§ 5.2.156 - L.R. 9 agosto 2002, n. 15.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:09/08/2002
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Autorizzazioni e rideterminazioni di spesa nel settore delle opere pubbliche.
Art. 2.  Fondo per la programmazione negoziata.
Art. 3.  Fondi regionali a favore degli enti locali.
Art. 4.  Sofferenze finanziarie degli enti locali.
Art. 5.  Interventi nel settore dei trasporti.
Art. 6.  Piano stralcio protezione civile.
Art. 7.  Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 7 del 2002.
Art. 8.  Concessioni minerarie e autorizzazioni di cava.
Art. 9.  Variazioni di bilancio.
Art. 10.  Soppressione fondi di rotazione e assimilati.
Art. 11.  Copertura finanziaria.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 5.2.156 - L.R. 9 agosto 2002, n. 15.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio) e alla legge 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001).

(B.U. 17 agosto 2002, n. 24).

 

Art. 1. Autorizzazioni e rideterminazioni di spesa nel settore delle opere pubbliche.

     1. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi infrastrutturali e per le finalità di cui alle leggi regionali 12 dicembre 1994, n. 36 - articolo 29, 7 aprile 1995, n. 6 - articoli 7, 13 e 15, 8 marzo 1997, n. 8 - articolo 7, 18 gennaio 1999, n. 1 - articolo 34, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa [1]:

 

Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico (UPB S08.058 - Capitolo 08202)

 

 

2002

euro

10.329.000

2003

euro

7.747.000

Finanziamenti agli enti locali per opere di loro interesse (UPB S08.044 - Capitolo 08140)

 

 

2002

euro

4.132.000

2003

euro

2.582.000

2004

euro

2.582.000

Contratti - Spese correnti - (UPB S08.015 - Capitolo 08028)

 

 

2002

euro

516.000

2003

euro

516.000

2004

euro

516.000

Investimenti per la viabilità (UPB S08.044 - Capitolo 08089)

 

 

2002

euro

10.329.000

2003

euro

5.165.000

2004

euro

2.582.000

Investimenti nel comparto portuale ivi compresi quelli turistici (UPB S08.041 - Capitolo 08120)

 

 

2002

euro

2.582.000

2003

euro

5.165.000

Investimenti per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico (UPB S08.058 - Capitolo 08220)

 

 

2002

euro

7.747.000

2003

euro

2.582.000

2. Il limite d’impegno autorizzato dall’articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 (legge finanziaria 1984) e successive modifiche ed integrazioni è così rideterminato (UPB S08.066 - Capitolo 08268)

2002

euro

3.305.000

2003

euro

2.995.000

2004

euro

2.841.000

3. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 2, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 è così rideterminata (UPB S08.044 - Capitolo 08082):

2002

euro

18.076.000

2003

euro

5.165.000

2004

euro

2.582.000

 

     4. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 6.000.000 per la concessione di contributi alle Province per la manutenzione straordinaria delle strade di loro competenza; il predetto stanziamento è ripartito fra le province sulla base della lunghezza chilometrica della propria rete stradale (UPB S08.044).

     5. E’ autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per la copertura degli interventi urgenti disposti dal Commissario governativo per l’emergenza idrica (UPB S01.002)

 

     Art. 2. Fondo per la programmazione negoziata.

     1. Per le finalità di cui alle leggi regionali 26 febbraio 1996, n. 14 e 5 settembre 2000, n. 17, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa (UPB S03.008 - Capitolo 03026)

2002

euro

38.115.000

2003

euro

3.858.000

2004

euro

8.028.000

 

     2. Nella legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, nell’articolo 1, dopo il comma 49 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Fondi regionali a favore degli enti locali. [2]

     1. I finanziamenti regionali a destinazione vincolata direttamente assegnati agli enti locali, ovvero ad essi affidati con provvedimenti di concessione o di delega, devono essere impegnati entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di erogazione dei fondi ovvero del secondo anno successivo quando la loro utilizzazione richieda l’approvazione di un progetto esecutivo delle opere da realizzare. Gli enti locali dispongono il pagamento delle somme ricevute entro l’anno successivo ovvero entro i diversi termini contrattualmente previsti.

     1 bis. Per i finanziamenti concessi dalla Regione per la realizzazione di interventi finanziati o cofinanziati dall’Unione europea, i termini di impegnabilità possono essere prorogati di un anno, a condizione che vengano comunque rispettati i termini di realizzazione degli interventi medesimi stabiliti dalla stessa Unione europea [3].

     2. In caso di mancato impegno dei fondi di cui al comma I entro i termini in esso previsti, è disposta la revoca della loro assegnazione; le somme già erogate, comprensive degli interessi maturati, sono restituite dagli enti detentori entro due mesi mediante versamento alla tesoreria regionale. Con le modalità ed entro i termini anzidetti gli enti locali provvedono alla restituzione delle eventuali economie ove non abbiano richiesto ed ottenuto l’autorizzazione ad utilizzarle per gli stessi o pei altri scopi ai sensi della normativa che disciplina l’intervento regionale. Ai versamenti effettuati oltre il termine dei due mesi si applicano gli interessi legali.

     3. In sede di prima applicazione il termine per l’impegno dei fondi regionali attualmente detenuti dagli enti locali è prorogato al 30 giugno 2004. L’obbligo di versamento previsto dall’articolo 10, comma 10, scade il 31 agosto 2004 [4].

     4. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge devono intendersi abrogati e sostituiti da quelli indicati nel comma 1 i diversi termini previsti dalle leggi regionali che dispongono assegnazioni, anche in regime di delega o di concessione, di fondi regionali a favore degli enti locali.

     5. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7:

     - articolo 10, comma 11;

     - articolo 14, comma 8;

     - articolo 18;

     - articolo 25, commi 15 e 16, nella parte in cui estendono agli enti locali gli effetti delle loro disposizioni.

 

     Art. 4. Sofferenze finanziarie degli enti locali.

     1. A decorrere dall’anno 2002, la competenza in materia di sofferenze finanziarie di cui all’articolo 6, comma 15, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, è attribuita all’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica.

     2. L’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio già competente alla spesa di cui al comma 1 continua a disporre i pagamenti relativi al programma dell’anno 2001.

     3. Le somme residue del programma di intervento relativo all’annualità 2001 possono essere utilizzate per quello dell’anno 2002; a tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 6, comma 15, della legge regionale n. 6 del 2001, così come integrato dall’articolo 1, comma 9, della legge regionale n. 7 del 2002, sono rideterminate come segue:

2002

euro

500.000

2003

euro

3.000.000

2004-2017

euro

10.000.000

2018

euro

8.000.000

 

     Art. 5. Interventi nel settore dei trasporti.

     1. E’ autorizzato nell’anno 2002 lo stanziamento di euro 1.033.000 da versare sul titolo di spesa 12.5.01 del programma di intervento per gli anni 1998-1999 di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402, per la realizzazione di interventi destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture trasportistiche (UPB S03.029 - Cap. 03052).

 

     Art. 6. Piano stralcio protezione civile.

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata, nelle more della predisposizione del Piano pluriennale della protezione civile, di cui all’articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, a procedere con piani stralcio approvati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 7. Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 7 del 2002.

     1. Nella legge regionale n. 7 del 2002, sono apportate le seguenti rettifiche:

     a) nell’articolo 7, comma 8, il riferimento all’UPB è rettificato in

     (Omissis);

     b) nell’articolo 1, comma 13, nella lettera b) le parole “Punto 3” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     c) nell’articolo 10, comma 9, il riferimento all’UPB è rettificato in:

     (Omissis);

     d) nell’articolo 14, comma 4, le parole “per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004” sono sostituite con

     (Omissis);

     e) nell’articolo 16, comma 7, il riferimento all’UPB S04.033 è rettificato in

     (Omissis);

     f) nell’articolo 20, comma 2, il riferimento all’UPB è rettificato in:

     (Omissis);

     g) nell’articolo 22, comma 5, lett. c) le parole: “per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la spesa di euro 517.000” sono sostituite da

     (Omissis);

     h) nell’articolo 22, comma 5, lett. b) e c) il riferimento all’UPB è rettificato in:

     (Omissis);

     i) nell’articolo 30, comma 13, le parole “all’annualità 1999”, sono sostituite con

     (Omissis);

     1) nella Tabella E sono eliminati i seguenti riferimenti legislativi:

     - legge regionale n. 18 del 1989, art. 5 - Porti - UPB S08.041 - Cap. 08120

     - legge regionale n. 4 del 1993 - Diga Monte Crispu - UPB S08.075 - Cap. 08294

     - legge regionale n. 11 del 1998 - Funzionamento BIC Sardegna - UPB S09.010 - Cap. 09015

     - legge regionale n. 31 del 1984 - Nuove norme diritto allo studio - UPB S11.041 - Cap. 11176

     - legge regionale n. 4 del 2000, art. 41 - Manifestazioni di interesse regionale - UPB S11.031 - Cap. 11031;

     m) nella Tabella E l’importo, per l’anno 2002, relativo all’articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1996 (Norme sulla tesoreria regionale), è sostituito con quello di euro 3.033.000.

     2. Nell’articolo 5 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     (Omissis) [5].

     2 bis. La determinazione delle spese previste da leggi pluriennali recanti oneri valutati di carattere permanente è stabilita dalla legge di bilancio [6].

     3. Ad integrazione della disposizione di cui all’articolo 27, comma 14, della legge regionale n. 7 del 2002 è autorizzata per l’anno 2002 l’ulteriore spesa di euro 50.000 per l’avvio della struttura (UPB S12.047).

     4. Nell’articolo 12 della legge regionale n. 8 del 2002 prima del riferimento all’UPB S02.035 sono inserite le seguenti parole:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Concessioni minerarie e autorizzazioni di cava.

     1. Fino all’emanazione di una normativa per la disciplina delle attività mineraria e di cava i permessi di ricerca, le concessioni minerarie e le autorizzazioni di cava possono essere rilasciate dall’Amministrazione regionale previa intesa con il comune territorialmente competente espressa in conformità con la pianificazione urbanistica comunale o, in assenza di questa, previa delibera del Consiglio comunale assunta con la maggioranza dei componenti assegnati [7].

     1 bis. L’intesa deve essere espressa entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza; trascorso tale termine il procedimento prescinde dall’intesa [8].

     2. Le concessioni minerarie e le autorizzazioni di cava, rilasciate dall’Amministrazione regionale dopo l’entrata in vigore del DPCM 3 settembre 1999 e della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, in assenza di VIA o di verifica di cui al DPR 12 aprile 1996, devono essere assoggettate alla VIA o alla verifica. Il relativo procedimento deve essere avviato entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge e concluso entro i successivi tre mesi. Le relative autorizzazioni o concessioni sono sospese in caso di inerzia da parte del soggetto proponente e nel caso in cui il procedimento non si concluda positivamente.

 

     Art. 9. Variazioni di bilancio.

     1. Nella legge regionale n. 8 del 2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento

05 - AMBIENTE

UPB E05.050 (NI) Direzione 01 - Servizio 10 (02.03)

Tit. II

Calamità naturali

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB E11.018

Finanziamenti per le biblioteche

(Cap. 23446)

In diminuzione

05 - AMBIENTE

UPB E05.059

Calamità naturali

(soppressa)

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB E11.006

Interventi a favore della gioventù

(Cap. 23446)

(soppressa)

SPESA

In aumento

05 - AMBIENTE

UPB S05.037

Contributi e finanziamenti in materia di caccia

(Cap. 05113)

2002 euro 19.000

06 - AGRICOLTURA

UPB S06.023

Finanziamenti agli Enti strumentali e ai Consorzi per la frutticoltura - Parte corrente

(Cap. 06124)

2002 euro 390.000

07 - TURISMO

UPB S07.036

Incentivazioni alle attività commerciali (Capp. 07154 e 07155)

2002 euro 5.000 000

09 - INDUSTRIA

UPB S09.033

Interventi strutturali nelle aree attrezzate

(Cap. 09112)

2002

Competenza euro 516.000

Cassa euro 516.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB S11.041

Formazione integrata (Capp. 11060, 11082, 11083, 11109 e 11173)

2002 euro 1.291.000

In diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.038

Interessi su rate d’ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari

(Cap. 03083)

2002 euro 906.000

UPB S03.042

Finanziamenti per oneri straordinari agli Enti locali e agli II.AA.CC.PP.

(Cap. 03112)

2002 euro 5.000.000

05 - AMBIENTE

UPB S05.035

Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - Spese correnti

(Cap. 05085)

2002 euro 19.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB S11.024

Interventi per il diritto allo studio

2002 euro 258.000

UPB S11.027

Istruzione dell’obbligo e superiore

(Capp. 11082 e 11083)

2002 euro 930.000

UPB S11.031

Contributi per favorire il diritto allo studio

(Cap. 11109)

2002 euro 103.000

UPB S11.040

POR 2000/2006 - Asse 3 - Formazione integrata e universitaria e altri interventi comunitari

(Cap. 11173)

2002 euro 0

2. Nell’elenco n. 1 relativo alle spese obbligatorie e d’ordine, allegato alla legge regionale n. 8 del 2002, sono inseriti i seguenti capitoli:

     - UPB S02.011 Interventi per l’organizzazione e la partecipazione a incontri vari

     - Cap. 02014 Spese per pubblicazioni, bandi, avvisi legali e simili (art. 69, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2) (spesa obbligatoria);

     - UPB S03.040 Spese generali per mutui e prestiti obbligazionari ottenuti o da ottenere Cap. 03018 Spese relative a mutui e prestiti obbligazionari ottenuti o da ottenere (spesa obbligatoria).

 

     Art. 10. Soppressione fondi di rotazione e assimilati.

     1. L’Assessorato competente in materia di credito è autorizzato a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentano assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte a’ termini dell’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6.

     2. Agli eventuali obblighi si provvede mediante attingimento dagli appositi fondi di riserva istituiti nelle relative contabilità, secondo le procedure previste dall’articolo 31 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 11. Copertura finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono determinati in euro 94.906.000 per l’anno 2002, in euro 32.934.000 per l’anno 2003, in euro 19.131.000 per l’anno 2004.

     2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni [9]:

In diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.007

FNOL - Investimenti

2002

Euro

84.389.000

2003

Euro

32.934.000

2004

Euro

19.131.000

     mediante l’utilizzo delle seguenti voci della tabella B allegata alla legge finanziaria:

Voce 2

 

 

2002

euro

40.000

2003

euro

35.000

2004

euro

10.000

Voce 3

 

 

2002

euro

84.349.000

2003

euro

32.899.000

2004

euro

19.121.000

 

UPB S03.038

Interessi su rate d’ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari

2002 euro 9.553.000

UPB S03.039

Capitale su rate d’ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari

2002 euro 448.000

04 - ENTI LOCALI

UPB S04.033

Acquisizione di beni e servizi

(Cap. 04104)

2002

Competenza euro 516.000

Cassa euro 516.000

In aumento

01 - PRESIDENZA

UPB S01.002

Interventi del Commissario governativo sull’emergenza idrica

2002 euro 2.500.000

03 - BILANCIO

UPB S03.008

Fondo per la programmazione negoziata

(Cap. 03026)

2002

Euro

38.115.000

2003

Euro

3.858.000

2004

Euro

8.028.000

UPB S03.025

(N. 1) DIR 01 SERV. 01 (06.07)

Contributi per l’istituzione di uffici per le espropriazioni

(Cap. 03046)

2002 euro 1.000.000

UPB S03.029

Versamento alle contabilità speciali

2002 euro 1.033.000

UPB S03.041

Interessi per scoperto di cassa

2002 euro 2.000.000

04 - ENTI LOCALI

UPB S04.027

Acquisizione di beni immobili

(Cap. N.I.)

2002

Competenza euro 516.000

Cassa euro 516.000

08 - LAVORI PUBBLICI

UPB S08.015

Contratti - Spese correnti

(Cap. 08028)

2002 euro 516.000

2003 euro 516.000

2004 euro 516.000

UPB S08.041

Investimenti nel comparto portuale ivi compreso quello turistico

(Cap. 08120)

2002 euro 2.582.000

2003 euro 5.165.000

UPB S08.044

Finanziamento agli enti locali per opere di loro interesse

(Capp. 08082, 08089, N.I. (art. 1, comma 4) e 08140)

2002

Euro

28.208.000

2003

Euro

12.912.000

2004

Euro

7.746.000

UPB S08.058

Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico

(Capp. 08202 e 08220)

2002 euro 18.076.000

2003 euro 10.329.000

UPB S08.066

Edilizia abitativa - Investimenti

(Cap. 08268)

2002

Euro

310.000

2003

Euro

154.000

2004

Euro

2.841.000

12 - SANITA

UPB S12.047

Investimenti nel settore socio-assistenziale

(Cap. 12171)

2002 euro 50.000

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


[1] Comma così corretto con avviso pubblicato nel B.U. 6 settembre 2002, n. 26.

[2] Per l'interpretazione del presente articolo, vedi l'art. 4 della L.R. 3 dicembre 2004, n. 9. Per la proroga dei termini di cui alla presente articolo vedi l’art. 7 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7 e l'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2011, n. 1.

[3] Comma inserito dall’art. 37 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[4] I termini di cui al presente comma sono stati così prorogati dall’art. 4 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

[5] L’originario comma 2 è così sostituito dagli attuali commi 2 e 2 bis per effetto dell’art. 6 della L.R. 29 aprile 2003, n. 3.

[6] L’originario comma 2 è così sostituito dagli attuali commi 2 e 2 bis per effetto dell’art. 6 della L.R. 29 aprile 2003, n. 3.

[7] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

[8] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

[9] Comma così corretto con avviso pubblicato nel B.U. 6 settembre 2002, n. 26.