Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 09/08/2002 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazioni e rideterminazioni di spesa nel settore delle opere pubbliche. |
Art. 2. Fondo per la programmazione negoziata. |
Art. 3. Fondi regionali a favore degli enti locali. |
Art. 4. Sofferenze finanziarie degli enti locali. |
Art. 5. Interventi nel settore dei trasporti. |
Art. 6. Piano stralcio protezione civile. |
Art. 7. Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 7 del 2002. |
Art. 8. Concessioni minerarie e autorizzazioni di cava. |
Art. 9. Variazioni di bilancio. |
Art. 10. Soppressione fondi di rotazione e assimilati. |
Art. 11. Copertura finanziaria. |
Art. 12. Entrata in vigore. |
§ 5.2.156 - L.R. 9 agosto 2002, n. 15.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio) e alla legge 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001).
(B.U. 17 agosto 2002, n. 24).
Art. 1. Autorizzazioni e rideterminazioni di spesa nel settore delle opere pubbliche.
1. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi infrastrutturali e per le finalità di cui alle leggi regionali 12 dicembre 1994, n. 36 - articolo 29, 7 aprile 1995, n. 6 - articoli 7, 13 e 15, 8 marzo 1997, n. 8 - articolo 7, 18 gennaio 1999, n. 1 - articolo 34, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa [1]:
Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico (UPB S08.058 - Capitolo 08202) |
|
|
2002 |
euro |
10.329.000 |
2003 |
euro |
7.747.000 |
Finanziamenti agli enti locali per opere di loro interesse (UPB S08.044 - Capitolo 08140) |
|
|
2002 |
euro |
4.132.000 |
2003 |
euro |
2.582.000 |
2004 |
euro |
2.582.000 |
Contratti - Spese correnti - (UPB S08.015 - Capitolo 08028) |
|
|
2002 |
euro |
516.000 |
2003 |
euro |
516.000 |
2004 |
euro |
516.000 |
Investimenti per la viabilità (UPB S08.044 - Capitolo 08089) |
|
|
2002 |
euro |
10.329.000 |
2003 |
euro |
5.165.000 |
2004 |
euro |
2.582.000 |
Investimenti nel comparto portuale ivi compresi quelli turistici (UPB S08.041 - Capitolo 08120) |
|
|
2002 |
euro |
2.582.000 |
2003 |
euro |
5.165.000 |
Investimenti per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico (UPB S08.058 - Capitolo 08220) |
|
|
2002 |
euro |
7.747.000 |
2003 |
euro |
2.582.000 |
2. Il limite d’impegno autorizzato dall’articolo 15 della |
||
2002 |
euro |
3.305.000 |
2003 |
euro |
2.995.000 |
2004 |
euro |
2.841.000 |
3. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 2, della |
||
2002 |
euro |
18.076.000 |
2003 |
euro |
5.165.000 |
2004 |
euro |
2.582.000 |
4. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 6.000.000 per la concessione di contributi alle Province per la manutenzione straordinaria delle strade di loro competenza; il predetto stanziamento è ripartito fra le province sulla base della lunghezza chilometrica della propria rete stradale (UPB S08.044).
5. E’ autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per la copertura degli interventi urgenti disposti dal Commissario governativo per l’emergenza idrica (UPB S01.002)
Art. 2. Fondo per la programmazione negoziata.
1. Per le finalità di cui alle leggi regionali 26 febbraio 1996, n. 14 e 5 settembre 2000, n. 17, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa (UPB S03.008 - Capitolo 03026)
2002 |
euro |
38.115.000 |
2003 |
euro |
3.858.000 |
2004 |
euro |
8.028.000 |
2. Nella
(Omissis).
Art. 3. Fondi regionali a favore degli enti locali. [2]
1. I finanziamenti regionali a destinazione vincolata direttamente assegnati agli enti locali, ovvero ad essi affidati con provvedimenti di concessione o di delega, devono essere impegnati entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di erogazione dei fondi ovvero del secondo anno successivo quando la loro utilizzazione richieda l’approvazione di un progetto esecutivo delle opere da realizzare. Gli enti locali dispongono il pagamento delle somme ricevute entro l’anno successivo ovvero entro i diversi termini contrattualmente previsti.
1 bis. Per i finanziamenti concessi dalla Regione per la realizzazione di interventi finanziati o cofinanziati dall’Unione europea, i termini di impegnabilità possono essere prorogati di un anno, a condizione che vengano comunque rispettati i termini di realizzazione degli interventi medesimi stabiliti dalla stessa Unione europea [3].
2. In caso di mancato impegno dei fondi di cui al comma I entro i termini in esso previsti, è disposta la revoca della loro assegnazione; le somme già erogate, comprensive degli interessi maturati, sono restituite dagli enti detentori entro due mesi mediante versamento alla tesoreria regionale. Con le modalità ed entro i termini anzidetti gli enti locali provvedono alla restituzione delle eventuali economie ove non abbiano richiesto ed ottenuto l’autorizzazione ad utilizzarle per gli stessi o pei altri scopi ai sensi della normativa che disciplina l’intervento regionale. Ai versamenti effettuati oltre il termine dei due mesi si applicano gli interessi legali.
3. In sede di prima applicazione il termine per l’impegno dei fondi regionali attualmente detenuti dagli enti locali è prorogato al 30 giugno 2004. L’obbligo di versamento previsto dall’articolo 10, comma 10, scade il 31 agosto 2004 [4].
4. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge devono intendersi abrogati e sostituiti da quelli indicati nel comma 1 i diversi termini previsti dalle leggi regionali che dispongono assegnazioni, anche in regime di delega o di concessione, di fondi regionali a favore degli enti locali.
5. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni della
- articolo 10, comma 11;
- articolo 14, comma 8;
- articolo 18;
- articolo 25, commi 15 e 16, nella parte in cui estendono agli enti locali gli effetti delle loro disposizioni.
Art. 4. Sofferenze finanziarie degli enti locali.
1. A decorrere dall’anno 2002, la competenza in materia di sofferenze finanziarie di cui all’articolo 6, comma 15, della
2. L’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio già competente alla spesa di cui al comma 1 continua a disporre i pagamenti relativi al programma dell’anno 2001.
3. Le somme residue del programma di intervento relativo all’annualità 2001 possono essere utilizzate per quello dell’anno 2002; a tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 6, comma 15, della
2002 |
euro |
500.000 |
2003 |
euro |
3.000.000 |
2004-2017 |
euro |
10.000.000 |
2018 |
euro |
8.000.000 |
Art. 5. Interventi nel settore dei trasporti.
1. E’ autorizzato nell’anno 2002 lo stanziamento di euro 1.033.000 da versare sul titolo di spesa 12.5.01 del programma di intervento per gli anni 1998-1999 di cui alla
Art. 6. Piano stralcio protezione civile.
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata, nelle more della predisposizione del Piano pluriennale della protezione civile, di cui all’articolo 2 della
Art. 7. Modifiche e integrazioni alla
1. Nella
a) nell’articolo 7, comma 8, il riferimento all’UPB è rettificato in
(Omissis);
b) nell’articolo 1, comma 13, nella lettera b) le parole “Punto 3” sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis);
c) nell’articolo 10, comma 9, il riferimento all’UPB è rettificato in:
(Omissis);
d) nell’articolo 14, comma 4, le parole “per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004” sono sostituite con
(Omissis);
e) nell’articolo 16, comma 7, il riferimento all’UPB S04.033 è rettificato in
(Omissis);
f) nell’articolo 20, comma 2, il riferimento all’UPB è rettificato in:
(Omissis);
g) nell’articolo 22, comma 5, lett. c) le parole: “per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la spesa di euro 517.000” sono sostituite da
(Omissis);
h) nell’articolo 22, comma 5, lett. b) e c) il riferimento all’UPB è rettificato in:
(Omissis);
i) nell’articolo 30, comma 13, le parole “all’annualità 1999”, sono sostituite con
(Omissis);
1) nella Tabella E sono eliminati i seguenti riferimenti legislativi:
-
-
-
-
-
m) nella Tabella E l’importo, per l’anno 2002, relativo all’articolo 2 della
2. Nell’articolo 5 della
(Omissis) [5].
2 bis. La determinazione delle spese previste da leggi pluriennali recanti oneri valutati di carattere permanente è stabilita dalla legge di bilancio [6].
3. Ad integrazione della disposizione di cui all’articolo 27, comma 14, della
4. Nell’articolo 12 della
(Omissis).
Art. 8. Concessioni minerarie e autorizzazioni di cava.
1. Fino all’emanazione di una normativa per la disciplina delle attività mineraria e di cava i permessi di ricerca, le concessioni minerarie e le autorizzazioni di cava possono essere rilasciate dall’Amministrazione regionale previa intesa con il comune territorialmente competente espressa in conformità con la pianificazione urbanistica comunale o, in assenza di questa, previa delibera del Consiglio comunale assunta con la maggioranza dei componenti assegnati [7].
1 bis. L’intesa deve essere espressa entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza; trascorso tale termine il procedimento prescinde dall’intesa [8].
2. Le concessioni minerarie e le autorizzazioni di cava, rilasciate dall’Amministrazione regionale dopo l’entrata in vigore del DPCM 3 settembre 1999 e della
Art. 9. Variazioni di bilancio.
1. Nella
ENTRATA
In aumento
05 - AMBIENTE
UPB E05.050 (NI) Direzione 01 - Servizio 10 (02.03)
Tit. II
Calamità naturali
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
UPB E11.018
Finanziamenti per le biblioteche
(Cap. 23446)
In diminuzione
05 - AMBIENTE
UPB E05.059
Calamità naturali
(soppressa)
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
UPB E11.006
Interventi a favore della gioventù
(Cap. 23446)
(soppressa)
SPESA
In aumento
05 - AMBIENTE
UPB S05.037
Contributi e finanziamenti in materia di caccia
(Cap. 05113)
2002 euro 19.000
06 - AGRICOLTURA
UPB S06.023
Finanziamenti agli Enti strumentali e ai Consorzi per la frutticoltura - Parte corrente
(Cap. 06124)
2002 euro 390.000
07 - TURISMO
UPB S07.036
Incentivazioni alle attività commerciali (Capp. 07154 e 07155)
2002 euro 5.000 000
09 - INDUSTRIA
UPB S09.033
Interventi strutturali nelle aree attrezzate
(Cap. 09112)
2002
Competenza euro 516.000
Cassa euro 516.000
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
UPB S11.041
Formazione integrata (Capp. 11060, 11082, 11083, 11109 e 11173)
2002 euro 1.291.000
In diminuzione
03 - BILANCIO
UPB S03.038
Interessi su rate d’ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari
(Cap. 03083)
2002 euro 906.000
UPB S03.042
Finanziamenti per oneri straordinari agli Enti locali e agli II.AA.CC.PP.
(Cap. 03112)
2002 euro 5.000.000
05 - AMBIENTE
UPB S05.035
Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - Spese correnti
(Cap. 05085)
2002 euro 19.000
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
UPB S11.024
Interventi per il diritto allo studio
2002 euro 258.000
UPB S11.027
Istruzione dell’obbligo e superiore
(Capp. 11082 e 11083)
2002 euro 930.000
UPB S11.031
Contributi per favorire il diritto allo studio
(Cap. 11109)
2002 euro 103.000
UPB S11.040
POR 2000/2006 - Asse 3 - Formazione integrata e universitaria e altri interventi comunitari
(Cap. 11173)
2002 euro 0
2. Nell’elenco n. 1 relativo alle spese obbligatorie e d’ordine, allegato alla
- UPB S02.011 Interventi per l’organizzazione e la partecipazione a incontri vari
- Cap. 02014 Spese per pubblicazioni, bandi, avvisi legali e simili (art. 69,
- UPB S03.040 Spese generali per mutui e prestiti obbligazionari ottenuti o da ottenere Cap. 03018 Spese relative a mutui e prestiti obbligazionari ottenuti o da ottenere (spesa obbligatoria).
Art. 10. Soppressione fondi di rotazione e assimilati.
1. L’Assessorato competente in materia di credito è autorizzato a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentano assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte a’ termini dell’articolo 7 della
2. Agli eventuali obblighi si provvede mediante attingimento dagli appositi fondi di riserva istituiti nelle relative contabilità, secondo le procedure previste dall’articolo 31 della
Art. 11. Copertura finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono determinati in euro 94.906.000 per l’anno 2002, in euro 32.934.000 per l’anno 2003, in euro 19.131.000 per l’anno 2004.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni [9]:
In diminuzione
03 - BILANCIO
UPB S03.007
FNOL - Investimenti
2002 |
Euro |
84.389.000 |
2003 |
Euro |
32.934.000 |
2004 |
Euro |
19.131.000 |
mediante l’utilizzo delle seguenti voci della tabella B allegata alla legge finanziaria:
Voce 2 |
|
|
2002 |
euro |
40.000 |
2003 |
euro |
35.000 |
2004 |
euro |
10.000 |
Voce 3 |
|
|
2002 |
euro |
84.349.000 |
2003 |
euro |
32.899.000 |
2004 |
euro |
19.121.000 |
UPB S03.038
Interessi su rate d’ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari
2002 euro 9.553.000
UPB S03.039
Capitale su rate d’ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari
2002 euro 448.000
04 - ENTI LOCALI
UPB S04.033
Acquisizione di beni e servizi
(Cap. 04104)
2002
Competenza euro 516.000
Cassa euro 516.000
In aumento
01 - PRESIDENZA
UPB S01.002
Interventi del Commissario governativo sull’emergenza idrica
2002 euro 2.500.000
03 - BILANCIO
UPB S03.008
Fondo per la programmazione negoziata
(Cap. 03026)
2002 |
Euro |
38.115.000 |
2003 |
Euro |
3.858.000 |
2004 |
Euro |
8.028.000 |
UPB S03.025
(N. 1) DIR 01 SERV. 01 (06.07)
Contributi per l’istituzione di uffici per le espropriazioni
(Cap. 03046)
2002 euro 1.000.000
UPB S03.029
Versamento alle contabilità speciali
2002 euro 1.033.000
UPB S03.041
Interessi per scoperto di cassa
2002 euro 2.000.000
04 - ENTI LOCALI
UPB S04.027
Acquisizione di beni immobili
(Cap. N.I.)
2002
Competenza euro 516.000
Cassa euro 516.000
08 - LAVORI PUBBLICI
UPB S08.015
Contratti - Spese correnti
(Cap. 08028)
2002 euro 516.000 |
2003 euro 516.000 |
2004 euro 516.000 |
UPB S08.041
Investimenti nel comparto portuale ivi compreso quello turistico
(Cap. 08120)
2002 euro 2.582.000
2003 euro 5.165.000
UPB S08.044
Finanziamento agli enti locali per opere di loro interesse
(Capp. 08082, 08089, N.I. (art. 1, comma 4) e 08140)
2002 |
Euro |
28.208.000 |
2003 |
Euro |
12.912.000 |
2004 |
Euro |
7.746.000 |
UPB S08.058
Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico
(Capp. 08202 e 08220)
2002 euro 18.076.000
2003 euro 10.329.000
UPB S08.066
Edilizia abitativa - Investimenti
(Cap. 08268)
2002 |
Euro |
310.000 |
2003 |
Euro |
154.000 |
2004 |
Euro |
2.841.000 |
12 - SANITA
UPB S12.047
Investimenti nel settore socio-assistenziale
(Cap. 12171)
2002 euro 50.000
Art. 12. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Comma così corretto con avviso pubblicato nel B.U. 6 settembre 2002, n. 26.
[2] Per l'interpretazione del presente articolo, vedi l'art. 4 della
[3] Comma inserito dall’art. 37 della
[4] I termini di cui al presente comma sono stati così prorogati dall’art. 4 della
[5] L’originario comma 2 è così sostituito dagli attuali commi 2 e 2 bis per effetto dell’art. 6 della
[6] L’originario comma 2 è così sostituito dagli attuali commi 2 e 2 bis per effetto dell’art. 6 della
[7] Comma così modificato dall’art. 6 della
[8] Comma aggiunto dall’art. 6 della
[9] Comma così corretto con avviso pubblicato nel B.U. 6 settembre 2002, n. 26.