adozione e a pena di decadenza, all'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'attività dell'ente, ovvero, per gli atti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3, all'Assessore regionale competente in materia di personale. Gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 sono inviati anche all'Assessore competente in materia di bilancio e, per conoscenza, al Consiglio regionale [3].
2. Le deliberazioni sottoposte al controllo diventano esecutive qualora l'Assessore competente, entro venti giorni dal loro ricevimento, non abbia sottoposto alla Giunta regionale la proposta di annullamento, dandone contestuale notizia all'ente proponente. Sulla proposta di annullamento la Giunta decide nel termine perentorio di venti giorni. Decorso tale termine senza che la Giunta ne abbia pronunciato l'annullamento, la deliberazione diviene esecutiva.
3. Prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, l'Assessore competente può, per un massimo di due volte, chiedere motivatamente all'ente elementi giustificativi, ovvero il riesame della deliberazione. In questo caso il termine di venti giorni entro cui deve essere sottoposta alla Giunta la proposta di annullamento decorre dalla data di ricevimento degli atti integrativi, ovvero della nuova deliberazione [4].
3 bis. La richiesta di elementi giustificativi può essere effettuata, per gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, anche dall'Assessore competente in materia di bilancio, con le modalità e nei termini previsti dal comma 3 [5].
4. Le deliberazioni diventano esecutive anche prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, qualora l'Assessore competente abbia comunicato all'ente che nulla osta alla loro immediata esecuzione.
5. Per gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, le deliberazioni concernenti la richiesta di riesame e i nulla osta di cui ai commi 3 e 4 sono sempre devolute alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia.
6. Per gli atti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 dell’articolo 3 i termini per l’esercizio del controllo sono pari a venti giorni lavorativi. I bilanci di previsione degli enti e le relative variazioni, quando le entrate derivino anche in parte da trasferimenti dalla Regione, devono essere adottati entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative variazioni [6].
6 bis. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, gli enti di cui al comma 6 devono adeguare l’entità dei contributi previsti nei propri bilanci a quelli contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni di bilancio [7].
6 ter. Sino alla data di pubblicazione del bilancio regionale, la gestione dei bilanci contenenti contributi regionali è consentita con le modalità previste dall’articolo 35 della
7. La decorrenza dei termini di cui al presente articolo è sospesa dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.
Art. 5. (Pareri di legittimità).
1. Tutti gli atti deliberativi degli enti devono essere corredati del parere del coordinatore generale dell'ente sulla loro legittimità. I coordinatori rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
Art. 6. (Revisione economico-finanziaria).
1. I collegi dei revisori dei conti o dei sindaci vigilano sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione degli enti e, a tal fine, oltre agli altri compiti ad essi eventualmente attribuiti:
a) verificano, almeno ogni quadrimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'ente;
b) redigono la relazione al conto consuntivo, che contiene un giudizio complessivo sulla gestione, nonché eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione stessa;
c) vigilano, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione.
2. Il presidente del collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza, di cui alle lettere a) e c) del comma 1, agli organi di gestione dell'ente e all'Assessore regionale cui compete il controllo.
3. Il collegio dei revisori dei conti o dei sindaci, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce tempestivamente all'Assessore regionale cui compete il controllo.
4. I revisori dei conti e i sindaci hanno diritto di accesso alle scritture contabili, agli atti e ai documenti dell'ente e possono procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione.
Art. 7. (Poteri di vigilanza).
1. La Giunta regionale può disporre in ogni tempo ispezioni ed accertamenti diretti sull'attività degli enti, ai sensi dell'articolo 22 della
Art. 8. (Prima applicazione della nuova disciplina sul controllo preventivo).
1. Le deliberazioni il cui procedimento di controllo non si è concluso alla data di entrata in vigore della presente legge e che non rientrano nelle categorie di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono restituite, entro sette giorni, a cura dell'ufficio controllo enti, agli organi che le hanno adottate, i quali ne dichiarano l'esecutività, previa acquisizione del parere di cui all'articolo 5.
2. Le deliberazioni il cui procedimento di controllo non si è concluso alla data di entrata in vigore della presente legge e che rientrano nelle categorie di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono trasmesse, entro sette giorni, a cura dell'ufficio controllo enti, all'Assessore competente per il controllo. Si applicano le procedure di cui all'articolo 4 ed i termini recati dal medesimo articolo decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell'Assessore.
3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio una proposta di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 1986, n. 112 (Norme per l'esecuzione della
dell'Amministrazione regionale alle modifiche delle procedure di controllo recate dalla presente legge.
Art. 9. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate tutte le disposizioni normative, regolamentari e degli statuti degli enti di cui alla Tabella A in contrasto con la presente legge.
2. [9].
TABELLA A [10]
Presidenza
1) Osservatorio economico
2) [Sardegna ricerche] [11]
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
2-bis) agenzia "Sardegna ricerche" [12];
3) Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate
3-bis) Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica (ASVI Sardegna) [13]
Difesa dell'ambiente
4) Ente foreste della Sardegna
5) Conservatoria delle Coste della Sardegna
6) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS)
Agricoltura e riforma agro-pastorale
7) Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna)
8) Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna)
8-bis) Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica (ASVI Sardegna) [14]
9) LAORE Sardegna
Turismo, artigianato e commercio
10) Sardegna promozione
Lavori pubblici
11) Ente acque Sardegna (ENAS)
12) Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)
Lavoro
13) Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro [15]
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
14) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)
15) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)
Igiene, sanità e assistenza sociale
16) [Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS) ] [16]
[1] Per una modifica alla presente lettera, vedi l'art 1 della
[2] Comma inserito dall’art. 4 della
[3] Al comma 1 del presente articolo, dopo le parole «sono inviati» aggiungere le parole «sempre a pena di decadenza».
[4] Comma sostituito dall'art. 6, comma 5, della
[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[6] Comma integrato dall'art. 1 della
[7] Comma aggiunto dall’art. 5 della
[8] Comma aggiunto dall’art. 5 della
[9] Modifica l'art. 4, lett. b) della
[10] Tabella già modificata dall'art. 2 della
[11] Punto abrogato dall'art. 10 della
[12] Punto aggiunto dall'art. 10 della
[13] Punto aggiunto dall'art. 10 della
[14] Punto aggiunto dall'art. 10 della
[15] Numero così modificato dall'art. 44 della
[16] Punto abrogato dall'art. 3 della